Risposte alle domande più frequenti sull’euro digitale
D1. Sostituirebbe il contante?
No, affiancherebbe il contante senza sostituirlo. Il contante continuerà a essere disponibile nell’area dell’euro. Un euro digitale risponderebbe alle nuove esigenze dei consumatori in termini di strumenti di pagamento digitali rapidi e sicuri.
D2. Quali conseguenze avrebbe l’emissione di un euro digitale per il settore bancario?
Un euro digitale non deve avere conseguenze negative per il settore finanziario. A questo scopo terremo conto dei seguenti requisiti: 1) un euro digitale deve essere soprattutto un mezzo di pagamento e non uno strumento di investimento e 2) nella sua gestione vanno coinvolti intermediari sottoposti a vigilanza.
D3. Quali sarebbero i vantaggi di un euro digitale rispetto alle stablecoin e alle criptoattività?
Un euro digitale sarebbe moneta della banca centrale, cioè garantita da una banca centrale, per soddisfare le esigenze dei cittadini: sarebbe priva di rischi e rispetterebbe la privacy e la protezione dei dati. Le banche centrali hanno il mandato di preservare il valore della moneta, indipendentemente dalla sua forma, fisica o digitale.
La stabilità e l’affidabilità delle stablecoin dipendono in definitiva dal soggetto che le emette, così come dalla credibilità e dall’applicabilità dell’impegno di mantenere il loro valore nel tempo. Gli emittenti privati possono inoltre utilizzare i dati personali a fini commerciali.
Per le criptoattività non vi è un soggetto individuabile responsabile e quindi non è possibile far valere alcuna rivendicazione.
D4. Un euro digitale si baserà su una distributed ledger technology (DLT) come la blockchain?
Per la realizzazione di un euro digitale l’Eurosistema sta sperimentando diverse soluzioni e tecnologie, sia accentrate che decentrate come la DLT. Ma non è stata presa alcuna decisione finora.
D5. Un euro digitale sarebbe una valuta alternativa nell’Eurosistema?
No, sarebbe solo un altro mezzo di pagamento in euro, la nostra moneta unica, utilizzabile in Europa. Sarebbe convertibile alla pari con le banconote. Un euro digitale risponderebbe alla crescente preferenza di cittadini e imprese per i pagamenti digitali.
D6. Perché i consumatori deciderebbero di utilizzare un euro digitale?
Perché sarebbe un mezzo di pagamento digitale sicuro, facile da usare e a basso costo come oggi il contante. Potrebbe essere utilizzato gratuitamente per le operazioni di pagamento essenziali in tutta l’area dell’euro.
In un mondo in cui i cittadini ricorrono sempre più ai pagamenti elettronici e in cui il mercato dei pagamenti digitali continua a crescere, un euro digitale offrirebbe a tutti – famiglie e imprese, piccole e grandi – un’ulteriore soluzione di pagamento in moneta di banca centrale.
Agli esercizi commerciali e alle piccole imprese un euro digitale fornirebbe un’altra modalità per ricevere pagamenti dalla clientela.
Inoltre un euro digitale potrebbe offrire funzionalità avanzate, come il pagamento automatizzato o l’applicazione di una qualche forma di identità digitale.
D7. E se la banca centrale di un paese non appartenente all’area dell’euro emettesse la propria valuta digitale prima dell’Eurosistema?
Tutte le principali banche centrali stanno esaminando la possibilità di emettere una valuta digitale, ma non sono in alcun modo in competizione. A livello di G20 vi è un’intesa comune sulla necessità di collaborare riguardo all’uso internazionale di valute digitali della banca centrale.
Inoltre, l’accuratezza e la sicurezza hanno precedenza rispetto alla rapidità: abbiamo bisogno di un sistema funzionante per tutti e stabile fin dal primo giorno. Un euro digitale presuppone una certa infrastruttura dal lato delle banche centrali e degli intermediari vigilati coinvolti.
L’Eurosistema collabora con altre banche centrali per comprendere le implicazioni dell’emissione di una valuta digitale per le varie economie in questione. Mettiamo a frutto la condivisione di idee ed esperienze.
Stiamo studiando la possibilità di realizzare un euro digitale adeguato alle esigenze dei nostri cittadini e intendiamo ricorrere a soluzioni di pagamento europee per una questione di autonomia e sovranità.
D8. Quali sono i tempi per l’introduzione di un euro digitale?
Prima di decidere se emettere un euro digitale, dobbiamo stabilire come possa essere configurato e condurre test sulla sua capacità di rispondere alle esigenze degli utenti finali. Si dovranno svolgere una serie di operazioni prima di poter introdurre un euro digitale.
In seguito al lavoro di sperimentazione condotto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro, nel luglio 2021 abbiamo avviato la fase di analisi del progetto sull’euro digitale. L’obiettivo di questa fase è individuare la sua configurazione ottimale e assicurare che risponda alle esigenze degli utenti. In questa fase analizzeremo anche come gli intermediari finanziari potrebbero fornire servizi front-end basati sull’euro digitale.
Questo lavoro sarà completato entro ottobre 2023.
A quel punto il Consiglio direttivo deciderà se passare alla fase successiva, dedicata allo sviluppo di servizi integrati e alla conduzione di test ed eventualmente di sperimentazioni pratiche. Tale fase potrebbe richiedere circa tre anni.
Questa iniziativa rappresenta per noi una priorità, ma dobbiamo anche prenderci il tempo di lavorare scrupolosamente. L’impatto di un euro digitale deve essere analizzato con attenzione prima di assumere qualsiasi decisione.
D9. Perché suggerite un massimale per i depositi di “primo livello”? Quanto dovrebbe essere basso il tasso di interesse sui depositi di “secondo livello”?
Stiamo esaminando i possibili rischi per la stabilità finanziaria e la trasmissione della politica monetaria che potrebbero emergere a seguito dell’introduzione di un euro digitale.
Se fosse introdotto, un euro digitale rappresenterebbe un altro mezzo di pagamento piuttosto che una forma di investimento finanziario. L’Eurosistema sta valutando le configurazioni che permetterebbero di evitare che le persone detengano importi ingenti in euro digitali come forma di investimento priva di rischio oppure spostino fondi dai depositi bancari all’euro digitale. Oltre alla possibilità di stabilire direttamente limiti all’importo detenuto, vi è l’opzione di definire una remunerazione a più livelli.
Se le disponibilità in euro digitali fossero remunerate, la remunerazione degli importi detenuti dai singoli individui per l’uso di base al dettaglio nei pagamenti (ossia “primo livello”) sarebbe pari a zero o positiva e quindi non peggiore rispetto al contante. La remunerazione di “secondo livello” sarebbe in certa misura inferiore a quella delle attività considerate sicure, per evitare che l’euro digitale diventi una forma di investimento, dato che la moneta di banca centrale coniuga meglio di tutte le altre attività sicurezza e stabilità.
Non abbiamo assunto alcuna decisione su una remunerazione a più livelli o su un possibile massimale; nel corso della nostra analisi potremo valutare opzioni alternative.
D10. Quali dati elaborereste per i pagamenti in euro digitali? Sarete in grado di tracciare le abitudini di pagamento degli utenti e di condividerle con enti e istituzioni pubbliche?
L’Eurosistema non ha alcun interesse a raccogliere dati sui pagamenti dei singoli utenti, tracciare le abitudini di pagamento o rendere noti questi dati a enti e istituzioni pubbliche.
Un euro digitale consentirebbe ai cittadini di effettuare pagamenti senza condividere i propri dati con soggetti terzi, a meno che non sia richiesto per la prevenzione di attività illecite.
Per far sì che i pagamenti restino una questione privata, andrebbero protette diverse tipologie di dati: l’identità dell’utente, i dati sul singolo pagamento (ad esempio l’importo) e i metadati relativi alla transazione (ad esempio l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato).
Gli utenti dovranno probabilmente rendere nota la propria identità al momento del primo accesso a servizi in euro digitali, ma vi è sempre la possibilità di mantenere diversi livelli di privacy in relazione ai pagamenti effettuati.
Un elevato grado di privacy potrebbe anche essere assicurato in altri modi. Ad esempio, l’identità degli utenti potrebbe essere custodita separatamente dai dati sui pagamenti, consentendo solo alle unità di informazione finanziaria di accedervi, nell’ambito di un quadro giuridico chiaramente definito, per individuare il debitore e il beneficiario in caso di sospetta attività illecita.
Q11. Avete incaricato società esterne di sviluppare prototipi per possibili interfacce utente. A cosa serve?
Lo sviluppo di un prototipo consente di acquisire conoscenze in ambiente sperimentale, è un “esercizio di laboratorio”. In pratica verifichiamo la misura in cui le funzioni di back-end dell’Eurosistema (infrastruttura di regolamento che opera dietro le quinte per registrare trasferimenti e posizioni in euro digitali) possono essere integrate agevolmente con le soluzioni esistenti di pagamento front-end a disposizione del pubblico. Ci concentriamo sull’integrazione in relazione a cinque impieghi specifici: pagamenti online peer-to-peer, pagamenti offline peer-to-peer, pagamenti presso i punti di vendita (ad esempio negli esercizi commerciali) avviati dall’ordinante, pagamenti presso i punti di vendita avviati dal beneficiario, pagamenti nell’ambito del commercio elettronico. Nell’esercizio di realizzazione dei prototipi non saranno trattati pagamenti reali (non essendo stato ancora emesso un euro digitale, ci limitiamo a condurre simulazioni). Non è nelle nostre intenzioni che il prototipo emerso da questi esperimenti diventi il fulcro di un possibile sistema di produzione.
D12. Come è avvenuta la selezione delle società coinvolte nell’esercizio di realizzazione dei prototipi?
La BCE ha pubblicato un invito a manifestare interesse a partecipare all’esercizio di realizzazione dei prototipi. Hanno risposto in totale 54 società, fra le quali ne sono state selezionate cinque. L’idoneità dei candidati in relazione ai quattro impieghi summenzionati è stata valutata sulla base di quattro capacità essenziali e 28 capacità specifiche (definite in precedenza e pubblicate nel sito Internet della BCE). Il processo di selezione era inteso a individuare un gruppo campione di imprese che coprisse tutte le tipologie di operatori di mercato (intermediari, società di elaborazione dei pagamenti e commercianti). Ciascun candidato si è fatto carico dei costi sostenuti per prendere parte al processo di selezione. Il livello di interesse a partecipare all’esercizio di realizzazione dei prototipi testimonia l’importanza che il settore privato attribuisce all’euro digitale e il desiderio di contribuirvi (ad esempio per motivi reputazionali), anche senza fini di lucro.
D13. I risultati dell’esercizio di realizzazione dei prototipi saranno pubblicati?
Fin dall’invito iniziale a manifestare interesse si è posto l’accento sulla trasparenza necessaria per garantire condizioni di parità. La BCE ha deciso di applicare un livello di trasparenza maggiore di quello previsto dal diritto dell’UE in materia di contratti non retribuiti. Ai candidati è stato comunicato che tutte le informazioni sarebbero state condivise. Nella fase di sviluppo, nel corso del quarto trimestre del 2022, la BCE ha fornito precisazioni di tipo tecnico, laddove necessario, alle società incaricate di predisporre prototipi front-end e allineerà le aspettative di integrazione con queste ultime (ossia come le componenti front-end e back-end possono essere interfacciate ai fini dell’esercizio di realizzazione dei prototipi). Nel secondo trimestre del 2023 saranno pubblicati i risultati dell’esercizio di realizzazione dei prototipi, unitamente alle informazioni tecniche a sostegno di tali risultati.
D14. Come intendete assicurare la riservatezza dei dati degli utenti?
L’esercizio di realizzazione dei prototipi si baserà interamente su operazioni simulate. Non saranno utilizzati dati individuali o aggregati su pagamenti reali, né tali dati saranno condivisi con società incaricate di predisporre prototipi front-end o con partecipanti a esperimenti e test. Qualsiasi dato necessario per l’esercizio di laboratorio sarà generato esclusivamente per le finalità degli esperimenti. La BCE intende applicare in qualsiasi momento gli standard più elevati di riservatezza dei dati.
Manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale
D1. Perché uno schema per l’euro digitale?
In seguito alla decisione del Consiglio direttivo della BCE di avviare la fase di analisi del progetto sull’euro digitale, l’Eurosistema ha esaminato varie opzioni per la distribuzione di tale mezzo di pagamento. Uno schema per l’euro digitale[1] è ritenuto l’opzione più idonea per conseguire gli obiettivi di un euro digitale e sfruttare i rispettivi punti di forza del settore pubblico e privato. Lo schema per l’euro digitale definirà le norme e le procedure comuni per la distribuzione dell’euro digitale da parte degli intermediari vigilati, assicurando coerenza in termini di accessibilità ed esperienza degli utenti in tutta l’area dell’euro. Il settore privato godrà inoltre di sufficiente flessibilità per innovare e offrire servizi a valore aggiunto oltre a quelli in euro digitali.
D2. Come sarà elaborato il manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale?
Per coadiuvare la redazione del manuale di norme (rulebook), raccogliere i contributi del mercato e acquisire una prospettiva del settore, dei consumatori e degli esercenti, l’Eurosistema ha costituito il Gruppo per lo sviluppo del manuale di norme (Rulebook Development Group, RDG) relativo allo schema per l’euro digitale. Il Gruppo è composto da esperti dell’Eurosistema ed esponenti del mercato con esperienza nel settore. L’RDG opera sulla base delle caratteristiche tecniche approvate dal Consiglio direttivo nel quadro del programma per l’euro digitale. Fa capo al Presidente dell’RDG che, a sua volta, riferisce direttamente al Responsabile del programma per l’euro digitale. Gli esponenti del mercato sono stati designati da associazioni di categoria a livello europeo, che rappresentano operatori chiave del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, ad esempio
- dal lato dell’offerta: prestatori di servizi il pagamento, comunità bancaria, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica;
- dal lato della domanda: consumatori, esercenti con presenza fisica, rivenditori online, imprese/società di grandi dimensioni e piccole e medie imprese.
I candidati sono stati selezionati dal team incaricato dell’euro digitale sulla base della loro esperienza nel settore dei pagamenti al dettaglio e delle competenze richieste per il ruolo. I candidati prescelti sono divenuti membri dell’RDG per lo schema dell’euro digitale in rappresentanza delle rispettive associazioni di categoria.
L’RDG per lo schema dell’euro digitale prevede riunioni mensili. I membri dovranno rivedere le bozze delle sezioni del manuale predisposte dal segretariato dell’RDG e fornire commenti.
In parallelo all’RDG sarà avviata anche una serie di iniziative di sviluppo del manuale che si incentreranno su sezioni specifiche per le quali si richiedono particolari competenze. Il perimetro, la composizione e l’approccio dei rispettivi gruppi di lavoro saranno precisati caso per caso. Come per l’RDG, per le iniziative di sviluppo del manuale di norme si prevede in generale che i gruppi di lavoro si compongano di rappresentanti dell’Eurosistema e del settore europeo dei pagamenti al dettaglio, ai quali spetterà rivedere le bozze di documenti redatte dal segretariato dell’RDG e fornire commenti al riguardo. Tutte le bozze delle sezioni predisposte dai vari gruppi di lavoro saranno infine sottoposte all’esame dell’RDG.
D3. Quali ambiti saranno disciplinati dal manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale?
Lo schema per l’euro digitale definirà le norme e le procedure comuni che gli intermediari vigilati dovranno applicare per la distribuzione dell’euro digitale. Tali norme e procedure riguarderanno in particolare:
- il modello funzionale e operativo dello schema per l’euro digitale (ad esempio flussi end-to-end, requisiti fondamentali per gli intermediari vigilati, standard minimi di funzionalità e facilità d’uso per l’utente ecc.);
- il modello di adesione relativo allo schema per l’euro digitale (ad esempio criteri di idoneità, obblighi dei partecipanti ecc.);
- i requisiti tecnici dello schema (ad esempio infrastruttura informatica, attuazione dell’interfaccia di programmazione delle applicazioni, standard tecnici ecc.);
- i requisiti in materia di gestione dei rischi;
- le norme relative alla gestione dello schema per l’euro digitale (ad esempio governance dello schema, procedure di gestione delle modifiche ecc.).
D4. I cittadini europei possono partecipare e contribuire ai lavori per la definizione del manuale di norme?
L’Eurosistema raccoglierà contributi ai lavori per la definizione del manuale di norme anche all’esterno, tramite l’RDG e i gruppi di lavoro incentrati su sezioni specifiche (iniziative di sviluppo del manuale). I membri dell’RDG sono i rappresentanti di associazioni di categoria a livello europeo. Devono quindi farsi portavoce delle rispettive associazioni, assicurando la convergenza dei punti di vista dei loro membri riguardo a ciascuna questione trattata in un’unica posizione allineata.
La composizione dell’RDG e la procedura per l’adesione al gruppo sono state descritte in precedenza, in risposta alla domanda “Come sarà elaborato il manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale?”.
La composizione dei gruppi di lavoro per lo sviluppo del manuale di norme sarà decisa caso per caso, a seconda della materia specifica trattata; in generale saranno coinvolti rappresentanti dei portatori di interesse, quali consumatori ed esercenti europei nonché intermediari vigilati. Le procedure per la partecipazione ai vari gruppi di lavoro per lo sviluppo del manuale di norme saranno comunicate prossimamente sul sito Internet della BCE.
Nota: nel contesto dei pagamenti, uno schema è un insieme di norme comuni formalizzate e standardizzate che consentono agli intermediari di trasferire fondi per via elettronica tra utenti finali, permettendo agli ordinanti e ai beneficiari di utilizzare o accettare strumenti di pagamento elettronici. Viene pertanto redatto un manuale di norme relativo allo schema (rulebook), che si applica a tutti gli intermediari aderenti ad esso.