Governance interna
Oltre agli organi decisionali, la governance interna della BCE prevede un Comitato di audit e vari livelli di controllo interni ed esterni.
Per rafforzare ulteriormente la governance interna della BCE e dell’Eurosistema, il Comitato di audit istituito ad alto livello assiste il Consiglio direttivo per quanto concerne le sue competenze in merito
- all’integrità delle informazioni finanziarie,
- alla sorveglianza sui controlli interni,
- al rispetto di leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili,
- all’assolvimento delle funzioni di revisione.
Il ruolo del Comitato di audit è illustrato più dettagliatamente nel relativo mandato.
È presieduto da Yannis Stournaras e comprende altri quattro membri: Luis de Guindos, Patrick Honohan, Ardo Hansson e Klaas Knot.
In conformità della carta dell’audit dell’Eurosistema/SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (disponibile solo in inglese), il Comitato dei revisori interni contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Eurosistema/SEBC e dell’MVU prestando, in modo obiettivo e indipendente, servizi di verifica (assurance) e consulenza tesi a potenziare e migliorare l’assolvimento dei compiti e delle attività dell’Eurosistema/SEBC e dell’MVU.
Il comitato riferisce agli organi decisionali della BCE e ha l’incarico di elaborare e attuare il piano di revisione dell’Eurosistema/SEBC e dell’MVU. Inoltre, definisce gli standard comuni per la conduzione della revisione in seno all’Eurosistema/SEBC e all’MVU.
Lo Statuto del SEBC prevede due livelli di controllo:
- i revisori esterni
- la Corte dei conti europea
I revisori esterni esaminano i conti annuali della BCE (articolo 27.1 dello Statuto del SEBC), mentre la Corte dei Conti europea verifica l’efficienza operativa della gestione della BCE (articolo 27.2).
Le relazioni dei revisori esterni sono pubblicate nel Rapporto annuale della BCE.
Le relazioni della Corte dei conti europea e le risposte della BCE sono riportate di seguito.
- Relazione della Corte dei conti sull’audit della gestione, da parte della Banca centrale europea, della propria impronta di carbonio, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 28 aprile 2014
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 4 giugno 2012
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 29 gennaio 2011
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2008, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 18 giugno 2010
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 9 febbraio 2010
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2006, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 4 settembre 2009
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2005, corredata delle risposte della Banca centrale europea, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 313), 21 dicembre 2007
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2004, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 5 maggio 2006
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2003, corredata delle risposte della Banca centrale europea, 15 ottobre 2004
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2002, corredata delle risposte della Banca centrale europea, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 45), 20 febbraio 2004
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2001, corredata delle risposte della Banca centrale europea, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 259), 25 ottobre 2002
- Relazione della Corte dei conti sull’audit dell’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l’esercizio finanziario 2000, corredata delle risposte della Banca centrale europea, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 341), 4 dicembre 2001
Revisione interna
La Direzione Revisione interna opera sotto la diretta responsabilità del Comitato esecutivo; il mandato della Direzione è stabilito nella Carta dell’audit della BCE approvata dal Comitato esecutivo.
La Carta dell’audit si basa su standard professionali vigenti a livello internazionale, in particolare quelli dell’Istituto dei revisori interni.
Struttura di controllo interno
Il Comitato esecutivo ha la responsabilità complessiva di sorvegliare la gestione dei rischi della BCE.
Inoltre, la struttura di controllo interno della BCE si fonda su un approccio funzionale a tre livelli, in base al quale spetta innanzitutto a ogni unità organizzativa (Sezione, Divisione, Direzione o Direzione generale) gestire i propri rischi, nonché assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie attività.
Le aree funzionali della BCE quali la gestione dei rischi operativi, la gestione dei rischi finanziari e l’Ufficio per la governance e la conformità fungono da secondo livello di controllo, stimolando e sostenendo l’attuazione dei controlli incrociati nell’organizzazione.
La revisione interna della BCE rappresenta il terzo livello di controllo, svolgendo in modo indipendente e obiettivo attività di consulenza intese a potenziare e migliorare l’operatività della BCE. Inoltre, come spiegato in precedenza, il Comitato di audit della BCE rafforza ulteriormente i livelli di controllo e la governance interna della Banca.
Quadro etico
In quanto istituzione dell’Unione europea, la BCE deve servire l’interesse pubblico. Il quadro etico della BCE definisce le regole deontologiche e i principi guida per assicurare il massimo livello di integrità, competenza, efficienza e trasparenza nell’esercizio delle funzioni. L’adesione a questi principi è fondamentale per la credibilità della BCE ed è essenziale per assicurare la fiducia dei cittadini europei per quanto riguarda la sua gestione e le attività da essa svolte.
Il quadro etico della BCE per i membri del personale, contenuto nelle norme sul personale, è stato modificato il 3 dicembre 2014 in seguito all’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il nuovo quadro di riferimento è entrato in vigore il 1o gennaio 2015; al tempo stesso è stato introdotto il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della BCE.
Il 1o gennaio 2019 è entrato in vigore il codice di condotta unico per tutti i membri degli organi decisionali e le alte cariche della BCE. Una versione aggiornata che prevede norme più ampie sulle operazioni finanziarie private è entrata in vigore a gennaio 2023.
- Quadro etico della BCE (GU C 375 del 6.11.2020, pag. 25)
- Codice di condotta delle alte cariche della BCE (2022/C 478/03) (GU C 478 del 16.12.2022, pag.3)
Attuazione del quadro etico
Dopo l’istituzione dell’MVU le problematiche della governance hanno acquisito maggiore importanza per la BCE. Per assicurare un’attuazione adeguata e coerente del quadro etico e rafforzare la governance interna della BCE, il 17 dicembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di istituire il Comitato etico. Il comitato ha assunto le funzioni assegnate al Consigliere per l’etica professionale dal Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo e quelle attribuite al Funzionario responsabile per l’etica dal Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo.
Il compito principale del Comitato etico è fornire consulenza ai membri degli organi partecipanti al processo decisionale della BCE su questioni di natura deontologica, sulla base di richieste da parte di singoli.
Decisione della BCE (BCE/2014/59) relativa all’istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento internoIn linea con l’impegno ad assicurare una conduzione delle attività della BCE rispettosa dei principi di integrità e a mantenere i più elevati standard deontologici, il Comitato esecutivo ha istituito anche l’Ufficio per la governance e la conformità. L’ufficio ha iniziato a operare contestualmente all’entrata in vigore della versione rivista del Regolamento del personale della BCE. Ha assunto, fra l’altro, il ruolo prima svolto nei confronti del personale dal Funzionario responsabile per l’etica.
L’Ufficio per la governance e la conformità rappresenta una funzione essenziale di controllo indipendente intesa a consolidare l’assetto di governance della BCE, coadiuvando il Comitato esecutivo nel tutelare l’integrità e la reputazione della BCE, promuovendo gli standard etici presso il personale e rafforzando la trasparenza della BCE e l’obbligo di rendere conto dell’operato.
Approvazione del bilancio
L’organo responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo. Inoltre, in questo ambito il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo.
Funzionario responsabile della protezione dei dati
Il funzionario responsabile della protezione dei dati assicura l’applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1725 nell’ambito della BCE e fornisce consulenza ai responsabili del trattamento nell’esercizio delle loro mansioni. Risponde al Comitato esecutivo e assolve i propri compiti e doveri in maniera indipendente. I compiti e i poteri del funzionario responsabile della protezione dei dati sono precisati nella Decisione (UE) 2020/655.
Misure di lotta contro la frode a livello dell’UE
Nel 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (“regolamento OLAF”) al fine di intensificare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità. Il regolamento affida, in pratica, all’OLAF il compito di svolgere indagini interne in caso di sospetto di frodi in seno a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’UE.
Misure adottate dalla BCE contro la frode
Decisione della BCE sulle norme applicabili alle indagini condotte dall’OLAF: il 3 giugno 2004 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la Decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea. La decisione, entrata in vigore il 1o luglio 2004, è stata integrata dal documento Administrative arrangements between the European Central Bank and the European Anti-Fraud Office, firmato il 16 giugno 2016 per rafforzare la cooperazione fra la BCE e i servizi dell’OLAF.
Disciplina antifrode precedentemente applicata dalla BCE
Pur comprendendo la necessità di severe misure volte alla prevenzione delle frodi, il Consiglio direttivo era dell’avviso che l’indipendenza e i compiti statutari della BCE precludessero l’applicazione del “regolamento OLAF” alla Banca. In tale spirito, aveva adottato la Decisione della BCE, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5) che stabiliva un progetto generale di disciplina antifrode sottoposto al controllo di un Comitato antifrode indipendente.
La Commissione europea, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, ha contestato tale posizione (Causa C-11/00). Il 10 luglio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulle argomentazioni delle parti e ha annullato la Decisione BCE/1999/5.
La sentenza della Corte inseriva inequivocabilmente la BCE “nel contesto comunitario”, rilevando al tempo stesso la volontà del legislatore di assicurare che la BCE fosse in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essa attribuiti. Tuttavia, secondo la Corte tale indipendenza non segnava una totale separazione dalla Comunità e non sottraeva la BCE a qualsiasi norma del diritto comunitario. Ciò è coerente con l’approccio seguito dalla Banca. L’applicazione del “regolamento OLAF” non deve ledere l’indipendenza della BCE nell’assolvimento dei suoi compiti.
Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato antifrode della Banca centrale europea ha elaborato i seguenti rapporti.
- Decisione della BCE, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla BCE in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della BCE (BCE/2004/11)
- Rapporto annuale sulle attività del Comitato antifrode della Banca centrale europea relativo al periodo marzo 2002 - gennaio 2003, maggio 2003
- Rapporto annuale sulle attività del Comitato antifrode della Banca centrale europea relativo al periodo gennaio 2001 - febbraio 2002, maggio 2002
- Risposta della Banca centrale europea al Rapporto annuale del Comitato antifrode, maggio 2002
- Rapporto annuale sulle attività del Comitato antifrode della Banca centrale europea dal gennaio 2000 al gennaio 2001, 26 gennaio 2001
- Allegato 1: Regolamento interno
- Allegato 2: Decisione relativa alla prevenzione delle frodi