Consiglio generale
Il Consiglio generale comprende la Presidente e il Vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’UE.
Vi sono rappresentati i paesi appartenenti all’area dell’euro e i paesi che non ne fanno parte.
Gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE, il Presidente del Consiglio dell’UE e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del Consiglio generale, ma senza diritto di voto.
Competenze
Il Consiglio generale può essere considerato un organo di transizione. Svolge i compiti in precedenza affidati all’Istituto monetario europeo, e quindi assunti dalla BCE nella Terza fase dell’Unione economica e monetaria, poiché non tutti gli Stati membri dell’UE hanno ancora adottato l’euro.
Il Consiglio generale concorre
- all’assolvimento delle funzioni consultive della BCE
- alla raccolta di informazioni statistiche
- alla redazione del Rapporto annuale della BCE
- all’elaborazione delle disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali (BCN)
- all’adozione di misure, diverse da quelle previste dal Trattato, relative allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE
- all’elaborazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE
- ai preparativi necessari per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga nei confronti dell’euro
In applicazione dello Statuto, il Consiglio generale sarà sciolto una volta che tutti gli Stati membri dell’UE avranno introdotto la moneta unica.