Decisioni assunte dal Consiglio direttivo della BCE (in aggiunta a quelle che fissano i tassi di interesse)
Ottobre 2021
29 ottobre 2021
Operazioni di mercato
Procedure applicabili agli enti creditizi in caso di inosservanza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati
Il 7 ottobre il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione BCE/2021/45 sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati e il Regolamento BCE/2021/46 che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni. Entrambi gli atti giuridici entreranno in vigore il 3 novembre 2021. Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, questi atti informano gli enti creditizi riguardo alla formula e al metodo adottati dalla BCE (Allegato II della Decisione BCE/2021/45) per calcolare le sanzioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempimento dell’obbligo di notificare alla banca centrale nazionale competente le restrizioni che impedirebbero all’ente di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti come riserva minima. In origine la formula per il calcolo delle sanzioni in caso di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (ora all’Allegato I della Decisione BCE/2021/45) era precisata nella Notifica 2000/C 39/04 relativa all’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima. Con l’adozione della decisione e del regolamento, detta notifica è stata revocata mediante la Notifica 2021/C 418/04 e il suo contenuto, con le relative modifiche, è confluito nella Decisione BCE/2021/45.
Infrastrutture di mercato e pagamenti
Modifiche tecniche all’assetto giuridico di T2S
Il 30 settembre il Consiglio direttivo ha preso atto delle revisioni relative agli allegati 6 dell’accordo quadro di Target2-Securities (T2S-Securities Framework Agreement) e dell’accordo di partecipazione di valuta di T2S (T2S-Securities Currency Participation Agreement). Tali allegati delineano l’accordo sui livelli di servizio di T2S, che definisce in particolare: 1) i livelli di servizio in base a cui l’Eurosistema fornisce i servizi di T2S ai sistemi di deposito accentrato partecipanti e alle banche centrali non appartenenti all’area dell’euro connesse e 2) gli indicatori chiave di performance. Le modifiche sono state determinate nell’ambito del regolare processo di riesame dell’accordo sui livelli di servizio.
Rapporto 2015-2019 sulle frodi mediante carte
Il 14 ottobre il Consiglio direttivo ha preso atto del settimo rapporto sulle frodi perpetrate mediante carte e ha autorizzato la sua pubblicazione sul sito Internet della BCE. Il rapporto analizza le tendenze in materia di frodi commesse mediante carte, incentrandosi sui dati del 2019 nel contesto generale del quinquennio 2015-2019, con una disaggregazione per paesi dell’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA). Dal rapporto emerge che, se da un lato il valore totale delle operazioni fraudolente effettuate utilizzando carte emesse nell’ambito della SEPA è aumentato fra il 2018 il 2019, dall’altro in termini relativi è diminuita la quota che queste rappresentano sul valore totale delle operazioni con carte, attestandosi in prossimità del livello contenuto osservato nel 2017. Come negli anni precedenti, nel 2019 tali operazioni fraudolente sono state effettuate per la maggior parte a distanza, via e-mail, telefono oppure online. Il rapporto è consultabile sul sito Internet della BCE.
Pareri su proposte di disposizioni legislative
Parere della BCE relativo a una legge che rinnova l’emanazione della legge federale sull’istituzione di un comitato consultivo di bilancio e che istituisce un comitato per la produttività in Austria
Il 6 ottobre il Consiglio direttivo ha adottato il Parere CON/2021/29, formulato su richiesta del ministero federale austriaco delle finanze.
Governance interna
Aggiornamento della politica di pubblicazione relativa ai pareri del Comitato etico sulle attività svolte dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la BCE da parte di soggetti che hanno rivestito alte cariche nell’istituzione
Il 27 settembre il Consiglio direttivo ha deciso di estendere la pubblicazione, proattivamente avviata a luglio 2020 dalla BCE, dei pareri emessi dal Comitato etico ai sensi dell’articolo 17 (regole applicabili successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro) del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea 2019/C 89/03 anche ai pareri relativi a soggetti che hanno rivestito alte cariche presso la BCE il cui mandato è terminato prima di luglio 2020.
Raccomandazione al Consiglio dell’Unione europea relativa alla nomina dei revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland
Il 29 settembre il Consiglio direttivo ha adottato la Raccomandazione BCE/2021/44 al Consiglio dell’Unione europea relativa alla nomina dei revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland.
Statistiche
Indirizzo BCE/2021/47 che modifica le procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio
Il 7 ottobre il Consiglio direttivo ha adottato l’Indirizzo BCE/2021/47 che modifica l’Indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio. Le modifiche apportate alle disposizioni forniscono maggiori dettagli alle banche centrali nazionali dell’Eurosistema riguardo alle tipologie e alla frequenza delle revisioni per i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte da inviare alla BCE e contengono chiarimenti riguardo al formato di trasmissione elettronica armonizzato delle informazioni statistiche segnalate alla BCE.
Vigilanza bancaria della BCE
Conformità agli Orientamenti dell’ABE relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio
Il 6 ottobre il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni riguardo alla proposta del Consiglio di vigilanza di comunicare all’Autorità bancaria europea (ABE) che la BCE si conformerà, per gli enti significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta, agli Orientamenti dell’ABE relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2021/07). Gli orientamenti dell’ABE si inseriscono nel quadro dell’applicazione del metodo dei modelli interni nell’ambito dell’UE per quanto concerne il rischio di mercato, in linea con la revisione complessiva del portafoglio di negoziazione (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. L’obiettivo è assicurare che i dati siano accurati, adeguati, aggiornati con frequenza e completi. Gli orientamenti dell’ABE si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2022.
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