European Central Bank - eurosystem
Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per

Ricircolo delle banconote da parte degli enti creditizi e di altri soggetti che operano con il contante

La BCE e le banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema sono le autorità alle quali compete l’emissione delle banconote in euro ed è affidato il compito di preservare la fiducia del pubblico nella moneta unica. Questo compito è espletato, fra l’altro, assicurando l’integrità dei biglietti in euro in circolazione.

La facoltà di reimmettere in circolazione le banconote in euro consente agli enti creditizi e ad altri soggetti che operano con il contante di svolgere la loro funzione nel ciclo di distribuzione del contante con maggiore efficacia ed efficienza in termini di costi. Per assicurare l’integrità dei biglietti in euro, il 16 settembre 2010 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. L’atto è entrato in vigore il 1o gennaio 2011.

L’adozione di un atto giuridico è scaturita dalla modifica apportata nel 20081 al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio2, che prevede segnatamente:

  • un riferimento diretto nell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1338/2001 alle“procedure definite dalla BCE” in relazione all’obbligo per i destinatari del paragrafo 1, denominati “soggetti che operano con il contante” nella Decisione BCE/2010/14, di assicurarsi dell’autenticità delle banconote in euro “da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false”;
  • l’inclusione di altri operatori economici (ad esempio commercianti e casinò che partecipano alla gestione e alla distribuzione di banconote al pubblico mediante casse prelievo contanti) e dei portavalori nel novero dei destinatari dell’articolo 6.

La Decisione BCE/2010/14 stabilisce le procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001, alle quali devono conformarsi i soggetti che operano con il contante nei controlli di autenticità e idoneità dei biglietti in euro. In seguito è stata modificata dalla Decisione BCE/2012/19 del 7 settembre 2012, che oltre a precisare alcuni requisiti, ne estende l’ambito di applicazione al controllo di autenticità e idoneità e al ricircolo della nuova serie di banconote in euro, nonché dalla Decisione BCE/2019/39 del 5 dicembre 2019, che prevede il ritrattamento delle banconote non identificate con certezza come autentiche e l’introduzione di una nuova categoria di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote.

La Decisione BCE/2010/14 assicura che gli enti creditizi e i soggetti operanti con il contante ridistribuiscano unicamente biglietti in euro di cui siano state controllate autenticità e idoneità. Tali controlli possono essere effettuati da un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che sia stato sottoposto a test da una BCN dell’Eurosistema, oppure da personale addestrato. Le banconote che superano i controlli meccanici possono essere erogate attraverso gli ATM (Bancomat) o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, mentre i biglietti verificati dal personale possono essere rimessi in circolo soltanto tramite operazioni di sportello.

È importante rilevare che le monete in euro, non essendo di competenza della BCE, non ricadono nella sfera di applicazione della Decisione BCE/2010/14.

1 Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1. 2 GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

Tutte le pagine di questa sezione