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Il giusto equilibrio per un euro digitale al servizio dei cittadini

Relazione introduttiva di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo

Bruxelles, 30 marzo 2022

ringrazio per l’invito a riferire in merito al progetto sull’euro digitale e ai progressi compiuti dopo il nostro ultimo incontro a novembre.

Nelle precedenti occasioni ho avuto modo di discutere gli obiettivi di carattere generale che il progetto dell’euro digitale persegue[1]. Nel mio intervento odierno vorrei innanzitutto soffermarmi su alcune importanti caratteristiche che, rendendo l’euro digitale utile per cittadini e commercianti, ci aiuterebbero a conseguire tali obiettivi.

Lo farò richiamando i risultati dei focus group – pubblicati contestualmente a questa audizione[2] – e la nostra analisi dei possibili impieghi dell’euro digitale, ossia dei segmenti di mercato che esso potrebbe servire.

Successivamente, riallacciandomi al nostro dialogo dello scorso anno[3], presenterò i risultati preliminari dell’indagine atta a definire come conciliare il diritto alla riservatezza con l’obiettivo di garantire il contrasto delle attività illecite.

Rispondere alle esigenze attuali e future dei consumatori europei

Lo scopo principale dell’euro digitale è far sì che la moneta della banca centrale resti pienamente accessibile e utilizzabile in un’economia sempre più digitalizzata. Affinché l’euro digitale possa adempiere a questo ruolo, è necessario che i cittadini possano e vogliano utilizzarlo.

Sin dall’inizio del progetto ho ribadito che l’euro digitale potrà avere successo soltanto se saprà rispondere alle esigenze sia attuali sia future dei consumatori europei.

I riscontri dei focus group forniscono preziose indicazioni a tal riguardo, pur considerando i limiti delle analisi qualitative di questo tipo[4].

I focus group hanno suggerito che i cittadini di tutti i paesi di tutte le età ritengono la capacità di “pagare ovunque” la caratteristica più importante di un nuovo strumento di pagamento digitale. Ciò implica che tutti i commercianti nell’area dell’euro dovrebbero accettare l’euro digitale sia nei punti vendita fisici sia in quelli online. Venti anni fa l’introduzione delle banconote in euro ci consentì di effettuare pagamenti nei punti vendita fisici di tutta l’area dell’euro. Non sorprende quindi che i consumatori si aspettino di poter utilizzare il complemento digitale delle banconote per tutti i pagamenti digitali al dettaglio, siano essi fisici o online.

La possibilità di effettuare pagamenti istantanei, facili e contactless, specialmente da persona a persona, rappresenta la seconda caratteristica più apprezzata. Il contante rimane tuttora lo strumento più utilizzato per i pagamenti da persona a persona e noi garantiremo che i cittadini continuino ad avervi accesso in futuro. I focus group confermano però quanto emerso in precedenza: le preferenze stanno mutando e i cittadini usano sempre più strumenti di pagamento digitali[5]. L’esperienza di paesi sia all’interno[6] che all’esterno[7] dell’area dell’euro mostra che i pagamenti contactless da persona a persona possono crescere molto rapidamente quando divengono disponibili soluzioni digitali convenienti.

I partecipanti ai focus group vorrebbero disporre di uno strumento di pagamento in grado di consentire transazioni istantanee da persona a persona indipendentemente dal sistema utilizzato dall’emittente e dal beneficiario del pagamento. Attualmente, effettuare un pagamento a un amico tramite dispositivi mobili semplicemente spingendo un tasto – ad esempio per dividere il conto al ristorante o per contribuire all’acquisto di un regalo – è più facile se tutti utilizzano la stessa app. I partecipanti ai focus group fanno quindi riferimento a una soluzione unica che renda non necessario il ricorso a diversi tipi di carte, dispositivi e metodi di identificazione e dia accesso a più opzioni di pagamento con un unico dispositivo.

I focus group hanno inoltre confermato il fenomeno della “disattenzione razionale”, di cui ho parlato nel nostro incontro di novembre[8]. Tendenzialmente gli utenti non percepiscono – o non comprendono – la differenza fra l’euro digitale e gli euro che utilizzano attraverso strumenti di pagamento digitali offerti da privati. Affinché il sistema finanziario funzioni senza problemi, la moneta pubblica e quella emessa dalle banche commerciali devono essere perfettamente intercambiabili ma distinguibili. In altre parole, la gente non ha timori a conservare e utilizzare il proprio denaro tramite intermediari privati in quanto sa che potrà prelevare senza problemi il contante dagli sportelli bancari o dai distributori automatici. Questa operazione fornisce loro la prova tangibile che i depositi bancari sono sicuri. La convertibilità in moneta contante della banca centrale è quindi essenziale per preservare la fiducia nella moneta privata e per garantirne l’ampia accettazione[9].

I risultati dei focus group sono stati utilizzati infine per confermare la nostra analisi circa i possibili impieghi dell’euro digitale[10]. Abbiamo selezionato tali impieghi tenendo conto sia dei nostri obiettivi di carattere generale associati al progetto dell’euro digitale sia dell’importanza dei vari segmenti di mercato.

I pagamenti nei punti di vendita fisici rappresentano il segmento di mercato più importante per le transazioni digitali, con oltre 40 miliardi di operazioni nell’area dell’euro nel 2019[11]. I pagamenti online sono meno numerosi ma dovrebbero continuare a crescere rapidamente nei prossimi anni[12]. Questi due segmenti sono serviti da una molteplicità di soluzioni di pagamento, spesso diverse tra paesi. A tutt’oggi sono dominati da operatori e tecnologie non europei[13].

Data la loro importanza, sia allo stato attuale sia in futuro, i pagamenti online e nei punti di vendita fisici, così come quelli da persona a persona, sono i candidati naturali ad avere la priorità tra i possibili impieghi di un euro digitale. L’euro digitale potrebbe poi essere utilizzato per i pagamenti da/o verso le amministrazioni pubbliche, ad esempio per erogare prestazioni sociali o per versare le imposte[14].

Se l’euro digitale offrisse tali opzioni di pagamento otterremmo effetti di rete; continueremmo a garantire ai cittadini l’accesso alla moneta della banca centrale, assicurandone la piena fruibilità per i pagamenti digitali e contribuendo a preservare la nostra sovranità. Nelle prossime fasi della fase istruttoria del progetto ci concentreremo quindi sulla fattibilità di tali impieghi.

Tuttavia, lasceremo la porta aperta all’inclusione di altri possibili impieghi in futuro. Seguiamo con attenzione l’andamento delle nuove tendenze – quali ad esempio i pagamenti machine-to-machine[15] – e ne stiamo valutando l’inclusione nelle future versioni dell’euro digitale[16].

Nei prossimi mesi, sulla base dei riscontri dei focus group, esamineremo a fondo come progettare un euro digitale che corrisponda alle aspettative dei consumatori europei.

I co-legislatori hanno un ruolo fondamentale a tal proposito. Ad esempio, la possibilità di “pagare ovunque” potrebbe essere rafforzata attribuendo corso legale all’euro digitale. Insieme con la Commissione europea stiamo analizzando a fondo tale questione. Siamo disponibili a discuterne ulteriormente in questi incontri, tenendo conto anche dei risultati della consultazione sull’euro digitale che la Commissione ha recentemente annunciato e che tocca anche questa specifica questione.

La privacy e gli altri obiettivi delle politiche europee

Il quadro giuridico sarà fondamentale al fine di garantire la tutela della privacy, una delle caratteristiche più importanti nella progettazione dell’euro digitale[17].

La consultazione pubblica condotta tra l’ottobre del 2020 e il gennaio del 2021 ha posto in luce l’importanza di tutelare la privacy affinché l’euro digitale possa contribuire a preservare la fiducia nei pagamenti nell’era digitale[18]. I partecipanti al focus group hanno anche manifestato una preferenza per soluzioni che consentano di avere il controllo dei propri dati personali.

Non sorprende che i cittadini si aspettino che l’euro digitale garantisca elevati standard di riservatezza. Viviamo in un mondo in cui i pagamenti stanno diventando sempre più digitali e quindi più tracciabili e trasparenti, e dove sempre più spesso i dati sui pagamenti sono utilizzati a fini commerciali da società private.

Noi garantiamo l’accesso al contante, lo strumento di pagamento dotato del massimo livello di riservatezza. Il nostro impegno come istituzione pubblica è preservare la fiducia dei cittadini riguardo tale aspetto anche qualora fosse emesso un euro digitale.

La tutela della privacy va però vista nel contesto degli altri obiettivi delle politiche europee, quali la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Le preoccupazioni circa la violazione di queste normative, in particolare attraverso l’utilizzo di cripto-attività, si sono accentuate negli ultimi tempi, anche a seguito dei timori circa la possibilità che tali attività siano utilizzate per aggirare le sanzioni internazionali.

Negli ultimi mesi abbiamo esaminato diverse soluzioni in tema di privacy al fine di coniugare un elevato grado di riservatezza con altri importanti obiettivi di natura pubblica[19].

Consentire pagamenti in forma anonima non sembra opportuno alla luce dei suddetti obiettivi generali. Il completo anonimato rischierebbe di facilitare l’utilizzo dell’euro digitale a fini illeciti[20], oltre che ostacolare l’imposizione di limiti al suo utilizzo quale forma di investimento – una condizione necessaria al fine di garantire la stabilità finanziaria[21].

I cittadini dovrebbero quindi fornire la propria identità nel momento in cui iniziano a utilizzare l’euro digitale[22]. Gli intermediari vigilati, i candidati naturali alla distribuzione dell’euro digitale, sono i soggetti meglio attrezzati a gestire questo processo di identificazione e verifica[23].

Al di là della fase di identificazione e verifica, la nostra analisi suggerisce che l’Eurosistema – o qualunque altro soggetto pubblico – dovrebbe accedere ai dati sulle transazioni solo nella misura strettamente necessaria all’assolvimento delle proprie funzioni[24].

In uno scenario di base, l’euro digitale offrirebbe ai cittadini un grado di riservatezza pari o superiore a quello degli strumenti digitali privati. In un tale assetto gli intermediari avrebbero accesso ai dati personali e a quelli relativi alle transazioni[25] solo per quanto necessario a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, nonché delle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE[26].

Abbiamo valutato la possibilità di andare oltre questo primo scenario, offrendo un livello maggiore di privacy, ove ciò fosse deciso dai co-legislatori. In un tale scenario l’euro digitale potrebbe replicare alcune funzionalità tipiche del contante e assicurare una maggiore privacy nel caso dei pagamenti di importo ridotto, solitamente caratterizzati da un profilo di rischio più basso di violazione delle norme.

Si pensi ad esempio a un pagamento offline effettuato con euro digitale in un negozio, con entrambe le controparti del pagamento presenti sul posto. Una tale situazione sarebbe simile a quella di un pagamento in contanti. Dovremmo applicare standard differenti a queste due tipologie di pagamento, nonostante esse abbiano rischi del tutto simili? Prendiamo ad esempio un chip con una capacità massima di 200 euro digitali: difficilmente il rischio che esso venga usato a fini di riciclaggio sarà superiore a quello di una banconota da 200 euro, soprattutto se il chip richiede l’autenticazione biometrica prima dell’utilizzo.

Stiamo quindi analizzando una funzionalità offline che consentirebbe solo all’utente di avere accesso alle informazioni su saldi e importi delle operazioni. Al fine di contenere i possibili rischi, tale funzionalità dovrebbe essere utilizzabile soltanto per pagamenti offline tra privati al di sotto di un certo importo.

In generale, si potrebbe considerare un livello più elevato di privacy per pagamenti di ammontare contenuto, sia online sia offline. In tali circostanze si potrebbero applicare verifiche AML/CFT semplificate. Per le transazioni di maggiore importo si continuerebbero invece ad applicare controlli standard[27].

Se fosse consentito un livello più elevato di privacy per i pagamenti in euro digitale di importo ridotto, ciò si applicherebbe alle operazioni in tutta l’area dell’euro. Sarebbe necessario a tal fine un regime armonizzato per i controlli semplificati, come previsto dal pacchetto AML/CFT proposto dalla Commissione europea nel luglio del 2021[28].

La task force ad alto livello dell’Eurosistema da me presieduta sta valutando gli aspetti tecnici e regolamentari in stretta collaborazione con la Commissione europea e le autorità europee per la protezione dei dati[29]. Vi sono però importanti scelte politiche da compiere ed è per questo che il nostro dialogo odierno assume particolare valore.

Conclusioni

Le nostre interazioni con i soggetti interessati, le autorità politiche e le altre principali banche centrali mirano a creare consenso circa le finalità di natura pubblica dell’euro digitale. La consapevolezza di tali finalità non basterà tuttavia a garantire un sufficiente utilizzo dell’euro digitale da parte degli utenti privati.

Passo dopo passo, stiamo analizzando le esigenze di cittadini e commercianti. Ciò ci permetterà di migliorare, nella fase istruttoria del progetto, le funzionalità dell’euro digitale prima di una sua eventuale emissione. I co-legislatori hanno un ruolo fondamentale, ad esempio al fine di definire le modalità per garantire un livello più elevato di privacy.

Non intendiamo avere “troppo successo” e spiazzare intermediari e strumenti finanziari privati. Vogliamo però che l’euro digitale abbia un “successo sufficiente” a generare una domanda adeguata e creare valore aggiunto per i consumatori.

Grazie alle discussioni nell’ambito dei focus group, stiamo migliorando la nostra comprensione delle preferenze dei potenziali utenti. Verso la fine dell’anno istituiremo nuovi focus groups, fornendo ai partecipanti maggiori elementi circa l’utilizzo dell’euro digitale, al fine di ottenere riscontri più precisi.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi amplieremo le occasioni di dialogo con i soggetti interessati, ascoltando i consumatori, le imprese, i commercianti, le banche e i fornitori di servizi di pagamento. Continueremo inoltre a confrontarci con il mondo accademico e con i gruppi di esperti.

Sarò lieto di discutere l’esito di tali consultazioni nell’ambito di prossime audizioni. La convergenza delle autorità e delle istituzioni europee, ciascuna nell’ambito del proprio mandato e della propria indipendenza, è fondamentale per garantire il successo dell’euro digitale.

Sono ora a vostra disposizione per eventuali domande.

  1. Panetta, F. (2021), “Un euro digitale per i pagamenti del futuro”, considerazioni introduttive dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 18 novembre.
  2. Study on New Digital Payment Methods, rapporto, marzo 2022.
  3. Cfr. la lettera all’On. Irene Tinagli, Membro del Parlamento europeo, disponibile nel sito Internet della BCE.
  4. La ricerca qualitativa è stata svolta da una società esterna in tutti i paesi dell’area dell’euro. Per garantire la solidità della ricerca e ottenere una visione esaustiva delle percezioni e degli atteggiamenti su questo tema, è stato intervistato un campione accuratamente selezionato di partecipanti in tutti i 19 paesi dell’area dell’euro. Nei focus group, strutturati con approcci qualitativi specifici, sono stati coinvolti 2.160 membri della collettività, 142 persone con uno spiccato interesse per la tecnologia, 138 titolari di esercizi commerciali, 89 cittadini con accesso limitato a servizi Internet o bancari. Al tempo stesso, data la natura qualitativa della ricerca, non è possibile giungere a conclusioni univoche circa il grado di rappresentatività dei risultati rispetto alla popolazione dell’area dell’euro.La finalità dei focus group era quella di esplorare la prospettiva degli utenti riguardo ai nuovi metodi di pagamento digitali, nonché le possibili caratteristiche fondamentali in grado di favorire l’adozione di un nuovo mezzo di pagamento digitale. Ai partecipanti non è stato presentato immediatamente il concetto di un euro digitale per varie ragioni, fra le quali la complessità del concetto di valuta digitale della banca centrale in generale e di quello di euro digitale nello specifico. È stata invece introdotta l’idea di un nuovo “portafoglio digitale” (digital wallet) per incoraggiare il dibattito su possibili auspicate caratteristiche e funzionalità di un nuovo metodo di pagamento digitale rispetto agli strumenti già disponibili nel mercato. L’euro digitale è stato introdotto verso la fine della discussione per esplorare il livello di conoscenza e di comprensione dei partecipanti, nonché la loro percezione di un euro digitale garantito dalla BCE/dall’Eurosistema.
  5. Cfr. BCE (2020), Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), dicembre.
  6. Nel 2019, i consumatori dei Paesi Bassi hanno effettuato il 54 per cento delle transazioni con parenti, amici, colleghi e altri conoscenti in contante e il 45 per cento in forma elettronica. Fra il 2018 e il 2019 la quota del contante si è ridotta di 5 punti percentuali, mentre la quota dei pagamenti in moneta elettronica è aumentata di 7 punti percentuali. Cfr. De Nederlandsche Bank (2020), “Shift of cash to debit card continues”, 20 aprile.
  7. In Svezia il successo dell’introduzione di Swish e la sua rapida crescita hanno determinato un netto calo dell’uso del contante. Cfr. Sveriges Riksbank (2020), “Cash is losing ground”, 29 ottobre.
  8. Panetta, F. (2021), op. cit.
  9. Panetta, F. (2021), “Le valute digitali delle banche centrali: un’àncora monetaria per l’innovazione digitale”, intervento presso l’Istituto Reale Elcano, Madrid, novembre
  10. Come illustrato nell’introduzione, l’impiego di un euro digitale descrive un segmento del mercato dei pagamenti che l’euro digitale potrebbe servire. L’euro digitale potrebbe essere utilizzato, ad esempio, dai singoli individui: per effettuare pagamenti verso un altro individuo (impiego da persona a persona), verso commercianti per gli acquisti online (impiego nel commercio elettronico) o per gli acquisti presso i negozi (impiego nei punti di vendita fisici). Inoltre, l’euro digitale potrebbe essere utilizzato dalle aziende: per effettuare pagamenti verso singoli individui (impiego da impresa a persona) o verso altre aziende (impiego da impresa a impresa). Infine, l’euro digitale potrebbe essere utilizzato per i pagamenti delle/verso le amministrazioni pubbliche (ad esempio per le imposte o le prestazioni sociali) oppure per i pagamenti automatizzati (ad esempio per effettuare pagamenti interamente automatizzati istruiti da un dispositivo e/o da un software in base a condizioni prestabilite).
  11. BCE (2020), Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), dicembre.
  12. I dati dell’Eurostat indicano che il ricorso al commercio elettronico è raddoppiato nell’area dell’euro fra il 2015 e il 2021. In termini di fruibilità, il 73 per cento della popolazione dell’UE ha indicato di avere “acquistato online oppure ordinato” “beni o servizi” per uso privato nei 12 mesi precedenti, rispetto al 62 per cento nel 2015. Esaminando gli sviluppi nei vari paesi, i tassi di crescita del commercio elettronico tendono a essere inversamente correlati alla sua penetrazione. Rispetto agli Stati Uniti (20 per cento) e al Regno Unito (24 per cento), la penetrazione del commercio elettronico è ancora relativamente bassa nei principali mercati europei come la Spagna (9 per cento), la Francia (9 per cento) e la Germania (14 per cento), situazione che suggerisce margine di crescita. Cfr. ad esempio McKinsey & Company (2021), “How e-commerce share of retail soared across the globe: A look at eight countries”, 5 marzo.
  13. Gli operatori esteri gestiscono circa il 70 per cento dei pagamenti con carte in Europa. Cfr. BCE (2019), Card payments in Europe, aprile. Inoltre, le soluzioni internazionali di pagamento elettronico stanno guadagnando terreno.
  14. I pagamenti delle amministrazioni pubbliche consentirebbero l’erogazione diretta digitale di sussidi e altre prestazioni ai cittadini che non dispongono di conti bancari, il che comporterebbe un valore aggiunto rispetto alle soluzioni già esistenti nel mercato.
  15. Questa tipologia indica i pagamenti automatizzati fra macchine. Ad esempio, veicoli autonomi come autovetture, camion o altre macchine industriali potrebbero eseguire pagamenti per l’energia, la manutenzione o l’assicurazione e accettare pagamenti per i servizi che prestano.
  16. Caratteristiche come riservatezza, programmabilità o funzionalità offline potrebbero applicarsi a una molteplicità di impieghi.
  17. Panetta, F., (2021) “Un euro digitale in linea con le aspettative dei cittadini europei”, Considerazioni introduttive dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 14 aprile.
  18. Nella consultazione pubblica effettuata dalla BCE nel 2020, la privacy è stata indicata come l’aspetto più importante dell’euro digitale nel 43 per cento circa delle risposte, seguita a distanza da altre caratteristiche.
  19. Dal punto di vista dell’utente, potrebbero essere previste diverse soluzioni in tema di privacy: il completo anonimato, con cui non si rivelerebbe l’identità degli utenti che accedono ai servizi e non si applicherebbero le procedure di conoscenza (know your customer, KYC) e di adeguata verifica della clientela (customer due diligence checks, CDD); pagamenti che sarebbero del tutto trasparenti per la banca centrale, con i controlli di adeguata verifica che si applicherebbero durante la fase di registrazione e tutti i dati sulle transazioni e sulla profilatura della clientela che sarebbero completamente accessibili per la banca centrale; pagamenti non trasparenti per terze parti, in cui i controlli di adeguata verifica si applicherebbero durate la fase di registrazione ma gli importi delle transazioni e dei saldi non sarebbero noti né agli intermediari né alla banca centrale; pagamenti trasparenti per l’intermediario, in cui i controlli di adeguata verifica si applicherebbero nella fase di registrazione e i dati sulle transazioni e sulla profilatura della clientela sarebbero accessibili all’intermediario ai fini di AML/CFT; privacy selettiva, con applicazione dei controlli di adeguata verifica nella fase di registrazione e maggiore grado di privacy per le operazioni di importo ridotto; le transazioni di importo più consistente sarebbero soggette alle misure standard di adeguata verifica.
  20. Il pacchetto di norme antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) proposto dalla Commissione europea estende il divieto di conti anonimi ai wallet, in linea con gli standard internazionali del Gruppo di azione finanziaria. Agli intermediari che operano con euro digitali non sarà quindi consentito di accettare conti e/o wallet anonimi.
  21. Panetta, F. (2021) “Evolution or revolution?The impact of a digital euro on the financial system ”, intervento al seminario online organizzato da Bruegel, 10 febbraio.
  22. Le attuali procedure di conoscenza (know your customer, KYC) e di adeguata verifica della clientela (customer due diligence checks, CDD) prevedono processi per l’acquisizione di informazioni sul cliente, quali esposizione politica, fonte dei fondi, inclusione in elenchi di sanzioni ecc. Gli utenti dovranno seguire il processo di registrazione al primo utilizzo dell’euro digitale. Una possibilità potrebbe essere offrire diverse tipologie di conti/wallet, con importi delle transazioni limitati in funzione delle misure di adeguata verifica applicate, seguendo un approccio simile a quello basato sui rischi adottato da altre banche centrali.
  23. BCE (2020), Report on a digital euro, ottobre.
  24. L’Eurosistema avrebbe accesso soltanto alle informazioni minime necessarie, ad esempio per la funzione di regolamento (ossia la convalida dei pagamenti eseguiti dall’Eurosistema) o per le altre funzioni di banca centrale relative ai compiti di vigilanza e sorveglianza.
  25. Per dati personali si intende qualsiasi informazione che può identificare una persona fisica (ad esempio, nome e cognome, indirizzo, recapito e-mail, dati sulla posizione). Sono dati delle operazioni tutte le informazioni relative a un determinato pagamento, tra cui numero di conto/wallet dell’ordinante, controparte dell’operazione, importo dell’operazione, data/ora/posizione dell’operazione e informazioni sui beni/servizi acquistati (compreso indirizzo di spedizione o fatturazione).
  26. In particolare, i requisiti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva sui servizi di pagamento (Payment Services Directive, PSD2).
  27. Le transazioni di importo maggiore continuerebbero a essere soggette all’adeguata verifica della clientela, facendo attenzione ad assicurare che pagamenti di importo maggiore non siano suddivisi in tanti piccoli trasferimenti per aggirare i controlli.
  28. Il pacchetto AML/CFT propone l’armonizzazione a livello di UE dei requisiti in materia, compresa l’adeguata verifica. Tale proposta garantirebbe condizioni di parità a livello dei requisiti di adeguata verifica della clientela con potenziali benefici anche per l’euro digitale. Il pacchetto legislativo propone inoltre di definire condizioni armonizzate per le misure semplificate di adeguata verifica mediante norme tecniche di regolamentazione che sarebbero emanate dalla futura autorità antiriciclaggio dell’UE. Laddove venissero identificati minori rischi, le misure semplificate potrebbero applicarsi anche ad alcune transazioni in euro digitali.
  29. BCE (2021), “ECB intensifies technical work on digital euro with the European Commission”, MIP News, 19 gennaio.
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