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Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee

La funzione statistica del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) si fonda sul mandato giuridico di raccogliere tutti i dati necessari e pertinenti al fine di produrre e divulgare statistiche imparziali, affidabili, adeguate, tempestive, coerenti e accessibili nelle materie di competenza. Ove appropriato, le statistiche si conformano agli standard, alle linee guida e alle buone pratiche concordati a livello europeo e internazionale. L’indipendenza conferita al SEBC ai sensi dell’articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea preclude, tra l’altro, qualsiasi ingerenza politica nella compilazione e diffusione delle informazioni statistiche.

Il SEBC attribuisce grande importanza alla qualità delle proprie statistiche e, pertanto, tiene conto degli standard qualitativi concordati a livello internazionale, contenuti ad esempio nelle norme speciali per la divulgazione dei dati (Special Data Dissemination Standard) e nel quadro di riferimento per la valutazione della qualità dei dati (Data Quality Assessment Framework) dell’FMI, che a loro volta si basano sui principi fondamentali per le statistiche ufficiali definiti dall’ONU (UN’s Fundamental Principles of Official Statistics). Fatte salve le disposizioni del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato “Statuto”), il SEBC collabora con il Sistema statistico europeo (SSE), formato dall’Eurostat (Istituto statistico dell’Unione europea), dagli istituti nazionali di statistica e da altre autorità statistiche nazionali, e tiene conto dei principi stabiliti nel Codice delle statistiche europee destinato alle autorità statistiche nazionali e dell’UE (European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities).

Il SEBC si prefigge di assolvere in modo efficace la funzione statistica di cui è investito e di fare un uso efficiente delle risorse nella raccolta, compilazione e diffusione dei dati. L’obiettivo perseguito ai sensi della legislazione primaria (articolo 130 del Trattato e articolo 5 dello Statuto) e secondaria (Regolamento n. 2533/98 del Consiglio, modificato dal Regolamento n. 951/2009 del Consiglio) dell’Unione europea è la rilevazione delle informazioni statistiche necessarie assicurando un livello qualitativo adeguato, riducendo al minimo gli oneri di segnalazione per i soggetti dichiaranti, garantendo la privacy di questi ultimi e tutelando la riservatezza delle informazioni ricevute non aventi carattere pubblico. Il possibile riutilizzo, per scopi amministrativi, di informazioni statistiche riservate fornite al SEBC da singoli soggetti dichiaranti è limitato ai casi in cui la medesima segnalazione dovrebbe altrimenti essere trasmessa al SEBC due volte (ad esempio ai fini della riserva obbligatoria) e vige un obbligo giuridico al riguardo. Inoltre, il SEBC garantisce che i dati riservati forniti dalle autorità appartenenti all’SSE siano utilizzati unicamente per fini statistici.

Nell’assolvimento della propria funzione statistica il SEBC si impegna ad assicurare una buona gestione organizzativa e amministrativa, a rispettare gli standard etici più elevati e a svolgere i propri compiti cooperando con spirito di squadra. In sintesi, conformemente alla Missione dell’Eurosistema le statistiche del SEBC sono improntate a una serie di principi che riguardano il contesto istituzionale del SEBC nonché i relativi processi e prodotti statistici.

Contesto istituzionale

L’assetto istituzionale nel quale sono prodotte le statistiche ha un impatto significativo sulla loro qualità. Il contesto istituzionale incide in misura rilevante sull’integrità e credibilità della produzione e divulgazione delle statistiche. I principi che si applicano al riguardo sono i seguenti.

Principio 1: Indipendenza professionale

Nel contesto della funzione statistica del SEBC, il principio di “indipendenza professionale” presenta due dimensioni. In primo luogo, l’indipendenza del SEBC è garantita dall’articolo 130 del Trattato e dall’articolo 7 dello Statuto, si applica a tutti i compiti svolti dal SEBC e preclude qualsiasi ingerenza politica nell’assolvimento della funzione statistica; in conformità dello Statuto il SEBC non può “sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo”. In secondo luogo, la produzione delle statistiche del SEBC deve soddisfare il criterio dell’indipendenza scientifica, in base al quale la scelta di fonti, definizioni, metodologie e tecniche per lo sviluppo e l’elaborazione di tali statistiche, nonché le decisioni sui tempi e sul contenuto di tutte le forme di diffusione devono essere dettate unicamente da considerazioni di natura statistica.

Indicatori:

  1. L’indipendenza della funzione statistica del SEBC da interferenze esterne, politiche o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche europee è sancita dalla legge.
  2. Spetta alla funzione statistica del SEBC assicurare che le statistiche europee siano sviluppate, prodotte e divulgate in maniera indipendente.
  3. La funzione statistica del SEBC ha la competenza esclusiva di decidere i metodi, gli standard e le procedure inerenti, nonché il contenuto e il calendario delle pubblicazioni statistiche.
  4. I programmi statistici sono pubblicati e i progressi compiuti vengono descritti in relazioni periodiche.
  5. I comunicati statistici sono chiaramente distinti dai comunicati politici o sulle politiche e vengono pubblicati separatamente.
  6. Il SEBC, se del caso, interviene pubblicamente su questioni statistiche, anche in relazione a critiche e a usi inadeguati delle statistiche ufficiali europee.
Principio 2: Mandato per la raccolta dei dati

In base al principio di “mandato per la raccolta dei dati” il SEBC deve disporre di un chiaro mandato giuridico per la raccolta di informazioni ai fini dell’elaborazione di statistiche europee. Inoltre ha il potere di imporre sanzioni ai soggetti dichiaranti che non rispettino gli obblighi ai quali sono tenuti.

Indicatori:

  1. Il mandato del SEBC per la raccolta dei dati ai fini della produzione e della diffusione di statistiche europee è sancito dalla legge.
  2. Il SEBC può rendere obbligatoria la partecipazione alle indagini statistiche in virtù di un atto giuridico.
Principio 3: Adeguatezza delle risorse

In base al principio di “adeguatezza delle risorse” le risorse umane e finanziarie, le strutture e l’infrastruttura informatica devono essere utilizzate nella maniera più efficiente possibile e risultare commisurate al programma statistico.

Indicatori:

  1. Si dispone di personale qualificato nonché di risorse finanziarie e informatiche adeguati, in termini sia quantitativi sia qualitativi, per soddisfare le attuali esigenze di statistiche europee.
  2. Il campo di applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche europee sono commisurati alle esigenze.
  3. Sono in atto procedure idonee a valutare e a giustificare eventuali richieste di nuove statistiche europee in rapporto ai costi.
  4. Sono in atto procedure che consentono di valutare la necessità di mantenere tutte le statistiche europee correntemente prodotte e di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell’intento di liberare risorse.
Principio 4: Impegno a favore della qualità

In base al principio di “impegno a favore della qualità” la funzione statistica del SEBC si impegna ad assicurare la qualità; individua sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza, al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti.

Indicatori:

  1. La politica di qualità è definita e resa pubblica.
  2. Sono in atto procedure per pianificare e monitorare la qualità del processo di produzione statistica.
  3. La qualità dei prodotti è regolarmente monitorata, valutata e documentata in base ai criteri di qualità del SEBC.
  4. I principali prodotti statistici sono oggetto di un regolare esame approfondito.
Principio 5: Riservatezza statistica

In base al principio di “riservatezza statistica” si assicura la protezione dei dati statistici riservati che si riferiscono a singole unità statistiche e sono raccolti dai membri del SEBC direttamente presso i dichiaranti o indirettamente tramite le autorità dell’SSE oppure altri soggetti nazionali e/o internazionali. Le informazioni statistiche riservate scambiate tra le autorità dell’SSE e i membri del SEBC non devono essere utilizzate per scopi che non siano puramente statistici, ad esempio per fini amministrativi, tributari, giudiziari oppure di verifica o sanzionatori in conformità degli articoli 6 e 7 del Regolamento n. 2533/98 del Consiglio. A tali informazioni deve avere accesso soltanto il personale che svolge compiti statistici nell’ambito specifico al quale queste si riferiscono. Inoltre il SEBC deve adottare tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie a impedire la divulgazione o l’uso illegale dei dati statistici riservati.

Indicatori:

  1. La riservatezza statistica è garantita dalla legge.
  2. All’atto dell’assunzione il personale sottoscrive un documento con cui si impegna a rispettare il segreto statistico.
  3. Sono previste sanzioni in caso di violazione intenzionale del segreto statistico.
  4. Al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla tutela del segreto statistico nei processi di produzione e diffusione. La politica di riservatezza è resa pubblica.
  5. Vigono disposizioni sul piano fisico, tecnologico e organizzativo a tutela della sicurezza e dell’integrità delle basi di dati statistiche.
  6. Si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.
  7. Gli organi decisionali della BCE pubblicano almeno con cadenza annuale un rapporto sull’applicazione del principio della riservatezza statistica.
Principio 6: Imparzialità e obiettività

“Imparzialità” significa che le statistiche del SEBC devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutrale. Inoltre devono essere accessibili a condizioni paritarie per tutti gli utilizzatori, al fine di preservare la fiducia del pubblico nell’integrità delle decisioni di politica monetaria di cui formano la base.

“Obiettività” significa che le statistiche del SEBC devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in maniera sistematica, affidabile e non distorta. Ciò richiede il rispetto di standard etici e professionali e presuppone che le politiche e le prassi adottate siano trasparenti per gli utilizzatori e i dichiaranti.

Indicatori:

  1. Le statistiche sono raccolte, compilate e divulgate su basi oggettive determinate da considerazioni statistiche.
  2. La scelta delle fonti e dei metodi statistici nonché le decisioni in merito alla diffusione dei dati sono ispirate da considerazioni di natura statistica.
  3. Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.
  4. Le informazioni sui metodi e sulle procedure applicati sono accessibili a tutti.
  5. Le date e gli orari di diffusione delle statistiche sono comunicati in anticipo.
  6. Sono annunciate in anticipo revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie, delle fonti dei dati e delle tecniche applicate.
  7. Tutte le statistiche europee sono a disposizione della totalità degli utilizzatori. Qualsiasi accesso privilegiato anteriormente alla diffusione è limitato, controllato e reso noto. In caso di fuga di informazioni le disposizioni in materia di diffusione anticipata sono riviste in modo tale da assicurare imparzialità.
  8. Le pubblicazioni statistiche e le dichiarazioni rese in sede di conferenza stampa sono obiettive e non tendenziose.
  9. Per annunciare e spiegare la diffusione di nuovi dati di rilievo si tengono speciali presentazioni alla stampa.

Processi statistici

I processi messi in atto per lo sviluppo, la rilevazione, il trattamento e la diffusione dei dati rappresenta il fulcro di qualsiasi sistema statistico. I principi che si applicano al riguardo sono i seguenti.

Principio 7: Solida metodologia

In base al principio di “solida metodologia”, nello sviluppo e nella compilazione delle statistiche il SEBC si avvale di una solida metodologia statistica fondata su disposizioni legislative e standard del SEBC e dell’UE e/o su standard, linee guida o migliori pratiche concordati a livello internazionale.

Indicatori:

  1. Il quadro metodologico generale utilizzato per le statistiche europee si ispira a standard, linee guida e buone pratiche a livello europeo e internazionale, tenendo conto del punto di vista degli utilizzatori del SEBC.
  2. Sono in atto procedure volte a garantire che alle statistiche europee si applichino in maniera coerente concetti, definizioni e classificazioni standard.
  3. I sistemi di rilevazione dati del SEBC sono sottoposti a regolari verifiche e, se necessario, adeguati per assicurare il mantenimento di una qualità elevata.
  4. Si assumono laureati nelle discipline universitarie pertinenti.
  5. Viene attuata una politica di formazione professionale continua per il personale.
  6. Si organizza una cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l’efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere, qualora possibile, l’uso di strumenti più validi.
Principio 8: Procedure statistiche appropriate

In base al principio di “procedure statistiche appropriate” si applicano procedure statistiche efficaci ed efficienti all’intera catena di produzione statistica.

Indicatori:

  1. Quando le statistiche europee si basano su dati amministrativi, le definizioni e i concetti utilizzati a fini amministrativi corrispondono con buona approssimazione a quelli necessari a fini statistici.
  2. Nelle indagini statistiche i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.
  3. Il disegno di indagine, la selezione del campione e il metodo di stima poggiano su solide basi e sono regolarmente verificati e, ove necessario, modificati.
  4. I processi messi in atto per lo sviluppo, la raccolta, la compilazione e la produzione di statistiche europee sono ben documentati e sottoposti a regolari verifiche ai fini di una valutazione in termini di efficacia ed efficienza; consentono di ricollegare i dati pubblicati alle segnalazioni di base e di risalire agli aggiustamenti qualitativi e ad altre stime statistiche effettuate durante la produzione.
  5. I sistemi informatici dedicati alle statistiche sono dotati degli strumenti idonei allo svolgimento di tutte le attività statistiche.
  6. Per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.
  7. Il SEBC partecipa alla definizione dei dati amministrativi al fine di renderli più idonei all’uso statistico.
  8. Si stipulano accordi con i soggetti che possiedono dati amministrativi per un comune impegno a utilizzarli per fini statistici.
  9. Il SEBC collabora con i soggetti che possiedono dati amministrativi per assicurare la qualità dei dati.
Principio 9: Riduzione al minimo dell’onere sui dichiaranti

In base al principio di “riduzione al minimo dell’onere sui dichiaranti” il SEBC deve stabilire procedure idonee che consentano di soddisfare le esigenze degli utilizzatori, riducendo al minimo gli oneri di segnalazione e preservando la qualità delle statistiche del SEBC.

Indicatori:

  1. Si riducono al minimo gli oneri di segnalazione per i soggetti che forniscono dati ai fini delle statistiche europee.
  2. Prima di avviare la regolare produzione di statistiche nuove o sostanzialmente migliorate si svolge un’analisi di costi e benefici.
  3. Nella misura del possibile, le informazioni richieste alle imprese sono facilmente desumibili dai loro dati contabili; inoltre per semplificarne la trasmissione vengono utilizzati, ove praticabile, strumenti elettronici.
  4. In tutti i casi possibili si attinge alle fonti amministrative, per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni.
  5. Viene generalmente praticata la condivisione dei dati allo scopo di limitare il numero di indagini.
  6. Si promuovono misure che consentono il collegamento fra le fonti di dati al fine di ridurre gli oneri di segnalazione.
Principio 10: Efficienza in termini di costi

In base al principio di “efficienza in termini di costi”, per la produzione delle statistiche del SEBC i costi sopportati devono essere commisurati ai benefici e le risorse devono essere impiegate in maniera ottimale. Ove appropriato, le informazioni richieste devono essere ricavate da dati e fonti disponibili.

Indicatori:

  1. L’utilizzo delle risorse è monitorato tramite misure interne e misure esterne indipendenti.
  2. Innovazioni di rilievo dei processi statistici e della tecnologia informatica sono introdotte in tutte le fasi della produzione e diffusione delle statistiche.
  3. Ci si adopera in modo proattivo per migliorare le potenzialità statistiche dei dati amministrativi e limitare il ricorso a indagini dirette.
  4. Il SEBC promuove e attua soluzioni standardizzate che accrescono l’efficacia e l’efficienza.

Elevata qualità dei dati prodotti

Il concetto di “elevata qualità dei dati prodotti” comprende i cinque principi seguenti.

Principio 11: Pertinenza

In base al principio di “pertinenza” le statistiche del SEBC devono soddisfare le esigenze dichiarate o implicite degli utilizzatori; queste ultime possono variare nel tempo a seguito di mutamenti del contesto economico.

Indicatori:

  1. Sono in atto processi finalizzati alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e dell’utilità delle statistiche esistenti rispetto alle loro esigenze, nonché all’analisi delle nuove esigenze e priorità.
  2. Si stabilisce la priorità fra le esigenze degli utilizzatori; quelle più urgenti trovano riscontro nei programmi statistici.
  3. Il grado di soddisfazione degli utilizzatori viene monitorato con regolarità.
Principio 12: Accuratezza e affidabilità (nonché stabilità)

In base al principio di “accuratezza e affidabilità (nonché stabilità)” le statistiche del SEBC devono fornire informazioni accurate e affidabili sul fenomeno che si intende misurare. L’accuratezza può essere definita come la prossimità del dato statistico al valore reale (non noto) della variabile oggetto di misurazione, mentre l’affidabilità è inerente alla prossimità delle stime riviste di una statistica specifica al valore inizialmente diffuso.

Indicatori:

  1. I dati raccolti alla fonte, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.
  2. Il SEBC applica sistemi di rilevazione, procedure di compilazione e metodi di stima solidi.
  3. Le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di valutare la stabilità dei dati e migliorare i processi statistici.
  4. Quando uno o più eventi hanno un impatto sostanziale sui dati prodotti, si spiegano le ragioni della presenza di valori anomali salvo vincoli di riservatezza che lo impediscano.
  5. Il SEBC spiega le ragioni di revisioni consistenti.
Principio 13: Tempestività (e puntualità)

In base al principio di “tempestività (e puntualità)” le statistiche del SEBC devono essere tempestive e puntuali. Per “tempestività” si intende il lasso di tempo che intercorre tra la disponibilità dell’informazione e l’evento o il fenomeno in oggetto; la puntualità” si riferisce all’intervallo tra la data effettiva di pubblicazione delle statistiche e quella entro cui dovrebbero essere diffuse.

Indicatori:

  1. Come minimo, la tempestività ottempera agli standard di diffusione europei e internazionali.
  2. L’orario giornaliero standard per la diffusione delle statistiche europee è reso pubblico.
  3. La periodicità delle statistiche europee tiene conto il più possibile delle esigenze degli utilizzatori.
  4. Qualsiasi variazione rispetto al calendario di diffusione previsto è motivata e resa nota in anticipo e viene fissata una nuova data per la divulgazione dei dati.
Principio 14: Coerenza e comparabilità

In base al principio di “coerenza e comparabilità” le statistiche del SEBC devono essere coerenti 1) nel tempo, 2) nell’ambito di un insieme di dati pubblicato in un’unica raccolta, 3) tra insiemi di dati, 4) tra diverse frequenze per lo stesso insieme e, ove appropriato, devono essere 5) comparabili con le statistiche di altri paesi e regioni. La coerenza delle informazioni statistiche riguarda quindi il grado in cui queste possono essere utilizzate in combinazione con altre, sia all’interno di un quadro analitico ampio sia nel corso del tempo. La coerenza delle statistiche agevola inoltre il confronto internazionale. L’adozione di concetti, classificazioni e popolazioni di interesse standardizzati, come pure l’uso di una metodologia di indagine comune favoriscono la coerenza.

Indicatori:

  1. Le statistiche sono intrinsecamente coerenti (ossia sono rispettate le relazioni aritmetiche e contabili). Flussi e variazioni delle consistenze sono riconciliabili.
  2. Le statistiche sono coerenti e riconciliabili lungo un arco di tempo ragionevole.
  3. Le statistiche sono compilate sulla base di standard comuni per quanto riguarda il campo di applicazione, le definizioni, le unità e le classificazioni nelle diverse indagini e fonti.
  4. Le statistiche ricavate da fonti diverse e caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e riconciliate.
  5. Se pertinente, le statistiche si fondano su concetti e definizioni concordati a livello internazionale, per consentire confronti con l’estero. Eventuali differenze concettuali sono rese pubbliche.
Principio 15: Accessibilità e chiarezza

In base al principio di “accessibilità e chiarezza” le informazioni sui dati e metadati devono essere presentate in maniera chiara e comprensibile; inoltre devono essere agevolmente e prontamente disponibili per tutti gli utilizzatori.

Indicatori:

  1. Le statistiche e i relativi metadati sono presentati in una forma che ne agevola la corretta interpretazione e confronti significativi.
  2. I servizi di diffusione utilizzano le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le statistiche fondamentali sono divulgate tramite comunicati stampa.
  3. L’accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da norme o protocolli specifici.
  4. I metadati sono documentati conformemente a sistemi standardizzati.
  5. Gli utilizzatori sono tenuti al corrente della metodologia applicata nei processi statistici, ivi incluso l’impiego di dati amministrativi.
  6. Gli utilizzatori sono tenuti al corrente della qualità dei dati prodotti, in relazione ai criteri di qualità del SEBC.
  7. La funzione statistica del SEBC assiste gli utilizzatori nell’accesso ai dati e nella loro comprensione.