European Central Bank - eurosystem
Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per

Governance interna

Oltre agli organi decisionali, la governance interna della BCE prevede un Comitato di audit e vari livelli di controllo interni ed esterni.

Comitato di audit

Per rafforzare ulteriormente la governance interna della BCE e dell’Eurosistema, il Comitato di audit istituito ad alto livello assiste il Consiglio direttivo per quanto concerne le sue competenze in merito

  1. all’integrità delle informazioni finanziarie,
  2. alla sorveglianza sui controlli interni,
  3. al rispetto di leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili,
  4. all’assolvimento delle funzioni di revisione.

Il ruolo del Comitato di audit è illustrato più dettagliatamente nel relativo mandato. Il comitato è presieduto da Yannis Stournaras e comprende altri quattro membri: Luis de Guindos, Pervenche Berès, Ardo Hansson e Klaas Knot.

Comitato dei revisori interni

In conformità della carta dell’audit dell’Eurosistema/SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), il Comitato dei revisori interni contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Eurosistema/SEBC e dell’MVU prestando, in modo obiettivo e indipendente, servizi di verifica (assurance) e consulenza tesi a potenziare e migliorare l’assolvimento dei compiti e delle attività dell’Eurosistema/SEBC e dell’MVU.

Il comitato riferisce agli organi decisionali della BCE e ha l’incarico di elaborare e attuare il piano di revisione dell’Eurosistema/SEBC e dell’MVU. Inoltre, definisce gli standard comuni per la conduzione della revisione in seno all’Eurosistema/SEBC e all’MVU.

Livelli di controllo esterni

Lo Statuto del SEBC prevede due livelli di controllo:

  • i revisori esterni
  • la Corte dei conti europea

I revisori esterni verificano il bilancio della BCE (articolo 27.1 dello Statuto del SEBC), mentre la Corte dei Conti europea esamina l’efficienza operativa della gestione della BCE (articolo 27.2).

Good Practices for the selection and mandate of External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute, approvate dal Consiglio direttivo della BCE il 10 marzo 2017

Le relazioni dei revisori esterni sono pubblicate nel Rapporto annuale della BCE.

Le relazioni della Corte dei conti europea e le risposte della BCE sono disponibili nella sezione Relazioni di audit, analisi e pareri del sito Internet della Corte.

Livelli di controllo interni

Revisione interna

La Direzione Revisione interna opera sotto la diretta responsabilità del Comitato esecutivo; il mandato della Direzione è stabilito nella Carta dell’audit della BCE approvata dal Comitato esecutivo.

La Carta dell’audit si basa su standard professionali vigenti a livello internazionale, in particolare quelli dell’Institute of Internal Auditors. 

Struttura di controllo interno

Il Comitato esecutivo ha la responsabilità complessiva di sorvegliare la gestione dei rischi della BCE.

Inoltre, la struttura di controllo interno della BCE si fonda su un approccio funzionale a tre livelli, in base al quale spetta innanzitutto a ogni unità organizzativa (Sezione, Divisione, Direzione o Direzione generale) gestire i propri rischi, nonché assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie attività.

Le aree funzionali della BCE quali la gestione dei rischi operativi, la gestione dei rischi finanziari e l’Ufficio per la governance e la conformità fungono da secondo livello di controllo, stimolando e sostenendo l’attuazione dei controlli incrociati nell’organizzazione.

La revisione interna della BCE, il terzo livello di controllo, svolge in modo indipendente e obiettivo attività di consulenza intese a potenziare e migliorare l’operatività della BCE. Inoltre, come spiegato in precedenza, il Comitato di audit della BCE rafforza ulteriormente i livelli di controllo e la governance interna della Banca.

Quadro etico

In quanto istituzione dell’Unione europea, la BCE deve servire l’interesse pubblico. Il quadro etico della BCE definisce le regole deontologiche e i principi guida per assicurare il massimo livello di integrità, competenza, efficienza e trasparenza nell’esercizio delle funzioni. L’adesione a questi principi è fondamentale per la credibilità della BCE ed è essenziale per assicurare la fiducia dei cittadini europei per quanto riguarda la sua gestione e le attività da essa svolte.

Il quadro etico della BCE per i membri del personale, contenuto nelle norme sul personale, è stato modificato il 3 dicembre 2014 in seguito all’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il nuovo quadro di riferimento è entrato in vigore il 1o gennaio 2015; al tempo stesso è stato introdotto il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della BCE.

Il 1o gennaio 2019 è entrato in vigore il codice di condotta unico per tutti i membri degli organi decisionali e le alte cariche della BCE. Una versione aggiornata che prevede norme più stringenti sulle operazioni finanziarie private è entrata in vigore a gennaio 2023.

Attuazione del quadro etico

Dopo l’istituzione dell’MVU le problematiche della governance hanno acquisito maggiore importanza per la BCE. Per assicurare un’attuazione adeguata e coerente del quadro etico e rafforzare la governance interna della BCE, il 17 dicembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di istituire il Comitato etico. Il comitato ha assunto le funzioni assegnate al Consigliere per l’etica professionale dal Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo e quelle attribuite al Funzionario responsabile per l’etica dal Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo.

Il compito principale del Comitato etico è fornire consulenza ai membri degli organi partecipanti al processo decisionale della BCE su questioni di natura deontologica, sulla base di richieste da parte di singoli.

ECB Decision (ECB/2014/59) concerning the establishment of an Ethics Committee and its Rules of Procedure

In linea con l’impegno ad assicurare una conduzione delle attività della BCE rispettosa dei principi di integrità e a mantenere i più elevati standard deontologici, il Comitato esecutivo ha istituito anche l’Ufficio per la governance e la conformità. L’ufficio ha iniziato a operare contestualmente all’entrata in vigore della versione rivista del Regolamento del personale della BCE. Ha assunto, fra l’altro, il ruolo prima svolto nei confronti del personale dal Funzionario responsabile per l’etica.

L’Ufficio per la governance e la conformità rappresenta una funzione essenziale di controllo indipendente intesa a consolidare l’assetto di governance della BCE, coadiuvando il Comitato esecutivo nel tutelare l’integrità e la reputazione della BCE, promuovendo gli standard etici presso il personale e rafforzando la trasparenza della BCE e l’obbligo di rendere conto dell’operato.

Approvazione del bilancio

L’organo responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo. Inoltre, in questo ambito il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo.

Funzionario responsabile della protezione dei dati

Il funzionario responsabile della protezione dei dati assicura l’applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1725 nell’ambito della BCE e fornisce consulenza ai responsabili del trattamento nell’esercizio delle loro mansioni. Risponde al Comitato esecutivo e assolve i propri compiti e doveri in maniera indipendente. I compiti e i poteri del funzionario responsabile della protezione dei dati sono precisati nella Decisione (UE) 2020/655.

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39-98)

Decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale europea e che abroga la Decisione BCE/2007/1 (BCE/2020/28) (GU L 152 del 15.5.2020, pagg. 13-20)

Prevenzione delle frodi in seno alla BCE e norme applicabili alle indagini condotte dall’OLAF

Misure di lotta contro la frode a livello dell’UE

Nel 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (“regolamento OLAF”) al fine di intensificare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità. Il regolamento affida, in pratica, all’OLAF il compito di svolgere indagini interne in caso di sospetto di frodi in seno a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’UE.

Misure adottate dalla BCE contro la frode

Decisione della BCE sulle norme applicabili alle indagini condotte dall’OLAF: il 3 giugno 2004 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la Decisione BCE/2004/11 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea. La decisione, entrata in vigore il 1o luglio 2004, è stata integrata dal documento Administrative arrangements between the European Central Bank and the European Anti-Fraud Office, firmato il 16 giugno 2016 per rafforzare la cooperazione fra la BCE e i servizi dell’OLAF.

Disciplina antifrode precedentemente applicata dalla BCE

Pur comprendendo la necessità di severe misure volte alla prevenzione delle frodi, il Consiglio direttivo era dell’avviso che l’indipendenza e i compiti statutari della BCE precludessero l’applicazione del “regolamento OLAF” alla Banca. In tale spirito, aveva adottato la Decisione della BCE, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5) che stabiliva un progetto generale di disciplina antifrode sottoposto al controllo di un Comitato antifrode indipendente.

La Commissione europea, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, ha contestato tale posizione (Causa C-11/00). Il 10 luglio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulle argomentazioni delle parti e ha annullato la Decisione BCE/1999/5.

La sentenza della Corte inseriva inequivocabilmente la BCE “nel contesto comunitario”, rilevando al tempo stesso la volontà del legislatore di assicurare che la BCE fosse in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essa attribuiti. Tuttavia, secondo la Corte tale indipendenza non segnava una totale separazione dalla Comunità e non sottraeva la BCE a qualsiasi norma del diritto comunitario. Ciò è coerente con l’approccio seguito dalla Banca. L’applicazione del “regolamento OLAF” non deve ledere l’indipendenza della BCE nell’assolvimento dei suoi compiti.

Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato antifrode della Banca centrale europea ha elaborato i seguenti rapporti.

CONSULTA ANCHE

Contenuti correlati

Pubblicazioni

Rapporto annuale

Tutte le pagine di questa sezione