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Document 32019D0014(01)

Decisione (UE) 2019/976 della Banca centrale europea, del 29 maggio 2019, che stabilisce i principi per la definizione degli obiettivi e per la condivisione di feedback nei gruppi di vigilanza congiunti e che abroga la decisione (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/61


DECISIONE (UE) 2019/976 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 maggio 2019

che stabilisce i principi per la definizione degli obiettivi e per la condivisione di feedback nei gruppi di vigilanza congiunti e che abroga la decisione (UE) 2017/274 (BCE/2019/14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il considerando 79 di detto regolamento chiarisce che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.

(2)

In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti. Un coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC), assistito da uno o più sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC), assicura il coordinamento dei lavori all'interno del GVC.

(3)

Alla luce dell'importante ruolo dei coordinatori dei GVC e dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento del lavoro dei membri del GVC espressione della rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la definizione di obiettivi e la condivisione di feedback all'interno dei GVC.

(4)

Il feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC è stato fornito inizialmente nel corso di un periodo di sperimentazione in base alla decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea (BCE/2015/36) (3), e poi nel corso di un successivo periodo di sperimentazione in conformità ai principi fissati nella decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea (BCE/2017/6) (4). Concluso tale successivo periodo di sperimentazione, la decisione (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) dovrebbe essere abrogata nell'interesse della certezza giuridica.

(5)

L'esperienza acquisita nel corso di tale successivo periodo di sperimentazione ha indicato che il meccanismo di feedback all'interno dei GVC può essere utile per assicurarne l'efficace funzionamento, migliore collaborazione e dialogo e per rafforzare fiducia e apertura in questi gruppi. Pertanto è opportuno mantenere e utilizzare il meccanismo di feedback in maniera regolare. Tuttavia, per apportare le necessarie revisioni al meccanismo di feedback, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) e sostituirla con la presente decisione.

(6)

Compete esclusivamente alle ANC valutare il proprio personale, mentre compete esclusivamente alla BCE valutare il suo. Le ANC possono usare il feedback fornito dai coordinatori dei GVC ai sub-coordinatori delle ANC nella gestione del proprio personale, se consentito dalla pertinente normativa nazionale, e la BCE può utilizzare il feedback fornito ai coordinatori dei GVC, in ogni caso in conformità alla presente decisione.

(7)

Il Garante europeo sulla protezione dei dati, consultato in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in data 7 aprile 2015 ha emesso un parere riconoscendo che il feedback è necessario alla gestione dei GVC, approvandone il meccanismo e raccomandando che il suo preciso funzionamento sia stabilito in un atto giuridico adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Fissazione di obiettivi e condivisione di feedback

1.   Fatta salva la responsabilità esclusiva delle ANC quali datori di lavoro dei sub-coordinatori delle ANC, i coordinatori dei GVC, dopo essersi consultati con ciascun sub-coordinatore dell'ANC, stabiliscono i principali compiti e obiettivi di tali sub-coordinatori delle ANC.

2.   Gli obiettivi e le competenze necessarie per svolgere il ruolo di coordinatore del GVC sono definiti nel quadro del processo di gestione e sviluppo delle prestazioni (Performance Management and Development Process) della BCE. Ai fini del feedback all'interno dei GVC, i sub-coordinatori delle NCA sono informati in merito a tali competenze indicate e definite nel quadro della BCE relativo alle capacità (ECB Capability Framework) (6) applicabili al ruolo di coordinatore del GVC.

3.   Il feedback è reciproco: i coordinatori dei GVC forniscono un feedback ai sub-coordinatori delle ANC e i sub-coordinatori delle ANC forniscono un feedback ai coordinatori dei GVC, in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I.

4.   Il coordinatore del GVC interessato e i sub-coordinatori delle ANC interessati forniscono congiuntamente un feedback al loro GVC nel complesso in merito a come tale gruppo ha raggiunto gli obiettivi in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I.

5.   I coordinatori del GVC e i sub-coordinatori delle ANC mirano a fornire un feedback nel contesto di un incontro faccia a faccia.

6.   Il periodo di riferimento per il quale sono fissati gli obiettivi e viene fornito il feedback va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

7.   L'accesso al feedback inserito nello strumento del sistema utilizzato per gestire il processo di feedback è consentito solo alle persone che hanno necessità di prenderne conoscenza in base ai criteri dettati dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Specifiche categorie di soggetti interessati che hanno necessità di avere conoscenza del feedback sono indicate nel relativo registro del trattamento e agli interessati è fornita l'informativa sulla privacy.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione (UE) 2017/247 (BCE/2017/6) è abrogata.

Articolo 4

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, il primo periodo di riferimento per i quale sono fissati gli obiettivi ed è fornito il feedback inizia alla data di entrata in vigore della presente decisione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 maggio 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36) (GU L 1 del 5.1.2016, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2017, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6) (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 72).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Cfr. il documento intitolato «The ECB capability framework: the competencies», disponibile in inglese sul sito https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Principi per la definizione di obiettivi e la condivisione di feedback nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico

Principio 1

Fissazione di obiettivi

1.

Fatta salva la responsabilità esclusiva delle ANC in quanto datori di lavoro dei sub-coordinatori delle ANC, all'inizio di ogni periodo di riferimento o quando un sub-coordinatore dell'ANC entra a far parte di un GVC, il coordinatore del GVC, dopo essersi consultato con il sub-coordinatore dell'ANC, stabilisce i principali compiti e obiettivi di ciascun sub-coordinatore dell'ANC.

2.

Il coordinatore del GVC e il sub-coordinatore dell'ANC definiscono insieme gli obiettivi del gruppo e li comunicano al GVC annualmente, nel corso di una riunione del GVC che si tiene all'inizio di ogni periodo di riferimento ovvero quando viene istituito un GVC.

3.

I compiti e gli obiettivi concordati per il sub-coordinatore dell'ANC possono essere inseriti nello strumento del sistema utilizzato per la gestione del processo di feedback.

Principio 2

Condivisione di feedback

1.

Il coordinatore del GVC, almeno una volta l'anno, in ogni caso dopo la fine di un periodo di riferimento, fornisce di persona un feedback ai sub-coordinatori delle ANC relativo al raggiungimento dei rispettivi obiettivi da parte loro e dei loro gruppi. Tale feedback tiene conto delle competenze stabilite nell'allegato II.

2.

Il sub-coordinatore dell'ANC, almeno una volta l'anno, in ogni caso dopo la fine di un periodo di riferimento, fornisce un feedback di persona al coordinatore del GVC relativo al suo coordinamento del GVC. Tale feedback tiene conto delle competenze stabilite nell'ECB Capability Framework.

3.

Il feedback condiviso tra il coordinatore del GVC e il sub-coordinatore dell'ANC, come descritto nei principi 2.1 e 2.2 è inserito nello strumento del sistema utilizzato per la gestione del processo di feedback, su richiesta del destinatario del feedback presentata attraverso lo stesso strumento del sistema.

4.

Il coordinatore del GVC e il sub-coordinatore dell'ANC, congiuntamente forniscono al loro GVC un feedback relativo al raggiungimento degli obiettivi da parte del gruppo. Tale feedback è fornito al GVC almeno una volta l'anno, in ogni caso dopo la fine di un periodo di riferimento, nel corso di una riunione del GVC.

5.

Al fine di assicurare un dialogo costante, il coordinatore del GVC fornisce ad ogni sub-coordinatore dell'ANC orientamenti e feedback costanti nel corso dell'anno.

6.

Il coordinatore del GVC e il sub-coordinatore dell'ANC forniscono al loro gruppo orientamenti e feedback costante nel corso dell'anno.

Principio 3

Accesso al feedback inserito nello strumento del sistema

1.

L'accesso al feedback inserito nello strumento del sistema utilizzato per la gestione del processo di feedback è consentito al coordinatore del GVC e al sub-coordinatore dell'ANC.

2.

L'accesso al feedback inserito nello strumento del sistema utilizzato per la gestione del processo di feedback può essere consentito al personale della BCE diverso dal coordinatore del GVC e dall'amministratore del processo in base al principio della necessità di sapere in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

3.

Su richiesta della relativa ANC, il feedback inserito nello strumento del sistema utilizzato per la gestione del processo di feedback, se disponibile, è reso accessibile alla rispettiva ANC e può essere da essa utilizzato:

a)

al fine di rendere più agevole la gestione del proprio personale, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile;

b)

come un contributo utile a identificare esigenze di sviluppo professionale, comprese le esigenze formative, dei sub-coordinatori del GVC, in linea con il regolamento interno dell'ANC;

c)

per la creazione/preparazione di valutazioni, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.

4.

L'accesso al feedback, compreso il suo trasferimento, è consentito alle ANC in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) 2018/1725. Qualora pervengano richieste di feedback e abbia luogo un trasferimento, il sub-coordinatore dell'ANC interessato ne viene informato.

Principio 4

Protezione dei dati personali trattati nel contesto della condivisione del feedback

1.

Tutti i dati personali relativi alla fissazione degli obiettivi e alla condivisione di feedback su come tali obiettivi sono raggiunti sono trattati dalla BCE in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

2.

I dati personali relativi alla fissazione degli obiettivi e alla condivisione di feedback su come tali obiettivi sono raggiunti sono trattati esclusivamente per le finalità descritte nel principio 3 e possono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni.

ALLEGATO II

Elenco delle competenze particolarmente rilevanti per il personale che presta il proprio lavoro nell'ambito dell'MVU (competenze ai fini dell'MVU)

 

Conoscenza professionale: conoscenza delle politiche, delle metodologie e delle normative di vigilanza, in particolare nel contesto dell'MVU, nonché del funzionamento delle istituzioni finanziarie. Costante aggiornamento sugli sviluppi in tali campi e capacità di applicare le conoscenze alle aree di lavoro pertinenti.

 

Comunicazione: capacità di comunicare le informazioni in maniera chiara e concisa a gruppi ed individui, in forma orale o scritta, in modo da garantire che essi comprendano le informazioni ed il messaggio. Capacità di ascoltare e rispondere in maniera appropriata.

 

Cooperazione e collaborazione: capacità di costruire e mantenere continuativamente con i colleghi rapporti di lavoro collaborativi, per l'espletamento dei compiti del gruppo relativi all'MVU nella loro dimensione europea. Capacità di sviluppare e mantenere rapporti efficaci con gli altri, al fine di incoraggiare e supportare il lavoro di gruppo. Condivisione in maniera proattiva di dati, informazioni e conoscenze all'interno del gruppo.

 

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi: svolgimento dei compiti con tenacia e perseveranza, capacità di perseguire soluzioni fruttuose e di adattare il proprio comportamento in modo da individuare un approccio adatto a conseguire un esito positivo.

 

Capacità di giudizio e di approfondimento dell'indagine: capacità di analisi e valutazione di situazioni, dati e informazioni al fine di sviluppare strategie, piani e politiche appropriati. Capacità di comprensione ed elaborazione di punti di vista diversi e opposti su una medesima questione; se necessario, capacità di adattare l'approccio, ove richiesto dal mutamento della situazione; capacità di considerare i problemi da prospettive nuove e di ampliare e sviluppare le opinioni e le soluzioni proposte da altri. Capacità di adoperarsi per la comprensione delle questioni prima di formulare una raccomandazione o raggiungere una conclusione, raccogliendo per quanto necessario informazioni complete e corrette; capacità di giungere a conclusioni solide ponendo in maniera rispettosa una serie di domande di approfondimento e prestando costante attenzione a individuare potenziali problematiche e informazioni.

 

Grado di consapevolezza e capacità di anticipare gli eventi: capacità di guardare oltre il proprio ruolo per definire il più ampio contesto di operazione, avendo una piena comprensione delle differenti funzioni/aree, dimostrando consapevolezza dei diversi contesti culturali e punti di vista, e valutando le implicazioni delle proprie decisioni sugli altri. Capacità di considerare le questioni in modo prospettico e di precorrere le opportunità e le minacce future e di assumere l'iniziativa per creare opportunità o evitare future problematiche.

 

Capacità di agire in maniera obiettiva con integrità e indipendenza: Capacità di agire in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, sulla base degli standard professionali dell'MVU; capacità di verificare le circostanze per acquisire un quadro completo e realistico di una situazione. Capacità di adoperarsi per ridurre o eliminare le prevenzioni, i pregiudizi o le valutazioni soggettive, sulla base di dati e fatti verificabili.

 

Gestione di gruppi dell'MVU (applicabile al solo personale di grado manageriale): capacità di dirigere gruppi (virtuali/remoti) e di guidarli verso il conseguimento degli obiettivi di gruppo. Capacità di coordinare le attività del gruppo al di là dei rispettivi confini, dirigendo e utilizzando competenze e diversità del gruppo nel modo più efficace ed efficiente. Capacità di lavorare per ridurre le ambiguità e fronteggiarle e di trovare modi per dirigere e conseguire risultati in condizioni di incertezza.


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