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Documento 32020Y0201(01)
Agreement of 22 January 2020 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area amending the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union2020/C 32 I/01
Accordo del 22 gennaio 2020 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria2020/C 32 I/01
Accordo del 22 gennaio 2020 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria2020/C 32 I/01
GU C 32I del 1.2.2020, pagg. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
1.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 32/1 |
ACCORDO
del 22 gennaio 2020
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria
(2020/C 32 I/01)
(1). |
|
e
(2). |
Banca centrale europea (BCE) |
(di seguito, le «Parti»)
considerando quanto segue:
1. |
Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito la «risoluzione»), ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito, l’«AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro. Come chiarito nei considerando della risoluzione, le procedure operative dell’AEC II dovevano essere determinate d’intesa tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro. |
2. |
La Bank of England è parte dell’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (1), modificato dall’accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’accordo del 13 dicembre 2010 (5), dall’accordo del 21 giugno 2013 (6), dall’accordo del 6 dicembre 2013 (7) e dall’accordo del 13 novembre 2014 (8) (di seguito collettivamente denominati l’«accordo tra banche centrali sull’AEC II»). |
3. |
In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Ai sensi di tale articolo, il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, i «trattati») cessano di essere applicabili al Regno Unito dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso ovvero, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare tale termine. |
4. |
A seguito della decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 Marzo 2019 (9), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, tra l’altro, il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale termine fino al 12 aprile 2019. |
5. |
A seguito della decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019 (10), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, tra l’altro, il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale termine, così come esteso dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, fino al 31 ottobre 2019. |
6. |
A seguito della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019 (11), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, tra l’altro, il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 gennaio 2020. |
7. |
A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro. Pertanto, da quel momento, la BoE non può essere parte dell’accordo tra banche centrali sull’AEC II. È necessario modificare l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II per rispecchiare l’uscita della BoE dall’accordo tra banche centrali sull’AEC II. È necessario altresì sostituire l’allegato II «Limiti massimi per l’accesso alla linea di credito di brevissimo termine» di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II (di seguito l’«allegato II») per tenere conto di tale uscita. |
8. |
La presente decisione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 1o febbraio 2020, ove, a tale data, la BoE non sia una banca centrale nazionale di uno Stato membro. |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Modifiche all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
La Bank of England cessa di essere parte all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o febbraio 2020.
Articolo 2
Sostituzione dell’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II
L’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto dal 1o febbraio 2020, a meno che, a tale data, la BoE continui a essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro.
2. Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le parti del presente accordo e a tutte le BCN, dell’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.
Per
la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria
...
Per
la Narodowy Bank Polski
...
Per
la Česká národní banka
...
Per
la Banca Naţională a României
...
Per
la Danmarks Nationalbank
...
Per
la Sveriges riksbank
...
Per
la Hrvatska narodna banka
...
Per
la Bank of England
...
Per
la Magyar Nemzeti Bank
...
Per
la Banca centrale europea
...
(1) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.
(2) GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.
(3) GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.
(4) GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.
(5) GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 3.
(6) GU C 187 del 29.6.2013, pag. 1.
(7) GU C 17 del 21.1.2014, pag. 1.
(8) GU C 64 del 21.2.2015, pag. 1.
(9) GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1.
ALLEGATO
LIMITI MASSIMI PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL’ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II
con effetto dal 1o febbraio 2020
(milioni di EUR) |
|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
780 |
Česká národní banka |
1 260 1 260 |
Danmarks Nationalbank |
1 190 1 190 |
Hrvatska narodna banka |
600 |
Magyar Nemzeti Bank |
1 080 1 080 |
Narodowy Bank Polski |
3 480 3 480 |
Banca Naţională a României |
1 760 1 760 |
Sveriges riksbank |
1 850 1 850 |
European Central Bank |
nessuno |
Banche centrali appartenenti all’area dell’euro |
Limiti massimi |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
Eesti Pank |
nessuno |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
nessuno |
Bank of Greece |
nessuno |
Banco de España |
nessuno |
Banque de France |
nessuno |
Banca d’Italia |
nessuno |
Central Bank of Cyprus |
nessuno |
Latvijas Banka |
nessuno |
Lietuvos bankas |
nessuno |
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
Banco de Portugal |
nessuno |
Banka Slovenije |
nessuno |
Národná banka Slovenska |
nessuno |
Suomen Pankki |
nessuno |
(1) (1) Gli importi riportati sono puramente indicative per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.