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Document 32009D0027(01)
Decision of the European Central Bank of 14 December 2009 amending Decision ECB/2001/16 on the allocation of monetary income of the national central banks of participating Member States from the financial year 2002 (ECB/2009/27)
Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2009 , che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2009/27)
Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2009 , che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2009/27)
OJ L 339, 22.12.2009, p. 55–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010D0023
22.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/55 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 dicembre 2009
che modifica la decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002
(BCE/2009/27)
(2009/998/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione BCE/2009/16 del 2 luglio 2009 sull’attuazione di un programma di acquisto di obbligazioni garantite (1) istituisce, ai fini della politica monetaria, un programma di acquisto di obbligazioni garantite. |
(2) |
L’Indirizzo BCE/2009/10 del 7 maggio 2009 che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2) consente l’accesso alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni su iniziativa delle controparti a enti creditizi che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti. |
(3) |
L’esperienza ha dimostrato che è necessaro specificare il trattamento dei crediti in essere che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema e delle attività finanziarie correlate. |
(4) |
La decisione BCE/2001/16 del 6 dicembre 2001 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (3), necessita di essere modificata al fine di riflettere i suddetti sviluppi nel calcolo e distribuzione del reddito monetario, |
DECIDE:
Articolo 1
La Decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:
1) |
L’articolo 1, lettera g), è sostituito dal seguente: «g) per “ente creditizio” si intende: a) un ente creditizio ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) come recepita nell’ordinamento nazionale, sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente. |
2) |
l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Dal 2003, l’ammontare del reddito di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. Quali eccezioni, si considera che l’oro non generi alcun reddito, e che i titoli detenuti per finalità di politica monetaria generino reddito al tasso di interesse di riferimento.»; |
3) |
gli allegati I e II alla Decisione BCE/2001/16 sono modificati in conformità dell’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2009.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.
(2) GU L 123 del 19.5.2009, pag. 99.
(3) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;
ALLEGATO
1. |
L’allegato I alla decisione BCE/2001/16 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I COMPOSIZIONE DELL’AGGREGATO DEL PASSIVO
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2. |
L’allegato II alla Decisione BCE/2001/16 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II ATTIVI ACCANTONABILI
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