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Document 32001D0016(01)

2001/914/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 (BCE/2001/16)

OJ L 337, 20.12.2001, p. 55–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 57 - 63

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; abrogato da 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/914/oj

32001D0914

2001/914/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 (BCE/2001/16)

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2001 pag. 0055 - 0061


Decisione della Banca centrale europea

del 6 dicembre 2001

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002

(BCE/2001/16)

(2001/914/CE)

Il CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto") e in particolare l'articolo 32,

considerando che:

(1) Ai sensi dell'articolo 32.1 dello statuto, il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali (BCN) nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.2 dello statuto, l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle BCN in conformità degli indirizzi del Consiglio direttivo. A partire dall'esercizio finanziario 2003, le BCN dovranno accantonare gli attivi risultanti dall'esercizio delle funzioni di politica monetaria come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. In conformità dell'articolo 32.4 dello statuto, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta BCN sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19 dello statuto.

(2) Ai sensi dell'articolo 32.5 dello statuto, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).

(3) Ai sensi dell'articolo 32.6 e 32.7 dello statuto, al Consiglio direttivo della BCE è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32 dello statuto.

(4) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1), a partire dal 1o gennaio 2002, la BCE e le BCN (in seguito denominate "Eurosistema") immettono in circolazione banconote denominate in euro. L'articolo 15 del suddetto regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale per un periodo massimo di sei mesi dopo la fine del periodo transitorio. L'anno 2002 dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota dell'ammontare totale delle banconote dell'Eurosistema in circolazione, la quale presenta modelli differenti negli Stati membri. Tale situazione è paragonabile a quella verificatasi tra il 1999 e il 2001 e, pertanto, per l'esercizio finanziario 2002, il reddito monetario dovrebbe essere calcolato con un metodo analogo a quello stabilito nella decisione BCE/2000/19, del 3 novembre 1998, come modificata dalla decisione del 14 dicembre 2000 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e alla ripartizione delle perdite della BCE per gli esercizi finanziari dal 1999 al 2001(2), in modo da assicurare che le variazioni nei modelli di circolazione delle banconote non influiscano in modo significativo sulle situazioni di reddito delle BCN. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2002, l'articolo 32.3 dello statuto prevede che il Consiglio direttivo possa decidere, in deroga all'articolo 32.2, che il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo.

(5) L'articolo 9, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2001/1, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002(3), stabilisce che le banconote in euro predistribuite agli enti creditizi o, se del caso, ai loro agenti siano addebitate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN al valore nominale e secondo un "modello generale di addebito" che prevede la suddivisione della somma predistribuita in tre tranches, addebitate rispettivamente il 2, il 23 e il 30 gennaio 2002. Nel calcolo del reddito monetario per l'anno 2002 si deve necessariamente tenere conto di questo "modello generale di addebito".

(6) La presente decisione è collegata alla decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro(4), che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La decisione BCE/2001/15 fissa la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione, in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. La medesima decisione attribuisce alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell'Eurosistema dà luogo a saldi interni all'Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell'Eurosistema e, pertanto, dovrebbe essere disciplinata dalla presente decisione. In linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN in conformità delle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(7) Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo che definisca il costo del danaro. In questo contesto, è considerato adeguato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

(8) Le passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione sono incluse nell'aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell'articolo 32.2 dello statuto, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. La compensazione degli interessi sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione risulterà pertanto nella distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell'Eurosistema tra le BCN in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all'Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un aggiustamento dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Detti aggiustamenti dovrebbero essere basati sull'ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l'introduzione delle banconote in euro. Tali aggiustamenti dovrebbero tenere conto delle circostanze particolari dell'anno 2002, durante il quale gli Stati membri avranno diversi piani di sostituzione del contante e gli enti creditizi aumenteranno a differenti livelli la propria usuale liquidità, e dovrebbero applicarsi su base annuale in conformità di una formula fissa per un periodo non superiore ai successivi cinque anni.

(9) Le modifiche ai saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare tutte le notevoli modifiche nelle situazioni di reddito delle BCN in seguito all'introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario. Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso di non fare ricorso alla deroga all'articolo 32 dello statuto, prevista nell'articolo 51 dello stesso.

(10) Gli aggiustamenti dei saldi interni all'Eurosistema devono tenere conto della particolare situazione del Gran Ducato del Lussemburgo, derivante dalla sua recente storia monetaria.

(11) Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la presente decisione con la prospettiva che i risultati economici della stessa e l'equilibrio finanziario da essi comportato, restino invariati durante il periodo di applicazione dell'articolo 4 della presente decisione e, pertanto, è fermo impegno del Consiglio direttivo della BCE assicurare il mantenimento del regime stabilito dalla presente decisione fino al 31 dicembre 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;

b) per "BCN" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;

c) per "aggregato del passivo" si intende l'ammontare delle passività prese in considerazione, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell'allegato I della presente decisione;

d) per "attivi accantonabili" si intende l'ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell'aggregato del passivo, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell'allegato II della presente decisione;

e) per "saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione" si intendono i crediti e i debiti sorgenti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro;

f) per "schema di capitale sottoscritto" si intendono le percentuali che risultano dall'applicazione alle BCN della ponderazione nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto e fissate nella decisione BCE/1998/13, del 1o dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea(5);

g) per "enti creditizi" si intendono gli enti creditizi soggetti all'obbligo di detenere riserve minime ai sensi del regolamento BCE/1998/15, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime(6), come modificato dal regolamento BCE/2000/8(7);

h) per "SPA" si intende lo stato patrimoniale armonizzato, come strutturato all'allegato IX dell'Indirizzo BCE/2000/18 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000(8);

i) per "tasso di riferimento" si intende l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del paragrafo 3.1.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema(9). Nel caso in cui nello stesso giorno sia effettuata per la compensazione più di una operazione di rifinanziamento principale, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo.

Articolo 2

Saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

1. I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, alla data di valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Il primo calcolo dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del precedente paragrafo è effettuato, per le banconote predistribuite, il 2 gennaio 2002, alla data di valuta del 1o gennaio 2002.

2. I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.

3. La remunerazione di cui al paragrafo precedente è liquidata trimestralmente attraverso pagamenti via TARGET.

4. In deroga al precedente paragrafo, per l'esercizio finanziario 2002 la remunerazione di cui al paragrafo 2 è liquidata alla fine dell'anno.

Articolo 3

Metodo di calcolo del reddito monetario

1. Nel 2002, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato in conformità della seguente formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>,dove:

RM è l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN da mettere in comune,

BP è l'aggregato del passivo di ciascuna BCN,

TR è il tasso di riferimento.

2. Dal 2003, l'ammontare del reddito di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. Quale eccezione, si considera che l'oro non generi alcun reddito.

3. Nel caso in cui il valore degli attivi accantonabili di una BCN superi o non risponda al valore del suo aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando alla medesima differenza il tasso medio di rendimento sugli attivi accantonabili di tutte le BCN considerate insieme.

Tale tasso medio di rendimento è calcolato nella maniera seguente. Il reddito totale maturato da tutte le BCN sui propri attivi accantonabili, esclusi tutti i redditi nascenti dai crediti netti interni all'Eurosistema derivanti da transazioni via TARGET (allegato II, A.3) e dai crediti netti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 (allegato II, A.4), è diviso nell'importo medio degli attivi accantonabili totali dell'Eurosistema. Il tasso medio di rendimento è applicato su una base di 360 giorni.

Articolo 4

Modifiche ai saldi interni all'Eurosistema

1. Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione devono essere adeguati per mezzo di un importo compensativo determinato in conformità della seguente formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>,dove:

IC è l'importo compensativo,

K è l'importo per ciascuna BCN risultante dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto all'ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2001,

M è l'ammontare medio per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2001,

C è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a 0.

3. Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi sono registrati nei libri di ciascuna BCN il primo giorno lavorativo di ogni anno, in conti separati interni all'Eurosistema, con la data di valuta del 1o gennaio. Le partite contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate.

4. Nel caso in cui l'ammontare delle banconote in euro messe in circolazione dalla Banque centrale du Luxemburg nel 2002 superi, per il 25 % o più, la media dell'ammontare delle sue banconote in circolazione durante il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000, la lettera "M" nella formula del paragrafo 1 corrisponde, per la Banque centrale du Luxemburg, all'ammontare delle banconote messe in circolazione dalla Banque centrale du Luxemburg nel 2002, fino ad un limite massimo di 2,2 miliardi di EUR. All'applicazione di questa deroga, tutti gli importi compensativi calcolati sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, alla fine del 2002 saranno soggetti ad aggiustamenti retroattivi, al fine di garantire la conformità del paragrafo 2. Tali aggiustamenti retroattivi avverranno in proporzione allo schema di capitale sottoscritto.

5. In deroga al paragrafo 1, in caso di specifiche sopravvenienze relative alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come descritto nell'allegato III della presente decisione, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN devono essere adeguati in conformità delle disposizioni previste in tale allegato.

6. Gli aggiustamenti ai saldi interni all'eurosistema previsti nel presente articolo cessano di essere applicati a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 5

Calcolo e distribuzione del reddito monetario

1. Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN è effettuato dalla BCE per ogni giorno dell'anno. Esso si basa sui dati contabili comunicati da ciascuna BCN alla BCE. La BCE informa le BCN relativamente agli importi totali su base trimestrale.

2. L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati o pagati sulle passività incluse nell'aggregato del passivo e, ulteriormente, in conformità di tutte le decisioni del Consiglio direttivo della BCE ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 32.4 dello statuto.

3. La distribuzione del reddito monetario di ciascuna BCN in proporzione allo schema di capitale sottoscritto avviene alla fine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2002.

2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 119.

(3) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 80.

(4) Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

(6) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

(7) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

(8) GU L 33 del 2.2.2001, pag. 21.

(9) GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE DELL'AGGREGATO DEL PASSIVO

A. L'aggregato del passivo include esclusivamente:

1) banconote in circolazione.

Nell'esercizio finanziario 2002, ai fini del presente allegato e per ciascuna BCN, le "banconote in circolazione":

i) comprendono anche le banconote emesse dalla BCN e denominate nella rispettiva unità monetaria nazionale; e

ii) sono ridotte del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro predistribuite non ancora addebitate [parte della voce dell'attivo 6 dello stato patrimoniale armonizzato (SPA)].

Ai fini del presente allegato e per ciascuna BCN, a partire dall'esercizio finanziario 2003 le "banconote in circolazione" comprendono esclusivamente le banconote denominate in euro;

2) passività nei confronti degli enti creditizi dell'area euro relative alle operazioni di politica monetaria denominate in euro, compresi:

a) conti correnti, inclusi gli obblighi di riserve obbligatorie di cui all'articolo 19.1 dello statuto (voce del passivo 2.1 dello SPA);

b) depositi nell'ambito dei depositi overnight dell'Eurosistema (voce del passivo 2.2 dello SPA);

c) depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dello SPA);

d) passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dello SPA);

e) depositi connessi a richieste di margini (voce del passivo 2.5 dello SPA);

3) passività delle BCN interne all'Eurosistema derivanti dalla emissione a favore della BCE, di effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE, ai sensi del capitolo 3.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7 (voce del passivo 10.2 dello SPA);

4) passività nette interne all'Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET (parte della voce del passivo 10.3 dello SPA);

5) passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione.

B. L'ammontare dell'aggregato del passivo di ciascuna BCN è calcolato in conformità dei principi contabili armonizzati e delle regole stabilite nell'Indirizzo della BCE BCE/2000/18 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000(1).

(1) GU L 33 del 2.2.2001, pag. 21.

ALLEGATO II

ATTIVI ACCANTONABILI

A. Gli attivi accantonabili includono esclusivamente:

1) rifinanziamento denominato in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connesso a operazioni di politica monetaria [voce dell'attivo 5 dello stato patrimoniale armonizzato (SPA)];

2) crediti interni all'Eurosistema equivalenti al trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta diverse dall'oro, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto (parte della voce dell'attivo 9.2 dello SPA);

3) crediti netti interni all'Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET (parte della voce dell'attivo 9.4 dello SPA);

4) crediti netti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione;

5) oro, compresi i crediti relativi all'oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente perché ciascuna BCN possa accantonare una quota del proprio oro, corrispondente all'applicazione della quota detenuta nello schema di capitale sottoscritto all'intera quantità di oro accantonato da tutte le BCN (voce dell'attivo 1 e parte della voce dell'attivo 9.2 dello SPA).

Ai fini della presente decisione, e almeno fino al calcolo del reddito monetario per l'esercizio finanziario 2007, l'oro è valutato sulla base del prezzo dell'oro in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.

B. Il valore degli attivi accantonabili di ciascuna BCN è calcolato in conformità dei principi contabili armonizzati e le regole stabilite nell'indirizzo BCE/2000/18 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali, come modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000(1).

(1) GU L 33 del 2.2.2001, pag. 21.

ALLEGATO III

ADEGUAMENTI SPECIALI EVENTUALI

A. Primo adeguamento eventuale

Nel caso in cui la media totale delle banconote in circolazione nel 2002 sia inferiore alla media totale delle banconote denominate nella valuta nazionale degli Stati membri che hanno adottato l'euro, nel periodo compreso tra il 1o luglio 1999 al 30 giugno 2001, il coefficiente "C" che si applica all'esercizio finanziario 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto, con effetto retroattivo, in una proporzione pari alla diminuzione nella media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. In applicazione di questa deroga, un quarto della riduzione degli importi compensativi delle BCN "CA" risultante, applicabili nell'anno 2002, è sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili nel 2004, 2005, 2006 e 2007 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

B. Secondo adeguamento eventuale

Nel caso in cui quelle BCN per le quali l'importo compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo, paghino una remunerazione netta sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che, quando sommata alla voce "risultato netto della redistribuzione del reddito monetario" nel proprio conto economico alla fine dell'anno, risulti in una spesa netta, il coefficiente "C" che si applica all'esercizio finanziario 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale condizione.

La riduzione non ha come risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. In applicazione di questa deroga, un quarto della riduzione degli importi compensativi delle BCN "CA" risultante, applicabili nell'anno 2002, è sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili nel 2004, 2005, 2006 e 2007 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

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