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Document 32004O0018

2004/703/CE:Indirizzo della Banca centrale europea, del 16 settembre 2004, sull’appalto di banconote in euro (BCE/2004/18)

OJ L 320, 21.10.2004, p. 21–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M, 12.10.2005, p. 212–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 271 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 271 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 8 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014O0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/703/oj

21.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/21


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 settembre 2004

sull’appalto di banconote in euro

(BCE/2004/18)

(2004/703/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l’articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16 dello statuto attribuisce al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno della Comunità. Tale diritto esclusivo comprende la competenza a definire il quadro giuridico per l’appalto delle banconote in euro.

(2)

Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 12.1 dello statuto, la BCE può attribuire la responsabilità di emettere le banconote in euro alle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (in seguito «BCN») secondo le quote percentuali detenute dalle BCN nel capitale sottoscritto della BCE per l’esercizio finanziario pertinente, calcolate applicando le ponderazioni delle BCN nello schema di cui all’articolo 29.1 dello statuto (in seguito «schema di capitale sottoscritto»). Inoltre, la BCE dovrebbe attribuire la responsabilità della conclusione e della gestione delle attività legate ai contratti di fornitura per la produzione delle banconote in euro tenendo conto del principio del decentramento e dell’esigenza di un quadro di gestione efficace.

(3)

Il quadro per l’appalto delle banconote in euro deve, da un lato, rispettare i requisiti previsti dall’articolo 105, paragrafo 1, del trattato e dall’articolo 2 dello statuto, perché l’Eurosistema agisca in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse e, d’altro lato, tener conto della particolare natura delle banconote in euro, che sono prodotte al fine di essere emesse dal solo Eurosistema come mezzo di pagamento sicuro. Inoltre, in conformità del principio del decentramento, il quadro per l’appalto delle banconote in euro deve altresì tenere in considerazione il fatto che alcune BCN hanno proprie stamperie interne o si avvalgono di stamperie pubbliche per produrre le banconote in euro.

(4)

In considerazione dei summenzionati principi, il 10 luglio 2003 il Consiglio direttivo ha deciso che un approccio concorrenziale in materia di appalti, comune all’Eurosistema (di seguito «procedura unica d’appalto dell’Eurosistema»), debba applicarsi all’appalto di banconote in euro al più tardi a partire dal 1o gennaio 2012. Le BCN che dispongono di una stamperia interna o si avvalgono di una stamperia pubblica possono scegliere di non partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema. In tal caso, le suddette stamperie resteranno responsabili per la produzione delle banconote in euro che sono state attribuite alle rispettive BCN secondo lo schema di capitale sottoscritto, ma saranno escluse dalla partecipazione alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema. Le BCN possono decidere di partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema successivamente. Tale decisione sarà irrevocabile.

(5)

Un periodo transitorio, che consenta sia alle BCN sia alle stamperie di prepararsi all’approccio di lungo termine, dovrebbe avere inizio appena si sia accertato che la produzione di almeno metà del quantitativo totale annuale di banconote in euro dell’Eurosistema richiesto sarà appaltato e che almeno metà di tutte le BCN appalteranno la produzione delle banconote in euro ad esse assegnata. Durante tale periodo avranno accesso alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema le BCN che appaltano la produzione delle banconote in euro ad esse assegnate al fine dell’emissione potranno ricorrere alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

(6)

La procedura unica d’appalto dell’Eurosistema assicurerà condizioni paritarie a tutte le stamperie partecipanti, permettendo la concorrenza tra stamperie interne, pubbliche e private, in maniera trasparente ed equa, che non attribuisca un ingiusto vantaggio competitivo ad alcuna delle parti interessate. Al fine di assicurare tali condizioni paritarie, si rendono necessarie regole specifiche concernenti la composizione del comitato unico per gli appalti nell’Eurosistema (di seguito «comitato per gli appalti»), la condotta dei suoi membri e le condizioni specifiche per le stamperie partecipanti alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

(7)

Le banconote in euro presentano caratteristiche sensibili e innovative. Pertanto, esse devono essere prodotte in maniera completamente sicura, controllata e riservata, che garantisca una fornitura affidabile, di qualità e continuata nel tempo. Inoltre, l’Eurosistema deve tenere in debito conto il possibile impatto della produzione delle banconote in euro sulla sanità e sicurezza pubbliche nonché sull’ambiente. Tutte queste esigenze saranno tenute in considerazione nella procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

(8)

Il Consiglio direttivo sorveglia su tutte le materie prime essenziali e sui fattori di produzione delle banconote in euro e, se necessario, adotta tutte le misure adeguate al fine di assicurare che essi siano selezionati e forniti in modo da garantire la continuità della fornitura delle banconote in euro e, fatti salvi il diritto comunitario della concorrenza e le competenze della Commissione europea, da impedire che l’Eurosistema venga danneggiato dall’abuso di posizione dominante sul mercato da parte di qualunque appaltatore o fornitore.

(9)

I contratti di fornitura conclusi dopo il completamento della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema tra l’amministrazione aggiudicatrice e le singole stamperie sono conformi ai requisiti minimi comuni fissati dalla BCE al fine di assicurare modalità e condizioni armonizzate a tutte le stamperie appaltatrici.

(10)

Il Consiglio direttivo dovrà verificare l’applicazione del presente indirizzo, dopo la sua entrata in vigore, alla luce dell’esperienza pratica dell’Eurosistema in materia. Le disposizioni del presente indirizzo devono essere interpretate, laddove necessario, conformemente alle regole contenute nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1).

(11)

In linea con la politica generale di trasparenza della BCE, le informazioni relative alle procedure d’appalto, quali i criteri di idoneità e di attribuzione, così come i risultati di tali procedure, devono essere pubblicati.

(12)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «principio di piena concorrenza» si intende il principio in base al quale vi è piena separazione tra i conti di una stamperia interna o pubblica e quelli della rispettiva BCN e che prevede il rimborso da parte di una stamperia interna o pubblica di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva BCN. In particolare, tale rimborso comprende a) i costi aggiuntivi e variabili sostenuti da una BCN nel dare il sostegno amministrativo e organizzativo alla propria stamperia interna; b) un contributo adeguato da parte della stamperia interna ai costi fissi conseguenti al sostegno amministrativo e organizzativo dato dalla BCN; e c) una remunerazione adeguata dei capitali propri investiti dalla BCN nella stamperia interna. Tali contributi sono calcolati ai tassi di mercato. La presente definizione tiene conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee, così come dei principi di contabilità analitica comuni definiti separatamente dal Consiglio direttivo;

2)

per «informazioni riservate» si intendono a) tutte le informazioni non pubbliche relative ai lavori e alle deliberazioni del comitato per gli appalti; b) tutte le informazioni contenute nei documenti di gara presentati dalle stamperie e/o da terzi al comitato per gli appalti; c) tutte le informazioni consistenti in segreti commerciali o altre informazioni riservate o oggetto di diritto di proprietà intellettuale, tecniche e/o commerciali, relative alla produzione di banconote in euro; d) le informazioni contenute nelle specifiche tecniche per ciascun taglio delle banconote in euro; ed e) ogni informazione relativa alla produzione di banconote in euro ritenuta riservata, o che una persona di normale ragionevolezza riterrebbe riservata per la sua natura;

3)

per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono sia le BCN che concludono i contratti di fornitura con le stamperie aggiudicatarie degli ordini di produzione in conformità della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, sia la BCE, che opera per conto di tali BCN;

4)

per «controllo» si intende il rapporto tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi previsti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (2), o un rapporto simile tra qualsiasi persona giuridica e un’impresa, nel quale un’impresa figlia di un’impresa figlia è altresì considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

5)

per «requisiti di qualità della produzione di banconote in euro» o «EBQR» si intende la documentazione che definisce i requisiti comuni di qualità per la produzione, l’accettazione e la convalida delle banconote in euro così come regolarmente rivisti dal Consiglio direttivo;

6)

per «elementi di sicurezza dell’euro» si intendono le banconote in euro interamente o parzialmente stampate, le componenti delle banconote in euro e altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto, divulgazione o pubblicazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro e/o concorrere alla produzione di banconote in euro, o loro componenti, contraffatte;

7)

per «stamperia interna» si intende qualsiasi stamperia che sia a) giuridicamente ed organizzativamente parte di una BCN; o b) un’impresa separata di cui una BCN detenga, direttamente o tramite controllo, almeno il 50 % dei diritti di voto o del capitale; o c) un’impresa separata di cui una BCN nomini più della metà dei membri degli organi decisionali;

8)

per «autorità pubbliche» si intendono tutte le autorità pubbliche, ivi inclusi lo Stato e le autorità regionali o locali;

9)

per «stamperia pubblica» si intende qualsiasi stamperia di cui le autorità pubbliche: a) detengano, direttamente o tramite controllo, almeno il 50 % dei diritti di voto o del capitale; o b) nominino più della metà dei membri degli organi decisionali;

10)

per «procedura ristretta» si intende la procedura d’appalto nell’ambito della quale possono presentare offerte solo le stamperie che rispettano i criteri di idoneità stabiliti dal presente indirizzo;

11)

per «contratto di fornitura» si intende il contratto concluso per iscritto e dietro corrispettivo tra una amministrazione aggiudicatrice e una stamperia aggiudicataria avente ad oggetto un ordine di produzione di banconote in euro;

12)

per «periodo transitorio» si intende il periodo che avrà inizio non prima del 1o gennaio 2008 o in una data successiva stabilita dal Consiglio direttivo, una volta accertato che, su proposta del Comitato esecutivo, la produzione di almeno metà del quantitativo totale annuale di banconote in euro dell’Eurosistema richiesto sarà appaltata e che almeno metà di tutte le BCN appalteranno la produzione delle banconote in euro ad esse assegnata. Tale periodo termina al più tardi il 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La procedura unica d’appalto dell’Eurosistema ha inizio al più tardi il 1o gennaio 2012.

2.   L’appalto di banconote denominate in euro che, in un periodo di sei mesi, superi il valore di 249 000 euro o qualsiasi altro valore indicato nella direttiva 2004/18/CE, è soggetto alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema stabilita dal presente indirizzo.

3.   Il valore di cui al paragrafo 2 si calcola tenendo conto della somma dei costi di tutti gli elementi della produzione delle banconote in euro nell’ambito di una procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, ivi inclusi i costi aggiuntivi quali, tra gli altri, quelli relativi alla distruzione dei rifiuti della produzione delle banconote in euro, esclusi l’IVA e i costi di trasporto.

4.   Il valore dei contratti di fornitura non deve essere calcolato in modo da sottrarlo all’applicazione del presente indirizzo e, parimenti, le richieste di fornitura per un determinato quantitativo di banconote in euro non devono essere frazionate al fine di raggiungere il medesimo scopo.

5.   La procedura unica d’appalto dell’Eurosistema non si applica alla ricerca e allo sviluppo, ivi inclusi il disegno e la prestampa, delle banconote in euro. Tali attività sono soggette a distinte regole di appalto dell’Eurosistema.

TITOLO II

PARTI DELLA PROCEDURA UNICA D’APPALTO DELL’EUROSISTEMA

Articolo 3

Istituzione e composizione del comitato per gli appalti

1.   Il comitato per gli appalti è istituito e composto da sette esperti con esperienza professionale pertinente, nominati dal Consiglio direttivo su proposta della BCE e delle BCN e selezionati nell’ambito del personale qualificato di alto livello dei membri dell’Eurosistema, per un mandato di durata predeterminata.

2.   L’attività di segreteria del comitato per gli appalti è svolta dalla BCE.

Articolo 4

Codice di condotta per i membri del comitato per gli appalti

1.   La BCE e le BCN assicurano che tutti i membri del proprio personale nominati membri del comitato per gli appalti sottoscrivono la dichiarazione di cui all’allegato I del presente indirizzo.

2.   Nel caso in cui un membro del comitato per gli appalti violi il codice di condotta di cui all’allegato I, il Consiglio direttivo a) lo solleva dal suo incarico in seno al comitato per gli appalti; b) ne informa, se necessario, il rispettivo datore di lavoro a fini disciplinari; e c) nomina il suo successore nel comitato per gli appalti.

3.   La BCE e le BCN introducono adeguate disposizioni nella documentazione legale disciplinante i rapporti di lavoro con i rispettivi membri del comitato per gli appalti, affinché, nei limiti della legislazione applicabile, possano vigilare sul rispetto da parte di tali membri del codice di condotta di cui all’allegato I e, in caso di mancato rispetto, se necessario, possano comminare loro sanzioni.

Articolo 5

Il ruolo del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo

1.   Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, verifica costantemente il rispetto delle condizioni per l’avvio del periodo transitorio e decide sulla sua data di inizio.

2.   Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, decide sull’idoneità delle stamperie a partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema ai sensi degli articoli 7 e 8.

3.   Il Consiglio direttivo, su proposta del comitato per gli appalti e per il tramite del Comitato esecutivo, adotta il regolamento interno del comitato per gli appalti, ivi incluse le regole sulle modalità di voto.

4.   Prima di ogni procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo decide quali membri dell’Eurosistema devono essere designati quali amministrazioni aggiudicatrici.

5.   Il Consiglio direttivo, su proposta del comitato per gli appalti e per il tramite del Comitato esecutivo, adotta la decisione relativa all’aggiudicazione degli ordini di produzione.

6.   Il Consiglio direttivo, su richiesta di una stamperia che abbia partecipato alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema in conformità del presente indirizzo, riesamina ciascuna di tali decisioni prima della presentazione di un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

7.   Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, assicura che il rispetto delle regole e delle procedure di cui al presente indirizzo da parte di tutte le parti coinvolte sia verificato da revisori esterni.

Articolo 6

La BCE e le BCN

1.   Le BCN o la BCE, operando per conto delle BCN, concludono contratti di fornitura con le stamperie aggiudicatarie degli ordini di produzione e vigilano sulla corretta esecuzione di tali contratti.

2.   Le BCN che dispongono di una stamperia interna e quelle che si avvalgono di stamperie pubbliche possono decidere di non partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema. In tali casi, dette stamperie interne o pubbliche sono escluse dalla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema e producono le banconote in euro che sono state attribuite alle rispettive BCN conformemente allo schema di capitale sottoscritto. Esse possono tuttavia decidere di partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema successivamente. Tale decisione è irrevocabile.

3.   Prima di condurre una procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, la BCE e le BCN non devono fornire alcuna informazione riservata a nessuna stamperia, comprese a) le stamperie pubbliche e b) le stamperie interne, a meno che le relative BCN non partecipino alle procedure uniche d’appalto dell’Eurosistema.

Articolo 7

Idoneità delle stamperie

1.   Le stamperie, ivi incluse quelle interne e quelle pubbliche, sono idonee a partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema alle seguenti condizioni:

a)

le stamperie devono avere la propria sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea (UE). Inoltre, le banconote in euro sono prodotte in stabilimenti situati fisicamente in uno Stato membro;

b)

le stamperie devono sottoscrivere un accordo di riservatezza fornito dalla BCE;

c)

le stamperie devono essere accreditate dal Consiglio direttivo, sulla base della valutazione del Comitato esecutivo relativamente al rispetto da parte loro:

i)

delle regole di sicurezza per la produzione e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro stabilite separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;

ii)

dei requisiti EBQR stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;

iii)

dei requisiti di salute e sicurezza stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;

iv)

dei requisiti per una produzione delle banconote in euro rispettosa dell’ambiente stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;

d)

le stamperie, interne e pubbliche, non devono ricevere alcun aiuto da parte di uno Stato membro o di una BCN, o per mezzo di altre fonti di tipo statale, che sia in qualsiasi modo incompatibile con il trattato;

e)

alle stamperie non deve essere stata assegnata la produzione di parte o tutte le banconote di uno Stato membro della UE senza una procedura d’appalto.

2.   I revisori esterni indipendenti verificano il rispetto del divieto di cui al paragrafo 1, lettera d). Le stamperie soggette a revisione comunicano annualmente le conclusioni dei revisori esterni indipendenti al comitato per gli appalti. A tal fine, tutte le stamperie che partecipano alle procedure uniche d’appalto dell’Eurosistema dichiarano per intero il proprio reddito e i propri costi e, in particolare, forniscono informazioni sugli elementi seguenti: a) sulla compensazione delle perdite di esercizio; b) sull’eventualità che una BCN o un’altra autorità pubblica abbia effettuato conferimenti in capitale, conferimenti a fondo perduto o prestiti a condizioni privilegiate; c) sulla rinuncia a profitti da parte di una BCN o di una pubblica autorità o sul recupero di somme dovute; d) sulla rinuncia da parte di una BCN o di una pubblica autorità ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche fornite alla stamperia; e e) su qualunque compenso ricevuto per l’assunzione di oneri e funzioni di tipo finanziario imposti sulla stamperia da parte di una BCN o di una pubblica autorità.

3.   Le imprese comuni, i consorzi e tutte le altre imprese cooperative ammesse dalla legge, così come le stamperie che ricorrono a subappaltatori, sono idonee a partecipare alle procedure d’appalto a condizione che:

a)

ogni membro di un’impresa cooperativa e ogni subappaltatore rispetti i criteri di idoneità di cui ai paragrafi 1 e 2;

b)

un appaltatore principale o un capofila di un consorzio resti responsabile per l’intero processo di produzione delle banconote in euro richiesto per adempiere il contratto;

c)

i membri di un’impresa cooperativa siano responsabili solidalmente e singolarmente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice per la produzione delle banconote in euro; e

d)

l’offerente comunichi al comitato per gli appalti l’identità e i ruoli specifici di tutti i membri dell’impresa cooperativa e di ogni subappaltatore.

4.   Tutte le stamperie che non sono ancora state accreditate ai sensi del paragrafo 1, lettera c), e aventi sede legale nella UE possono ottenere dalla BCE informazioni relative ai requisiti stabiliti nel presente articolo. Prima di divulgare tali informazioni, o parte di esse, il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, valuta se la stamperia richiedente le informazioni sia in buona fede. In particolare, il Consiglio direttivo verifica, in conformità della normativa nazionale applicabile, i precedenti giudiziari dei proprietari e dei dirigenti della stamperia interessata. Nel caso in cui tali verifiche rivelino che un proprietario o un dirigente della stamperia richiedente le informazioni è stato condannato per un reato relativo alla propria condotta professionale, tali informazioni non dovranno essere fornite alle stamperie richiedenti. Le stamperie in buona fede sottoscrivono un accordo di riservatezza prodotto dalla BCE.

5.   La BCE informa tutte le stamperie accreditate in relazione ai requisiti delle banconote in euro di cui al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), almeno sei mesi prima dell’avvio della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

Articolo 8

Criteri supplementari di idoneità per le stamperie interne e pubbliche

1.   Le stamperie interne e pubbliche devono rispettare i criteri di idoneità stabiliti nell’articolo 7 e gli ulteriori seguenti criteri di idoneità:

a)

esse devono disporre di efficaci strumenti interni di attuazione del principio di piena concorrenza;

b)

il loro reddito e le loro spese devono essere distribuiti sulla base di principi di contabilità analitica comuni, definiti separatamente dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo;

c)

revisori esterni indipendenti devono verificare il rispetto dei suddetti ulteriori criteri di idoneità da parte delle stamperie interne e pubbliche. Le stamperie interne e pubbliche devono comunicare annualmente al comitato per gli appalti le conclusioni dei revisori esterni indipendenti.

2.   Dal momento in cui una BCN decide che la propria stamperia interna o pubblica parteciperà alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, il/i rappresentante/i di tale stamperia interna o pubblica si dimette/ono dal comitato per le banconote e suoi sottogruppi.

Articolo 9

Esclusione dalla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema

1.   Se, per un determinato appalto, le offerte appaiono insolitamente basse rispetto alle banconote in euro da fornire, il comitato per gli appalti, prima di respingere tali offerte, chiede per iscritto precisazioni in merito ai pertinenti elementi costitutivi dell’offerta e verifica detti elementi costitutivi alla luce delle spiegazioni ricevute. Se il comitato per gli appalti accerta che un’offerta è insolitamente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, l’offerta può essere respinta per questo unico motivo dopo aver consultato l’offerente e quest’ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal comitato per gli appalti, che l’aiuto in questione è stato concesso legalmente.

2.   Il Consiglio direttivo, su proposta del comitato per gli appalti e tramite il Comitato esecutivo o su proposta di quest’ultimo, esclude una stamperia dalla futura partecipazione alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema qualora essa non rispetti i criteri di idoneità di cui agli articoli 7 e 8. Tale esclusione rimane in vigore fino a quando i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 non verranno soddisfatti. In caso di esclusione di una stamperia interna o pubblica che partecipa alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, la produzione delle banconote in euro assegnata alla rispettiva BCN in conformità dello schema di capitale sottoscritto sono appaltate secondo la procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

3.   Il comitato per gli appalti può respingere un’offerta se una stamperia non rispetta più i criteri di idoneità di cui al presente indirizzo. Il comitato per gli appalti adotta e documenta tutte le decisioni a riguardo.

TITOLO III

PROCEDURA UNICA D’APPALTO DELL’EUROSISTEMA

Articolo 10

Separazione delle procedure d’appalto

La quantità richiesta per ciascun taglio di banconote in euro è oggetto di una separata procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

Articolo 11

Procedura ristretta

1.   Il comitato per gli appalti applica una procedura ristretta per l’appalto dei contratti di fornitura delle banconote in euro.

2.   Il comitato per gli appalti pubblica la sua intenzione di avviare una procedura ristretta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene come minimo:

a)

informazioni sulla quantità complessiva di banconote in euro richieste, sul volume delle quote produttive che possono essere appaltate, nonché sui tempi di produzione e consegna;

b)

i criteri di idoneità di cui agli articoli 7 e 8;

c)

la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e l’indirizzo a cui devono essere inviate;

d)

la richiesta di dimostrare una solida situazione finanziaria e levatura professionale ai sensi del paragrafo 3;

e)

la lingua ufficiale della Comunità da utilizzarsi nell’ambito della procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

3.   Le stamperie che intendono partecipare ad una procedura ristretta presentano, insieme alle rispettive domande, i seguenti documenti che dimostrino una solida posizione finanziaria e levatura professionale:

a)

copia dei conti annuali degli ultimi tre anni;

b)

una dichiarazione sottoscritta dalla stamperia, certificata dai suoi revisori esterni, attestante che i) nei sei mesi antecedenti l’appalto non vi è stata alcuna modifica sostanziale nelle partecipazioni al suo capitale o nel controllo dello stesso; e ii) nel medesimo periodo non si sia verificato alcun deterioramento sostanziale della sua situazione finanziaria;

c)

una dichiarazione sottoscritta dalla stamperia, certificata dai suoi revisori esterni, che attesti che essa non è oggetto di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi o regolamenti nazionali;

d)

una dichiarazione sottoscritta dalla stamperia che attesti che nessun membro dei suoi organi decisionali è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla propria condotta professionale;

e)

una dichiarazione sottoscritta dalla stamperia, certificata dai suoi revisori esterni, che attesti che essa ha adempiuto i) ai propri obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali conformemente alle disposizioni di legge dello Stato membro di stabilimento; e ii) ai propri obblighi relativi al pagamento delle tasse secondo le disposizioni di legge dello Stato membro di stabilimento.

4.   Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e), il comitato per gli appalti può, in casi eccezionali, richiedere ad una stamperia di fornire prove sufficienti ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE.

5.   Il termine di ricezione delle domande di partecipazione non è inferiore a 37 giorni di calendario dalla data in cui il bando di gara viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   Il comitato per gli appalti invita, simultaneamente e per iscritto, tutte le stamperie che hanno fornito la documentazione conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 3, ai criteri di idoneità di cui agli articoli 7 e 8 e nel termine di cui al paragrafo 5 a presentare le offerte. La lettera di invito è accompagnata dalla documentazione complementare relativa alle banconote in euro da appaltarsi. Essa contiene come minimo:

a)

l’indirizzo a cui possono essere richieste ulteriori informazioni riguardanti l’appalto e il termine per presentare tale richiesta, se del caso;

b)

il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo cui devono essere inviate e la lingua in cui devono essere redatte;

c)

gli estremi del bando di gara pubblicato;

d)

l’indicazione delle informazioni e dei documenti che devono essere forniti dalle stamperie. In particolare, le offerte devono rispettare il capitolato d’appalto contenente i criteri di qualità, la quantità prodotta, i tempi di produzione e consegna, nonché specificare il prezzo offerto per ciascuna quantità prodotta come definita dal comitato per gli appalti;

e)

i criteri di aggiudicazione degli ordini di produzione di cui all’articolo 13.

7.   Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari relative ad un appalto specifico sono comunicate a tutte le stamperie almeno sei giorni di calendario prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

8.   Il termine di ricezione delle offerte scritte non è inferiore a 40 giorni di calendario decorrenti dalla data d’invio dell’invito scritto.

9.   Qualora, per motivi d’urgenza, sia impossibile rispettare i termini di cui ai paragrafi 5 e 8, il comitato per gli appalti può stabilire i seguenti termini:

a)

un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, insieme a qualunque informazione complementare necessaria, specificata ai paragrafi 3 e 4, non inferiore a 15 giorni di calendario dalla data di spedizione del bando di gara;

b)

un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni di calendario dalla data di spedizione dell’invito a presentare un’offerta.

10.   Non si può dare inizio all’apertura delle offerte prima della scadenza del termine annunciato per la loro ricezione. Tutte le offerte sono aperte contemporaneamente e il loro contenuto è registrato per iscritto. Al momento dell’apertura più della metà dei membri del comitato per gli appalti deve essere presente.

11.   In aggiunta al caso di cui all’articolo 9, paragrafo 3, le offerte ricevute possono essere respinte a) qualora i termini di scadenza non siano rispettati; b) qualora non siano stati presentati tutti i documenti e tutte le informazioni indicati nella lettera d’invito. Il comitato per gli appalti adotta e documenta tutte le decisioni a riguardo.

Articolo 12

Esenzioni

1.   Il Consiglio direttivo può, su proposta del comitato per gli appalti e tramite il Comitato esecutivo o su proposta di quest’ultimo, approvare esenzioni alla procedura di cui all’articolo 11 o ad aspetti particolari di detta procedura. Ogni decisione a riguardo è debitamente motivata e documentata per iscritto.

2.   Tali esenzioni sono consentite esclusivamente nei seguenti casi:

a)

qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta adeguata, in risposta alla procedura di cui all’articolo 11, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate; ovvero

b)

qualora, per ragioni di estrema urgenza, dovuta ad eventi imprevedibili per il comitato per gli appalti, il rispetto della normale procedura di cui all’articolo 11 metta a rischio l’appalto delle banconote in euro.

Articolo 13

Criteri di aggiudicazione

1.   Il comitato per gli appalti valuta e classifica tutte le offerte rispetto all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

a)

il prezzo franco fabbrica offerto per quantità di produzione indicata;

b)

il rispetto di tutti i requisiti d’appalto, in particolare in termini di qualità e di sicurezza, di volumi prodotti, di tempi di produzione e consegna.

2.   La valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 fa si che sia predominante il criterio del prezzo offerto per quantità di produzione indicata.

3.   Prima di ogni procedura unica d’appalto dell’Eurosistema, il Consiglio direttivo può, su proposta del Comitato esecutivo, specificare criteri supplementari di aggiudicazione. Tali criteri supplementari dovrebbero assicurare la stabilità e la continuità della fornitura delle banconote in euro nel lungo periodo ed evitare la dipendenza da un unico fornitore. In particolare, il Consiglio direttivo può determinare il volume massimo dell’ammontare complessivo offerto che un partecipante può ottenere, ivi incluse le imprese comuni, i consorzi o altre imprese cooperative ammesse dalla legge.

Articolo 14

Decisione di aggiudicazione

1.   Il comitato per gli appalti stila un elenco delle stamperie idonee da esso stesso proposte per gli ordini di produzione, indicando le rispettive quantità e i tagli di banconote in euro che queste devono stampare. Le ragioni a fondamento dell’elenco proposto sono documentate chiaramente e con precisione. Il comitato per gli appalti presenta per approvazione tale elenco al Consiglio direttivo, per il tramite del Comitato esecutivo. Prima di prendere una decisione, il Consiglio direttivo può rinviare la proposta al comitato per gli appalti per ulteriori spiegazioni o per un nuovo esame.

2.   Il Consiglio direttivo prende una decisione sulle stamperie a cui aggiudicare i contratti di fornitura e sulle rispettive quantità e tagli di banconote in euro che quest’ultime devono produrre, al più tardi entro due mesi dalla presentazione di una proposta da parte del comitato per gli appalti al Comitato esecutivo.

3.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, la decisione del Consiglio direttivo è notificata alle stamperie partecipanti alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema e alle BCN. Queste sono altresì informate in merito a) al prezzo delle offerte ammesse; b) alla posizione delle rispettive offerte; c) alla gamma dei prezzi di tutte le offerte; e d) ad ogni altra considerazione pertinente che ha influenzato la decisione di aggiudicazione.

Articolo 15

Revisione delle decisioni di aggiudicazione

1.   Una stamperia che ha partecipato alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema in conformità del presente indirizzo può chiedere al Consiglio direttivo di rivedere la propria decisione. Tale richiesta è fatta per iscritto entro 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione della decisione del Consiglio direttivo e include tutti gli argomenti e i documenti giustificativi.

2.   In questi casi, il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, o riconferma l’elenco di stamperie aggiudicatarie degli ordini di produzione o rimanda la richiesta al comitato per gli appalti per un nuovo esame, alla luce delle regole di appalto di cui al presente indirizzo.

3.   La decisione finale del Consiglio direttivo, di conferma o di modifica dell’elenco delle stamperie, è adottata entro 30 giorni di calendario dalla presentazione del reclamo ed è debitamente motivata. Di tale decisione è data notifica scritta alla stamperia interessata.

Articolo 16

Contratti di fornitura

1.   In seguito alla conclusione di una procedura unica d’appalto dell’Eurosistema e una volta decorsi i termini per la revisione della decisione di aggiudicazione di cui all’articolo 15, le amministrazioni aggiudicatrici concludono i contratti di fornitura con le stamperie aggiudicatarie degli ordini di produzione. Tali contratti di fornitura rispettano le caratteristiche minime comuni di cui all’allegato II del presente indirizzo. Il Comitato esecutivo riceve copia dei contratti di fornitura stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici con le suddette stamperie.

2.   Il contratto di fornitura è concluso per un periodo stabilito in precedenza dal Consiglio direttivo e contiene specifiche informazioni circa il quantitativo di banconote in euro che devono essere periodicamente consegnate. Il contratto di fornitura consente all’amministrazione aggiudicatrice di modificare periodicamente il numero di banconote da prodursi; tuttavia, tali modifiche rientrano fra quelle previste nelle condizioni indicate nell’invito a presentare un’offerta (in alternativa, possono essere modificati i tempi di consegna).

TITOLO IV

REGOLE APPLICABILI PRIMA DEL PERIODO TRANSITORIO

Articolo 17

Produzione di banconote in euro prima del periodo transitorio

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, prima dell’inizio del periodo transitorio, le BCN o producono le banconote in euro ad esse assegnate presso le proprie stamperie interne, o nelle rispettive stamperie pubbliche, o in alternativa aggiudicano tale produzione alle stamperie accreditate, secondo la legislazione applicabile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 18

Partecipazione delle stamperie interne o pubbliche alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema durante il periodo transitorio

1.   Le procedure stabilite nel presente indirizzo si applicano durante il periodo transitorio a quelle BCN che appaltano la produzione delle banconote in euro ad esse assegnata.

2.   Durante il periodo transitorio, le stamperie interne o pubbliche possono partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema a condizione che:

a)

il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, confermi che esse rispettano i criteri di idoneità di cui agli articoli 7 e 8; e

b)

le BCN delle stamperie interessate non esercitino il diritto di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che consente loro di scegliere di non partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema.

3.   La decisione di partecipare alla procedura unica d’appalto dell’Eurosistema è irreversibile.

Articolo 19

Composizione e funzionamento del comitato per gli appalti durante il periodo transitorio

1.   Durante il periodo transitorio il comitato per gli appalti è composto da cinque membri.

2.   Durante il periodo transitorio le regole e le procedure del presente titolo sono applicate in deroga a quelle contenute nei titoli I, II e III. Le restanti regole e procedure di cui al presente indirizzo si applicano mutatis mutandis durante il periodo transitorio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 21

Revisione

Il Consiglio direttivo procede alla revisione del presente indirizzo all’inizio del 2008 e successivamente ogni due anni.

Articolo 22

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 settembre 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).


ALLEGATO I

Dichiarazione relativa al rispetto del codice di condotta dei membri del comitato per gli appalti

Fatto salvo il codice di condotta vincolante della [BCE][BCN], [aggiungere nome], un membro del comitato per gli appalti si impegna a rispettare il seguente codice di condotta:

a)

i membri del comitato per gli appalti si astengono dalla valutazione di singole offerte presentate dalle stamperie interne o pubbliche delle rispettive BCN;

b)

i membri del comitato per gli appalti evitano situazioni che possano dar luogo a conflitti di interesse, in particolare per legami di natura personale o professionale passati, presenti o futuri con qualsiasi stamperia o con qualsiasi membro degli organi decisionali o dirigente delle stamperie;

c)

ai membri del comitato per gli appalti è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate nel condurre operazioni finanziarie riservate di natura privata, a proprio vantaggio o a vantaggio di familiari diretti;

d)

i membri del comitato per gli appalti sono tenuti ad osservare la massima riservatezza per ciò che concerne le informazioni riservate. In particolare, tali informazioni non sono trasmesse alle rispettive BCN o alla BCE;

e)

i membri del comitato per gli appalti sono tenuti ad astenersi dal sollecitare doni e/o inviti da parte delle stamperie accreditate, o che potrebbero fare domanda a tal fine, quale condizione preliminare per la produzione delle banconote in euro. I membri del comitato per gli appalti non possono accettare doni e/o inviti provenienti dalle stamperie il cui valore ecceda un importo trascurabile o conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario. Gli altri membri del comitato per gli appalti devono essere tenuti informati di tali doni e/o inviti. I membri del comitato che hanno lasciato il comitato per gli appalti non possono venire impiegati dalle stamperie alle quali sia stato aggiudicato un ordine di produzione, per un periodo minimo di due anni successivi al loro allontanamento.

I firmatari sono consapevoli del fatto che in caso di infrazione di qualunque delle presenti regole il Consiglio direttivo i) li estrometterà dal comitato e ii) comunicherà l’accaduto al rispettivo datore di lavoro, come opportuno ai fini disciplinari e iii) nominerà il suo successore nel comitato per gli appalti.

Nome

Data


ALLEGATO II

Caratteristiche minime comuni dei contratti di fornitura

Entro i limiti consentiti dalle leggi applicabili, i contratti di fornitura devono essere conformi alle seguenti caratteristiche minime comuni.

1.1.

Nei contratti di fornitura deve essere inclusa, quale parte integrante, la pianificazione della produzione delle banconote in euro dell’Eurosistema. In particolare, nei contratti di fornitura devono essere indicati in maniera dettagliata l’esatto ammontare di banconote in euro da produrre e consegnare, il diritto delle amministrazioni aggiudicatrici di modificare il numero totale di banconote in euro entro limiti predefiniti (in alternativa, i tempi per la consegna), la distribuzione della produzione secondo le linee di produzione messe a disposizione dalle stamperie, così come la pianificazione delle fasi produttive principali, ivi comprese le fasi di accettazione e convalida. Nei contratti di fornitura devono essere delineate in maniera dettagliata ed esaustiva la gestione, l’accettazione e la convalida (sulla base dei controlli di quantità e qualità) delle banconote in euro.

1.2.

I contratti di fornitura devono contenere una clausola relativa alla notifica sull’andamento della produzione, in conformità delle norme minime e delle procedure da definirsi separatamente da parte della BCE.

1.3.

I contratti di fornitura devono contenere una clausola sulla sovrapproduzione/sottoproduzione di banconote in euro. La misura della sovrapproduzione/sottoproduzione e il loro trattamento devono essere specificati separatamente dalla BCE ed essere accuratamente riportati alla BCE nel quadro del sistema comune di notifica sull’andamento della produzione. Inoltre, i contratti di fornitura devono contenere una clausola che proibisce alle stamperie di detenere quantitativi di banconote in euro in eccesso una volta che un contratto di fornitura sia stato eseguito.

1.4.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero introdurre nei loro contratti di fornitura salvaguardie contrattuali adeguate in modo che l’ammontare e i tempi di consegna relativi alle banconote in euro ordinate possano essere modificati entro i limiti stabiliti dalla BCE.

1.5.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero introdurre nei loro contratti di fornitura clausole adeguate che consentano loro di cessare un contratto di fornitura in caso di circostanze impreviste (ad esempio lancio di una nuova serie). La clausola dovrebbe prevedere adeguati compensi per perdite e danni, da pagarsi conformemente allo schema da definirsi da parte della BCE.

1.6.

I contratti di fornitura devono specificare il prezzo delle banconote in euro da stamparsi.

1.7.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono avere il diritto di rifiutare il pagamento di qualunque fattura, o parte di essa, nel caso in cui si verifichino situazioni di non conformità rispetto a quanto previsto dai contratti di fornitura, in particolare nel caso di difetti delle banconote in euro consegnate o di una loro mancata conformità rispetto ai requisiti EBQR.

1.8.

I contratti di fornitura devono operare espressamente una distinzione tra il controllo di qualità di livello 1 da parte delle stamperie considerate e la validazione di livello 2 da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità dei requisiti EBQR. In particolare, i contratti di fornitura devono includere una procedura (da stabilirsi separatamente da parte del Comitato esecutivo sentito il parere del comitato per le banconote) finalizzata ad autorizzare — prima dell’inizio della stampa a larga scala — l’avvio delle fasi produttive iniziali, ad esempio la fabbricazione della carta, la stampa offset e la stampa calcografica. I contratti di fornitura devono permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di accettare revisioni ai requisiti EBQR ragionevolmente giustificate, previa approvazione da parte della BCE.

1.9.

Le stamperie devono essere dotate di tutte le specifiche tecniche esistenti necessarie a produrre banconote in euro all’avvio della produzione. Le stamperie devono garantire che le banconote in euro siano prodotte in maniera pienamente conforme a tali specifiche tecniche.

1.10.

Le stamperie, al momento di avvio della produzione, devono essere in possesso di una descrizione completa e dettagliata a) delle procedure di controllo della qualità esistenti applicabili alla produzione delle banconote in euro; e b) dei criteri e delle procedure di accettazione esistenti comuni. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere autorizzate a sottoporre a riesame i contratti di fornitura, previa approvazione della BCE. Le stamperie si devono impegnare a rispettare tutte le regole di cui sopra e a produrre le banconote in euro in piena conformità delle suddette procedure di controllo della qualità.

1.11.

Le stamperie devono presentare regole di sicurezza complete e dettagliate per la produzione, la custodia e il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro, stabilite separatamente dal Comitato esecutivo tenendo conto del parere del comitato per le banconote. I contratti di fornitura devono consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare revisioni motivate a tali documenti, previa approvazione da parte della BCE. Nei contratti di fornitura le stamperie sono tenute ad impegnarsi al rispetto degli stessi e a produrre le banconote in euro in completa conformità delle suddette norme di sicurezza.

1.12.

I contratti di fornitura devono contenere una clausola relativa all’ipotesi di consegna tardiva, di problemi di natura qualitativa e quantitativa e di ogni altro inadempimento del contratto di fornitura stesso da parte delle stamperie. Nei contratti di fornitura deve essere inclusa una clausola penale (o qualunque altro adeguato rimedio). Ad esempio, nel caso in cui siano identificati difetti di natura qualitativa/quantitativa nell’arco di un periodo predefinito e indicato nei contratti di fornitura, l’amministrazione aggiudicatrice deve imporre l’obbligo in capo alle rispettive stamperie di sostituire le banconote in euro difettose senza ulteriori costi entro un periodo di tempo prestabilito e ragionevole. Tali norme saranno definite separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote.

1.13.

I contratti di fornitura devono contenere una clausola che sancisca la responsabilità della stamperia quanto meno per i danni o le perdite diretti dovuti a sua negligenza o a una sua azione volontaria. Le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare se i contratti di fornitura debbano anche coprire domande di risarcimento per danni indiretti quali il lucro cessante, la perdita di produzione, i costi di produzione aggiuntivi, la perdita commerciale etc. Inoltre, nessuna delle parti contraenti sarà considerata inadempiente nel caso e nella misura in cui tale inadempimento sia dovuto a forza maggiore.

1.14.

I contratti di fornitura devono specificare la numerazione delle banconote in euro, come definita dalla BCE.

1.15.

I contratti di fornitura devono contenere una clausola di riservatezza così come stabilita separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote. In particolare, tutte le informazioni rivelate dalle amministrazioni aggiudicatrici alle stamperie, escluse le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio, devono essere trattate come strettamente riservate e non possono essere rivelate a terzi senza il previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice.

1.16.

Infine, per garantire la riservatezza delle procedure, tutte le controversie nascenti tra le parti dal contratto di fornitura saranno composte applicando le regole sull’arbitrato della Camera di commercio internazionale da tre arbitri nominati conformemente alle suddette regole.


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