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Document 32005D0012(02)
2005/832/EC: Decision of the European Central Bank of 17 November 2005 amending Decision ECB/2002/11 on the annual accounts of the European Central Bank (ECB/2005/12)
2005/832/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2005 , che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2005/12)
2005/832/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2005 , che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2005/12)
OJ L 311, 26.11.2005, p. 43–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 623–623
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006D0017(01)
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/43 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 novembre 2005
che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea
(BCE/2005/12)
(2005/832/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 26.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenuta in debita considerazione la natura delle sue attività, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe essere adeguatamente coperta contro i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro. Il Consiglio direttivo della BCE può costituire un accantonamento per tali rischi nel bilancio della BCE. |
(2) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2005/11 relativa alla distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione (1) stabilisce che il Consiglio direttivo può decidere, prima della fine di ciascun esercizio finanziario, di trasferire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, |
DECIDE:
Articolo 1
Il seguente articolo 6a è inserito nel capitolo II della decisione BCE/2002/11 (2):
«Articolo 6a
Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell’oro
Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nel bilancio della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell’oro. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.»
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2005.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) Cf. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 58 del 3.3.2003, pag. 38.