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Document 32008D0015
2008/874/EC: Decision of the European Central Bank of 14 November 2008 on the implementation of Regulation ECB/2008/11 of 23 October 2008 on temporary changes to the rules relating to eligibility of collateral (ECB/2008/15)
2008/874/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 14 novembre 2008 , riguardante l’attuazione del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie (BCE/2008/15)
2008/874/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 14 novembre 2008 , riguardante l’attuazione del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie (BCE/2008/15)
OJ L 309, 20.11.2008, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008
20.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/8 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 novembre 2008
riguardante l’attuazione del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie
(BCE/2008/15)
(2008/874/CE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, e l’articolo 110,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino dell’articolo 34.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,
visto l’articolo 8 del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2008 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di ammettere temporaneamente i crediti derivanti da prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Il 23 ottobre 2008 il Consiglio direttivo ha dato attuazione alla propria decisione con l’adozione del regolamento BCE/2008/11 (1). |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento BCE/2008/11, per i prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese, il numero complessivo di legislazioni applicabili alla mobilizzazione di tali prestiti non può essere superiore a tre. Le complessità di natura giuridica insite nella mobilizzazione dei prestiti sindacati quando sussistono fino a tre diverse legislazioni applicabili, richiedono che le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN») eseguano la valutazione del rischio giuridico e del rischio di credito quando forniscono liquidità a fronte di tale garanzia. |
(3) |
La complessità di natura giuridica inerente alla mobilizzazione dei prestiti di cui sopra richiede l’adozione di criteri di attuazione relativi all’accettazione dei prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee, |
DECIDE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
— |
per «Caratteristiche generali» si intende l’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2), |
— |
per «prestiti sindacati» si intendono i crediti rappresentati dalle quote delle istituzioni partecipanti al sindacato nei prestiti sindacati, descritti nel capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali e disciplinati dal diritto inglese. |
Articolo 2
Tecniche di mobilizzazione per i prestiti sindacati
1. Una BCN mobilizza i prestiti sindacati direttamente dalla propria controparte pertinente in conformità delle proprie procedure nazionali per i crediti. Il contratto di mobilizzazione è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro appartenente all’area dell’euro.
2. Il Capitolo 6.6 delle Caratteristiche generali non si applica alla mobilizzazione dei prestiti sindacati.
Articolo 3
Trasferibilità dei prestiti
Solo i prestiti sindacati pienamente trasferibili sono idonei. Ai fini del quarto trattino dell’appendice 7 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati non sono considerati pienamente trasferibili e idonei ad essere mobilizzati senza restrizioni come garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema, salvo che il contratto di prestito permetta incondizionatamente:
i) |
al prestatore di costituire, cedere o creare altrimenti una garanzia sui propri diritti, al fine di garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una BCN; e |
ii) |
alla BCN pertinente di far valere il proprio diritto di prelazione su tale prestito incassando i pagamenti sottostanti il prestito stesso, direttamente o indirettamente dal debitore sottostante, e cedendo o trasferendo il prestito a una banca o a un’istituzione finanziaria o a un fondo fiduciario o ad altro ente che sia regolarmente impegnato a creare, acquistare o investire in prestiti, titoli o altre attività finanziarie, o sia stato istituito a tale scopo. |
Articolo 4
Notifica al debitore
1. In virtù di un contratto di prestito sindacato, la controparte è tenuta a notificare al debitore la mobilizzazione come garanzia di tale prestito sindacato, anteriormente o immediatamente dopo la mobilizzazione del prestito. Tale notifica è eseguita in conformità delle procedure applicabili, specificate nel contratto di prestito sindacato.
2. Quanto disposto al paragrafo 1 fa salvo il diritto della BCN pertinente di effettuare la notifica al debitore.
Articolo 5
Certificato di registrazione
Le controparti forniscono alla BCN pertinente una copia della conferma, ottenuta da un ufficiale presso l'Ufficio del registro dell’Inghilterra e del Galles (Registrar of Companies of England and Wales), che la mobilizzazione del prestito sindacato è stata registrata presso tale ufficio (Companies House).
Articolo 6
Presentazione da parte della controparte di un parere (diligence letter) di un consulente legale esterno
Prima della mobilizzazione di prestiti sindacati, le controparti presentano alla BCN pertinente un parere su questioni di fatto (diligence letter) di un consulente legale esterno che prenda in esame, secondo modalità e forme che soddisfino le esigenze dell’Eurosistema, talune questioni di fatto, come eventualmente elaborate periodicamente dalla BCE e pubblicate sul proprio sito Internet.
Articolo 7
Società veicolo in qualità di debitori
1. Una società veicolo (SV) è un debitore idoneo in virtù di un prestito sindacato solo se i) la SV è beneficiaria di una garanzia emessa da una società non finanziaria che è un garante idoneo ai sensi del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali; ii) la garanzia è conforme ai requisiti stabiliti nel capitolo 6.3.3 delle Caratteristiche generali; e iii) la BCN pertinente è giuridicamente legittimata a far valere la garanzia a seguito della mobilizzazione del prestito sindacato.
2. I crediti che derivano da un prestito sindacato avente SV quali debitori, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se la SV e il garante hanno sede legale nell’area dell’euro.
3. Il requisito della presentazione di una dichiarazione di natura giuridica, previsto dal capitolo 6.3.3 delle Caratteristiche generali, si applica anche nel caso in cui il debitore sia una SV che beneficia di una garanzia in conformità del paragrafo 1.
Articolo 8
Valuta di denominazione
Ai fini del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati sono considerati come denominati in euro solo a condizione che il relativo contratto di prestito non consenta al debitore o all’agente del debitore, per conto di quest’ultimo, di modificare la valuta nella quale il prestito sindacato è denominato o esigibile in alcun momento precedente la scadenza della relativa operazione di credito dell’Eurosistema.
Articolo 9
Esclusione di compensazioni o contropretese
I prestiti sindacati costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il relativo contratto di prestito sindacato contiene un’espressa disposizione in virtù della quale tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal debitore sono al netto di qualunque deduzione per compensazione o contropretesa.
Articolo 10
Restrizioni alla realizzazione della garanzia
1. I prestiti sindacati contenenti disposizioni contrattuali che richiedono che le decisioni del sindacato nei confronti del debitore siano adottate a maggioranza dei prestatori, sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema.
2. I contratti di prestito sindacato contenenti clausole contrattuali che autorizzano che taluni termini del relativo contratto di prestito sindacato siano modificati o eliminati con il consenso di una maggioranza di prestatori sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema, a condizione, tuttavia, il contratto di prestito non preveda che siano prese decisioni a maggioranza in relazione a: i) una proroga della data di pagamento di qualunque somma dovuta in virtù del contratto; o ii) una riduzione di margine o dell’ammontare del pagamento del capitale o degli interessi; o iii) una modifica del principio secondo cui le obbligazioni di ciascun prestatore secondo il contratto non sono solidali.
3. I prestiti sindacati che coinvolgono una banca agente (facility agent) per l’incasso e la distribuzione dei pagamenti sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo qualora la banca agente sia un ente creditizio con una valutazione del merito di credito a lungo termine pari come minimo a «A–» da parte di Fitch o di Standard & Poor’s, «A3» da parte di Moody’s o «AL» da parte di DBRS.
Articolo 11
Clausole relative alla sostituzione del prestatore
Un prestito sindacato contenente disposizioni contrattuali che consentono al debitore di sostituire il prestatore in cambio di un prestito in essere, è una garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo qualora, prima della mobilizzazione, la controparte fornisca alla relativa BCN un valido diritto di prelazione sul diritto della controparte stessa a ricevere contanti a fronte di tale scambio.
Articolo 12
Divulgazione di informazioni riservate
Un prestito sindacato costituisce garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il contratto di prestito sindacato consente al prestatore di divulgare informazioni riservate a una banca centrale dell’Eurosistema in connessione a qualunque gravame o diritto di prelazione costituito dal prestatore sui propri diritti secondo il contratto, o cessione di tali diritti da parte del prestatore, per garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una banca centrale dell’Eurosistema.
Articolo 13
Tassazione e indennità
1. Un prestito sindacato è garanzia idonea per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se la controparte soddisfa le condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La controparte presenta una dichiarazione di un consulente fiscale britannico dal cui contenuto emerge che: a) il debitore non sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito (UK withholding tax) in conseguenza di ogni trasferimento, secondo la legislazione inglese o secondo qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva (beneficial ownership) del prestito alla BCN; oppure b) il debitore sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito in conseguenza del trasferimento della proprietà effettiva alla BCN, ma la BCN dovrebbe essere legittimata a beneficiare del trattato in materia fiscale tra il Regno unito e l’ordinamento giuridico della BCN, cosicché una volta emanato un indirizzo da parte del Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) secondo il trattato pertinente, il debitore sarà legittimato a effettuare il pagamento degli interessi alla BCN senza operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito e la BCN sarà legittimata a recuperare le imposte precedentemente trattenute; oppure c) il debitore sarà tenuto ad operare la ritenuta fiscale prevista nel Regno unito in conseguenza di tale trasferimento della proprietà effettiva alla BCN e la BCN non sarà legittimata a beneficiare del trattato in materia fiscale tra il Regno unito e l’ordinamento giuridico della BCN, né di qualunque altra esenzione.
3. Qualora il consulente fiscale britannico confermi che il trasferimento della proprietà effettiva del prestito alla BCN ricade in una delle categorie di cui alla lettera b) o c) del precedente paragrafo 2, alla controparte sarà richiesto di consentire ad indennizzare la BCN per ogni ritenuta fiscale prevista nel Regno unito operata dal debitore (non in termini lordi conformemente al contratto di prestito sindacato) e per tutte le conseguenze sfavorevoli sul flusso di cassa di ogni ritenuta fiscale vigente nel Regno unito che sia stata dapprima trattenuta e, successivamente, rimborsata alla BCN.
4. La controparte assume integralmente la responsabilità di notificare al debitore ogni trasferimento della proprietà effettiva del prestito alla BCN che comporti l’obbligo per il debitore di operare una ritenuta fiscale prevista nel Regno unito (o di trattenere l’imposta vigente nel Regno unito ad un’aliquota differente).
5. La controparte sostiene per intero il costo di tutte le imposte di bollo (stamp duty) del Regno unito (così come ogni penale e interesse sulla stessa) esigibili in conseguenza del trasferimento, secondo la legislazione inglese o secondo qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva del prestito alla BCN, e che la BCN ritenga ragionevolmente debba essere pagata affinché la BCN sia in grado di addurre il prestito come prova in un tribunale inglese o di utilizzare il prestito nel Regno unito ad altro scopo. La controparte sostiene, inoltre, per intero il costo dell’ulteriore tassa prevista nel Regno unito, esigibile in conseguenza di tale trasferimento (stamp duty reserve tax), se applicabile.
6. La controparte presenta una dichiarazione di un consulente fiscale adeguato negli ordinamenti giuridici che la controparte stessa ritenga applicabili, dal cui contenuto emerga che il debitore non sarà tenuto ad operare una ritenuta fiscale diversa da quella del Regno unito in conseguenza di qualunque trasferimento, secondo la legislazione inglese o qualunque altra legislazione, della proprietà effettiva del prestito alla BCN e che da tale trasferimento non scaturirà alcuna responsabilità per un’imposta di bollo o un’imposta sul trasferimento diversa da quella del Regno unito.
7. La controparte indennizza integralmente la BCN pertinente rispetto a ogni commissione dovuta alla banca agente o all’agente responsabile dei pagamenti (payment agent), o a qualunque altra commissione o costo collegato all’amministrazione del prestito.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il 17 novembre 2008.
2. La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2008.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 novembre 2008.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 282 del 25.10.2008, pag. 17.
(2) GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.