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Document 32012O0016
2012/502/EU: Guideline of the European Central Bank of 20 July 2012 on the Data Exchange for Cash Services (ECB/2012/16)
2012/502/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 luglio 2012 , relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (BCE/2012/16)
2012/502/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 luglio 2012 , relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (BCE/2012/16)
OJ L 245, 11.9.2012, p. 3–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 272 - 281
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020; abrogato da 32020O0428
11.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/3 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 luglio 2012
relativo allo scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services
(BCE/2012/16)
(2012/502/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafi 1 e 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
La produzione delle banconote in euro è organizzata su base decentrata tramite un sistema di aggregazione della produzione in base al quale la produzione annua dei diversi tagli di banconote è aggregata tra le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») in base alle quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea (di seguito la «BCE») detenute dalle BCN per il relativo anno finanziario, calcolate secondo le ponderazioni delle BCN utilizzando lo schema di sottoscrizione del capitale di cui all’articolo 29.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»). |
(2) |
In virtù del principio di esecuzione decentrata sancito agli articoli 9.2 e 12.1 dello statuto del SEBC, sono demandati alle BCN l’immissione in circolazione e il ritiro dalla circolazione di tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE. In linea con tale principio, anche la gestione operativa delle banconote in euro è svolta dalle BCN. Essendo la produzione organizzata su base decentrata tramite l’aggregazione della produzione, l’efficienza dei trasferimenti di banconote in euro contribuisce al regolare svolgimento del ciclo del contante nell’area dell’euro. |
(3) |
A febbraio 2007, il Consiglio direttivo della BCE ha approvato l’agenda e la tabella di marcia verso l’ulteriore convergenza dei servizi di contante delle BCN a medio termine al fine di accrescere l’armonizzazione e l’integrazione per consentire ai soggetti interessati (in particolare al settore bancario e alle società che gestiscono il contante in transito) di ottenere maggiori benefici dalla moneta unica, contribuendo in tal modo all’area unica del contante in euro. |
(4) |
Il sistema di scambio di dati per i servizi di contante denominato Data Exchange for Cash Services (DECS) è volto all’ulteriore armonizzazione dei servizi di contante nell’ambito dell’Eurosistema. Esso aumenta al massimo l’efficienza nella fornitura e nel ritiro di contante e il funzionamento del ciclo del contante nell’area dell’euro. Dato che i servizi di contante offerti attualmente dalle BCN variano notevolmente tra loro, DECS assicura l’intercambiabilità dei dati per le operazioni in contanti transfrontaliere e i trasferimenti di banconote in euro tra BCN che usano diversi sistemi di gestione del contante. DECS non riguarda la fornitura di servizi di contante delle BCN a livello nazionale. |
(5) |
Dato che il processo di convergenza dei servizi di contante richiederà una certa flessibilità, è necessario stabilire una procedura semplificata per apportare aggiustamenti tecnici al presente indirizzo. Il potere di apportare tali aggiustamenti dovrebbe essere pertanto delegato al Comitato esecutivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente indirizzo stabilisce i requisiti cui le BCN si conformano in relazione all’uso di DECS. Il presente indirizzo si applica unicamente allo scambio di dati tra BCN.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «DECS» si intende l’interfaccia comune che comunica con un sistema di gestione del contante di una BCN consentendo la mappatura, l’indirizzamento e la trasformazione di messaggi dati elettronici tra BCN che utilizzano sistemi di gestione del contante differenti o specifiche per la gestione del contante diverse in relazione a operazioni in contante e trasferimenti di contante; |
b) |
per «formato di comunicazione» si intende una serie di files basata sulla piattaforma Cash Single Shared Platform (CashSSP), sul sistema denominato Global Standards One (GS1) o su altri formati di comunicazione; |
c) |
per «sistema di gestione del contante» si intende il sistema informatico per la gestione logistica del contante usato da una BCN, basato sulla piattaforma CashSSP, sul sistema GS1 o su altri formati di comunicazione; |
d) |
per «specifiche per la gestione del contante» si intendono le specifiche tecniche di un dato sistema di gestione del contante; |
e) |
per «contante» si intendono le banconote e le monete in euro, escluse le monete da collezione; |
f) |
per «deposito di contante» si intende un’operazione transfrontaliera di deposito di contante a titolo gratuito tra un cliente e una BCN non residente; |
g) |
per «ritiro di contante» si intende un’operazione transfrontaliera di ritiro di contante a titolo gratuito tra un cliente e una BCN non residente; |
h) |
per «operazione in contante» si intende il deposito di contante transfrontaliero a titolo gratuito o il ritiro di contante transfrontaliero a titolo gratuito; |
i) |
per «trasferimento» si intende qualunque trasferimento di banconote in euro transfrontaliero tra due BCN o tra una stamperia e una BCN, che sia segnalato nel Sistema informativo in valuta 2 (CIS 2) (1); |
j) |
per «BCN residente» si intende una BCN che fornisce a clienti aventi sede nel proprio Stato membro un’interfaccia verso il proprio sistema di gestione del contante per le operazioni in contante; |
k) |
per «BCN non residente» si intende una BCN che effettua un’operazione in contante con un cliente avente sede fuori dal proprio Stato membro; |
l) |
per «BCN fornitrice» si intende, per i trasferimenti di banconote in euro, una BCN responsabile della fornitura a una BCN ricevente di banconote in euro derivanti: i) dalla produzione assegnata a tale BCN fornitrice; ii) dalle scorte logistiche della BCN fornitrice; iii) dalla scorta strategica dell’Eurosistema; |
m) |
per «BCN ricevente» si intende una BCN che riceve banconote in euro da una BCN fornitrice o da una stamperia, per i trasferimenti di banconote in euro; |
n) |
per «società che gestisce il contante in transito» si intende un soggetto che fornisce servizi di trasporto, custodia e trattamento di banconote e monete per gli enti creditizi; |
o) |
per «cliente» si intende un ente creditizio che fornisce servizi di contante, avente sede legale in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, che sia registrato nella banca dati di una BCN residente ai fini dell’utilizzo del sistema di gestione del contante di tale BCN e di DECS; |
p) |
per «messaggio di ordine di operazione» si intende un messaggio di operazione trasmesso attraverso DECS da una BCN residente/fornitrice mediante il proprio sistema di gestione del contante a una BCN non residente/ricevente. Tale messaggio: i) per il ritiro di contante, è un «ordine di ritiro contante»; i) per i depositi di contante, è una «notifica di deposito» inviata da un cliente; iii) per i trasferimenti, è un «messaggio di trasferimento» inviato dalla BCN fornitrice; |
q) |
per «messaggio di convalida di risposta» si intende un messaggio di operazione inviato da una BCN non residente/ricevente a una BCN residente/fornitrice attraverso DECS mediante il sistema di gestione del contante della BCN residente/fornitrice all’atto della ricezione di un messaggio di ordine di operazione; |
r) |
per «messaggio di conferma di operazione» si intende un messaggio di operazione invitato a seguito del compimento di un’operazione: i) a un cliente per le operazioni in contante; o ii) a una BCN fornitrice per i trasferimenti, attraverso DECS mediante il sistema di gestione del contante della BCN residente o fornitrice. Tale messaggio: i) per il ritiro di contante è una «ricevuta di ritiro» inviata da una BCN non residente; ii) per i depositi di contante, è una «ricevuta di deposito» inviata da una BCN non residente; iii) per i trasferimenti, è una «ricevuta di trasferimento» inviata da una BCN ricevente. |
s) |
per «messaggio di operazione» si intende il messaggio di ordine di operazione, il messaggio di convalida di risposta e il messaggio di conferma di operazione; |
t) |
per «stamperia» si intende una stamperia che abbia stipulato accordi contrattuali con una BCN per la produzione di banconote in euro; |
u) |
per «BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema» si intende la banca centrale di uno Stato membro che ha soddisfatto le condizioni previste per l’adozione dell’euro e in relazione al quale è stata presa una decisione sull’abrogazione della deroga ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato. |
Articolo 3
Obblighi delle BCN
1. Le BCN collegano i propri sistemi di gestione del contante a DECS al fine di: a) consentire ai clienti di scambiare messaggi dati elettronici relativi a operazioni in contante con una BCN non residente mediante il sistema di gestione del contante della propria BCN residente; nonché b) agevolare lo scambio di messaggi dati elettronici relativi a trasferimenti tra BCN, o, secondo il disposto dell’articolo 1, tra una stamperia e una BCN ricevente, attraverso il sistema di gestione del contante della BCN fornitrice.
2. Qualora una BCN utilizzi un sistema di gestione del contante basato su formati di comunicazione diversi dalla piattaforma CashSSP o dal sistema GS1, converte il formato di comunicazione di tale sistema di gestione del contante in quello della piattaforma CashSSP o del sistema GS1 prima di trasmettere a DECS un messaggio dati elettronico riguardante operazioni in contante o trasferimenti.
3. Le BCN garantiscono che i messaggi dati elettronici relativi alle operazioni in contante e ai trasferimenti scambiati attraverso DECS siano basati sui formati di comunicazione CashSSP o GS1.
4. Le BCN garantiscono che i messaggi di operazione siano conservati per almeno 10 anni.
5. Le BCN stabiliscono una connessione tra i loro sistemi di gestione del contante e DECS non appena ciò sia loro possibile da un punto di vista tecnico.
Articolo 4
Obblighi delle BCN residenti in relazione alle operazioni in contante
1. Le BCN residenti garantiscono di soddisfare i requisiti tecnici per la comunicazione attraverso DECS.
2. Le BCN residenti stipulano accordi contrattuali con i propri clienti in base ai quali le operazioni in contante, così come definite nel presente indirizzo, saranno elaborate attraverso DECS.
3. Le BCN residenti stabiliscono, mantengono e aggiornano regolarmente una banca dati dei clienti che hanno accettato l’uso, le condizioni e i requisiti tecnici di DECS, e garantiscono che i clienti le informino senza indugio di ogni relativa modifica.
4. Prima di trasmettere un messaggio di ordine di operazione da un cliente a DECS, le BCN residenti adottano misure adeguate per verificare se il cliente è registrato nella banca dati di cui al paragrafo 3 e se il messaggio di ordine di operazione è stato inviato da un utente tecnico a ciò autorizzato dal cliente.
5. Le BCN residenti sono responsabili unicamente della mancata osservanza dei propri obblighi ai sensi del paragrafo 4. Le BCN residenti non sono responsabili del contenuto dei messaggi di operazione.
6. Le BCN residenti non sono parte delle operazioni in contante tra clienti e BCN non residenti né sono responsabili delle stesse.
Articolo 5
Obblighi delle BCN non residenti in relazione alle operazioni in contante
Le BCN non residenti, non appena ciò sia fattibile dal punto di vista operativo, stipulano accordi contrattuali con i clienti delle BCN residenti che intendano effettuare operazioni in contante con tali BCN non residenti attraverso DECS. Tali accordi contrattuali disciplinano, in particolare:
a) |
le condizioni e i requisiti tecnici per l’elaborazione di messaggi di operazione attraverso DECS, inclusa la potenziale cancellazione di operazioni attraverso DECS; |
b) |
il trattamento delle operazioni in contante dal punto di vista materiale, come, ad esempio, termini e condizioni generali per il confezionamento e la consegna; |
c) |
le regole e procedure per il regolamento finanziario tra il cliente e la BCN non residente, inclusa la verifica della legittimità dello svolgimento delle operazioni in contante; |
d) |
la conduzione di singoli controlli sulla plausibilità dei volumi delle operazioni in contante. |
Articolo 6
Trasferimenti
Per i trasferimenti, le BCN garantiscono che le stamperie utilizzino il formato di comunicazione specificato negli accordi contrattuali tra le BCN e le stamperie.
Articolo 7
Requisiti dei messaggi di operazione
1. I messaggi di operazione sono elaborati attraverso DECS secondo quanto stabilito nell’allegato I.
2. Nei messaggi di ordine di operazione e nei messaggi di conferma di operazione le BCN indicano la data e l’ora locale, salvo che tali informazioni siano automaticamente inserite da DECS utilizzando il fuso orario dell’ora dell’Europa centrale (CET).
3. Un messaggio di ordine di operazione, in particolare:
a) |
è inviato separatamente per ogni singola operazione in contante; |
b) |
contiene articoli da consegnare a una sola filiale di un cliente o BCN; |
c) |
contiene un ordine per banconote in euro o per monete in euro; |
d) |
contiene articoli soltanto per singole banconote o per singole monete; |
e) |
è conforme ai requisiti per il confezionamento di cui all’allegato II; |
f) |
è conforme ai requisiti minimi quantitativi di cui all’allegato II; |
g) |
è conforme ai requisiti per i tagli e le serie di banconote di cui all’allegato II; |
h) |
è conforme ai requisiti di qualità di cui all’allegato II; |
i) |
è conforme ai requisiti per l’etichettatura di cui all’allegato II; |
j) |
contiene le voci minime stabilite nell’allegato III. |
Articolo 8
Conformità ai requisiti di DECS delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema
Una BCN include negli accordi contrattuali che stipula con una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (2), e tenuto conto dell’articolo 5 dell’indirizzo BCE/2008/8, disposizioni specifiche atte a richiedere che la BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema soddisfi i requisiti di cui al presente indirizzo.
Articolo 9
Cooperazione tra BCN
Le BCN cooperano tra loro scambiandosi informazioni relative a DECS, in particolare qualora una BCN debba affrontare un’azione legale, potenziale o concreta, intentata da un cliente derivante da un’operazione elaborata attraverso DECS.
Articolo 10
Ruolo del Comitato esecutivo
1. Conformemente all’articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea (3), il Comitato esecutivo è autorizzato ad apportare aggiustamenti tecnici al presente indirizzo, sentito il parere del Comitato per le banconote e del Comitato legale.
2. Il Comitato esecutivo notifica al Consiglio direttivo eventuali cambiamenti effettuati ai sensi del paragrafo 1 senza eccessivo ritardo e si attiene a qualsiasi decisione adottata dal Consiglio direttivo sulla materia.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o ottobre 2012.
Articolo 12
Destinatari
Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 luglio 2012
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2008/8, dell’11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l’euro e sull’operatività del Sistema informativo in valuta 2 (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89).
(2) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39.
(3) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
ALLEGATO I
TIPO E FLUSSO DEI MESSAGGI DI OPERAZIONE ELABORATI ATTRAVERSO DECS
1. |
Un messaggio di ordine di operazione è inviato da un cliente, per le operazioni in contante, o da una banca centrale nazionale (BCN) fornitrice, per i trasferimenti, che è trasmesso dalla BCN residente/fornitrice attraverso il sistema di scambio di dati per i servizi di contante — Data Exchange for Cash Services (DECS) — alla pertinente BCN non residente/ricevente. |
2. |
All’atto della ricezione di un messaggio di ordine di operazione, viene inviato un messaggio di convalida di risposta dalla BCN non residente/ricevente alla BCN residente/fornitrice attraverso DECS, che la BCN residente/fornitrice trasmette poi al cliente, per le operazioni in contante, o alla BCN fornitrice, per i trasferimenti. |
3. |
A seguito dell’avvenuto svolgimento di un’operazione, la BCN non residente/ricevente invia un messaggio di conferma di operazione alla BCN residente/fornitrice attraverso DECS, che la BCN residente/fornitrice trasmette poi al cliente, per le operazioni in contante, o alla BCN fornitrice, per i trasferimenti. |
Tabella 1a: Tipo e flusso di messaggi per i depositi di contante
|
Cash Single Shared Platform (CashSSP) |
Global Standards One (GS1) |
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Notification For Deposit |
Notification of Inpayment |
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Feedback Validation |
Service Message |
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Feedback Notification For Deposit |
Confirmation of Receipt |
Tabella 1b: Tipo e flusso di messaggi per i ritiri di contante
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CashSSP |
GS1 |
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Order For Withdrawal |
Cash Order |
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|
Feedback Validation |
Service Message |
||
|
Feedback Order For Withdrawal |
Confirmation of Delivery |
Tabella 1c: Tipo e flusso di messaggi per i trasferimenti
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CashSSP |
GS1 |
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Notification For Delivery |
Bulk Transfer Message |
||
|
Feedback Validation |
Service Message |
||
|
Feedback Notification For Delivery |
Confirmation of Bulk Transfer |
(1) Qualora una BCN non residente/ricevente riceva pacchi in eccesso, è inviato un ulteriore messaggio di notifica di deposito/di trasferimento per i pacchi in eccesso. Qualora una BCN non residente/ricevente riceva meno pacchi del previsto, è inviato un nuovo messaggio di notifica di deposito/di trasferimento dopo la chiusura del relativo messaggio di ordine di operazione e l’invio di un messaggio di convalida di risposta (di non accettazione della consegna), o altrimenti soltanto i pacchi ricevuti saranno inclusi nella conferma dell’operazione (per parziale accettazione della consegna).
ALLEGATO II
REQUISITI PER IL CONFEZIONAMENTO E LA QUALITÀ
1. Requisiti per il confezionamento e la qualità per le operazioni in contante
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Ritiri di contante |
Depositi di contante |
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Quantità minima |
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Serie di banconote (ES1 o ES2) |
Indicate nel messaggio di ordine di operazione |
Indicate nel messaggio di ordine di operazione. Per le mazzette miste le indicazioni si basano sulla migliore stima del cliente. Le BCN possono rifiutare l’uso di mazzette miste. |
||||||||||||||
Qualità |
Soltanto banconote e monete idonee |
Soltanto banconote non trattate |
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Ri-utilizzo dell’ID dell’operazione |
La BCN non residente decide se e dopo quanto tempo il codice SSCC (Serial Shipping Container Code) e il numero del sigillo CashSSP (Cash Single Shared Platform) sono ri-utilizzati. La BCN non residente decide se e dopo quanto tempo i numeri di riferimento dell’operazione (master SSCC) sono riutilizzati. |
La BCN non residente decide se e dopo quanto tempo il codice SSCC (Serial Shipping Container Code) e il numero del sigillo CashSSP (Cash Single Shared Platform) sono ri-utilizzati. La BCN non residente decide se e dopo quanto tempo i numeri di riferimento dell’operazione (master SSCC) sono riutilizzati. |
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Confezionamento |
Tipo di confezionamento approvato per le banconote |
Tipo di confezionamento approvato per le banconote |
2. Requisiti per il confezionamento e la qualità per i trasferimenti
Quantità minima |
Una scatola di cartone (= 10 000 banconote). Per altre pertinenti operazioni transfrontaliere del Sistema informativo in valuta 2, non vi sono quantità minime. |
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Serie di banconote |
Indicate nel messaggio di ordine di operazione. Nel caso siano presenti mazzette miste, le indicazioni si basano sulla migliore stima della BCN fornitrice. |
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Qualità |
Banconote idonee, nuove, non trattate o non idonee. |
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Ri-utilizzo dell’ID dell’operazione |
La BCN ricevente decide se e dopo quanto tempo il codice SSCC e il numero del sigillo CashSSP sono ri-utilizzati. La BCN ricevente decide se e dopo quanto tempo i numeri di riferimento dell’operazione (= master SSCC) sono riutilizzati. |
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Etichettatura |
Le scatole sono contrassegnate dai codici a barre Global Standards One (GS1) e CashSSP, eccetto le partite di banconote che sono contrassegnate unicamente dal codice a barre CashSSP. Nel passaggio di un pacco tra BCN non viene effettuata alcuna ri-etichettatura, vale a dire lo stesso numero di sigillo o SSCC è utilizzato più volte. |
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Confezionamento |
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ALLEGATO III
VOCI MINIME DA INCLUDERE NEI MESSAGGI DATI ELETTRONICI
1. Requisiti minimi relativi ai depositi di contante (1)
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Voce |
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Mittente file |
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Mittente messaggio |
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Ricevente messaggio |
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Proprietario articolo |
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Società di trasporti |
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Confezionatore |
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Pagante |
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Ricevente deposito |
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Dettagli su pacchi e articoli in essi contenuti:
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2. Requisiti minimi relativi ai ritiri di contante (1)
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Voce |
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Mittente file |
|
Mittente messaggio |
|
Ricevente messaggio |
|
Società di trasporti |
|
Pagante |
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Luogo di ritiro |
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Luogo di consegna |
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Proprietario articolo |
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Dettaglio degli articoli ordinati:
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3. Requisiti minimi relativi ai trasferimenti
Riferimento della Banca centrale europea per la spedizione |
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BCN fornitrice (stamperia) |
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BCN ricevente |
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Società di trasporti (compagnia aerea o società che gestisce il contante in transito) |
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Data di spedizione |
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Numero totale di pallet |
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Numero totale di scatole |
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Numero totale di banconote |
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Valore totale banconote (EUR) |
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Peso totale merci aeree (kg) |
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Dettagli dei pallet: |
Dettagli delle scatole: |
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(1) Potrebbero essere obbligatorie ulteriori informazioni in base al sistema di gestione del contante utilizzato dal mittente.
GLOSSARIO
Il presente glossario definisce i termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo e negli allegati allo stesso.
«Banconote idonee» (Fit banknotes): per banconote idonee si intendono: i) le banconote in euro che sono state restituite alla Banca centrale nazionale (BCN) e che sono idonee alla circolazione in conformità a un separato atto legale della Banca centrale europea (BCE) sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite a enti creditizi, incluse le banche NHTO e le banche ECI, e che sono idonee alla circolazione conformemente agli standard minimi di smistamento stabiliti dalla decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (1);
«Banconote non idonee» (Unfit banknotes): per banconote non idonee si intendono: i) le banconote in euro che sono state restituite alle BCN ma che non sono idonee alla circolazione in conformità a un diverso atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, incluse le banche NHTO e le banche ECI, ma che non sono idonee alla circolazione in conformità agli standard minimi di smistamento disciplinati nella decisione BCE/2010/14;
«Banconote non processate» (Unprocessed banknotes): per banconote non processate si intendono: i) le banconote in euro che sono state restituite alle BCN ma che non sono state ancora controllate per autenticità e idoneità in conformità a un diverso atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, comprese le banche NHTO e ECI, ma che non sono state ancora controllate per autenticità e idoneità ai sensi della decisione BCE/2010/14;
«Banconote nuove» (New banknotes): per banconote nuove si intendono le banconote in euro che non sono state ancora messe in circolazione dalle BCN, dalle banche NHTO o dalle banche ECI, o le banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema;
«Programma di archivio in custodia esteso» o «programma ECI» (Extended custodial inventory programme or ECI programme): per programma di archivio in custodia esteso si intende un programma che consiste in accordi contrattuali tra la BCE, una BCN e singoli enti creditizi («banche ECI»), in base ai quali la BCN: i) fornisce alle banche ECI le banconote in euro, che esse detengono in custodia al di fuori dell’Europa al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita le banche ECI a fronte delle banconote in euro che sono depositate dai loro clienti, controllate in autenticità e idoneità, detenute in custodia e notificate alla BCN. Le banconote detenute in custodia da banche ECI, incluse quelle in transito tra la BCN e le banche ECI, sono pienamente garantite fino a che non sono messe in circolazione dalle banche ECI o riconsegnate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN alle banche ECI formano parte delle banconote create dalla BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia da banche ECI non fanno parte dell’emissione nazionale netta di banconote della BCN;
«Scorta strategica dell’Eurosistema» (ESS) (Eurosystem Strategic Stock) (ESS): per «Scorta strategica dell’Eurosistema» (ESS) si intende la scorta di banconote nuove e idonee in euro accumulate da certe BCN per sopperire alla richiesta di banconote in euro che non può essere soddisfatta da scorte logistiche (2);
«Scorte logistiche» (LS) (Logistical stocks) (LS): per «scorte logistiche» si intendono tutte le scorte di banconote in euro nuove e idonee, diverse dalla ESS, detenute dalle BCN e, ai fini dell’indirizzo, BCE/2008/8 da banche NHTO e da banche ECI (3);
«Serie di banconote» (Banknote series): per serie di banconote si intende un numero di valori unitari di banconote in euro definite come una serie nella decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (4) o in un successivo atto legale della BCE (ad esempio, la prima serie di banconote in euro lanciate il 1o gennaio 2002 è formata dai tagli 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR e 500 EUR), mentre le banconote in euro che sono state riviste per specifiche tecniche o per un disegno revisionato (ad esempio, una firma differente, per i differenti Presidenti della BCE), costituiscono nuove serie di banconote solo se riferite come tali in un emendamento alla decisione BCE/2003/4 o in un successivo atto legale della BCE;
«Sistema c.d. notes-held-to-order» o «schema NHTO»(Notes-held-to-order scheme or NHTO scheme): per sistema c.d. notes-held-to-order si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra una BCN e alcuni enti creditizi («banche NHTO») nello Stato membro partecipante della BCN per cui la BCN: i) fornisce alle banche NHTO banconote in euro che esse detengono in custodia presso i loro locali al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita o addebita direttamente sul conto detenuto presso la BCN dalle banche NHTO o dagli enti creditizi le banconote in euro che sono depositate o ritirate dalla custodia presso i loro locali dalle banche NHTO o dai loro clienti e notificate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN alle banche NHTO fanno parte delle banconote create della BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia dalle banche NHTO non fanno parte dell’emissione nazionale netta di banconote della BCN;
«Tipo di confezionamento approvato» (approved packaging type): per tipo di confezionamento approvato si intende un sacchetto di sicurezza (safebag), un sacchetto sigillato (sealbag), una scatola riutilizzabile (re-usable box), una scatola di cartone (cardboard box), un europallet (euro pallet) e un semi-pallet (half pallet), conformi ai requisiti decisi dal Consiglio direttivo della BCE.
(1) GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.
(2) Come riferito in un separato atto legale della BCE sulla gestione di scorte di banconote.
(3) Come riferito in un separato atto legale della BCE sulla gestione di scorte di banconote.