EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004O0004

Indirizzo della Banca centrale europea del 21 aprile 2004 che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2004/4)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/501/oj

9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 aprile 2004

che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)

(BCE/2004/4)

(2004/501/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, e dell’articolo 3.1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2)

Ai sensi dell’articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre i mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

(3)

L’indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (1) dovrebbe essere modificato in modo da tener conto di quanto segue: in primo luogo, della decisione del Consiglio direttivo del 24 ottobre 2002 secondo la quale le BCN dei dieci paesi aderenti all’Unione europea il 1o maggio 2004 dovrebbero avere il diritto di collegarsi a Target, senza essere a ciò obbligati; in secondo luogo, delle modifiche relative alle commissioni pagabili in relazione al meccanismo di indennizzo di Target.

(4)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

L’indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:

1)

L’articolo 2 è modificato come segue:

La prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«I sistemi RTGS degli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono collegarsi a Target purché soddisfino i requisiti minimi comuni di cui all’articolo 3 e siano in grado di trattare l’euro come una valuta estera a fianco della propria divisa nazionale.»

2)

A decorrere dal 1o agosto 2004, l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Condizioni di indennizzo

a)

In relazione a un partecipante a Target mittente, sarà presa in considerazione una richiesta di commissione amministrativa e interessi compensatori qualora, a causa di un malfunzionamento:

i)

non sia stata completata nell’arco di una stessa giornata l’elaborazione di un ordine di pagamento;

o

ii)

tale partecipante a Target, pur potendo dimostrare la propria intenzione di emettere un ordine di pagamento in Target, non sia stato in grado di farlo poiché il sistema nazionale di RTGS in quel momento non lo ha consentito (stop-sending status).

b)

Con riguardo a un partecipante a Target destinatario, sarà presa in considerazione una richiesta di commissione amministrativa qualora, a causa di un malfunzionamento, tale partecipante non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere via Target nel giorno del malfunzionamento. In tal caso sarà presa in considerazione anche una richiesta di interessi compensatori qualora:

i)

tale partecipante a Target abbia fatto ricorso alle operazioni di finanziamento marginale o, in caso di un partecipante a Target senza accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, questi sia stato lasciato con un saldo debitore, ovvero il credito giornaliero sia stato trasformato in un credito overnight nel suo conto nell’ambito di RTGS al momento della chiusura di Target, ovvero abbia dovuto indebitarsi con la rispettiva BCN;

e

ii)

la BCN del sistema nazionale di RTGS in cui si è verificato il malfunzionamento (“BCN del luogo del malfunzionamento”) sia la BCN destinataria, o il malfunzionamento si sia verificato così tardi nell’arco della giornata di operatività di Target da rendere tecnicamente impossibile o impraticabile per il partecipante a Target destinatario il ricorso al mercato monetario.»;

b)

il paragrafo 3.1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

La commissione amministrativa è fissata in 50 EUR per il primo ordine di pagamento la cui elaborazione non sia stata completata nell'arco della stessa giornata e, in caso di molteplici adattamenti del pagamento, in 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento e infine in 12,50 EUR per ciascun ordine di pagamento successivo. La commissione amministrativa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a Target destinatario.»;

c)

il paragrafo 3.2 è sostituito dal testo seguente:

«3.2   Indennizzo di partecipanti a Target destinatari

a)

L'offerta d’indennizzo in conformità del meccanismo di indennizzo Target si compone o solo di una commissione amministrativa, ovvero di una commissione amministrativa e dei relativi interessi compensatori.

b)

L’importo della commissione amministrativa è determinato secondo quanto disposto nel paragrafo 3.1, lettera b), e la commissione amministrativa stessa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a Target mittente.

c)

È applicabile il metodo di calcolo per gli interessi compensatori previsto al punto 3.1, lettera c), di cui sopra, ad eccezione del caso in cui tali interessi siano basati sulla differenza tra il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale e il tasso d’interesse di riferimento, e siano calcolati su un ammontare pari al ricorso, dovuto al malfunzionamento, all’operazione di rifinanziamento marginale.

d)

Per quanto concerne i partecipanti a Target destinatari di i) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri partecipanti non controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, e di ii) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti, nella misura in cui un saldo debitore o una trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight ovvero la necessità di chiedere in prestito somme dalle rispettive BCN possano essere attribuiti al malfunzionamento, non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento, o spill-over) quella parte di tasso di penalizzazione (così come previsto dalle regole RTGS applicabili in materia) eccedente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e, per i partecipanti Target dei sistemi nazionali RTGS di cui al punto ii) sopra, tale sconfinamento viene ignorato ai fini dell'accesso al credito infragiornaliero e/o della permanenza nel sistema RTGS nazionale in questione.»

3)

L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o maggio 2004.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 aprile 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2003/6 (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 10).


Top