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Document 32013D0015(01)

2013/357/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 giugno 2013 , che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2013/15)

OJ L 187, 6.7.2013, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0026(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/357/oj

6.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/9


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2013

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2013/15)

(2013/357/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell'adesione all'Unione europea della Croazia e della sua banca centrale nazionale (BCN), la Hrvatska narodna banka, che il 1o luglio 2013 entra a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2013/17, del 21 giugno 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1) dispone l’estensione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «schema di capitale») conformemente all’articolo 29.3 dello Statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1o luglio 2013, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale esteso (di seguito «ponderazioni»).

(2)

L’adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche nelle quote delle BCN di capitale sottoscritto della BCE rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «BCN dell’area dell’euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito «crediti»). Le BCN dell’area dell’euro i cui crediti aumentano a causa dell’incremento delle loro ponderazioni dal 1o luglio 2013 devono di conseguenza effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE deve effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell’area dell’euro i cui crediti diminuiscono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.

(3)

Le attività di riserva in valuta che possono essere trasferite alla BCE non potranno eccedere il limite di 57 951 042 976,26 EUR, a decorrere dal 1o luglio 2013.

(4)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell’area dell’euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, devono altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell’area dell’euro le cui quote relative si riducano.

(5)

Le ponderazioni di ciascuna BCN dell’area dell’euro valide fino al 30 giugno 2013 e a decorrere dal 1o luglio 2013 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN dell’area dell’euro, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell’area dell’euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(6)

Di conseguenza, è necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2008/27, del 12 dicembre 2008, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 30 giugno 2013, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati dalla BCE, a seconda del caso, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2013. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equiparabili alle riserve per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende il 12 luglio 2013;

c)

«reddito della BCE derivante dalle banconote in euro» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell’articolo 1, lettera c) della decisione BCE/2010/24, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (3);

d)

«reddito della BCE derivante dal programma per il mercato dei titoli finanziari» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari» come definito nell’articolo 1, lettera d) della decisione BCE/2010/24.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1o luglio 2013, tale BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell’area dell’euro diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1o luglio 2013, tale BCN dell’area dell’euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   La BCE, il 12 luglio 2013, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell’area dell’euro o l’importo che la BCN dell’area dell’euro considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l’importo che tale BCN dell’area dell’euro riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell’area dell’euro al 30 giugno 2013 e la ponderazione della stessa a partire dal 1o luglio 2013, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1o luglio 2013 ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

5.   Nella data di trasferimento, una BCN dell’area dell’euro o la BCE soggetta all’obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferisce altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell’area dell’euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   I crediti delle BCN dell’area dell’euro sono adeguati a decorrere dal 1o luglio 2013 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell’area dell’euro a decorrere dal 1o luglio 2013 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione.

2.   Ciascuna BCN dell’area dell’euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o luglio 2013 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell’euro.

3.   Il 1o luglio 2013 ciascuna BCN dell’area dell’euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell’importo (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN dell’area dell’euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN dell’area dell’euro.

Articolo 4

Questioni finanziarie correlate

1.   In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (4), i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 luglio 2013, sono calcolati sulla base dello schema di capitale valido a partire dal 1o luglio 2013, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 28 giugno 2013. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 31 dicembre 2013, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione BCE/2010/23, sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta 1o luglio 2013.

2.   In relazione al periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2013, il reddito monetario delle BCN dell’area dell’euro è ripartito e distribuito conformemente alle ponderazioni valide al 30 giugno 2013.

3.   I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l’esercizio finanziario 2013, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide il 1o luglio 2013.

4.   Tutte le distribuzioni provvisorie del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro e/o del reddito della BCE derivante dal programma per il mercato dei titoli finanziari per l’anno 2013 sono ripartite sulla base delle ponderazioni valide il 1o luglio 2013.

5.   Nel caso in cui la BCE concluda l'esercizio finanziario 2013 in perdita, la BCE compensa le perdite contro:

a)

i fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;

b)

il reddito monetario delle BCN tra il 1o luglio 2013 e il 31 dicembre 2013, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC;

c)

il reddito monetario delle BCN tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2013, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC.

6.   Qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2013 debba essere trasferito alla BCE per coprire le sue perdite per l’anno, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna BCN dell’area dell’euro la cui ponderazione aumenti il 1o luglio 2013 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN dell’area dell’euro la cui ponderazione diminuisca il 1o luglio 2013. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue. Il reddito monetario complessivo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 trasferito alla BCE per coprire le sue perdite è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della BCN dell’area dell’euro al 30 giugno 2013 e la sua ponderazione al 1o luglio 2013 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario delle BCN tra il 1o gennaio 2014 e la data di tali pagamenti.

7.   I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito monetario delle BCN come descritti nel paragrafo 6, così come i pagamenti degli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla seconda riunione del Consiglio direttivo tenutasi a febbraio 2014.

Articolo 5

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 4, paragrafo 6, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale più recente utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2.   I trasferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo 2, al paragrafo 3 dell’articolo 3 e ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 4 avvengono separatamente attraverso TARGET2.

3.   La BCE e le BCN dell’area dell’euro soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 6

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2013.

2.   La decisione BCE/2008/27 è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2013.

3.   Qualunque riferimento alla decisione BCE/2008/27 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 77.

(3)  GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 35.

(4)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17.


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(EUR)

BCN dell'area dell'euro

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, il 30 giugno 2013

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1o luglio 2013

Importo trasferito

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

1 397 303 846,77

1 401 024 414,99

3 720 568,22

Deutsche Bundesbank

10 909 120 274,33

10 871 789 515,48

–37 330 758,85

Eesti Pank

103 115 678,01

103 152 856,50

37 178,49

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

639 835 662,35

643 894 038,51

4 058 376,16

Bank of Greece

1 131 910 590,58

1 129 060 170,31

–2 850 420,27

Banco de España

4 783 645 755,10

4 782 873 429,96

– 772 325,14

Banque de France

8 192 338 994,75

8 190 916 316,35

–1 422 678,40

Banca d’Italia

7 198 856 881,40

7 218 961 423,55

20 104 542,15

Central Bank of Cyprus

78 863 331,39

77 248 740,29

–1 614 591,10

Banque centrale du Luxembourg

100 638 597,47

100 776 863,74

138 266,27

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

36 407 323,18

36 798 912,29

391 589,11

De Nederlandsche Bank

2 297 463 391,20

2 298 512 217,57

1 048 826,37

Oesterreichische Nationalbank

1 118 545 877,01

1 122 511 702,45

3 965 825,44

Banco de Portugal

1 008 344 596,55

1 022 024 593,93

13 679 997,38

Banka Slovenije

189 410 251,00

189 499 910,53

89 659,53

Národná banka Slovenska

399 443 637,59

398 761 126,72

– 682 510,87

Suomen Pankki

722 328 204,76

721 838 191,31

– 490 013,45

Totale (1)

40 307 572 893,44

40 309 644 424,48

2 071 531,04


(1)  L’eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre su indicate è dovuta agli arrotondamenti.


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