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Document 32009D0016(01)

2009/522/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2009 , sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2009/16)

OJ L 175, 4.7.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/522/oj

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/18


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 luglio 2009

sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite

(BCE/2009/16)

(2009/522/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») e in particolare il secondo sottoparagrafo dell’articolo 12.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 18.1 dello Statuto del SEBC, le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN») e la Banca centrale europea (BCE) (di seguito congiuntamente denominate «banche centrali dell’Eurosistema») hanno facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.

(2)

Il 7 maggio 2009 e successivamente il 4 giugno 2009 il Consiglio direttivo ha deciso che in considerazione delle attuali circostanze eccezionali del mercato debba essere avviato un programma (di seguito il «programma di acquisto di obbligazioni garantite» ovvero il «programma») ai sensi del quale le BCN ed eccezionalmente la BCE a contatto diretto con le loro controparti abbiano facoltà di effettuare acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee, secondo le loro quote di spettanza. Le banche centrali dell’Eurosistema intendono attuare il programma di acquisto delle obbligazioni garantite in maniera graduale, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle esigenze di politica monetaria dell’Eurosistema. Gli obiettivi di tali acquisti sono di contribuire a: a) favorire la flessione in atto dei tassi a termine del mercato monetario; b) allentare le condizioni di finanziamento per enti creditizi e imprese; c) incoraggiare gli enti creditizi a mantenere e accrescere i prestiti alla clientela; e d) migliorare la situazione di liquidità in segmenti importanti del mercato dei titoli di debito del settore privato.

(3)

In quanto parte di una politica monetaria unica, l’acquisto definitivo di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del programma dovrebbe essere attuato in maniera uniforme, conformemente alle condizioni della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite

L’Eurosistema ha istituito il programma ai sensi del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee per un ammontare nominale previsto di 60 miliardi di euro. Ai sensi del programma, una banca centrale dell’Eurosistema può decidere di acquistare obbligazioni garantite da controparti idonee nei mercati primari e secondari, conformemente ai criteri di idoneità contenuti nella presente decisione. L’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) non si applica agli acquisti definitivi di obbligazioni garantite da parte di una banca centrale dell’Eurosistema ai sensi del programma.

Articolo 2

Criteri di idonietà per le obbligazioni garantite

Le obbligazioni garantite che sono: a) idonee per le operazioni di politica monetaria nel senso di cui all’Indirizzo BCE/2000/7; b) denominate in euro; c) emesse da enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro o da altri soggetti aventi sede legale nell’area dell’euro e che rispetti le condizioni stabilite nel successivo paragrafo 4; e d) detenute e regolate nell’area dell’euro, sono idonee per l’acquisto definitivo ai sensi del programma, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti addizionali:

1.

Sono alternativamente i) obbligazioni garantite conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 22, paragrafo 4 della direttiva OICVM (2) (di seguito «obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM»), o ii) obbligazioni garantite strutturate che una banca centrale dell’Eurosistema consideri a propria discrezione tali da offrire garanzie simili alle obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.

2.

Ciascuna emissione di obbligazioni garantite ha, di regola, un volume minimo di emissione di 500 milioni di EUR. In casi speciali, una banca centrale dell’Eurosistema può decidere di effettuare l’acquisto definitivo di obbligazioni garantite il cui volume di emissione sia inferiore ai 500 milioni di EUR, a condizione che non sia inferiore a 100 milioni di EUR, qualora tale banca centrale dell’Eurosistema decida a propria discrezione che circostanze specifiche del mercato o ragioni relative alla gestione del rischio rendano opportuno tale acquisto.

3.

L’emissione di obbligazioni garantite ha, di regola, un rating minimo di «AA» o equivalente, attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating.

4.

Se l’emittente dell’obbligazione garantita è un soggetto (diverso da un ente creditizio) avente sede legale nell’area dell’euro, si applicano le seguenti condizioni: i) che tale soggetto emetta esclusivamente obbligazioni garantite, e ii) che le obbligazioni garantite siano coperte, in una maniera soddisfacente per la banca centrale dell’Eurosistema in questione, da una garanzia rilasciata da un ente creditizio avente sede nell’area dell’euro o, alternativamente, offrano garanzie di natura simile che soddisfino le condizioni della banca centrale dell’Eurosistema in questione.

5.

Le obbligazioni garantite sono emesse conformemente alla legislazione che disciplina le obbligazioni garantite in vigore in uno Stato membro dell’area dell’euro. Nel caso di obbligazioni garantite strutturate, la legge che disciplina la documentazione delle obbligazioni garantite è la legge di uno Stato membro dell’area dell’euro.

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il programma di acquisto delle obbligazioni garantite: a) controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema secondo la definizione di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7; e b) ogni altra controparte situata nell’area dell’euro (sia attraverso la sede legale che mediante una filiale) e utilizzata da una banca centrale dell’Eurosistema per l’investimento del suo portafoglio d’investimento in euro.

Articolo 4

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito della BCE.

2.   La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2010.

Fatto a Lussemburgo, il 2 luglio 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(2)  Direttiva del Consiglio 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).


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