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Document 32009O0011

Indirizzo della Banca centrale europea, del 28 maggio 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2009/11)

OJ L 139, 5.6.2009, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 189 - 189

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/429/oj

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 maggio 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2006/4 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2009/11)

(2009/429/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La sostituzione del sistema basato su due livelli con un quadro di riferimento per le garanzie idonee comune a tutte le operazioni di credito dell’Eurosistema, richiede la modifica della definizione di «riserva» nell’indirizzo BCE/2006/4 del 7 aprile 2006 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali situate al di fuori dell’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1).

(2)

L’indirizzo BCE/2006/4 deve anche essere modificato al fine di disporre un servizio specifico standardizzato di gestione delle riserve dell’Eurosistema, ovvero l’introduzione di servizi di deposito a tempo determinato a titolo di principale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2006/4 è modificato come segue.

1.

Nell’articolo 1 la definizione di «riserve» è sostituita dalla seguente:

«—

per “riserve” si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli che sono inclusi nel quadro di riferimento unico previsto nella banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, che contiene le attività idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema e che è pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel “gruppo di emittenti 3” (ossia, società o altri emittenti) sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella “categoria di liquidità V” (titoli garantiti da attività); ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.»

2.

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

servizi di deposito a tempo determinato:

a titolo di agente, o

a titolo di principale;».

Articolo 2

1.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Il presente indirizzo entra in vigore il 1o luglio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 maggio 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54.


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