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Document 32009D0005

2009/328/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 marzo 2009 , che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2009/5)

OJ L 100, 18.4.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 61 - 62

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/328(1)/oj

18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/10


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 marzo 2009

che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

(BCE/2009/5)

(2009/328/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 10.2 e l’articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione dell’euro da parte della Slovacchia il numero dei membri del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) è superiore a 21. L’articolo 10.2 dello statuto del SEBC dispone che a decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda i 21, ciascun membro del comitato esecutivo avrà diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto sarà di 15. Esso specifica inoltre le regole sulla rotazione dei diritti di voto. Ai sensi del sesto trattino dell’articolo 10.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, può decidere di differire l’avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18. Nel dicembre 2008 il consiglio direttivo ha deciso di posporre l’avvio del sistema di rotazione sino a tale data (1).

(2)

Ai sensi del sesto trattino dell’articolo 10.2 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, deve adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del sistema di rotazione. Queste misure comprendono: i) il tasso di rotazione: ovvero il numero di governatori che perdono o acquistano i diritti di voto allo stesso tempo; ii) il periodo di rotazione: ovvero la durata del periodo durante il quale la composizione del gruppo dei governatori aventi diritto di voto non è sottoposta a variazione; iii) come verranno collocati i governatori nei rispettivi gruppi; e iv) la transizione da un sistema a due gruppi ad un sistema a tre. Il consiglio direttivo ha deciso di adottare tali misure, che richiedono la modifica della decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), da applicarsi a far data dal momento in cui il numero dei governatori eccederà i 18.

(3)

L’attuazione del sistema di rotazione rispetta i principi della parità di trattamento dei governatori, della trasparenza e della semplicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche del regolamento interno della Banca centrale europea

La decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:

1)

è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Sistema di rotazione

1.   I governatori sono assegnati ai gruppi come disposto dal primo e secondo trattino dell’articolo 10.2 dello statuto.

2.   I governatori sono collocati in ciascun gruppo, seguendo la convenzione UE, sulla base di un elenco delle loro banche centrali nazionali, che segue l’ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri nelle lingue nazionali. La rotazione dei diritti di voto all’interno di ciascun gruppo seguirà tale ordine. La rotazione inizierà da un punto casuale dell’elenco.

3.   I diritti di voto all’interno di ciascun gruppo ruotano ogni mese, con inizio il primo giorno del primo mese di attuazione del sistema di rotazione.

4.   Per il primo gruppo, il numero di diritti di voto che ruotano in ogni periodo mensile sarà uno; per il secondo ed il terzo gruppo, il numero dei diritti di voto che ruota in ogni periodo mensile sarà uguale alla differenza tra il numero di governatori allocati nel gruppo ed il numero di diritti di voto ad esso assegnati, meno due.

5.   Quando la composizione dei gruppi sia adeguata in conformità a quanto previsto dal quinto trattino dell’articolo 10.2 dello statuto, la rotazione dei diritti di voto in ciascun gruppo continuerà a seguire l’elenco di cui al paragrafo 2. Dal momento in cui il numero dei governatori raggiunge i 22, la rotazione all’interno del terzo gruppo inizia da un punto casuale dell’elenco. Il consiglio direttivo può decidere di variare l’ordine di rotazione per il secondo e il terzo gruppo al fine di evitare la situazione per cui taluni governatori sono sempre privi del diritto di voto nello stesso periodo dell’anno.

6.   La BCE pubblica in anticipo un elenco dei membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto sul sito web della BCE.

7.   La quota della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è calcolata sulla base della media annuale sui dati medi mensili dell’anno più recente per cui i dati sono disponibili. Quando il prodotto interno lordo aggregato a prezzi di mercato è adeguato ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto, o quando un paese diventa Stato membro e la sua banca centrale nazionale diventa parte del Sistema europeo di banche centrali, il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l’euro viene ricalcolato sulla base dei dati relativi al più recente anno di calendario per cui i dati sono disponibili.»;

2)

la prima frase dell’articolo 4.1 è sostituita dalla seguente:

«Affinché il consiglio direttivo sia in grado di votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto.»;

3)

è aggiunta la frase seguente all’articolo 4.7:

«Le decisioni che devono essere prese mediante procedura scritta, sono approvate dai membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto al momento dell’approvazione.»;

4)

la quarta frase dell’articolo 5.1 è sostituita dalla seguente:

«Su richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo con diritto di voto è disposta la cancellazione dall’ordine del giorno di una voce se la documentazione relativa non è stata inviata a tempo debito ai membri del consiglio direttivo.»;

5)

l’articolo 5.2 è sostituito dal testo seguente:

«I verbali dei lavori del consiglio direttivo sono approvati alla riunione successiva (o se necessario prima, con una procedura per iscritto) dai membri del consiglio direttivo che avevano diritto di voto al momento della riunione a cui i verbali si riferiscono e sono firmati dal presidente.»

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui il numero dei governatori nel consiglio direttivo della BCE eccede i 18.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Decisione BCE/2008/29, del 18 dicembre 2008, sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel consiglio direttivo della Banca centrale europea (GU L 3 del 7.1.2009, pag. 4).

(2)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.


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