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Document 32009D0002(01)
2009/154/EC: Decision of the European Central Bank of 27 January 2009 amending Decision ECB/2007/5 laying down the Rules on Procurement (ECB/2009/2)
2009/154/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 gennaio 2009 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2009/2)
2009/154/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 gennaio 2009 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2009/2)
OJ L 51, 24.2.2009, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 186
No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2016; abrog. impl. da 32016D0002
24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/10 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 gennaio 2009
che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti
(BCE/2009/2)
(2009/154/CE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto l’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare, l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Le soglie delle procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state cambiate dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3). La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione. |
(2) |
Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e concorrenza, in particolare per gli appalti al di sotto delle soglie stabilite nella decisione BCE/2007/5, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (4) la BCE intende istituire liste di fornitori idonei che possono essere invitati a presentare un’offerta per appalti al di sotto delle soglie o a partecipare a gare d’appalto pubbliche. Gli elenchi saranno istituiti in seguito alla pubblicazione degli inviti a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(3) |
Al fine di prevenire irregolarità, contrastare frodi e corruzione e promuovere una gestione affidabile ed efficiente, i candidati o gli offerenti che sono responsabili di simili condotte o hanno conflitti di interesse devono essere esclusi dalle future procedure d’asta eseguite dalla BCE. Le regole di tale esclusione necessitano di essere specificate nella decisione BCE/2007/5. |
(4) |
Ai fini di chiarezza, alcune delle regole definite nella decisione BCE/2007/5 devono essere ulteriormente precisate, |
DECIDE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:
1) |
all’articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
|
3) |
l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Si applicano le seguenti soglie:
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4) |
l’articolo 13 è modificato come segue:
|
5) |
nell’articolo 15, è aggiunta la frase seguente alla fine del paragrafo 4: «L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, si applica conseguentemente.»; |
6) |
è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Invito a manifestare interesse 1. La BCE può utilizzare l’invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo o simili oggetti. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano la procedura ristretta. 2. Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea specificando come minimo l’oggetto degli appalti da aggiudicare, i criteri per l’idoneità e la selezione e il termine per il ricevimento delle domande da doversi prendere in considerazione per il primo uso di un elenco di fornitori idonei (di seguito “l’elenco”). 3. L’elenco è valido per non più di quattro anni dalla data in cui il bando di gara è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Un fornitore può inviare una domanda per essere incluso nell’elenco in ogni momento durante il periodo di validità dell’elenco, ad eccezione degli ultimi tre mesi di tale periodo. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. Per essere presi in esame al primo uso dell’elenco, i fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara. 4. In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nella lista tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e di idoneità. La BCE informa gli offerenti al più presto in merito alla loro ammissione o meno nell’elenco. 5. I fornitori inclusi nell’elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni cambio sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l’appalto. Inoltre, I fornitori inclusi nell’elenco possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o aggiuntiva, se lo ritengono necessario. 6. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 4, paragrafo 3, invita almeno tre o cinque fornitori inclusi nella lista, se disponibili, a inviare un’offerta in conformità della procedura stabilita nell’articolo 29. La BCE invita i fornitori che soddisfano meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara alla luce dell’appalto da aggiudicare. 7. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato superi le soglie stabilite nell’articolo 4, paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo il campo di applicazione di tale specifico contratto. I fornitori interessati che non sono stati previamente inclusi nell’elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell’elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando è inviato. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell’elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori che soddisfano meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara alla luce dell’appalto da aggiudicare. L’articolo 12, paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente. 8. Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di selezione e di idoneità.»; |
7) |
l’articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Se i candidati o gli offerenti considerano che le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, gli inviti ad offrire o la documentazione di supporto sono incomplete, incoerenti o illegali, o che la BCE o un altro candidato/offerente ha violato le regole d’appalto applicabili, essi comunicano per iscritto le proprie riserve alla BCE, senza ingiustificato ritardo. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui essi siano venuti o possano essere ragionevolmente venuti a conoscenza delle irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o rimediare alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone le ragioni. Le eccezioni che non siano state comunicate alla BCE senza ingiustificato ritardo non possono essere proposte in una fase più avanzata.»; |
8) |
l’articolo 24 è modificato come segue:
|
9) |
l’articolo 28, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.»; |
10) |
l’articolo 29 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2009.
2. Le procedure d’asta iniziate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono completate in conformità delle disposizioni originali della decisione BCE/2007/5. Ai fini della presente disposizione una procedura d’asta è da ritenersi essere iniziata nel giorno in cui il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o, nei casi in cui tale bando non è richiesto, nel giorno in cui la BCE ha invitato uno o più fornitori a inviare un’offerta.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 gennaio 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(3) GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34.
(4) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.