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Document 32008O0013
Guideline of the European Central Bank of 23 October 2008 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2008/13)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2008/13)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2008/13)
OJ L 36, 5.2.2009, p. 31–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014
5.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/31 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 ottobre 2008
che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema
(BCE/2008/13)
(2009/99/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3 in combinato disposto con l’articolo 3.1 primo trattino, l’articolo 18.2 e il primo paragrafo dell’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica comporta la definizione degli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema che è formato dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), in modo da attuare tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti. |
(2) |
La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema e le BCN hanno l’obbligo di agire in conformità di tali indirizzi. |
(3) |
Gli eventi di mercato attuali richiedono taluni cambiamenti nella definizione e nell’attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema. Di conseguenza, si devono effettuare opportune modifiche all’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), in particolare con riferimento ai seguenti punti: i) cambiamenti nelle misure per il controllo dei rischi e nelle regole relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema; ii) l’accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze; iii) la necessità di disposizioni sul trattamento di soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure imposte dalla Comunità europea o da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del trattato; e iv) l’armonizzazione con le nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione delle riserve minime (BCE/2003/9) (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche degli allegati I e II
L’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.
1) |
L’allegato I è modificato in conformità all’allegato I al presente indirizzo. |
2) |
L’allegato II è modificato in conformità all’allegato II al presente indirizzo. |
Articolo 2
Verifica
Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo al più tardi entro il 30 novembre 2008.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o novembre 2008. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.
Articolo 4
Destinatari
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.
ALLEGATO I
L’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.
1) |
Nella tavola degli indici è inserito il titolo del capitolo 6.7 «Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze». |
2) |
La sezione 1.3.1 è modificata come segue.
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3) |
Nella sezione 2.2 le prime due frasi del quarto paragrafo sono sostituite dalle seguenti. «Nelle aste veloci e nelle operazioni bilaterali, le banche centrali nazionali trattano con le controparti che sono state incluse tra quelle autorizzate a partecipare alle operazioni di fine-tuning. Le aste veloci e le operazioni bilaterali possono essere eseguite anche con un insieme più ampio di controparti». |
4) |
Il titolo della sezione 2.4 è sostituito dal seguente. |
5) |
Nella sezione 3.1.2 la frase finale del primo paragrafo è cancellata. |
6) |
Nella sezione 3.1.3 la seconda frase del primo paragrafo è cancellata. |
7) |
La sezione 4.1 è modificata come segue.
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8) |
Nella sezione 4.2, sotto il titolo «Criteri di accesso» nel secondo paragrafo è cancellata la nota 12. |
9) |
Nella sezione 5.1.3 la frase finale del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente: «In un’asta veloce che non è stata annunciata pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare vengono contattate direttamente dalle BCN. In un’asta veloce annunciata pubblicamente la BCN può contattare direttamente le controparti selezionate». |
10) |
Nella sezione 5.3.3 nel primo paragrafo è cancellata la nota 12. |
11) |
Il secondo paragrafo della sezione 6.2 è sostituito dal seguente: «L’Eurosistema fornisce alle controparti pareri sull’idoneità degli strumenti soltanto quando attività negoziabili già emesse o attività non negoziabili in essere sono stanziate a garanzia per le sue operazioni. Pertanto, esso non formula pareri prima dell’emissione di strumenti». |
12) |
La sezione 6.2.1, sotto il titolo «Tipo di attività» è modificata come segue.
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13) |
Nella sezione 6.2.1, sotto il titolo «Luogo di emissione», la prima frase della nota 7 è sostituita dalla seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2007, per essere idonei, i titoli di debito internazionali al portatore, emessi attraverso i sistemi di deposito accentrato internazionale (SDAI) Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg devono essere emessi nella forma di New Global Notes, (NGN) ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (Common Safekeeper, CSK), che sia uno SDAI o, se del caso, uno SDA che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla BCE». |
14) |
La sezione 6.2.2, sotto il titolo «Crediti» è modificata come segue.
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15) |
La sezione 6.2.3, sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee» è modificata come segue.
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16) |
La sezione 6.3.1 è modificata come segue.
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17) |
Nella sezione 6.3.4, sotto il titolo «Fonte relativa alle istituzioni esterne specializzate nella valutazione del merito di credito (ECAI)» la prima frase del secondo trattino del primo paragrafo è sostituita dalla seguente. «Le ECAI devono soddisfare i requisiti operativi e fornire un’adeguata copertura al fine di assicurare l’efficiente attuazione dell’ECAF». |
18) |
La sezione 6.4.1 è modificata come segue.
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19) |
La sezione 6.4.2 è modificata come segue.
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20) |
Nella sezione 6.4.3, sotto il titolo «Crediti» è inserita la seguente nota alla fine del primo trattino:
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21) |
È inserita la seguente sezione 6.7: «6.7. Accettazione di garanzie non denominate in euro in date circostanze In determinate situazioni il Consiglio direttivo può decidere che siano accettati come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all’area dell’euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e sono altresì comunicate alle controparti le procedure da applicare per la selezione e la mobilizzazione di garanzie estere, ivi compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento. In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 6.2.1, tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all’esterno del SEE e, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall’euro. Le attività di questa tipologia utilizzate da una controparte devono essere di proprietà della stessa. Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività». |
22) |
La sezione 7.2 è modificata come segue.
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23) |
La sezione 7.3 è modificata come segue.
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24) |
L’appendice 1 all’allegato I è modificata come segue.
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25) |
L’appendice 2 dell’allegato I è modificata come segue.
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26) |
Nell’appendice 5, la tavola è sostituita dalla seguente: «SITO INTERNET DELL’EUROSISTEMA
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(1) Dal 19 novembre 2007, l’infrastruttura tecnica decentrata di TARGET è stata sostituita dalla piattaforma unica condivisa di TARGET2, che tratta con la stessa modalità tecnica sia tutti gli ordini di pagamento immessi ed elaborati, sia i pagamenti ricevuti. La transizione a TARGET2 è stata organizzata in base a tre gruppi di paesi per consentire una migrazione scaglionata degli utenti di TARGET in date diverse prestabilite. I gruppi erano così formati: gruppo 1 (19 novembre 2007) comprendente Austria, Cipro, Germania, Lussemburgo, Malta e Slovenia; gruppo 2 (18 febbraio 2008) comprendente Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna; e gruppo 3 (19 maggio 2008) comprendente Grecia, Italia, e la BCE. Una quarta data di migrazione (15 settembre 2008) era stata prevista per eventuali emergenze. Anche alcune BCN non partecipanti sono state collegate a TARGET2 sulla base di singoli accordi: quelle di Lettonia e Lituania (gruppo 1), nonché di Danimarca, Estonia e Polonia (gruppo 3).
(2) Inoltre, l’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto una volta soddisfatti i requisiti dell’infrastruttura del sistema dei pagamenti per il regolamento lordo in tempo reale».
(3) Per i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti danno luogo al rimborso di capitale o al pagamento di interessi con frequenza semestrale o annuale, i rapporti di sorveglianza possono essere pubblicati su base semestrale o annuale rispettivamente».
(4) Per via delle differenze operative tra gli Stati membri, potrebbero delinearsi alcune differenze in termini di misure per il controllo dei rischi. Ad esempio, riguardo alle procedure per la consegna delle attività sottostanti alle BCN da parte delle controparti (sotto forma di un insieme o pool di garanzie prestate alle BCN o sotto forma di pronti contro termine che si basano su attività chiaramente individuate per ogni transazione), si potranno riscontrare lievi variazioni nella determinazione dei tempi di valutazione e nelle altre caratteristiche operative del sistema di controllo dei rischi. Inoltre, nel caso delle attività non negoziabili, la precisione delle tecniche di valutazione può differire, il che si riflette sul livello generale dei margini di garanzia (cfr. sezione 6.4.3)».
(5) Gli scarti di garanzia per gli strumenti di debito a cedolola fissa si applicano anche agli strumenti la cui cedola è indicizzata alla variazione di rating dello stesso emittente oppure a obbligazioni indicizzate all’inflazione».
(6) I certificati di debito emessi dalla BCE e gli strumenti di debito emessi dalle BCN prima dell’adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri sono stati classificati nella prima categoria di liquidità.»
(7) Le obbligazioni bancarie garantite sono considerate jumbo soltanto quando il loro volume di emissione è pari almeno a 1 miliardo di euro e quando minimo tre market-makers ne quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita.
(8) Soltanto le attività negoziabili emesse da soggetti classificati come agenzie dalla BCE sono incluse nella seconda categoria di liquidità; le attività negoziabili emesse da altre agenzie sono ricomprese nella terza.
(9) In linea generale la classificazione dell’emittente determina la categoria di liquidità. Nondimeno, tutti i titoli garantiti da attività appartengono alla quinta categoria di liquidità, indipendentemente dalla classificazione dell’emittente; le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo appartengono alla seconda categoria, mentre le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altri strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie ricadono nella terza e nella quarta
(10) Un pagamento di cedole è considerato variabile se la cedola è indicizzata a un tasso di interesse di riferimento e se il periodo di riadeguamento della cedola è inferiore o pari a un anno. I pagamenti cedolari con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati pagamenti fissi, con scadenza pari, ai fini dell’applicazione dello scarto di garanzia, alla vita residua dello strumento di debito».
(11) I singoli strumenti di debito compresi nella quinta categoria che in linea di principio sono valutati secondo le indicazioni della sezione 6.5 sono soggetti ad uno scarto di garanzia addizionale, applicato direttamente alla valutazione teorica del singolo strumento in forma di una riduzione di valore del 5 %.»
(12) Gli elenchi sono disponibili al pubblico sul sito internet della BCE (www.ecb.europa.eu)».
(13) Il regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni fi nanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42) richiede esplicitamente di segnalare al valore nominale le consistenze in depositi. Per valore nominale si intende l’importo del capitale che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore. Tale emendamento si era reso necessario perché la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) era stata modificata per consentire di determinare il prezzo di alcuni strumenti finanziari in base al fair value (valore equo)».
(14) Ad esempio, per i titoli garantiti da attività della quinta categoria di liquidità che sono valutati in base a un prezzo teorico, si effettua una riduzione di valore del 5 % del prezzo teorico prima di applicare lo scarto di garanzia del 12 %, il che corrisponde ad uno scarto di garanzia complessivo del 16,4 %».
ALLEGATO II
L’allegato II all’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue.
1) |
Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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2) |
Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
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3) |
Nella sezione I, nel primo paragrafo del punto 6 sono inserite le seguenti lettere da p) a t):
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4) |
Nella sezione I, il secondo paragrafo del punto 6 è sostituito dal seguente: «Le situazioni a) e p) sono necessariamente automatiche; le situazioni b), c) e q) possono essere automatiche; le situazioni da d) a o) e da r) a t) non posso essere automatiche e sono necessariamente discrezionali (ossia, si perfezionano soltanto su invio di una notifica di inadempimento). Tale notifica può prevedere un “periodo di grazia” della durata massima di tre giorni lavorativi per correggere la situazione in questione. Per le situazioni di inadempimento discrezionali, le disposizioni inerenti l’esercizio di tale discrezionalità precisano chiaramente gli effetti che derivano dall’esercizio stesso». |
5) |
Nella sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:
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6) |
Nella sezione II, sotto il titolo «Requisiti comuni a tutte le operazioni temporanee», è cancellata la nota 2 al punto 15. |