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Document 32008D0027(01)

2009/57/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 12 dicembre 2008 , che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2008/27)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 179 - 182

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogato da 32013D0015(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/57(1)/oj

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/77


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 dicembre 2008

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2008/27)

(2009/57/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2008/23, del 12 dicembre 2008, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1) dispone l’adeguamento dello schema di sottoscrizione del capitale (di seguito «schema di capitale») della Banca centrale europea (BCE) conformemente all’articolo 29.3 dello statuto SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna Banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale modificato (di seguito «ponderazioni»).

(2)

L’adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche nelle quote delle BCN partecipanti di capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto SEBC in capo alle BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN partecipanti») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito «crediti»).

(3)

Le BCN partecipanti le cui quote percentuali nello schema di capitale adeguato aumentino a causa dell’adeguamento, devono di conseguenza effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE deve effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN partecipanti le cui quote percentuali nello schema di capitale adeguato si riducano.

(4)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello statuto SEBC, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovranno altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN partecipanti le cui quote relative si riducano.

(5)

Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante valide fino al 31 dicembre 2008 e a decorrere dal 1o gennaio 2009 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l’adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri.

(6)

Di conseguenza, è necessaria l’adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2006/24, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (2).

(7)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il 1o gennaio 2009 (3), la deroga da essa goduta ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (4), è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2008. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equiparabili alle riserve per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell’oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione da parte del consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per l’esercizio finanziario 2008.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell’aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2009, tale BCN partecipante trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l’importo come determinato nel paragrafo 3.

2.   Se la quota di una BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2009, tale BCN partecipante riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l’importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   La BCE, alla data in cui il consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2006 o prima di tale data, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l’importo che la BCN partecipante considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l’importo che tale BCN partecipante riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante al 31 dicembre 2008 e la ponderazione della stessa a partire dal 1o gennaio 2009, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1o gennaio 2009 ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

5.   Nella data di trasferimento, una BCN partecipante o la BCE soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 1 o 2, trasferisce altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   Dal momento che l’adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite per la Národná banka Slovenska sarà disciplinato dalla decisione BCE/2008/33, del 31 dicembre 2008, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Národná banka Slovenska (5), il presente articolo regola l’adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite dalle altre BCN partecipanti.

2.   I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati a decorrere dal 1o gennaio 2009 conformemente all’adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a decorrere dal 1o gennaio 2009 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione.

3.   Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2009 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «–» fa riferimento al credito che la BCN partecipante trasferisce alla BCE e il segno positivo «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN partecipante.

4.   Nella prima giornata di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successiva al 1o gennaio 2009 ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell’importo (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN partecipante trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN partecipante.

5.   Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2009, la BCE e le BCN partecipanti soggette all’obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 4, trasferiscono inoltre separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la data di tale trasferimento sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN partecipanti. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, e dell’articolo 3, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dall’eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2.   I trasferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo 2 e di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 3 avvengono separatamente attraverso TARGET2.

3.   La BCE e le BCN partecipanti soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2, sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.

2.   La decisione BCE/2006/24 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3.   Qualunque riferimento alla decisione BCE/2006/24 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2008.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 24 del 31.1.2007, pag. 9.

(3)  GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

(4)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(5)  Cfr. pag. 83 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

BCN partecipante

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, il 31 dicembre 2008

(EUR)

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, a decorrere dal 1o gennaio 2009

(EUR)

Importo trasferito

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 423 341 995,63

1 397 303 846,77

–26 038 148,86

Deutsche Bundesbank

11 821 492 401,85

10 909 120 274,33

– 912 372 127,52

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

511 833 965,97

639 835 662,35

+ 128 001 696,38

Bank of Greece

1 046 595 328,50

1 131 910 590,58

+85 315 262,08

Banco de España

4 349 177 350,90

4 783 645 755,10

+ 434 468 404,20

Banque de France

8 288 138 644,21

8 192 338 994,75

–95 799 649,46

Banca d’Italia

7 217 924 640,86

7 198 856 881,40

–19 067 759,46

Central Bank of Cyprus

71 950 548,51

78 863 331,39

+6 912 782,88

Banque centrale du Luxembourg

90 730 275,34

100 638 597,47

+9 908 322,13

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

35 831 257,94

36 407 323,18

+ 576 065,24

De Nederlandsche Bank

2 243 025 225,99

2 297 463 391,20

+54 438 165,21

Oesterreichische Nationalbank

1 161 289 917,84

1 118 545 877,01

–42 744 040,83

Banco de Portugal

987 203 002,23

1 008 344 596,55

+21 141 594,32

Banka Slovenije

183 995 237,74

189 410 251,00

+5 415 013,26

Národná banka Slovenska

0

399 443 637,59 (1)

+ 399 443 637,59

Suomen Pankki

717 086 011,07

722 328 204,76

+5 242 193,69

Totale (2)

40 149 615 804,58

40 204 457 215,43

54 841 410,85


(1)  Da trasferirsi con decorrenza dalle date stabilite nella decisione BCE/2008/33.

(2)  L’eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre su indicate è dovuta agli arrotondamenti.


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