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Document 32009R0024
Regulation (EC) No 24/2009 of the European Central Bank of 19 December 2008 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (ECB/2008/30)
Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008 , riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30)
Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008 , riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30)
OJ L 15, 20.1.2009, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 266 - 278
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32013R1075
20.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 15/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 24/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2008
riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione
(BCE/2008/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1 che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche, limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2533/98, le società veicolo finanziarie coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione (SV) rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro, nell’ambito delle statistiche monetarie e bancarie. Inoltre, l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. |
(2) |
L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo dell’attività del sottosettore delle SV negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico. |
(3) |
Dati gli stretti collegamenti tra le attività di cartolarizzazione delle SV e delle istituzioni finanziarie monetarie si richiede una segnalazione coerente, complementare e integrata da parte delle IFM e delle SV. Pertanto, le informazioni statistiche fornite in conformità del presente Regolamento devono considerarsi unitamente agli obblighi di segnalazione per le IFM sui prestiti cartolarizzati, come disposto nel Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (2). |
(4) |
L’approccio integrato di segnalazione delle SV e delle IFM e le deroghe previste nel presente regolamento, si propongono di minimizzare l’onere di segnalazione per i soggetti segnalanti e di evitare sovrapposizioni nella segnalazione di informazioni statistiche tra SV e IFM. |
(5) |
Le BCN devono essere autorizzate ad esentare le SV da quegli obblighi di segnalazione che causerebbero costi irragionevolmente alti rispetto al beneficio statistico che ne deriva. |
(6) |
Sebbene i regolamenti adottati ai sensi all’articolo 34.1 dello statuto non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti, l’articolo 5 dello Statuto SEBC si applica a tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che abbiano adottato l’euro. Il considerando 17 del Regolamento (CE) n. 2533/98 chiarisce che l’articolo 5 dello statuto, congiuntamente all’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, comporta l’obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri non partecipanti ritengono idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e la realizzazione tempestiva dei preparativi in campo statistico necessari per divenire Stati membri partecipanti. |
(7) |
Il regime sanzionatorio della BCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 si applicherà anche alle SV, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1) |
Per «SV» si intende un'impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:
e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:
La definizione di SV non comprende:
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2) |
per «cartolarizzazione» si intende un’operazione o schema in virtù della quale un'attività o un insieme di attività è trasferito ad un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtù della quale il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esso, è trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e:
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3) |
per «cedente» si intende chi trasferisce un’attività, un insieme di attività e/o il rischio di credito dell’attività o dell’insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione; |
4) |
per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro; |
5) |
per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro; |
6) |
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98; |
7) |
per «residente» si intende residente ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, e se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto; |
8) |
per «IFM» si intende un’istituzione finanziaria monetaria ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); |
9) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente la SV; |
10) |
per «inizio dell’attività» si intende ogni attività, inclusa ogni misura preparatoria, connessa alla cartolarizzazione e diversa dalla mera costituzione di un’entità che non è destinata ad iniziare l’attività di cartolarizzazione nei successivi sei mesi. Tutte le attività intraprese dalla SV dopo che l’attività di cartolarizzazione diventa prevedibile costituiscono inizio dell'attività. |
Articolo 2
Operatori segnalanti
1. Le SV residenti nel territorio di uno Stato membro partecipante rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi fissati dall’articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione escluse le SV che ne sono state pienamente esentate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), costituiscono gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione. Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti nell’art. 4, fatte salve le deroghe previste all’articolo 5. Rientrano altresì tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, le SV che sono soggette alla segnalazione dei propri bilanci annuali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, o che sono soggette ad obblighi di segnalazione ad hoc ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.
3. Se una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i suoi legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formalizzata le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile sono responsabili per le azioni delle SV, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Elenco delle SV a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle SV che costituiscono gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Le SV forniscono alle BCN i dati che le BCN richiedono secondo le modalità stabilite dall’indirizzo BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie e delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (4). Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e gli aggiornamenti dello stesso disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, Internet, oppure, su richiesta degli operatori segnalanti, in forma cartacea.
2. La SV informa la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività indipendentemente dal fatto se essa si attenda di essere soggetta a regolari obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
3. Se la versione elettronica disponibile più recente dell’elenco di cui al paragrafo 1 non è corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni agli operatori che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione purché l’obbligo previsto nel paragrafo 2 sia stato rispettato e il soggetto abbia fatto affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
Articolo 4
Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione forniscono alla BCN competente, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre, le transazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali sulle attività e passività delle SV su base trimestrale, conformemente agli allegati I e II.
2. LE BCN possono raccogliere le informazioni statistiche richieste sui titoli emessi e detenuti dalle SV titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III.
3. Fatte salve le regole di segnalazione stabilite nell’allegato II, tutte le attività e le passività delle SV sono segnalate ai sensi del presente regolamento in conformità delle regole di segnalazione stabilite nella legislazione nazionale rilevante di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5). I principi contabili della legislazione nazionale di recepimento della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE del 25 luglio 1978 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (6) si applicano alle SV che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale di recepimento della Direttiva 86/635/CEE. Alle SV che non ricadono sotto la legislazione nazionale di recepimento delle predette direttive si applica ogni altro principio o pratica contabile nazionale o internazionale rilevante.
4. Laddove il paragrafo 3 richieda la segnalazione di strumenti al prezzo corrente di mercato (mark-to-market), le BCN possono esentare le SV dal segnalare tali strumenti su tale base quando i costi in cui incorra la SV siano irragionevolmente alti. In tal caso la SV applicherà la valutazione utilizzata ai fini delle relazioni agli investitori.
5. Laddove ai sensi delle pratiche dei mercati nazionali i dati disponibili si riferiscano a una data qualunque all’interno di un trimestre, le BCN possono permettere ai soggetti segnalanti di trasmettere tali dati, se essi sono comparabili e se le operazioni significative che abbiano luogo tra tale data e la fine del trimestre sono tenute in considerazione.
6. Invece delle cancellazioni totali/parziali di cui al paragrafo 1, la SV può, in accordo con la BCN competente, fornire altre informazioni che permettano alla BCN di ricavare i dati richiesti su tali cancellazioni.
Articolo 5
Deroghe
1. Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati nell’articolo 4 nei seguenti casi:
a) |
Per i prestiti ceduti da IFM dell’area dell’euro e disaggregati per durata, settore e residenza del debitore, e laddove le IFM continuano a gestire i prestiti cartolarizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN possono concedere alle SV deroghe dalla segnalazione dei dati relativi a tali prestiti. Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) disciplina la segnalazione di tali dati; |
b) |
le BCN possono esentare le SV da tutti gli obblighi di segnalazione previsti nell'allegato 1, eccetto dall’obbligo di segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre sulle attività complessive, a condizione che le SV che contribuiscono alle attività/passività trimestrali aggregate rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività delle SV in termini di consistenze in essere, in ogni Stato membro partecipante. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno; |
c) |
nei limiti in cui i dati di cui all’articolo 4 possono essere ricavati, in conformità ai requisiti statistici minimi come specificato nell’allegato III, da altre fonti statistiche, pubbliche o prudenziali e fatti salvi i sottoparagrafi a) e b), le BCN possono, dopo aver consultato la BCE, esentare pienamente o parzialmente i soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’allegato I di questo regolamento. |
2. Le SV hanno la facoltà, con il previo assenso della BCN competente, di rinunciare alle deroghe di cui al paragrafo 1 e di ottemperare invece in pieno agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 4.
3. Le SV che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera c), segnalano i propri rendiconti finanziari annuali alla BCN competente, se questa informazione non è disponibile da fonti pubbliche, entro sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, o al più presto da quel momento, in conformità alle consuetudini giuridiche nazionali applicabili nello Stato membro della SV di residenza. La BCN competente effettua la notifica a quelle SV che siano soggette a tale obbligo di segnalazione.
4. La BCN competente revoca la deroga stabilita dal paragrafo 1, lettera c, se dati di qualità conforme ai requisiti statistici minimi indicati nel presente regolamento non sono stati resi disponibili in tempo alla BCN competente per tre periodi di segnalazione consecutivi, indipendentemente da qualsiasi errore attribuibile alla SV coinvolta. Le SV iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’articolo 4, non più tardi di tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato ai soggetti segnalanti che la deroga è stata revocata.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, al fine di rispettare gli obblighi contenuti nel presente regolamento, le BCN possono sottoporre ad obblighi di segnalazione ad hoc le SV che hanno ottenuto deroghe ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Le SV segnalano l’informazione richiesta ad hoc entro i 15 giorni lavorativi seguenti la richiesta fatta dalla BCN competente.
Articolo 6
Tempestività
Le BCN forniscono alla BCE i dati sulle attività e le passività trimestrali aggregate riguardanti le posizioni delle SV in ciascun Stato membro partecipante entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono i termini per il ricevimento dei dati dai soggetti segnalanti.
Articolo 7
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. Le SV adempiono agli obblighi di segnalazione cui sono soggetti in conformità dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione definiti nell’allegato III.
2. Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità concettuale e dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e revisione definiti nell’allegato III.
Articolo 8
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, come specificati nell’allegato III.
Articolo 9
Prima segnalazione
1. Una SV che ha iniziato la propria attività prima del 24 marzo 2009 incluso, informa la BCN competente della propria esistenza entro la fine del marzo 2009, indipendentemente dal fatto che essa sia soggetta o meno ad effettivi obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
2. Una SV che ha iniziato la sua attività dopo il 24 marzo 2009, informa la BCN competente della propria esistenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
3. La prima segnalazione in conformità degli obblighi di segnalazione statistica cui la SV è soggetta ai sensi degli articoli 4 e 5 avrà luogo con i dati trimestrali riferiti a dicembre 2009. Quando vengono segnalati i dati per la prima volta, sono segnalate solo le consistenze in essere.
4. Le SV che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2009, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dalla operazione di cartolarizzazione originaria.
5. Le SV che iniziano l’attività dopo l’adozione dell’euro da parte del loro Stato membro successivamente al 31 dicembre 2009, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati trimestrali a partire dall’operazione di cartolarizzazione originaria.
Articolo 10
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2008.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.
(4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(6) GU L 222 del 14.8.1978, pag 11.
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
Tabella 1
Consistenze in essere e operazioni
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Totale |
IFM |
Non-IFM — Totale |
Totale |
IFM |
Non-IFM — Totale |
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Amministrazioni pubbliche (S.13) |
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Altri residenti |
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Amministrazioni pubbliche (S.13) |
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Altri residenti |
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Totale |
Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124) |
Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125) |
Società non finanziarie (S.11) |
Famiglie + istituzioni di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) |
Totale |
Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124) |
Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125) |
Società non finanziarie (S.11) |
Famiglie + istituzioni servizio delle famiglie (S.14 + S.15) |
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di cui SV |
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di cui SV |
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oltre 1 anno e fino a 2 |
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oltre 2 anni |
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fino a 1 anno |
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oltre l anno e fino a 2 |
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oltre 2 anni |
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Tabella 2
Cancellazioni totali/parziali
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ATTIVO |
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(1) Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione
(2) Imprese di assicurazione e fondi pensione
(3) Società non finanziarie
(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, le BCN possono scegliere di raccogliere queste voci titolo per titolo.
ALLEGATO II
DEFINIZIONI
PARTE 1
Definizioni delle categorie di strumenti
Questa tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di strumenti finanziari individuali e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni si riferiscono al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95»).
Tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate su base lorda; le attività finanziarie non sono cioè segnalate al netto delle passività.
Tabella A
Definizioni di categorie di strumenti di attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione
CATEGORIE DELL’ATTIVO
Categoria |
Descrizione delle principali caratteristiche |
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Ai fini dello schema di segnalazione, si tratta di fondi prestati da società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (SV), che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato anche se è diventato negoziabile. Comprende le seguenti tipologie di operazioni:
Contropartita del contante pagato in cambio dell’acquisto di titoli acquistati da SV, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia (cfr. il punto 9) Questa voce include anche le disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti |
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Ai fini dello schema di segnalazione, si tratta di fondi prestati ai debitori e che i soggetti segnalanti hanno acquisito dal cedente. Questi fondi non sono rappresentati da certificati o sono rappresentati da un unico certificato anche se è diventato negoziabile. Include anche:
I prestiti cartolarizzati si devono segnalare secondo le norme seguenti:
Tale voce comprende i prestiti cartolarizzati, indipendentemente dal fatto se la pratica contabile prevalente richieda l’iscrizione dei prestiti nel bilancio del soggetto segnalante. |
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Disponibilità in titoli diversi da «azioni e altre partecipazioni», che sono negoziabili e che vengono di norma scambiati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al titolare alcun tipo di diritto di proprietà sull’istituzione emittente. La presente voce include:
Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario e non devono essere iscritte nel bilancio dell’acquirente temporaneo, laddove vi sia l’impegno vincolante a effettuare l’operazione inversa e non una semplice opzione in tal senso (cfr. anche la categoria 9). Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli. Una disaggregazione per durata è richiesta per le disponibilità in titoli diversi dalle azioni. Si intende per durata quella all’emissione, vale a dire la durata originaria, e si riferisce al periodo durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato. Questa voce include i titoli diversi da azioni che sono stati cartolarizzati, indipendentemente dal fatto che la prassi contabile prevalente richieda o meno l’iscrizione dei titoli nel bilancio del soggetto segnalante. |
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Tale voce comprende le attività cartolarizzate diverse da quelle comprese nelle categorie 2 e 3, come le imposte esigibili o i crediti commerciali, indipendentemente dal fatto che la pratica contabile prevalente richieda l’iscrizione delle attività nel bilancio del soggetto segnalante. |
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Disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai titolari ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. |
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Sotto questa voce, devono essere segnalati tutti i seguenti strumenti finanziari derivati:
Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio. Tale voce non comprende derivati finanziari che, in conformità alle norme nazionali, non sono soggetti alla rilevazione in bilancio. |
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Questa voce comprende gli investimenti in immobilizzazioni materiali, ad esempio: abitazioni, altri fabbricati e strutture, fabbricati non residenziali. |
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Questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Tale voce può includere:
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CATEGORIE DEL PASSIVO
Categoria |
Descrizione delle principali caratteristiche |
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Importi dovuti ai creditori da SV, diversi da quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili. Questa voce comprende:
I titoli sottostanti le operazioni di tipo pronti contro termine sono registrati seguendo le regole nella voce dell’attivo 3 «titoli diversi da azioni». Le operazioni che riguardano il trasferimento temporaneo d’oro a fronte di contante a garanzia sono anch’esse incluse sotto questa voce. |
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Titoli diversi da azioni e altre partecipazioni emessi da SV, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente. Include, tra l’altro, titoli emessi nella forma di:
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Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte dei soggetti segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella SV e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Sono altresì compresi in questa categoria i fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati i soggetti segnalanti in previsione di pagamenti o obbligazioni future. Essa include:
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Cfr. la categoria 6 |
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Questa rappresenta la voce residuale del lato del passivo del bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Tale voce può includere:
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PARTE 2
Definizioni dei settori
Il SEC 95 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri partecipanti sono individuate secondo il proprio settore in coerenza con la lista delle SV, dei fondi d’investimento (FI) e delle IFM a fini statistici e con la guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel Manuale per la settorizzazione delle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari. Guida alla classificazione statistica della clientela della Banca centrale europea (BCE).
Tabella B
Definizioni dei settori
Settore |
Definizione |
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Le banche centrali nazionali residenti, gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, [regolamento (CE) n. 25/2009) del 19 dicembre 2008 relativo al bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32)] |
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Unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinati al mercato, rivolti al consumo individuale e collettivo, e/o nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 95, paragrafi 2.68-2.70) |
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Società e quasi-società finanziarie, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle IFM, o dalle riserve tecniche di assicurazione (SEC 95, paragrafi 2.53-2.56). Sono inclusi in questo settore i FI come definiti nel Regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) e le SV come definite dal presente regolamento. Sono anche inclusi gli ausiliari finanziari, cioè tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste in attività finanziarie ausiliarie (SEC 95, paragrafi da 2.57 a 2.59) |
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Società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi (SEC 95, paragrafi 2.60-2.67) |
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Società e quasi-società la cui funzione non è di intermediazione finanziaria, ma principalmente di produzione di beni e servizi non finanziari destinati al mercato (SEC 95 paragrafi 2.21-2.31) |
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Individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafi da.2.75 a 2.88) |
PARTE 3
Definizione di operazioni finanziarie
Le operazioni finanziarie, conformemente al SEC 95, sono definite come acquisti netti di attività finanziarie o incremento netto di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del periodo di segnalazione. Il metodo di valutazione delle singole operazioni si deve basare, per le attività, sul valore di acquisizione/cessione e, per le passività, sul loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate. Le transazioni finanziarie devono conformarsi in linea di principio con questa metodologia. Cancellazioni totali/parziali e variazioni di valutazione non rappresentano operazioni finanziarie.
PARTE 4
Definizione di cancellazioni totali/parziali
Le cancellazioni totali/parziali sono definite come rettifiche di valore dei prestiti registrate in bilancio che sono causate dalla cancellazione totale/parziale di prestiti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito ad un terzo, laddove identificabili. Le cancellazioni si riferiscono ai casi in cui il credito è considerato un’attività priva di valore ed è cancellato dal bilancio. La cancellazione parziale si riferisce ai casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente, e il valore del credito viene ridotto nel bilancio.
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
1. |
Requsiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi di accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |