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Document 32008D0029(01)

2009/5/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2008 , sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/4


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2008

sulla proroga dell’avvio del sistema di rotazione nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea

(BCE/2008/29)

(2009/5/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 10.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia, il 1o gennaio 2009 (1), la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga da essa goduta ai sensi dell’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 (2) sarà abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009.

(2)

In seguito all’adozione dell’euro da parte della Slovacchia, il numero dei membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sarà superiore a 21. L’articolo 10.2 dello statuto del SEBC dispone che a decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo sia maggiore di 21, ciascun membro del Comitato esecutivo avrà diritto ad un voto e il numero dei governatori con diritto di voto sarà pari a 15, e specifica le regole sulla rotazione di tali diritti di voto. In virtù del sesto trattino dell’articolo 10.2, il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, può decidere di differire l’avvio del sistema fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

(3)

Il sesto considerando della raccomandazione BCE/2003/1 del 3 febbraio 2003 ai sensi dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (3) e il sesto considerando della decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, su una modifica dell’articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (4), fanno riferimento ad una possibile decisione di differire l’avvio del sistema di rotazione al fine di evitare situazioni in cui ai governatori di un qualsiasi gruppo sia riconosciuta una frequenza del diritto di voto del 100 %. L’eventuale avvio del sistema di rotazione quando il numero dei governatori è superiore a 15 richiederebbe l’inserimento di adattamenti eccezionali al fine di assicurare che il primo gruppo di governatori non abbia una frequenza di diritti di voto inferiore rispetto a quella del secondo. Un’opzione per assicurare il soddisfacimento di tale condizione sarebbe quella di assegnare cinque diritti di voto al primo gruppo. Questo, tuttavia, porterebbe ad una frequenza del diritto di voto del 100 % per i membri del primo gruppo e sarebbe contrario all’obiettivo di assoggettare tutti i governatori allo schema di rotazione. Adattamenti alternativi diretti ad evitare una frequenza del diritto di voto del 100 % per il primo gruppo renderebbero il sistema di rotazione maggiormente complesso.

(4)

In seguito ad un’approfondita valutazione, il Consiglio direttivo ha concluso che i benefici derivanti dalla proroga fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18, sono maggiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’attuazione del sistema di rotazione al momento in cui il numero dei governatori fosse superiore a 15, evitando in tal modo di introdurre nuovi elementi di complessità nel sistema di rotazione transitorio a due gruppi. È pertanto opportuno differire l’avvio del sistema di rotazione fino a che il numero dei governatori non sia superiore a 18,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’avvio del sistema di rotazione di cui all’articolo 10.2 dello statuto del SEBC è differito fino al momento in cui il numero dei governatori nel Consiglio direttivo della BCE non sia superiore a 18.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

(2)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  GU C 29 del 7.2.2003, pag. 6.

(4)  GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 66.


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