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Document 32000O0006(01)

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 luglio 2000, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2000/6)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/149/oj

32000O0006(01)

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 luglio 2000, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio (BCE/2000/6)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0066 - 0067


Indirizzo della Banca centrale europea

del 20 luglio 2000

sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio

(BCE/2000/6)

(2001/149/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, nonché gli articoli 12.1, 14.3, e 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 52 dello statuto autorizza il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad adottare le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate in valute nazionali con tassi di cambio irrevocabilmente fissati siano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

(2) L'obiettivo dell'articolo 52 dello statuto è di garantire un grado elevato di sostituibilità tra le unità monetarie nazionali dopo l'adozione dei tassi di conversione di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, nonché tra le unità monetarie nazionali e l'euro. A tal fine, il Consiglio direttivo della BCE ha il compito di assicurare che ogni banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote in euro, ai tassi di conversione stabiliti, tutte le banconote emesse dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.

(3) Le banche centrali nazionali assicurano che le banconote di altri Stati membri partecipanti possano essere cambiate in banconote e monete metalliche in euro oppure, a seconda della legislazione nazionale, accreditate su un conto. Le banche centrali nazionali assicurano che il cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche in euro possa essere effettuato al valore di parità. Le banche centrali nazionali sono tenute a prestare esse stesse tale servizio o a nominare un agente che presti tale servizio per loro conto.

(4) Il consiglio direttivo della BCE è determinato ad assicurare che ogni banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote in euro, ai tassi di conversione stabiliti, tutte le banconote emesse dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.

(5) Ai sensi degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del seguente indirizzo:

- per "BCN" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato,

- per "banconote di altri Stati membri partecipanti" si intendono le banconote emesse da una banca centrale nazionale, aventi corso legale il 31 dicembre 2001 e presentate per il cambio a un'altra banca centrale nazionale o al suo agente designato,

- per "cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti" si intende il cambio di banconote emesse da una banca centrale nazionale e presentate a un'altra banca centrale nazionale, o al suo agente designato, contro banconote e monete metalliche in euro, ovvero l'accredito del loro controvalore su un conto,

- per "valore di parità" si intende il valore dei tassi di conversione adottati dal Consiglio della UE ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, senza alcun differenziale tra tassi di acquisto e di vendita.

Articolo 2

Obbligo di cambio al valore di parità

1. Le BCN assicurano, direttamente o attraverso il loro agente designato, che in almeno un luogo all'interno del loro territorio nazionale le banconote di altri Stati membri partecipanti possano essere cambiate in banconote e monete metalliche in euro oppure, su richiesta e se la legislazione nazionale contempla tale possibilità, accreditate su un conto detenuto presso l'istituzione che effettua il cambio, in entrambi i casi al loro rispettivo valore di parità.

2. Le BCN possono fissare un limite al numero e/o al valore totale delle banconote di altri Stati membri partecipanti che esse sono pronte ad accettare per ogni determinata operazione o in un singolo giorno.

Articolo 3

Banconote idonee per il cambio in euro

Le banconote di altri Stati membri partecipanti che risultino gravemente mutilate non sono considerate idonee ad essere cambiate in conformità del presente indirizzo. In particolare, esse non devono consistere di più di due parti incollate della stessa banconota ovvero essere state danneggiate da dispositivi antifurto.

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente indirizzo si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti presentate per il cambio tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2002.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 luglio 2000.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

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