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Document 32000O0004

Indirizzo della Banca centrale europea, dell'11 maggio 2000, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero (BCE/2000/4)

OJ L 168, 23.6.2001, p. 25–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2003; abrogato da 32003O0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/476/oj

32000O0004

Indirizzo della Banca centrale europea, dell'11 maggio 2000, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero (BCE/2000/4)

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 23/06/2001 pag. 0025 - 0047


Indirizzo della Banca centrale europea

dell'11 maggio 2000

sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero

(BCE/2000/4)

(2001/476/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) deve compilare statistiche di bilancia dei pagamenti mensili, trimestrali e annuali complete e attendibili, statistiche mensili indicanti l'ammontare in essere delle riserve ufficiali e statistiche annuali relative alla posizione patrimoniale sull'estero, indicanti le voci principali che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari degli Stati membri partecipanti, questi ultimi considerati come un unico territorio economico.

(2) In conformità alle disposizioni previste dallo statuto, al fine di assolvere i compiti dell'SEBC la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. Ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, le BCN svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 del medesimo.

(3) Conformemente al considerando 12 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1), nei primi anni di esistenza dell'area della moneta unica potrebbe risultare necessario, sulla base di considerazioni di efficienza in termini di costi, che gli obblighi di segnalazione statistica della BCE debbano essere assolti mediante il ricorso a procedure transitorie, dati i vincoli imposti agli attuali sistemi di raccolta. Ciò potrebbe comportare in particolare che, per il conto dei redditi da investimenti di portafoglio e il conto degli investimenti di portafoglio della bilancia dei pagamenti nonché per la posizione patrimoniale sull'estero, i dati sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, possano essere compilati utilizzando tutte le posizioni o le operazioni tra i residenti di uno Stato membro partecipante e i residenti di altri paesi.

(4) I dati sulle posizioni e le operazioni relative alle attività e/o passività dei residenti degli Stati membri partecipanti nei confronti dei residenti di altri Stati membri partecipanti continueranno ad essere segnalati dopo l'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria in conformità agli obblighi nazionali o alla prassi consolidata. Tali informazioni sono necessarie, nei primi anni di esistenza dell'area della moneta unica, per l'adempimento degli obblighi statistici della BCE. Detto compito non rappresenta un onere di segnalazione supplementare per i soggetti segnalanti.

(5) La classificazione geografica definitiva delle controparti richiesta in relazione ai dati sulla posizione patrimoniale sull'estero da fornire entro le scadenze stabilite nell'allegato III del presente indirizzo sarà definita dalla BCE nel corso del 2001. La scadenza e la classificazione geografica definitiva delle controparti richieste in relazione ai dati di bilancia dei pagamenti saranno definite dalla BCE nel corso del 2001.

(6) In alcuni Stati membri, in conformità della prassi nazionale consolidata, i soggetti segnalanti effettivi non trasmettono i dati alle BCN, bensì ad un'altra competente autorità statistica nazionale. Per ottemperare agli obblighi statistici della BCE, le BCN di tali Stati membri e le altre competenti autorità statistiche nazionali cooperano tra loro, in conformità alla raccomandazione BCE/2000/5, dell'11 maggio 2000, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea relativi a bilancia dei pagamenti, schema delle risente internazionali e posizione patrimoniale sull'estero(2).

(7) La trasmissione dalle BCN alla BCE di informazioni statistiche riservate viene effettuata nella misura e con un grado di dettaglio tali da consentire l'assolvimento dei compiti dell'SEBC. Il regime di riservatezza è definito nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ed è ulteriormente specificato nell'indirizzo BCE/1998/17, del 1o dicembre 1998, sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l'estero(3).

(8) È necessario stabilire una procedura per apportare in modo efficace eventuali emendamenti tecnici agli allegati del presente indirizzo, fermo restando che tali emendamenti non devono alterare lo schema concettuale sottostante né influire sull'onere di segnalazione, e che nel seguire detta procedura va tenuto conto dei pareri del comitato per le statistiche dell'SEBC. Le BCN possono proporre tali emendamenti tecnici agli allegati del presente indirizzo tramite il comitato per le statistiche.

(9) Alla luce degli ulteriori progressi compiuti sul piano statistico è sorta la necessità di un aggiornamento dell'indirizzo BCE/1998/17. Ciò consente altresì di apportare emendamenti tecnici laddove necessario.

(10) In conformità agli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si intende per:

- "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato,

- "residente", un operatore avente un centro d'interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2533/98,

- "territorio economico degli Stati membri partecipanti", gli Stati membri partecipanti considerati come un unico territorio economico,

- "area dell'euro", il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE,

- "Eurosistema", le BCN degli Stati membri partecipanti e la BCE,

- "operazione con l'estero", un'operazione che pone in essere o estingue, in tutto o in parte, crediti o debiti, o che comporta il trasferimento di un diritto su un bene, fra i residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, e i residenti di Stati membri non partecipanti e/o i residenti di paesi terzi. Per "posizione sull'estero" si intende la consistenza delle attività e passività finanziarie nei confronti di residenti di Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi. Le posizioni sull'estero comprendono anche terreni, altre proprietà immobiliari e altri beni immobili situati fisicamente al di fuori del territorio economico degli Stati membri partecipanti e di proprietà di residenti degli Stati membri partecipanti e/o situati all'interno del territorio economico degli Stati membri partecipanti, nonché di proprietà di residenti di Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi; comprendono inoltre l'oro monetario e i diritti speciali di prelievo (DSP) di proprietà di residenti di Stati membri partecipanti. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2005, nella misura necessaria per la compilazione del conto degli investimenti di portafoglio e del conto dei redditi da investimenti di portafoglio nell'ambito della bilancia dei pagamenti, nonché del conto degli investimenti di portafoglio nell'ambito della posizione patrimoniale sull'estero per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, i termini "posizioni sull'estero" e "operazioni con l'estero" comprendono parimenti le posizioni e operazioni aventi per oggetto attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti nei confronti di residenti di altri Stati membri partecipanti,

- "riserve ufficiali", i crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall'Eurosistema nei confronti di residenti di Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi e denominati in valute diverse dall'euro, nonché gli averi in oro, la posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (FMI) e le disponibilità in DSP,

- "altre attività in valuta estera", i crediti detenuti dall'Eurosistema nei confronti di residenti di Stati membri partecipanti e denominati in valute diverse dall'euro, nonché crediti nei confronti di residenti di Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi e denominati in valute diverse dall'euro, che non soddisfano i criteri di liquidità, negoziabilità e qualità creditizia prescritti per le riserve ufficiali,

- "passività inerenti alle riserve", gli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a carico dell'Eurosistema, di tipo analogo alle riserve ufficiali e alle altre attività in valuta estera detenute dall'Eurosistema,

- "bilancia dei pagamenti", il documento statistico che riporta, nella disaggregazione appropriata, le operazioni con l'estero effettuate nel periodo considerato,

- "schema delle riserve internazionali", il documento statistico che riporta, nella disaggregazione appropriata, le consistenze delle riserve ufficiali, delle altre attività in valuta estera e delle passività inerenti alle riserve dell'Eurosistema ad una certa data di riferimento,

- "posizione patrimoniale sull'estero", il rendiconto annuale che riporta, nella disaggregazione appropriata, la consistenza delle attività e delle passività finanziarie sull'estero ad una certa data di riferimento.

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1. Le BCN comunicano alla BCE i dati concernenti le operazioni con l'estero, le consistenze delle riserve ufficiali, le altre attività in valuta estera, le passività inerenti alle riserve e le posizioni sull'estero necessari affinché la BCE possa compilare a livello aggregato la bilancia dei pagamenti, lo schema delle riserve internazionali e la posizione patrimoniale sull'estero del territorio economico degli Stati membri partecipanti.

2. Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE secondo le modalità stabilite negli allegati I, II e III del presente indirizzo, le quali sono conformi agli standard internazionali vigenti, segnatamente alla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti dell'FMI (BPM5).

3. Le informazioni statistiche richieste sono comunicate secondo le modalità seguenti. Per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti con cadenze riferite a periodi civili mensili, trimestrali e annuali, per quanto riguarda lo schema delle riserve internazionali con cadenze riferite alla fine del mese considerato e per quanto riguarda la posizione patrimoniale sull'estero con cadenze riferite alla fine dell'anno civile considerato.

Articolo 3

Tempestività

1. Le voci principali della bilancia dei pagamenti mensile del territorio economico degli Stati membri partecipanti sono comunicate alla BCE entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono.

2. La disaggregazione trimestrale dettagliata per la bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti è comunicata alla BCE entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

3. I dati annuali per la bilancia dei pagamenti aggregata del territorio economico degli Stati membri partecipanti sono comunicati alla BCE entro tre mesi dalla fine dell'anno cui essi si riferiscono, con le stesse disaggregazioni applicate per i dati trimestrali.

4. I dati relativi allo schema delle riserve internazionali sono comunicati alla BCE entro tre settimane dalla fine del mese cui i dati si riferiscono.

5. I dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero sono comunicati alla BCE entro nove mesi dalla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

6. La raccolta dei dati a livello nazionale è organizzata in modo da rispettare queste scadenze.

Articolo 4

Standard di trasmissione

1. Le informazioni statistiche richieste sono trasmesse alla BCE in una forma che soddisfi gli obblighi stabiliti nell'allegato IV del presente indirizzo.

2. Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla BCE per la bilancia dei pagamenti, lo schema delle riserve internazionali e la posizione patrimoniale sull'estero, le BCN si avvalgono dello strumento messo a disposizione dall'SEBC, basato sulla rete di telecomunicazioni ("ESCB-Net"). Il formato di messaggio elaborato per tale scambio elettronico di informazioni statistiche è il "Gesmes/CB". Questo requisito non preclude l'impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Articolo 5

Qualità delle informazioni statistiche

1. Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE stabilite nell'allegato V del presente indirizzo, le BCN verificano la qualità e l'attendibilità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE.

2. Ciò può comportare la trasmissione di revisioni effettuate dalle BCN, al fine di integrarvi la più recente valutazione delle informazioni statistiche, migliorandone così la qualità, nonché di garantire la massima coerenza possibile tra le voci corrispondenti della bilancia dei pagamenti per ciascuna delle diverse frequenze.

Articolo 6

Procedura semplificata di emendamento

Tenuto conto dei pareri del comitato per le statistiche, il comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare emendamenti tecnici agli allegati del presente indirizzo, a condizione che tali emendamenti non alterino lo schema concettuale sottostante e non influiscano sull'onere di segnalazione.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo sostituisce l'indirizzo BCE/1998/17.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

3. Il presente indirizzo entra in vigore l'11 maggio 2000.

4. Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 maggio 2000.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 47.

ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

1. Statistiche di bilancia dei pagamenti

La Banca centrale europea (BCE) richiede i dati statistici in materia di bilancia dei pagamenti con cadenza mensile, trimestrale e annuale, in riferimento ai rispettivi periodi dell'anno civile. Per quanto possibile, tali dati devono essere coerenti con gli altri dati statistici forniti per la conduzione della politica monetaria.

1.1. Statistiche mensili di bilancia dei pagamenti - voci principali

Obiettivo

L'obiettivo è quello di redigere una bilancia dei pagamenti mensile del territorio economico degli Stati membri partecipanti, che indichi le voci principali che influiscono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari.

Obblighi

È essenziale che i dati forniti siano idonei alla compilazione della bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti.

Ai fini della politica monetaria e delle operazioni in valuta estera, gli obblighi della BCE in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti mensile si limitano a categorie generali di operazioni, ossia alle "voci principali" (allegato II, tabella 1). La scadenza ravvicinata per la comunicazione delle voci principali mensili, la loro natura fortemente aggregata e il loro utilizzo per la politica monetaria e le operazioni in valuta estera consentono, ove inevitabile, di discostarsi in certa misura dagli indirizzi internazionali in materia (articolo 2, paragrafo 2, del presente indirizzo). Non è richiesto che la registrazione avvenga necessariamente secondo il principio di competenza o di esecuzione delle operazioni. D'intesa con la BCE, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti possono fornire i dati relativi al conto corrente e al conto finanziario sulla base dei regolamenti effettuati. Saranno accettati anche dati preliminari o stimati qualora ciò risulti necessario al fine di rispettare le scadenze.

Per ciascuna delle categorie generali di operazioni, occorre distinguere tra attività e passività (ovvero fra partite a credito e a debito per le voci del conto corrente). In linea di massima, le BCN degli Stati membri partecipanti devono distinguire, riguardo alle operazioni con l'estero, fra operazioni condotte con residenti di altri Stati membri partecipanti e operazioni effettuate al di fuori del territorio economico degli Stati membri partecipanti, e la BCN di ciascun Stato membro partecipante deve seguire questo criterio con coerenza. Allorché vi è un cambiamento nella partecipazione all'area dell'euro, le BCN degli Stati membri partecipanti devono modificare conformemente la definizione della composizione per paesi dell'area dell'euro dalla data in cui ha effetto il suddetto cambiamento. Le BCN dei precendenti e dei nuovi Stai membri partecipanti sono tenute a fornire stime quanto più possibile accurate delle serie storiche relative all'area dell'euro allargata.

Per consentire un'aggregazione significativa dei dati mensili relativi agli investimenti di portafoglio per il territorio economico degli Stati membri partecipanti occorre operare una distinzione tra le operazioni in titoli emessi dai residenti degli Stati membri partecipanti e le operazioni in titoli emessi dai residenti degli altri paesi. Ai fini di tale distinzione, è necessario accertare separatamente se l'emittente dei titoli risieda o meno in uno Stato membro partecipante. Le operazioni nette in attività di investimenti di portafoglio per il territorio economico degli Stati membri partecipanti sono calcolate aggregando le operazioni nette segnalate in titoli emessi da non residenti. Le operazioni nette in passività di investimenti di portafoglio per il territorio economico degli Stati membri partecipanti sono calcolate mediante consolidamento delle operazioni nette nel totale delle passività nazionali e delle operazioni nette in titoli emessi e acquistati da residenti degli Stati membri partecipanti.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per l'aggregazione si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

1.2. Bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale

Obiettivo

L'obiettivo della bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale del territorio economico degli Stati membri partecipanti è quello di disporre di informazioni più dettagliate che consentano un'analisi più approfondita delle operazioni esterne. Questi dati statistici contribuiscono segnatamente alla preparazione dei conti finanziari e alla pubblicazione congiunta della bilancia dei pagamenti UE/area dell'euro, in cooperazione con la Commissione delle Comunità europee (Eurostat). La disaggregazione settoriale costituisce la base per integrare l'analisi di politica monetaria con una presentazione monetaria delle statistiche di bilancia dei pagamenti per l'area dell'euro.

Obblighi

Le statistiche di bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale richieste dalla BCE sono conformi, per quanto possibile, ai criteri stabiliti negli indirizzi internazionali (articolo 2, paragrafo 2, del presente indirizzo). La disaggregazione delle statistiche di bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale richiesta dalla BCE è presentata nell'allegato II, tabella 2. Gli specifici concetti e definizioni armonizzati a livello europeo per il conto del capitale e il conto finanziario sono enunciati nell'allegato III del presente indirizzo.

La disaggregazione del conto corrente trimestrale/annuale è analoga a quella prescritta per i dati mensili. Per i beni, i servizi e i trasferimenti sono richieste solo le voci principali, mentre per il reddito è necessaria una disaggregazione più dettagliata.

Nel conto finanziario sono semplificati gli obblighi delle componenti standard (Standard Components) definite nel Manuale di bilancia dei pagamenti (BPM5) del Fondo monetario internazionale (FMI) per la voce "altri investimenti". Tale semplificazione consiste nell'eliminazione della distinzione tra prestiti e depositi da ciascun lato del conto, nell'eliminazione della disaggregazione per scadenza e nella modifica della presentazione della disaggregazione (attribuendo priorità ai settori). Questa disaggregazione settoriale è compatibile, ma non coincidente, con quella del BPM5, dove la priorità è assegnata agli strumenti.

Nelle statistiche di bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale gli Stati membri sono tenuti a distinguere tra le operazioni effettuate con altri paesi partecipanti e tutte le altre operazioni esterne. Come per i dati mensili, anche per quelli trimestrali e annuali deve essere operata una distinzione, riguardo agli investimenti di portafoglio, fra le operazioni in titoli emessi da residenti degli Stati membri partecipanti e le operazioni in titoli emessi da residenti di tutti gli altri paesi. Lo stesso criterio vale per i redditi da investimenti di portafoglio.

Ai fini della bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti, i dati relativi ai redditi da capitale maturati sono da fornire su base trimestrale. Coerentemente con il Sistema dei conti nazionali (SNA 93), il BPM5 raccomanda che gli interessi siano registrati secondo il principio di competenza. Tale raccomandazione ha ripercussioni sia sul conto corrente (redditi da capitale) sia sul conto finanziario.

2. Schema delle riserve internazionali

Obiettivo

L'obiettivo è la compilazione di un rendiconto mensile delle riserve ufficiali, delle altre riserve in valuta estera e delle passività inerenti alle riserve detenute dalle BCN partecipanti e dalla BCE, sulla falsariga dello "Schema delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera" elaborato congiuntamente dal FMI/Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Tali informazioni integrano i dati sulle riserve ufficiali compresi nelle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro.

Obblighi

Le riserve ufficiali dell'area dell'euro sono attività altamente liquide, negoziabili e con elevato merito di credito detenute dalla BCE ("pooled reserve assets") e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti ("unpooled reserve assets") nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominate in valuta estera (ossia, in valute diverse dall'euro), inclusi gli averi in oro, la posizione di riserva nel FMI e le disponibilità in DSP. Esse possono comprendere posizioni in strumenti finanziari derivati. I dati sulle riserve ufficiali sono compilati su base lorda, ossia senza compensazione di eventuali passività inerenti alle riserve. La disaggregazione dei dati richiesta agli Stati membri partecipanti è riportata nell'allegato II, tabella 3, sezione I.A.

Le attività dell'Eurosistema denominate in valuta estera che non corrispondono a questa definizione, ossia i crediti verso i residenti di Stati membri partecipanti e i crediti verso i residenti di Stati membri non partecipanti che non soddisfano gli obblighi di liquidità, negoziabilità e qualità creditizia, sono comprese nella voce "altre attività in valuta estera" dello schema delle riserve internazionali (allegato II, tabella 3, sezione I.B).

I crediti denominati in euro verso i non residenti e i saldi in valuta estera detenuti dai governi degli Stati membri partecipanti non sono considerati riserve ufficiali; tali posizioni sono rilevate come "altri investimenti" ove rappresentino crediti nei confronti di non residenti nell'area dell'euro.

Inoltre, i dati sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali dell'Eurosistema a valere sulle riserve ufficiali e sulle altre attività in valuta estera, ossia le "passività inerenti alle riserve", devono essere riportati nell'allegato II, tabella 3, sezioni II-IV.

3. Statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero

Obiettivo

L'obiettivo è la compilazione di un rendiconto annuale delle attività e passività esterne per l'insieme del territorio economico degli Stati membri partecipanti, ai fini di analisi di politica monetaria e di mercato valutario. La BCE necessita di dati statistici relativi alla posizione patrimoniale sull'estero in termini di consistenze a fine anno civile. Questi dati possono essere di ausilio anche per la compilazione dei flussi della bilancia dei pagamenti.

Obblighi

I dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero richiesti dalla BCE sono conformi, per quanto possibile, ai criteri stabiliti negli indirizzi internazionali (articolo 2, paragrafo 2, del presente indirizzo). La posizione patrimoniale sull'estero viene compilata dalla BCE per l'insieme del territorio economico degli Stati membri partecipanti. La disaggregazione per la posizione patrimoniale sull'estero del territorio economico degli Stati membri partecipanti è presentata nell'allegto II, tabella 4.

La BCE può richiedere con cadenza trimestrale le voci che sono di particolare rilevanza per la conduzione della politica monetaria e, in particolare, quelle relative al conto "altri investimenti", che vengono normalmente trasmesse alla BRI per le sue statistiche sull'attività bancaria internazionale.

La posizione patrimoniale sull'estero mostra le attività/passività in essere al termine del periodo di riferimento, calcolate, a prezzi di fine periodo. Di conseguenza, parte delle varizioni di valore subite dalle consistenze durante il periodo considerato sono dovute alle operazioni finanziarie effettuate e iscritte nella bilancia dei pagamenti, e, allo stesso modo, parte delle variazioni nelle posizioni all'inizio e alla fine di un dato periodo sono dovute ai movimenti di prezzo delle attività/passività rilevate. Nella misura in cui tali attività/passività sono denominate in valute diverse dall'unità di conto in cui è espressa la posizione patrimoniale sull'estero, il loro valore sarà inoltre influenzato dai movimenti di cambio. Infine, le variazioni delle consistenze che non siano riconducibili ai fattori sopra indicati vanno considerate come altri aggiustamenti.

Per una corretta riconciliazione tra i flussi e gli stock finanziari del territorio economico degli Stati membri partecipanti, le variazioni di valore dovute a movimenti di prezzo, ai tassi di cambio e ad altri aggiustamenti devono essere evidenziate separatamente.

Tuttavia, per motivi pratici, all'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria tali variazioni sono indicate in modo aggregato, come tale complessivo sotto un'unica voce, e la posizione patrimoniale sull'estero è compilata su base netta, facendo riferimento ai dati aggregati a livello nazionale. Possono inoltre applicarsi criteri specifici per la valutazione del capitale azionario negli investimenti diretti, in particolare per quanto attiene alle azioni non quotate.

I dati da fornire per la posizione patrimoniale sull'estero, così come i concetti, le definizioni e le disaggregazioni, sono quanto più possibile in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale/annuale. Nella misura del possibile, i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero devono essere considerati unitamente ad altre statistiche, come quelle relative agli aggregati monetari e bancari, ai conti finanziari e ai conti nazionali. Tali dati comprendono anche le statistiche sugli investimenti diretti, compilate dalla Commissione delle Comunità europee (Eurostat).

Le attività di portafoglio nell'ambito della posizione patrimoniale sull'estero devono essere riportate sulla base delle sole consistenze riferite alle disponibilità a fine anno in azioni e altre partecipazioni e titoli di debito a breve e lungo termine emessi da non residenti nell'area dell'euro, indicando separatamente ciascuna categoria. Gli obblighi di segnalazione stabiliti dalla BCE sono pienamente coerenti con quelli adottati per la Co-ordinated Portfolio Investment Survey del FMI.

ALLEGATO II

DISAGGREGAZIONI RICHIESTE

Tabella 1

Voci principali mensili della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro

"extra": operazioni con non residenti nell'area dell'euro (per gli investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell'emittente).

"intra": operazioni sull'estero all'interno dell'area dell'euro.

"nazionale": ammontare di tutte le operazioni sull'estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzato solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto degli strumenti finanziari derivati).

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

Bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale dell'area dell'euro

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3

Schema mensile delle riserve internazionali dell'Eurosistema Passività inerenti alle riserve dell'area dell'euro

I. Riserve ufficiali e altre attività in valuta estera (valore di mercato approssimativo)

A. Riserve ufficiali

1. Riserve in valuta estera (in valute convertibili)

a) titoli, di cui:

- di emittenti con sede legale nell'area dell'euro

b) totale biglietti, monete e depositi presso:

i) altre banche centrali nazionali, Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e FMI

ii) banche operanti all'estero con sede legale nell'area dell'euro

iii) banche operanti all'estero con sede legale al di fuori dell'area dell'euro

2. Posizione di riserva nel FMI

3. DSP

4. Oro (compresi i depositi in oro e i contratti di swap su oro)

5. Altre riserve ufficiali

a) strumenti finanziari derivati

b) prestiti a operatori non bancari non residenti

c) altro

B. Altre attività in valuta estera

a) titoli non compresi nelle riserve ufficiali

b) depositi non compresi nelle riserve ufficiali

c) prestiti non compresi nelle riserve ufficiali

d) strumenti finanziari derivati non compresi nelle riserve ufficiali

e) oro non incluso nelle riserve ufficiali

f) altro

II. Esborsi netti a breve termine predeterminati a valere sulle attività in valuta estera (valori nominali)

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III. Esborsi netti a breve termine eventuali a valere sulle attività in valuta estera (valori nominali)

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IV. Voci per memoria

1. Da segnalare con frequenza standard ed entro date prestabilite:

a) passività a breve in valuta nazionale indicizzate ai tassi di cambio

b) strumenti finanziari denominati in valuta estera e con regolamento in altri strumenti (ad esempio, in valuta nazionale)

- contratti forward non consegnabili

i) posizioni corte

ii) posizioni lunghe

- altri strumenti

c) attività sostituite in garanzia

- incluse nelle riserve ufficiali

- incluse in altre attività in valuta estera

d) titoli concessi in prestito e utilizzati in operazione pronti contro termine

- concessi in prestito o ceduti in operazioni pronti contro termine e compresi nella sezione I

- concessi in prestito o ceduti in operazioni pronti contro termine, non compresi nella sezione I

- presi in prestito o acquistati in operazioni pronti contro termine e compresi nella sezione I

- presi in prestito o acquistati in operazioni pronti contro termine, non compresi nella sezione I

e) attività in strumenti finanziari derivati (valore netto, al prezzo corrente di mercato)

- forward

- future

- swaps

- opzioni

- altri

f) strumenti finanziari derivati (contratti forward, future o di opzione) con vita residua superiore ad un anno, soggetti a chiamata di margine

- posizioni aggregate corte e lunghe in contratti forward e future su valute estere aventi come contropartita la valuta nazionale (compresa la componente forward dei contratti di swap su valute)

i) posizioni corte

ii) posizioni lunghe

- posizioni aggregate corte e lunghe in opzioni su valute estere aventi come contropartita la valuta nazionale

i) posizioni corte

- opzioni put acquistate

- opzioni call vendute

ii) posizioni lunghe

- opzioni call acquistate

- opzioni put vendute

2. Dati da segnalare con minore frequenza (ad esempio, con periodicità annuale):

a) composizione per valuta delle riserve (per gruppi di valute)

- valute comprese nel paniere dei DSP

- valute non comprese nel paniere dei DSP.

Tabella 4

Posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro su base annua

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le posizioni partimoniali sull'estero a fine 1999 e a fine 2000, dati "nazionali".

"extra": posizioni con non residenti nell'area dell'euro (per gli investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell'emittente).

"intra": posizioni sull'estero all'interno dell'area dell'euro.

"nazionale": ammontare di tutte le posizioni sull'estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzato solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto degli strumenti finanziari derivati).

ALLEGATO III

CONCETTI E DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LE STATISTICHE RELATIVE A BILANCIA DEI PAGAMENTI, SCHEMA DELLE RISERVE INTERNAZIONALI E POSIZIONE PATRIMONIALE SULL'ESTERO SEGNALATE ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Al fine di compilare statistiche esterne aggregate significative per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, sono stati messi a punto concetti e definizioni in materia di bilancia dei pagamenti (conto corrente, conto del capitale e conto finanziario), schema delle riserve internazionali e posizione patrimoniale sull'estero, sulla base del cosiddetto "schema di attuazione" (luglio 1996) e di ulteriori documenti approvati dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Nel formulare tali concetti e definizioni si è fatto riferimento agli standard internazionali vigenti, quali le raccomandazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) in materia di bilancia dei pagamenti (Manuale della bilancia dei pagamenti (BPM5), schema delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera del FMI/Banca dei regolamenti internazionale). Le proposte di armonizzazione più importanti sono esposte di seguito. Ulteriori orientamenti possono essere tratti dai corrispondenti rapporti, i cui codici di riferimento sono indicati fra parentesi. I rapporti menzionati non sono parte del testo giuridico.

1. Concetti e definizioni di determinate voci

1.1. Redditi da capitale (ST/SC/BP/INCO9801)

Definizione

I redditi da capitale consistono nei redditi derivanti dalla proprietà, da parte di un soggetto residente, di attività finanziarie sull'estero e, simmetricamente, i redditi derivanti dalla proprietà, da parte di un soggetto non residente, di attività finanziarie sull'interno.

Oggetto

I redditi da capitale comprendono gli introiti e gli esborsi sotto forma di redditi da investimenti diretti, da investimenti di portafoglio e da altri investimenti, nonché gli introiti sulle riserve ufficiali. I dati da segnalare per le voci principali mensili e per la bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale sono pressoché identici alle componenti standard (Standard Components) del FMI, così come definite nel BPM5. La differenza principale consiste nel fatto che la BCE non richiede una distinzione dei redditi da investimenti diretti in azioni fra utili distribuiti e utili non distribuiti.

Momento della registrazione

I redditi da interessi sono registrati in base al criterio di competenza (cosa non richiesta per i dati mensili). I dividendi sono registrati alla data in cui diventano esigibili.

1.2. Conto del capitale (STA/WGS/BOP/CAPITAL96)

Definizione

La definizione del conto del capitale contempla i trasferimenti in conto capitale e l'acquisizione/dismissione di attività non finanziarie non prodotte. I trasferimenti correnti sono da registrare nel conto corrente.

Oggetto

Le componenti standard del conto del capitale prevedono una disaggregazione settoriale in "amministrazioni pubbliche" e "altri settori", con un'ulteriore scomposizione successiva. La BCE si limita a compilare un conto del capitale complessivo, senza alcuna disaggregazione. La distinzione fra trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale è importante e generalmente dipende, in pratica, dall'uso dei trasferimenti da parte del paese destinatario.

1.3. Investimenti diretti (STA/WGS/BOP/DI95)

Definizione

Secondo gli standard internazionali (FMI/OCSE), il possesso di una quota pari o superiore al 10 % del capitale di un'impresa denota l'esistenza di un interesse a lungo termine da parte dell'investitore e costituisce pertanto un rapporto di investimento diretto. Il rapporto basato su questo criterio può sussistere sia direttamente fra i due soggetti, sia indirettamente, tramite un terzo soggetto che è esso stesso in rapporto di investimento diretto con gli altri due. Di conseguenza, un rapporto di investimento diretto può sussistere fra varie imprese collegate, sia che il collegamento si realizzi lungo un'unica o più catene. Esso può estendersi a relazioni indirette come quelle intercorrenti fra l'impresa investitrice e le filiazioni, le sub-filiazioni e le associate, nonché fra le filiazioni di pari livello (consorelle).

Oggetto

Gli organismi a fini speciali sono considerati investitori diretti regolari e/o imprese d'investimento diretto. Le BCN degli Stati membri partecipanti che non siano in grado di applicare tale criterio forniscono separatamente i dati relativi agli organismi a fini speciali. Onde evitare discrepanze e conformarsi alle raccomandazioni del FMI e agli indirizzi Eurostat/OCSE, i rapporti di investimento diretto sono registrati secondo il principio "direzionale". Per motivi di coerenza, nella compilazione delle tabelle degli utili reinvestiti sono concordati il metodo di calcolo e il momento della registrazione. Le operazioni finanziarie intragruppo, tra cui i crediti commerciali, sono considerate flussi di investimento diretto.

1.4. Investimenti di portafoglio (STA/WGS/BOP/PORT95)

Definizione

Il conto degli investimenti di portafoglio dell'area dell'euro comprende i) le azioni e altre partecipazioni e ii) i titoli di debito sotto forma di obbligazioni e notes e di strumenti di mercato monetario che non siano stati classificati come investimenti diretti o come riserve ufficiali. Gli strumenti finanziari derivati, così come le operazioni pronti contro termine e i prestiti di titoli sono esclusi dagli investimenti di portafoglio.

Oggetto

Le azioni e altre partecipazioni comprendono tutti gli strumenti rappresentativi di una ragione di credito sul valore residuo di una società di capitali dopo che siano stati soddisfatti i diritti di tutti i creditori. Tali strumenti assumono solitamente la forma di azioni ordinarie, azioni privilegiate, partecipazioni azionarie o documenti analoghi. Fra le azioni e altre partecipazioni sono parimenti incluse le quote di organismi di investimento collettivo, come ad esempio i fondi comuni di investimento.

Le obbligazioni e notes sono, in linea di principio, titoli con scadenza originaria superiore a un anno che attribuiscono solitamente al detentore i) il diritto incondizionato a ricevere un reddito monetario fisso ovvero un reddito monetario variabile determinato contrattualmente (essendo il pagamento degli interessi indipendente dagli utili del debitore) e ii) il diritto incondizionato a ricevere una somma fissa a titolo di rimborso del capitale a una o più date prestabilite.

A differenza delle obbligazioni e notes, gli strumenti di mercato monetario sono titoli emessi con una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi attribuiscono generalmente al detentore il diritto incondizionato a ricevere una determinata somma fissa di denaro a una data prestabilita. Tali strumenti sono solitamente negoziati a sconto su mercati organizzati; l'entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

Momento della registrazione

La registrazione delle operazioni in strumenti finanziari avviene nel momento in cui il creditore e il debitore iscrivono rispettivamente l'attività e la passività nei propri registri (in conformità al PBM5).

Sono state concordate raccomandazioni in merito a metodi di registrazione della bilancia dei pagamenti secondo il criterio della competenza (STA/WGS/BOP/ACC9711). Per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti, i redditi da capitale devono essere segnalati solo trimestralmente e/o annualmente. Non è richiesta la registrazione secondo il criterio della competenza per le voci principali mensili della bilancia dei pagamenti.

1.5. Strumenti finanziari derivati (aprile 1997, ottobre 1997, aprile 1998: STA/WG/BOP/SG59802)

Definizione

I derivati finanziari sono collegati a uno specifico strumento finanziario, indice o merce, per mezzo dei quali è possibile negoziare direttamente specifici rischi sui mercati finanziari. Le operazioni in strumenti derivati sono trattate separatamente anziché come facenti parte del valore degli strumenti sottostanti cui possono essere collegate.

Oggetto

Le operazioni e le posizioni in opzioni, future, swaps, contratti forward in cambi, derivati creditizi e derivati incorporati in strumenti finanziari sono registrate nella bilancia dei pagamenti, nello schema delle riserve internazionali e nella posizione patrimoniale sull'estero.

I versamenti dei margini iniziali sono considerati come variazioni dei depositi e sono da registrare, se identificabili, alla voce "altri investimenti". Il trattamento dei margini di variazione dipende dal tipo di margine; quelli del genere "opzione" sono considerati, in linea di principio, come variazioni dei depositi e vanno registrati, se identificabili, alla voce "altri investimenti". Quelli del genere "future" sono considerati, in linea di principio, come operazioni su derivati e vanno registrati alla voce "strumenti finanziari derivati".

Nel caso delle opzioni, l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e gli oneri di servizio impliciti) è da registrare alla voce "strumenti finanziari derivati".

Il valore netto dei flussi di regolamento connessi con i derivati su tassi d'interesse è da registrare alla voce "strumenti finanziari derivati".

I derivati incorporati in strumenti finanziari sono da registrare assieme allo strumento finanziario sottostante. Pertanto, essi non vanno valutati e registrati separatamente nella bilancia dei pagamenti, nello schema delle riserve internazionali e nella posizione patrimoniale sull'estero.

La classificazione dei vari derivati su strumenti di credito è da decidere caso per caso.

La valutazione dei derivati finanziari è effettuata al prezzo corrente di mercato.

Momento della registrazione

La registrazione delle operazioni in strumenti finanziari avviene nel momento in cui il creditore e il debitore iscrivono rispettivamente l'attività e la passività finanziaria nei propri registri (in conformità al BPM5). A causa dei problemi pratici che comporta per taluni strumenti derivati una distinzione significativa dei flussi attivi da quelli passivi, per il momento tutte le operazioni su derivati finanziari sono registrate su base netta nella bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti. Ai fini della posizione patrimoniale sull'estero le posizioni attive e passive in strumenti finanziari derivati sono invece registrate al lordo, eccetto quelle inerenti ai derivati finanziari compresi nella categoria "riserve ufficiali", le quali sono registrate su base netta.

1.6. Altri investimenti (STA/WG/BOP/OTH95)

Definizione

Quella degli "altri investimenti" è una categoria residuale, che include tutte le operazioni finanziarie non comprese negli investimenti diretti, negli investimenti di portafoglio, negli strumenti finanziari derivati o nelle riserve ufficiali.

Oggetto

Gli "altri investimenti" includono i crediti commerciali, i prestiti/monete, depositi e le altre attività/passività (in conformità al BPM5).

I saldi e le operazioni fra le BCN derivanti da operazioni regolate mediante TARGET sono da registrare su base netta dal lato dell'attivo dei prestiti e depositi degli altri investimenti delle autorità monetarie.

Per il trattamento ai fini della bilancia dei pagamenti delle operazioni pronti contro termine, di vendita con patto di riacquisto e di prestito di titoli vale come principio guida la prassi contabile seguita dalle banche, anziché il criterio del "trasferimento di proprietà". Ove non esista alcuno standard contabile internazionale affermato, è adottata d'intesa con la BCE una prassi comune che soddisfi le esigenze statistiche. Questa raccomandazione implica che le autentiche operazioni pronti contro termine, di vendita con patto di riacquisto o di prestito di titoli siano registrate come prestiti garantiti.

Momento della registrazione

I principi del "trasferimento di proprietà", della "data di regolamento" e della "data di pagamento" sono tutti conformi alle raccomandazioni del FMI.

Al fine di ottenere dati aggregati coerenti per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, non è fatta alcuna distinzione tra prestiti e depositi nell'ambito di ciascun settore, né viene utilizzata una disaggregazione per scadenza. Per i dati trimestrali e annuali è prevista una disaggregazione settoriale, compatibile con le componenti standard del FMI. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare un maggior grado di dettaglio nelle statistiche nazionali.

Per le voci principali mensili, è richiesta una scomposizione tra flussi a breve e flussi a lungo termine del settore bancario.

1.7. Riserve ufficiali

Definizione

Conformemente alle raccomandazioni del BPM5, le riserve ufficiali dell'area dell'euro sono attività altamente liquide, negoziabili e con elevato merito di credito detenute dalla BCE ("pooled reserve assets") e dalle BCN partecipanti ("unpooled reserve assets") nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominate in valuta estera (ossia, in valute diverse dall'euro), nonché gli averi in oro, la posizione di riserva nel FMI e le disponibilità in DSP. Pertanto, le attività analoghe della BCE e delle BCN partecipanti che non soddisfano questa definizione, ossia i crediti verso non residenti nell'area dell'euro denominati in euro e i crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro, per esempio i depositi in valuta estera collocati presso istituzioni bancarie residenti nell'area dell'euro, non sono trattate nelle statistiche esterne come riserve ufficiali dell'area dell'euro. Né sono considerate riserve ufficiali le disponibilità in valuta estera detenute dai governi degli Stati membri partecipanti.

Oggetto

Le operazioni e le posizioni in riserve ufficiali dell'area dell'euro sono presentate rispettivamente nella bilancia dei pagamenti e nella posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro. La presentazione si conforma alle componenti standard (Standard Components) del BPM5, sebbene sia stata introdotta una categoria distinta per gli strumenti finanziari derivati, in linea con lo schema adottato dal FMI. Ai fini della posizione patrimoniale sull'estero le disponibilità in riserve ufficiali, ivi compresi gli averi in oro, devono essere valutate ai prezzi di mercato mediani in chiusura rilevati al termine del periodo considerato e convertite in euro ai tassi di cambio di mercato mediani rilevati l'ultimo giorno del periodo stesso. Ai fini della bilancia dei pagamenti le operazioni in riserve ufficiali devono essere registrate al prezzo di mercato rilevato al momento dell'operazione e convertite in euro ai tassi di cambio rilevati al momento dell'operazione. I redditi rivenienti dalle riserve ufficiali, ivi compresi gli interessi attivi sui titoli di debito inclusi fra le riserve, sono registrati in modo indistinto alla voce "altri investimenti" del conto dei redditi da capitale, su una base di competenza e con frequenza almeno trimestrale. Nella bilancia dei pagamenti e nella posizione patrimoniale sull'estero le riserve ufficiali vanno iscritte su base lorda, senza dedurre le passività inerenti alle riserve, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, per i quali si applica una registrazione su base netta.

Una rilevanza crescente ha assunto il concetto di riserve utilizzabili in quanto un indicatore più significativo della capacità di un paese di onorare le proprie obbligazioni in valuta estera, rispetto alle riserve lorde che appaiono nella bilancia dei pagamenti e nella posizione patrimoniale sull'estero. Tale criterio è stato infatti adottato nello Special Data Dissemination Standard del FMI. Per determinare le riserve utilizzabili è necessario integrare i dati sulle riserve lorde con informazioni su altre attività in valuta estera e sulle passività inerenti alle riserve. Conseguentemente, le statistiche mensili sulle riserve ufficiali (lorde) dell'Eurosistema sono integrate con i dati sulle altre attività in valuta estera e sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a valere sulle riserve ufficiali lorde, classificati in base alla vita residua. È inoltre prevista con sfasamento trimestrale una disaggregazione fra le riserve ufficiali lorde denominate nelle valute presenti nel paniere dei DSP (in termini di totale) e quelle denominate nelle altre valute (in termini di totale).

Per quanto concerne le voci specifiche, le disponibilità in oro monetario restano invariate nel caso di tutte le operazioni reversibili (swaps, pronti contro termine, prestiti e depositi in oro). Le operazioni pronti contro termine in titoli denominati in valuta estera comportano un aumento del totale delle riserve ufficiali della BCN che riceve il contante, in quanto i titoli ceduti rimangono iscritti in bilancio; nel caso di pronti contro termine attivi, l'autorità monetaria che eroga il contante non registra alcuna variazione nel totale delle riserve ufficiali se la controparte non residente è un'altra autorità monetaria o un'istituzione finanziaria, in quanto il credito nei confronti di quest'ultima rientra nelle riserve ufficiali.

2. Metodi di attuazione per la distribuzione geografica (STA/WGS/BOP/GEO96)

Le difficoltà inerenti alla compilazione di statistiche disaggregate geograficamente per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero sono superate mediante un metodo a più stadi. Il metodo prevede tre stadi, che comportano obblighi di segnalazione progressivamente più stringenti. Particolare attenzione va prestata al conto degli investimenti di portafoglio, al conto dei redditi da investimenti di portafoglio e al conto degli strumenti finanziari derivati.

2.1. Metodo generale (da applicare a tutti i conti della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero, con le eccezioni indicate di seguito)

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale delle operazioni/posizione nette totali nazionali.

Attuato dal 1999 per la posizione patrimoniale sull'estero.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale distinta delle operazioni/posizioni con non residenti per i crediti e debiti ovvero per le attività e passività nette (bilancia dei pagamenti)/attività e passività (posizione patrimoniale sull'estero).

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione addizionale distinta delle operazioni/posizioni fra i residenti negli Stati membri partecipanti e i non residenti nell'area dell'euro.

Attuato relativamente alla bilancia dei pagamenti: a partire dal gennaio 1999.

Termine per l'attuazione relativamente alla posizione patrimoniale sull'estero: fine settembre 2002 - dati riferiti a fine 2001.

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro e dati richiesti a livello dei singoli Stati membri: analogo a quello dello stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni all'esterno dell'area dell'euro, limitatamente alle statistiche trimestrali e annuali.

Termine per l'attuazione relativamente alla posizione patrimoniale sull'estero: fine settembre 2004 - dati riferiti a fine 2003.

2.2. Conto degli investimenti di portafoglio

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale delle operazioni/posizioni nette totali nazionali in investimenti di portafoglio.

Attuato a partire dal 1999 per la posizione patrimoniale sull'estero.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale delle operazioni/posizioni nette in titoli emessi da non residenti per gli investimenti di portafoglio attivi. Consolidamento delle operazioni/posizioni nette nel totale delle passività nazionali e delle operazioni/posizioni in titoli emessi e acquistati da residenti degli Stati membri partecipanti per gli investimenti di portafoglio passivi.

Dati richiesti a livello di BCN: operazioni/posizioni in investimenti di portafoglio attivi, suddivise in operazioni/posizioni in titoli dell'area dell'euro emessi da residenti degli Stati membri partecipanti e altri titoli. A tale fine, è necessario individuare l'emittente (debitore) del titolo per poter stabilire se esso è residente o meno in uno degli Stati membri partecipanti. Per le operazioni/posizioni in investimenti di portafoglio passivi sono richiesti soltanto gli importi totali nazionali netti.

Le posizioni in investimenti di portafoglio all'interno della posizione patrimoniale sull'estero sono registrate sulla base delle sole consistenze relative alle disponibilità a fine anno in azioni e altre partecipazioni e in titoli di debito a breve e lungo termine emessi da non residenti nell'area dell'euro, approfittando del fatto che gli obblighi di segnalazione stabiliti dalla BCE sono pienamente coerenti con la partecipazione alla Coordinated Portfolio Investment Survey del FMI.

Attuato per i flussi degli investimenti di portafoglio a partire dal gennaio 1999.

Termine per l'attuazione relativamente alle consistenze degli investimenti di portafoglio: fine settembre 2002 - dati riferiti a fine 2001.

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro e dati richiesti a livello di BCN: analogo a quello dello stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica (ancora non specificata) all'interno delle operazioni/posizioni con l'esterno dell'area dell'euro dal lato delle attività. Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica nelle operazioni/posizioni con l'esterno dell'area dal lato delle passività. Lo stadio 3 si applica unicamente alle statistiche trimestrali e annuali sulle operazioni e alle statistiche annuali sulle posizioni.

Termine per l'attuazione relativamente alle posizioni in investimenti di portafoglio (solo dal lato delle attività): fine settembre 2004 - dati riferiti a fine 2003.

2.3. Conto dei redditi da investimenti di portafoglio

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale delle operazioni nette totali nazionali in redditi da capitale.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale dei redditi attivi derivanti da strumenti di investimento di portafoglio emessi da non residenti. Consolidamento dei redditi passivi derivanti dalle passività nette totali nazionali e dei redditi attivi derivanti da titoli emessi da residenti degli Stati membri partecipanti.

Dati richiesti a livello di BCN: redditi attivi da investimenti di portafoglio suddivisi in redditi derivanti da titoli emessi da residenti degli Stati membri partecipanti e redditi derivanti da titoli emessi da residenti di altri paesi. A tale fine è necessario individuare l'emittente (debitore) per stabilire se esso è residente o meno in uno degli Stati membri partecipanti. Per i redditi passivi da investimenti di portafoglio sono richiesti soltanto gli importi nazionali totali.

Attuato a partire dal gennaio 2000.

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro e dati richiesti a livello di BCN: analogo a quello dello stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni attive con l'esterno dell'area dell'euro. Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica per le operazioni con l'esterno dell'area dal lato dei redditi passivi. Lo stadio 3 è necessario soltanto per le statistiche trimestrali e annuali.

2.4. Conto degli strumenti finanziari derivati

Operazioni

Stadio 1

Gli obblighi di segnalazione per le operazioni in strumenti finanziari derivati con controparti esterne all'area dell'euro prevedono solo una presentazione su base netta di questa voce.

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale delle operazioni nette totali nazionali in strumenti finanziari derivati.

Posizioni

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale delle posizioni nette totali nazionali in strumenti derivati finanziari.

Attuato a partire dal 1999.

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello dell'area dell'euro: indicazione addizionale distinta delle posizioni nette in strumenti finanziari derivati con non residenti nell'area dell'euro dal lato delle attività e delle passività.

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle posizioni verso i residenti negli Stati membri partecipanti e delle posizioni verso i residenti in altri paesi (esterni all'area dell'euro) sulla base dell'ubicazione del mercato, ove pertinente, oppure della controparte effettiva per i derivati finanziari negoziati su mercati non organizzati (OTC).

Termine per l'attuazione: fine settembre 2002 - dati riferiti a fine 2001.

Stadio 3

Disaggregazione geografica per le posizioni in strumenti derivati finanziari verso l'esterno dell'area dell'euro, limitatamente alle statistiche trimestrali e annuali.

3. Classificazione degli aggregati dell'area dell'euro per settori istituzionali

La scomposizione settoriale degli aggregati dell'area dell'euro si articola in: autorità monetarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri settori.

Autorità monetarie

Il settore "autorità monetarie" delle statistiche relative all'area dell'euro coincide con l'Eurosistema, ossia con la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti.

Amministrazioni pubbliche

Il settore "amministrazioni pubbliche" delle statistiche relative all'area dell'euro è coerente con la definizione del medesimo settore riportata nel SNA 93 e nel SEC 95 e comprende le seguenti unità:

- amministrazioni centrali,

- amministrazioni di stati federati/regionali,

- amministrazioni locali,

- enti di previdenza e assistenza sociale.

IFM escluse le autorità monetarie

Questo settore coincide con il settore delle IFM ai fini delle statistiche monetarie e bancarie (escluse le autorità monetarie). Esso comprende:

i) gli enti creditizi, così come definiti nella normativa comunitaria, ossia le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (inclusi i proventi derivanti dalla vendita di obbligazioni bancarie al pubblico) e nel concedere crediti per conto proprio;

ii) tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici).

Altri settori

La categoria "altri settori" delle statistiche dell'area dell'euro comprende varie unità istituzionali, e principalmente:

i) le altre istituzioni finanziarie non comprese nella definizione di IFM, come gli organismi di investimento collettivo non considerati come fondi comuni monetari, le società di investimento immobiliare, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti di credito ipotecario, le imprese di assicurazione, i fondi pensione e gli ausiliari finanziari;

ii) le istituzioni non finanziarie, come le imprese non finanziarie private e pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le famiglie stesse.

ALLEGATO IV

TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Lo scambio delle informazioni statistiche richieste dalla Banca centrale europea (BCE) si svolge mediante il servizio fornito dalla rete SEBC. Tutti gli scambi di dati all'interno dell'SEBC impiegano lo stesso modello concettuale.

Le banche centrali nazionali devono attenersi alle raccomandazioni sotto indicate al fine di garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sottoelencati.

- Completezza: le banche centrali nazionali sono tenute a segnalare i dati relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne altri non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un'osservazione mancante, l'omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni. Inoltre, nel caso di revisioni relative a una sola sottosezione delle voci principali, le regole di convalida sono da applicare all'intera bilancia dei pagamenti.

- Segni convenzionali: per la trasmissione di dati delle banche centrali nazionali alla BCE, nonché alla Commissione europea (Eurostat), va seguita una convenzione di segno uniforme per tutte le statistiche da segnalare. Nel quadro di tale convenzione le partite a debito e a credito nel conto corrente e nel conto del capitale devono essere indicate con segno positivo, mentre i saldi netti devono essere calcolati e indicati come accrediti meno addebiti. Nel conto finanziario i decrementi di attività nette e gli incrementi di passività nette devono essere indicati con segno positivo, mentre gli incrementi di attività nette e i decrementi di passività nette devono essere indicati con segno negativo. I saldi netti sono da calcolare e indicare come variazione netta delle attività più variazione netta delle passività.

Per quanto concerne i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero, le posizioni nette devono essere calcolate e indicate come posizioni creditorie meno posizioni debitorie.

- Identità contabili dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le banche centrali nazionali devono applicare integralmente le regole di convalida a suo tempo distribuite e ottenibili su richiesta.

ALLEGATO V

MONITORAGGIO DEI METODI DI COMPILAZIONE DELLE STATISTICHE

La Banca centrale europea (BCE) provvede al monitoraggio dei metodi di compilazione utilizzati per la segnalazione delle statistiche in merito alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, nonché dei concetti e delle definizioni applicati su base regolare dagli Stati membri partecipanti all'area dell'euro. Il monitoraggio è effettuato in concomitanza con l'aggiornamento e la tenuta del documento dal titolo "Bilancia dei pagamenti dell'Unione europea/metodi statistici per la posizione degli investimenti con l'estero" (Manuale di BdP) e mediante la procedura di verifica semestrale.

Il Manuale di BdP contiene informazioni sulla struttura dei dati statistici di bilancia dei pagamenti e della posizione degli investimenti con l'estero per tutti gli Stati membri, sotto forma di descrizioni particolareggiate dei metodi di compilazione dei dati, dei concetti e delle definizioni applicati, nonché di informazioni circa le difformità presenti negli Stati membri rispetto alle definizioni concordate per le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero.

Il Manuale di BdP è aggionato con cadenza annuale in stretta collaborazione con gli Stati membri.

La verifica semestrale fa parte del processo di aggiornamento del Manuale di BdP. La procedura si basa su rapporti, sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo della BCE, sul trattamento statistico del conto dei redditi da capitale e del conto finanziario nell'ambito della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero. Tale procedura costituisce una base per la valutazione da parte della BCE della qualità dei dati che essa riceve ai fini delle statistiche di bilancia dei pagamenti.

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