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Document 31999D0002(01)

99/655/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 26 agosto 1999, che modifica la decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 (BCE/1998/6) relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/1999/2)

OJ L 258, 5.10.1999, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2001; abrogato da 32001D0007(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/655/oj

31999D0655

99/655/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 26 agosto 1999, che modifica la decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 (BCE/1998/6) relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/1999/2)

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 05/10/1999 pag. 0029 - 0031


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 agosto 1999

che modifica la decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 (BCE/1998/6) relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(BCE/1999/2)

(1999/655/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

(1) considerando che è opportuno modificare i principi in base ai quali è consentita la riproduzione commerciale delle banconote;

(2) considerando che i riferimenti agli articoli del trattato sono aggiornati alla nuova numerazione introdotta dal trattato di Amsterdam; che la redazione del preambolo, della disposizione finale e della formula conclusiva della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 (BCE/1998/6) relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro è stata modificata in conformità delle procedure vigenti,

DESIDE:

Articolo 1

Modifica dell'articolo 2, paragrafo 2

L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 (BCE/1998/6) relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro è modificato come segue: "La riproduzione intera o parziale delle banconote indicate nell'articolo 1 della presente decisione è autorizzata senza ricorso a procedure specifiche nei casi seguenti:

a) per fotografie, disegni, dipinti, filmati e, in genere, per ogni tipo di immagine il cui soggetto principale non siano le banconote o le riproduzioni in sé stesse e che non forniscano una visione in primo piano dei disegni delle banconote;

b) per riproduzioni le cui dimensioni siano superiori al 125 % o inferiori al 75 %, sia in lunghezza che in larghezza, delle banconote, come indicato nell'articolo 1 della presente decisione, indipendentemente dal materiale utilizzato per tali riproduzioni."

Articolo 2

Disposizione finale

1. È allegata alla presente una versione consolidata dalla decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 (BCE/1998/6), modificata dalla decisione della Banca centrale europea del 26 agosto 1999 (BCE/1999/2).

2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 agosto 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 luglio 1998

relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/1998/6), modificata dalla decisione della Banca centrale europea del 26 agosto 1999 (BCE/1999/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro(1), in particolare gli articoli 10 e 16,

(1) considerando che, in base a quanto disposto dall'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, dall'articolo 16 dello statuto e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98, sono richiesti dettagli più precisi su tagli e specifiche delle banconote in euro; considerando che tali dettagli possono essere forniti con una decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione(2), sancisce che il valore unitario delle monete in euro sia compreso tra 1 cent e 2 EUR; considerando che i tagli delle banconote in euro dovrebbero tenere conto del valore unitario delle monete in euro;

(3) considerando che la presente decisione tiene conto del lavoro preparatorio eseguito dall'Istituto monetario europeo (in seguito denominato "IME") e, per quanto riguarda in particolare i disegni delle banconote, dei risultati di un concorso europeo tra disegnatori di banconote; considerando che tale lavoro preparatorio ha comportato, tra l'altro, consultazioni con le associazioni europee di varie categorie di utilizzatori di banconote, al fine di tenere conto delle loro specifiche esigenze visive e tecniche, nonché per facilitare il riconoscimento e l'accettazione dei tagli e delle specifiche delle nuove banconote da parte degli utilizzatori; considerando che la Banca centrale europea (in seguito denominata "BCE") è titolare dei diritti d'autore sui disegni delle banconote in euro, in origine detenuti dall'IME;

(4) considerando che è necessario stabilire alcuni principi guida comuni in base ai quali consentire la riproduzione commerciale dei disegni delle banconote; considerando che la BCE farà ricorso alle banche centrali nazionali (in seguito denominate "BCN") degli Stati membri partecipanti per autorizzazioni specifiche a riprodurre i disegni delle banconote; considerando che è politica generale autorizzare la riproduzione dei disegni delle banconote a cui la presente decisione si riferisce, tra l'altro, per fini educativi;

(5) considerando che si rende necessario istituire un regime comune in virtù del quale le BCN degli Stati membri partecipanti siano pronte a sostituire banconote in euro mutilate o danneggiate; considerando che l'esigenza di istituire un regime comune riguarda anche il ritiro finale delle banconote, quando queste saranno sostituite da nuove banconote; considerando che la pubblicazione di annunci nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee può essere accompagnata da altri mezzi di pubblicazione che facilitino la debita conoscenza da parte del pubblico,

DECIDE:

Articolo 1

Tagli e specifiche

1. La prima serie di banconote in euro comprenderà sette tagli con valori compresi tra 5 EUR e 500 EUR, raffiguranti il tema "Epoche e stili in Europa", con le seguenti caratteristiche essenziali.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recheranno la rappresentazione di portali e finestre sul fronte e di ponti sul retro, caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli altri elementi del disegno figurano: il simbolo dell'Unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della Banca centrale europea nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo © a indicare la tutela del marchio; la firma del presidente della BCE.

Articolo 2

Riproduzione

1. La BCE è titolare del diritto d'autore sulle banconote indicate nell'articolo 1 della presente decisione.

2. La riproduzione intera o parziale delle banconote indicate nell'articolo 1 della presente decisione è autorizzata senza ricorso a procedure specifiche nei casi seguenti:

a) per fotografe, disegni, dipinti, filmati e, in genere, per ogni tipo di immagine il cui soggetto principale non siano le banconote o le riproduzioni in se stesse e che non forniscano una visione in primo piano dei disegni delle banconote;

b) per riproduzioni le cui dimensioni siano superiori al 125 % o inferiori al 75 %, sia in lunghezza che in larghezza, delle banconote, come indicato nell'articolo 1 della presente decisione, indipendentemente dal materiale utilizzato per tali riproduzioni.

3. Ogni altra riproduzione intera o parziale di una banconota deve essere autorizzata i) dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui risiede il richiedente, su delega della BCE e conformemente alle politiche della stessa, oppure ii) dalla BCE per richiedenti residenti al di fuori degli Stati membri partecipanti.

4. L'autorizzazione generale alle riproduzioni, concessa sulla base delle norme suddette potrà essere revocata in caso di conflitto con i diritti morali inalienabili dell'autore dei disegni delle banconote.

Articolo 3

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN degli Stati membri partecipanti sostituiscono, su richiesta, le banconote in euro aventi corso legale, mutilate o danneggiate, nei seguenti casi:

a) qualora sia presentato più del 50 % della banconota;

b) qualora sia presentato il 50 % o meno della banconota se il richiedente può dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. La sostituzione di banconote mutilate o danneggiate richiede:

a) l'identificazione del richiedente in caso di dubbio circa il diritto di quest'ultimo sulle banconote e circa l'autenticità delle banconote stesse;

b) spiegazioni scritte circa la causa della mutilazione o del danneggiamento delle banconote e la sorte delle parti mancanti in caso vi sia il legittimo sospetto che sia stato commesso un reato o che la banconota sia stata mutilata o danneggiata intenzionalmente;

c) spiegazioni scritte sul tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione in caso siano presentate banconote macchiate con inchiostro, contaminate o impregnate;

d) una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura dell'annullamento in caso di banconote presentate da istituti di credito, se queste sono state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto;

e) pagamento da parte del richiedente dei diritti eventualmente stabiliti dalla BCE in caso siano necessarie analisi particolarmente laboriose da parte delle BCN.

Articolo 4

Ritiro di banconote

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro sarà regolamentato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in altri mezzi di comunicazione. Tale decisione verterà, come minimo, sui seguenti punti:

- il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione;

- la durata del periodo di sostituzione;

- la data in cui il tipo o la serie di banconote in euro perderà il suo corso legale;

- il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo del ritiro e/o dopo che abbiano cessato di avere corso legale.

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 luglio 1998.

II Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 139 dell'1.5.1998, pag. 6.

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