EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998O0017

Indirizzo della Banca centrale europea del 1o dicembre 1998 sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l'estero (BCE/1998/17)

OJ L 115, 4.5.1999, p. 47–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2000; sostituito da 32000O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1999/294/oj

31998O0017

Indirizzo della Banca centrale europea del 1o dicembre 1998 sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l'estero (BCE/1998/17)

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 04/05/1999 pag. 0047 - 0064


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o dicembre 1998

sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l'estero

(BCE/1998/17)

(1999/294/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato lo "statuto"), in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

(1) considerando che, per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) deve compilare statistiche di bilancia dei pagamenti mensili, trimestrali e annuali complete e attendibili e statistiche annuali relative alla posizione sull'estero, indicanti le voci principali che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari degli Stati membri partecipanti, questi ultimi considerati come un unico territorio economico;

(2) considerando che lo statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici; che l'articolo 5.2 dello statuto stabilisce che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 del medesimo;

(3) considerando che, come si indica nel considerando 12 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, nei primi anni dell'area della moneta unica considerazioni di efficienza in termini di costi potrebbero richiedere che gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE debbano essere soddisfatti con il ricorso a procedure transitorie, dati i vincoli imposti agli attuali sistemi di raccolta; che ciò potrebbe comportare in particolare che, nel caso del conto finanziario della bilancia dei pagamenti, i dati sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, potrebbero essere compilati utilizzando tutte le posizioni o le operazioni tra residenti di uno Stato membro partecipante e residenti di altri paesi;

(4) considerando che i dati sulle posizioni e le operazioni relative alle attività e/o passività dei residenti degli Stati membri partecipanti nei confronti di residenti di altri Stati membri partecipanti continueranno ad essere segnalati dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, in conformità degli obblighi nazionali o della prassi consolidata; che tali informazioni sono necessarie, nei primi anni dell'area della moneta unica, per l'adempimento degli obblighi statistici della BCE; che tale compito non costituisce un onere di segnalazione supplementare per gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione;

(5) considerando che in alcuni Stati membri, in conformità della prassi nazionale consolidata, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non riferiscono alle BCN bensì ad un'altra competente autorità statistica nazionale; che, per ottemperare agli obblighi statistici della BCE, le BCN di tali Stati membri e le altre competenti autorità statistiche nazionali cooperano tra loro, in conformità della raccomandazione della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione netta sull'estero (BCE/1998/NP21);

(6) considerando che la trasmissione dalle BCN alla BCE di informazioni statistiche riservate viene effettuata nella misura necessaria e con un dettaglio sufficiente a consentire l'assolvimento dei compiti del SEBC; che il regime di riservatezza figura all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98;

(7) considerando che, in conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si intende per:

- "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

- "residente", qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2533/98;

- "operazione con l'estero", un'operazione che pone in essere o estingue, in tutto o in parte, crediti o debiti, o che comporta il trasferimento di un diritto su di un bene fra residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, e residenti di Stati membri non partecipanti e/o residenti di paesi terzi. Per "posizione sull'estero" s'intende l'insieme delle attività e passività finanziarie nei confronti di residenti di Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi. Nella posizione sull'estero rientrano inoltre terreni, altre proprietà immobiliari e altri beni immobili situati fisicamente fuori del territorio economico degli Stati membri partecipanti e che sono di proprietà di residenti degli Stati membri partecipanti e/o situati all'interno del territorio economico degli Stati membri partecipanti e di proprietà di residenti di Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi; rientrano altresì l'oro monetario e i diritti speciali di prelievo (DSP) di proprietà di residenti di Stati membri partecipanti. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2005, nella misura necessaria per la compilazione dei conti "Investimenti diretti", "Investimenti di portafoglio" e "Redditi da investimento" ai fini delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione netta sull'estero per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, i termini "posizione sull'estero" e "operazione con l'estero" s'intendono comprendere anche posizioni e operazioni aventi per oggetto attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti nei confronti di residenti di altri Stati membri partecipanti;

- "bilancia dei pagamenti", il prospetto statistico che evidenzia, nella disaggregazione adeguata, le operazioni con l'estero effettuate nel mese, trimestre o anno civile in esame;

- "posizione sull'estero", il bilancio annuale delle attività e passività finanziarie sull'estero ad una data di riferimento.

Articolo 2

Obblighi statistici delle BCN

1. Le BCN comunicano alla BCE i dati necessari relativi alle posizioni sull'estero e alle operazioni con l'estero per consentirle di compilare la bilancia dei pagamenti e la posizione sull'estero aggregate per il territorio economico degli Stati membri partecipanti.

2. Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE secondo le disposizioni degli allegati I, II e III del presente indirizzo, le quali sono conformi agli standards internazionali vigenti, segnatamente alla quinta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale (BPM5).

3. Le informazioni statistiche richieste sulla bilancia dei pagamenti sono comunicate con riferimento a periodi civili mensili, trimestrali e annuali e quelle riguardanti la posizione sull'estero si riferiscono alla fine dell'anno civile in esame.

Articolo 3

Tempestività

1. Le voci essenziali per la bilancia dei pagamenti mensile del territorio economico degli Stati membri partecipanti sono comunicate alla BCE entro la chiusura della trentesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese cui i dati si riferiscono.

2. La disaggregazione trimestrale dettagliata per la bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti è comunicata alla BCE entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

3. I dati annuali per la bilancia dei pagamenti aggregata del territorio economico degli Stati membri partecipanti sono comunicati entro tre mesi dalla fine dell'anno cui i dati si riferiscono, con la stessa disaggregazione applicata per i dati trimestrali.

4. I dati relativi alla posizione sull'estero sono comunicati alla BCE entro nove mesi dalla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

5. La raccolta dei dati a livello nazionale è organizzata in modo da rispettare queste scadenze.

Articolo 4

Standard di trasmissione

1. Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE in una forma che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato IV del presente indirizzo.

2. Ai fini della trasmissione elettronica delle informazioni statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione sull'estero richieste dalla BCE, le BCN si avvalgono dello strumento messo a disposizione dal SEBC, basato sulla rete di telecomunicazioni ("ReteSEBC"). Il formato di comunicazione statistica sviluppato per tale scambio elettronico di informazioni statistiche è il formato "Gesmes/CB". Il presente obbligo non osta all'impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione concordata di riserva.

Articolo 5

Qualità delle informazioni statistiche

1. Le BCN verificano la qualità e l'attendibilità delle informazioni statistiche che trasmettono alla BCE, ferme restando le funzioni di controllo di quest'ultima, di cui all'allegato V del presente indirizzo.

2. Tale compito può comprendere la trasmissione delle correzioni apportate dalle BCN al fine di includervi la più recente valutazione delle informazioni statistiche, migliorando così la qualità, nonché di garantire la massima coerenza possibile tra le voci corrispondenti della bilancia dei pagamenti per ciascuna delle diverse frequenze.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo è rivolto alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

2. Il presente indirizzo entra in vigore il 1o gennaio 1999.

3. Il presente indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o dicembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO I

RICHIESTE DI STATISTICHE DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

1. Statistiche in materia di bilancia dei pagamenti e posizione sull'estero

La BCE deve disporre di dati statistici in materia di bilancia dei pagamenti con cadenza mensile, trimestrale e annuale, con riferimento ai rispettivi periodi dell'anno civile.

1.1. Statistiche in materia di bilancia dei pagamenti mensile - voci principali

Obiettivo

L'obiettivo è redigere una bilancia dei pagamenti mensile del territorio economico degli Stati membri partecipanti, indicante le principali voci che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari.

Requisiti

È essenziale che i dati forniti siano idonei all'utilizzo per la compilazione della bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti.

Ai fini della politica monetaria e delle operazioni valutarie, le esigenze della BCE in materia di bilancia dei pagamenti mensile si limitano ad ampie categorie di operazioni, vale a dire a "voci principali" (cfr. allegato II, tabella 1). La scadenza ravvicinata per la comunicazione delle voci principali mensili, la loro natura fortemente aggregata e il loro utilizzo per la politica monetaria e le operazioni valutarie consentono, ove inevitabile, di discostarsi in qualche misura dagli indirizzi internazionali. Non è necessario che la registrazione avvenga secondo un severo principio di competenza o di effettuazione delle operazioni. Di concerto con la BCE, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti possono fornire i dati relativi al conto corrente e al conto finanziario sulla base dei regolamenti. Saranno accettati anche dati preliminari o stimati, qualora ciò si riveli necessario per rispettare le scadenze.

Per ciascuna delle ampie categorie di operazioni, occorre distinguere tra attività e passività (ovvero fra crediti e debiti, per quanto riguarda le voci del conto delle operazioni correnti). Le BCN degli Stati membri partecipanti devono pertanto distinguere, riguardo alle operazioni esterne, tra quelle condotte con residenti di altri Stati membri partecipanti e quelle effettuate fuori del territorio economico degli Stati membri partecipanti e devono seguire questo criterio con coerenza. All'atto della partecipazione di altri Stati membri, le BCN degli Stati membri partecipanti dovranno applicare la relativa modifica.

Per consentire un'aggregazione significativa, per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, dei dati mensili relativi agli investimenti di portafoglio e agli investimenti diretti, occorre operare una disaggregazione tra le operazioni in titoli e altri flussi finanziari provenienti dai residenti degli Stati membri partecipanti e le stesse operazioni provenienti dai residenti di tutti gli altri paesi. Ai fini di tale distinzione, è necessario accertare in separata sede se l'emittente dei titoli risiede in uno Stato membro partecipante. Le operazioni nette in attività di investimenti di portafoglio e di investimenti diretti per il territorio economico degli Stati membri partecipanti si calcolano aggregando le operazioni nette segnalate in titoli emessi da non residenti. Le operazioni nette in passività di investimenti di portafoglio e di investimenti diretti per il territorio economico degli Stati membri partecipanti si calcolano aggregando le operazioni nette segnalate in titoli emessi da residenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti.

1.2. Bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale

Obiettivo

L'obiettivo della bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale del territorio economico degli Stati membri partecipanti è quello di disporre di informazioni più dettagliate che consentano un'analisi più approfondita delle operazioni esterne. Questi dati statistici saranno inoltre di aiuto per la preparazione del conto finanziario e la pubblicazione comune della bilancia dei pagamenti UE/UM, in cooperazione con la Commissione delle Comunità europee (Eurostat).

Requisiti

Le statistiche in materia di bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale di cui la BCE necessita devono essere il più possibile conformi agli standards definiti nel BPM5 (cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del presente indirizzo). La disaggregazione dei dati statistici relativi alla bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale, quale richiesta dalla BCE, è indicata nell'allegato II, tabella 2. I concetti e le definizioni, armonizzati a livello europeo, da utilizzarsi per il conto capitale e per il conto finanziario sono illustrati nell'allegato III del presente indirizzo.

La disaggregazione delle voci per il conto corrente trimestrale/annuale è analoga a quella richiesta per i dati mensili. Mentre per i beni, i servizi e i trasferimenti bastano le voci essenziali, per il reddito è richiesta una disaggregazione dettagliata.

Per il conto finanziario, sono da seguire le indicazioni dei componenti standard FMI del BPM5, con le seguenti rettifiche:

- per gli investimenti diretti, è sufficiente distinguere tra investimenti in uscita e in entrata;

- la voce "altri investimenti" è semplificata, nel senso che viene eliminata la distinzione tra prestiti e depositi nelle due colonne del bilancio, viene eliminata la disaggregazione per scadenza e viene modificata la presentazione della disaggregazione (indicando il settore come dato prioritario). Questa disaggregazione per settore è compatibile, ma non identica, a quella del BPM5, dove sono gli strumenti ad avere la priorità.

Gli Stati membri dovranno distinguere, nelle loro statistiche in materia di bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale, tra le operazioni effettuate con altri paesi partecipanti e tutte le altre operazioni esterne. Come per i dati mensili, anche per quelli trimestrali e annuali deve essere operata una disaggregazione, riguardo agli investimenti di portafoglio e agli investimenti diretti, fra le operazioni in titoli e altri flussi finanziari provenienti dai residenti degli Stati membri partecipanti e le stesse operazioni provenienti dai residenti di tutti gli altri paesi.

Ai fini della bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti, i dati relativi ai redditi da investimento maturati sono da fornire su base trimestrale. In linea con il Sistema dei conti nazionali, il BPM5 raccomanda la registrazione degli interessi secondo il principio della competenza. Tale raccomandazione ha ripercussioni sul conto corrente (redditi da investimento) così come sul conto finanziario. La registrazione secondo il principio della competenza impone ad alcune banche centrali nazionali negli Stati membri partecipanti di mettere a punto nuovi metodi di calcolo e di stima.

2. Statistiche in materia di posizione sull'estero

Obiettivo

L'obiettivo è compilare un rendiconto annuale delle attività e passività esterne per il complesso del territorio economico degli Stati membri partecipanti, ai fini dell'analisi della politica monetaria e del mercato valutario. La BCE necessita dei dati statistici relativi alla posizione sull'estero per quanto riguarda gli stock a fine anno civile. Questi dati possono essere di aiuto anche per la compilazione dei flussi della bilancia dei pagamenti.

Requisiti

I dati in materia di posizione sull'estero di cui la BCE necessita devono essere il più possibile conformi ai principi definiti nel BPM5. La posizione netta sull'estero viene compilata dalla BCE per l'insieme del territorio economico degli Stati membri partecipanti. La disaggregazione da seguire per la posizione netta sull'estero relativa al territorio economico degli Stati membri partecipanti è indicata nell'allegato II, tabella 3.

La BCE può richiedere con cadenza trimestrale quelle voci che sono di particolare importanza per la gestione della politica monetaria, in particolare quelle relative al conto "altri investimenti", che vengono normalmente trasmesse alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) per le sue statistiche sull'attività bancaria internazionale.

La posizione sull'estero evidenzia gli stock finanziari al termine del periodo di riferimento, calcolati a prezzi di fine esercizio. Ne consegue che le variazioni di valore degli stock nel corso del periodo di riferimento sono in parte dovute alle operazioni finanziarie avvenute e registrate nella bilancia dei pagamenti. Analogamente, le variazioni tra la posizione all'inizio e alla fine di un determinato periodo sono in parte causate dalle oscillazioni dei prezzi delle attività e passività finanziarie interessate. Se poi gli stock fossero denominati in valute diverse dall'unità di conto utilizzata per la posizione sull'estero, sui valori degli stock stessi incideranno anche le variazioni dei tassi di cambio nei confronti di altre valute. Infine, le variazioni degli stock che non siano dovute ai fattori sopra indicati saranno considerate come "altre rettifiche".

Per una corretta riconciliazione tra flussi e stock finanziari del territorio economico degli Stati membri partecipanti, le variazioni di valore dovute alle oscillazioni di prezzi, ai tassi di cambio e ad altre rettifiche dovrebbero essere evidenziate separatamente. Tuttavia, per motivi pratici, all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria tali variazioni saranno indicate in modo aggregato, come somma globale nel quadro di una rubrica unica, e la posizione sull'estero sarà compilata su base netta, facendo riferimento ai dati aggregati a livello nazionale. Possono inoltre applicarsi criteri specifici per la valutazione del capitale proprio negli investimenti diretti, in particolare per quanto attiene alle azioni non quotate.

I dati da fornire per la posizione sull'estero, così come i concetti, le definizioni e le disaggregazioni, sono il più possibile in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale/annuale. Per il conto investimenti diretti è però richiesta un'ulteriore disaggregazione tra capitale proprio e altro capitale. I dati relativi agli stock, compilati ai fini della posizione sull'estero per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, devono essere compatibili con altre statistiche, ad esempio quelle relative ad aggregati monetari e bancari e ai conti finanziari, sempre compilate dalla BCE, e con i conti nazionali. Tali stock comprendono anche i dati relativi agli investimenti diretti, compilati dalla Commissione delle Comunità europee (Eurostat).

ALLEGATO II

DISAGGREGAZIONI RICHIESTE

Tabella 1

Voci principali della bilancia dei pagamenti mensile del territorio economico degli Stati membri partecipanti

(indicare separatamente i crediti e i debiti nel conto corrente e nel conto capitale, e le attività e le passività nel conto finanziario)

I. Conto corrente (crediti e debiti)

Beni

Servizi

Redditi

Trasferimenti correnti

II. Conto capitale

III. Conto finanziario (attività e passività)

Investimenti diretti

- all'estero

- nell'economia dichiarante

Investimenti di portafoglio

- azioni

- titoli di debito

>SPAZIO PER TABELLA>

Altri investimenti

- IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

- amministrazioni pubbliche

- autorità monetarie

- altri settori

Strumenti finanziari derivati (netto)

Riserve ufficiali (attività)

Errori ed omissioni (rettifiche per squilibri)

Tabella 2

Bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale del territorio economico degli Stati membri partecipanti

(indicare separatamente i crediti e i debiti nel conto corrente e nel conto capitale, e le attività e le passività nel conto finanziario)

I. Conto corrente (crediti e debiti)

Beni

Servizi

Redditi

Redditi da lavoro

Redditi da investimento

- Investimenti diretti

Redditi da azioni e partecipazioni

Redditi da prestiti

- Investimenti di portafoglio

Dividendi

Interessi

Obbligazioni

Strumenti di mercato monetario

- Altri investimenti

Trasferimenti correnti

II. Conto capitale (crediti e debiti)

(Non sono richieste altre disaggregazioni)

III. Conto finanziario (attività e passività)

Investimenti diretti

- Investimenti diretti all'estero

- Investimenti diretti nell'economia dichiarante

Investimenti di portafoglio

Attività

- Azioni

Autorità monetarie

Amministrazioni pubbliche

IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Altri settori

- Titoli di debito

Obbligazioni

Autorità monetarie

Amministrazioni pubbliche

IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Altri settori

Strumenti di mercato monetario

Autorità monetarie

Amministrazioni pubbliche

IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Altri settori

Passività

- Azioni

IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Altri settori

- Titoli di debito

Obbligazioni

Autorità monetarie

Amministrazioni pubbliche

IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Altri settori

Strumenti di mercato monetario

Autorità monetarie

Amministrazioni pubbliche

IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Altri settori

Altri investimenti

Attività

- Autorità monetarie

Prestiti/banconote, monete e depositi

Altre attività

- Amministrazioni pubbliche

Crediti commerciali

Prestiti/banconote, monete e depositi

Altre attività

- IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Prestiti/banconote, monete e depositi

Altre attività

- Altri settori

Crediti commerciali

Prestiti/banconote, monete e depositi

Altre attività

Passività

- Autorità monetarie

Prestiti/banconote, monete e depositi

Altre passività

- Amministrazioni pubbliche

Crediti commerciali

Prestiti

Altre passività

- IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Prestiti/banconote, monete e depositi

Altre passività

- Altri settori

Crediti commerciali

Prestiti

Altre passività

Strumenti finanziari derivati (netto)

- Autorità monetarie

- Amministrazioni pubbliche

- IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

- Altri settori

- Riserve ufficiali (attività)

Oro monetario

Diritti speciali di prelievo

Posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale

Valute convertibili

Banconote, monete e depositi

Presso autorità monetarie

Presso IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

Titoli

Azioni

Obbligazioni

Strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari derivati(1)

Altre attività

Errori ed omissioni (rettifiche per squilibri)

Tabella 3

Posizione sull'estero annuale del territorio economico degli Stati membri partecipanti

1. Investimenti diretti

1.1. All'estero

1.1.1. Capitale proprio e utili reinvestiti

1.1.2. Altro capitale

1.2. Nell'economia dichiarante

1.2.1. Capitale proprio e utili reinvestiti

1.2.2. Altro capitale

2. Investimenti di portafoglio

2.1. Attività

2.1.1. Azioni

i) Autorità monetarie

ii) Amministrazioni pubbliche

iii) IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

iv) Altri settori

2.1.2. Titoli di debito

2.1.2.1. Obbligazioni

i) Autorità monetarie

ii) Amministrazioni pubbliche

iii) IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

iv) Altri settori

2.1.2.2. Strumenti di mercato monetario

i) Autorità monetarie

ii) Amministrazioni pubbliche

iii) IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

iv) Altri settori

2.2. Passività

2.2.1. Azioni

iii) IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

iv) Altri settori

2.2.2. Titoli di debito

2.2.2.1. Obbligazioni

i) Autorità monetarie

ii) Amministrazioni pubbliche

iii) IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

iv) Altri settori

2.2.2.2. Strumenti di mercato monetario

i) Autorità monetarie

ii) Amministrazioni pubbliche

iii) IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

iv) Altri settori

3. Altri investimenti

3.1. Attività

3.1.1. Autorità monetarie

3.1.1.1. Prestiti/banconote, monete e depositi

3.1.1.2. Altre attività

3.1.2. Amministrazioni pubbliche

3.1.2.1. Crediti commerciali

3.1.2.2. Prestiti/banconote, monete e depositi

3.1.2.3. Altre attività

3.1.3. IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

3.1.3.1. Prestiti/banconote, monete e depositi

3.1.3.2. Altre attività

3.1.4. Altri settori

3.1.4.1. Crediti commerciali

3.1.4.2. Prestiti/banconote, monete e depositi

3.1.4.3. Altre attività

3.2. Passività

3.2.1. Autorità monetarie

3.2.1.1. Prestiti/banconote, monete e depositi

3.2.1.2. Altre passività

3.2.2. Amministrazioni pubbliche

3.2.2.1. Crediti commerciali

3.2.2.2. Prestiti

3.2.2.3. Altre passività

3.2.3. IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

3.2.3.1. Prestiti/banconote, monete e depositi

3.2.3.2. Altre passività

3.2.4. Altri settori

3.2.4.1. Crediti commerciali

3.2.4.2. Prestiti

3.2.4.3. Altre passività

4. Strumenti finanziari derivati

4.1. Attività

4.1.1. Autorità monetarie

4.1.2. Amministrazioni pubbliche

4.1.3. IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

4.1.4. Altri settori

4.2. Passività

4.2.1. Autorità monetarie

4.2.2. Amministrazioni pubbliche

4.2.3. IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

4.2.4. Altri settori

5. Riserve ufficiali

5.1. Oro monetario

5.2. Diritti speciali di prelievo

5.3. Posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale

5.4. Valute convertibili

5.4.1. Banconote, monete e depositi

5.4.1.1. Presso autorità monetarie

5.4.1.2. Presso IFM (escluse le autorità bancarie centrali)

5.4.2. Titoli

5.4.2.1. Azioni

5.4.2.2. Obbligazioni

5.4.2.3. Strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari derivati(2)

5.5. Altre attività

(1) È all'esame, a livello di FMI e in seno al comitato statistiche della BCE, la possibilità di riferire in merito agli strumenti finanziari derivati nel quadro di una voce distinta sotto "attività di riserva".

(2) È all'esame, a livello di FMI e in seno al comitato statistiche della BCE, la possibilità di riferire in merito agli strumenti finanziari derivati nel quadro di una voce distinta sotto "attività di riserva".

ALLEGATO III

CONCETTI E DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LE STATISTICHE IN MATERIA DI BILANCIA DEI PAGAMENTI E POSIZIONE SULL'ESTERO DA SEGNALARE ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Al fine di disporre di dati statistici aggregati significativi per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, si è proceduto alla messa a punto di concetti e definizioni in materia di bilancia dei pagamenti (conto capitale e conto finanziario) e di posizione sull'estero, sulla base del cosiddetto "schema di attuazione" (luglio 1996) e altri documenti approvati dal consiglio direttivo della BCE nel settembre 1998. Nel formulare tali concetti e definizioni, si è fatto riferimento ai principi internazionali vigenti, quali le raccomandazioni del Fondo monetario internazionale in materia di bilancia dei pagamenti (BPM5). Le proposte di armonizzazione più importanti sono esposte di seguito. Ulteriori orientamenti si possono desumere dai corrispondenti rapporti, i cui codici di riferimento sono indicati tra parentesi. Questi documenti di riferimento non fanno parte del testo giuridico.

1. Concetti e definizioni di redditi da investimento e delle voci del conto finanziario

1.1. Redditi da investimento (ST/SC/BP/INCO9801)

Definizione

Nei redditi da investimento rientrano il reddito derivante dalla proprietà, da parte di un soggetto residente, di attività finanziarie estere e, analogamente, il reddito derivante dalla proprietà, da parte di un soggetto non residente, di attività finanziarie nazionali.

Oggetto

I redditi da investimento comprendono introiti e versamenti provenienti da investimenti diretti, investimenti di portafoglio, altri investimenti, nonché introiti da attività di riserva. Agli effetti delle voci essenziali mensili, la BCE richiede unicamente l'importo totale del reddito (comprendente i redditi da investimento e i redditi da lavoro). I dati da segnalare in materia di bilancia dei pagamenti trimestrale e annuale sono quasi identici ai componenti standard del Fondo monetario internazionale, definiti nel BPM5. La differenza principale è data dal fatto che la BCE non ha bisogno della disaggregazione dei redditi da investimenti diretti da azioni e partecipazioni in utili distribuiti e non distribuiti.

Momento di registrazione

Il reddito da interessi va registrato secondo il principio della competenza (non richiesto per i dati mensili). I dividendi vanno registrati in base alla data in cui diventano esigibili.

1.2. Conto capitale (STA/WGS/BOP/CAPITAL96)

Definizione

La nuova definizione del conto capitale contempla i trasferimenti in conto capitale e l'acquisizione/cessione di attività non finanziarie non prodotte. I trasferimenti correnti vanno registrati nel conto delle operazioni correnti.

Oggetto

I componenti standard del nuovo conto capitale prevedono la disaggregazione settoriale nelle voci "amministrazioni pubbliche" e "altri settori", con ripartizioni successive. La BCE si limita a compilare un conto capitale composto da una somma globale, senza disaggregazioni all'interno. La separazione fra trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale è importante e nella pratica dipende, generalmente, dall'impiego dei trasferimenti da parte del paese ricevente.

1.3. Investimenti diretti (STA/WGS/BOP/DI95)

Definizione

Secondo i principi internazionali (FMI/OCSE), la proprietà (diretta ovvero, dove possibile, indiretta) del 10 % o più del capitale proprio di un'impresa configura un rapporto d'investimento diretto. Gli Stati membri che utilizzano il 20 % o un altro criterio adottano il 10 % nei casi significativi.

Oggetto

Gli organismi a fini speciali sono considerati investitori diretti regolari e/o imprese d'investimento diretto. Le BCN degli Stati membri partecipanti che non siano in grado di applicare tale raccomandazione forniscono separatamente i dati relativi agli organismi a fini speciali.

Onde evitare discrepanze e uniformarsi alle raccomandazioni dell'FMI e agli indirizzi Eurostat/OCSE, i rapporti d'investimento diretto sono da registrare secondo il principio "direzionale". Per motivi di coerenza, nella compilazione degli utili reinvestiti vengono concordati il metodo di calcolo e il momento di registrazione.

Le operazioni finanziarie intersocietarie, tra cui i crediti commerciali, sono considerate capitale d'investimento diretto.

1.4. Investimenti di portafoglio (STA/WGS/BOP/PORT95)

Definizione

Per valutare se un determinato strumento finanziario possa essere considerato un titolo si impiegano i seguenti criteri, in quanto un criterio unico potrebbe non essere decisivo:

a) indirizzi tratti dal BPM5 e dal Sistema di conti nazionali (1993);

b) presenza di un codice ISIN;

c) principi contabili e normative bancarie;

d) prassi di mercato (desunta dalle relazioni della International Securities Market Association) (Associazione internazionale dei mercati mobiliari).

Oggetto

Sono compresi nella definizione le azioni, i titoli di debito e gli strumenti di mercato monetario, ad eccezione delle operazioni in tali strumenti che rientrano nella categoria degli investimenti diretti o delle attività di riserva.

Momento di registrazione

La registrazione delle operazioni in voci finanziarie avviene nel momento in cui il creditore e il debitore iscrivono entrambi la rispettiva attività o passività nei loro libri (in conformità del BPM5). Sono state concordate raccomandazioni in merito a metodi di registrazione della bilancia dei pagamenti secondo il principio della competenza (STA/WGS/BOP/ACC9711). Per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti, i redditi da investimento maturati vanno indicati solo trimestralmente e/o annualmente. Per le voci essenziali mensili della bilancia dei pagamenti non è richiesta la registrazione secondo un rigido principio della competenza.

1.5. Altri investimenti (STA/WG/BOP/OTH95)

Definizione

Quella degli "altri investimenti" è una categoria residuale, che comprende tutte le operazioni finanziarie non rientranti in investimenti diretti, investimenti di portafoglio o nelle attività di riserva.

Oggetto

Rientrano sotto "altri investimenti" i crediti commerciali, i prestiti/banconote, monete e depositi e le voci altre attività/altre passività (in conformità del BPM5). Sotto il profilo settoriale, la disaggregazione avviene tra autorità monetarie, amministrazioni pubbliche, banche e altri settori. Il settore autorità monetarie comprende, secondo la definizione dell'FMI, "unità istituzionali della banca centrale e operazioni attribuite alla banca centrale ma talvolta eseguite da altre istituzioni dello Stato, ad esempio l'emissione di banconote e monete o il mantenimento di riserve". A parte questa eccezione, il settore "banche" coincide con il sottosettore "istituzioni finanziarie monetarie".

Momento di registrazione

I principi di "trasferimento di proprietà", "data di regolamento" e "data di pagamento" sono tutti conformi alle raccomandazioni dell'FMI.

Per ottenere dati aggregati coerenti per il territorio economico degli Stati membri partecipanti, non viene effettuata alcuna distinzione tra prestiti e depositi nell'ambito di ciascun settore, né viene attuata una disaggregazione in base alla scadenza. Si utilizza una presentazione settoriale della disaggregazione, compatibile con i componenti standard dell'FMI, per i dati trimestrali e annuali. Gli Stati membri sono liberi di aggiungere altri dettagli alle statistiche nazionali.

Per le voci essenziali mensili, è richiesta la suddivisione tra flussi a breve e flussi a lungo termine nel settore bancario.

Vendite con patto di riacquisto e prestiti di titoli (febbraio 1996)

Per il trattamento delle vendite con patto di riacquisto e dei prestiti di titoli ai fini della bilancia dei pagamenti si utilizza come principio guida, in luogo del criterio del "trasferimento di proprietà", la prassi contabile delle banche. In assenza di principi contabili condivisi a livello internazionale, si adotta, di concerto con la BCE, una prassi comune che soddisfi le esigenze statistiche.

Questa raccomandazione induce a registrare le vendite con patto di riacquisto o i prestiti obbligazionari effettivi come prestiti assistiti da garanzia reale.

1.6. Strumenti finanziari derivati (aprile 1997, ottobre 1997, aprile 1998: STA/WG/BOP/SG59802)

Definizione

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari agganciati ad un determinato strumento finanziario, indice o merce, grazie ai quali si possono negoziare direttamente, sui mercati finanziari, dei rischi specifici. Le operazioni concernenti gli strumenti finanziari derivati sono trattate come operazioni distinte e non come parti integranti del valore dell'operazione sottostante alla quale sono agganciate.

Oggetto

Le operazioni e posizioni in opzioni, future, swap, contratti valutari per consegna differita, strumenti creditizi derivati e strumenti derivati integrati con altri (embedded derivatives) vanno registrati nella bilancia dei pagamenti e nella posizione sull'estero.

I versamenti dei margini iniziali sono considerati alla stregua di variazioni nei depositi e vanno registrati, se individuabili, alla voce "altri investimenti". Il trattamento dei versamenti dei margini di variazione dipende dal tipo di margine di variazione considerato: quelli del genere opzioni sono considerati, in linea di principio, come variazioni nei depositi e vanno registrati, se individuabili, alla voce "altri investimenti"; quelli del genere future sono considerati, in linea di principio, come operazioni su strumenti derivati e vanno registrati alla voce "strumenti finanziari derivati".

Nel caso delle opzioni, l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e i relativi oneri di servizio) va registrato nel conto finanziario.

Il valore netto dei flussi di regolamenti legati agli strumenti derivati sui tassi d'interesse va registrato alla voce "strumenti finanziari derivati".

Gli strumenti derivati integrati con altri vanno registrati assieme allo strumento finanziario a cui sono agganciati, non calcolati e registrati separatamente nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione sull'estero.

La classificazione degli strumenti derivati su crediti va effettuata caso per caso.

Gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al prezzo di mercato.

Momento di registrazione

La registrazione delle operazioni di tipo finanziario avviene nel momento in cui il creditore e il debitore iscrivono entrambi la rispettiva attività o passività nei loro libri (in conformità del BPM5). A causa dei problemi pratici da superare per separare in modo significativo i flussi delle attività da quelli delle passività per determinati strumenti derivati, tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati vanno registrate su base netta, per la bilancia dei pagamenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti. Ai fini della posizione sull'estero invece, le posizioni attive e passive relative a strumenti finanziari derivati vengono registrate al lordo.

1.7. Riserve ufficiali (attività)

In conformità del BPM5, le riserve ufficiali sono quelle attività sull'estero emesse da non residenti che sono nell'immediata disponibilità e sotto il diretto controllo delle autorità monetarie, le quali le utilizzano per ripianare direttamente gli squilibri della bilancia dei pagamenti, per correggere in forma indiretta l'entità di tali squilibri con interventi sui mercati valutari volti ad incidere sui tassi di cambio e/o per altre finalità.

Le riserve ufficiali del SEBC sono costituite dalle riserve della BCE e da quelle detenute dalle BCN degli Stati membri partecipanti. Le BCN dovranno conferire alla BCE riserve in valuta diversa da quella degli Stati membri, posizioni di riserva presso l'FMI e diritti speciali di prelievo, fino a concorrenza di un importo equivalente a 50000 milioni di euro (da rettificare verso il basso detraendo le quote indicate nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE per quelle banche centrali dell'UE che non partecipano all'euro fin dall'inizio).

È stata di conseguenza concordata come segue la composizione delle riserve dell'Unione economica e monetaria: le riserve ufficiali dell'Unione monetaria (UM) sono costituite dalle attività finanziarie, denominate in valuta estera, della BCE e delle BCN nei confronti di non residenti del territorio economico degli Stati membri partecipanti, purché tali attività siano conformi ai criteri di liquidità e negoziabilità definiti dal BPM5, oltre che dall'oro, dai diritti speciali di prelievo e dalle posizioni di riserva presso l'FMI delle BCN partecipanti.

La messa in comune delle riserve ufficiali va effettuata mediante trasferimenti definitivi di proprietà.

2. Metodi di attuazione per la distribuzione geografica (STA/WGS/BOP/GEO96)

Le difficoltà relative alla compilazione di statistiche geograficamente disaggregate in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione sull'estero vengono risolte procedendo per gradi. L'obbligo di segnalazione dei dati diventerà progressivamente più severo e si articolerà in tre stadi.

2.1. Investimenti diretti

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette totali nazionali in investimenti diretti.

(Attuato nel 1998)

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette in crediti concessi da o nei confronti di non residenti del terntorio economico degli Stati membri partecipanti per investimenti diretti all'estero. Somma delle operazioni/posizioni nette nel totale degli investimenti diretti netti nazionali nell'economia dichiarante e delle operazioni/posizioni in titoli emessi da residenti per investimenti diretti nell'economia dichiarante. Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica delle operazioni esterne all'Unione monetaria.

Dati richiesti a livello di BCN: operazioni/posizioni in investimenti diretti all'estero, disaggregati in operazioni/posizioni in investimenti all'interno dell'UM (titoli e altri strumenti finanziari emessi da residenti degli Stati membri partecipanti) e investimenti fuori dell'UM. Per ottenere tali risultati, è necessario individuare l'emittente (debitore) del titolo o altro strumento finanziario, per poter stabilire se risiede negli Stati membri partecipanti o se è un non residente. Per la voce investimenti diretti nell'economia dichiarante, è sufficiente il totale nazionale delle operazioni/posizioni nette. L'importo delle operazioni/posizioni nette in investimenti diretti nell'economia dichiarante, provenienti da altri Stati membri partecipanti, è richiesto solo come voce per memoria.

Scadenza per l'attuazione: inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ossia 1o gennaio 1999, per i flussi d'investimenti diretti. (Da concordare per quanto riguarda gli stock di investimenti diretti).

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello UM e dati richiesti a livello di banche centrali nazionali degli Stati membri: analogo a quello dello stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni fuori dell'UM, ma solo per le statistiche trimestrali e annuali.

(Scadenza per l'attuazione: da concordare)

2.2. Investimenti di portafoglio

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette totali nazionali in investimenti di portafoglio. Non occorre alcuna disaggregazione tra attività e passività.

(Attuato nel 1998)

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette in titoli emessi da non residenti per la parte "attività" degli investimenti di portafoglio. Somma delle operazioni/posizioni nette nel totale delle passività nette nazionali e delle operazioni/posizioni in titoli emessi da residenti degli Stati membri partecipanti per la parte "passività" degli investimenti di portafoglio. Non è richiesta alcuna disaggregazione geografica delle operazioni fuori dell'UM.

Dati richiesti a livello di BCN: operazioni/posizioni nella parte "attività" degli investimenti di portafoglio, disaggregate in operazioni/posizioni in titoli dell'UM (emessi da residenti degli Stati membri partecipanti) e titoli esterni all'UM. Per ottenere tali risultati, è necessario individuare l'emittente (debitore) del titolo, per poter stabilire se risiede in uno degli Stati membri partecipanti o se è un non residente. Per le operazioni/posizioni nella parte "passività" degli investimenti di portafoglio, sono sufficienti gli importi totali nazionali netti.

Presupposto: la piena armonizzazione dei principi relativi a disaggregazioni, oggetto, definizioni, valutazione e tempi per i flussi degli investimenti di portafoglio (come sopra indicati).

Scadenza per l'attuazione: inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ossia 1o gennaio 1999, per i flussi d'investimenti di portafoglio. (Da concordare per quanto riguarda gli stock di investimenti di portafoglio).

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello UM e dati richiesti a livello di banche centrali nazionali degli Stati membri: analogo a quello dello stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni fuori dell'UM, ma solo per le statistiche trimestrali e annuali.

Presupposto: la piena armonizzazione dei principi relativi a disaggregazioni, oggetto, definizioni, valutazione e tempi per i flussi degli investimenti di portafoglio.

(Scadenza per l'attuazione: da concordare).

2.3. Altri investimenti

Stadio 1

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette totali nazionali in altri investimenti.

(Attuato nel 1998)

Stadio 2

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette in altri investimenti con non residenti per quanto riguarda la parte attività e passività della voce "altri investimenti".

Dati richiesti a livello di banche centrali nazionali: disaggregazione tra Stati membri partecipanti e Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria per distinguere le operazioni tra residenti degli Stati membri partecipanti da quelle con residenti di altri paesi (fuori dell'Unione monetaria).

Scadenza per l'attuazione: inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ossia 1o gennaio 1999, per i flussi di altri investimenti. (Da concordare per quanto riguarda gli stock di altri investimenti).

Stadio 3

Metodo di compilazione a livello UM e dati richiesti a livello di Stati membri: analogo a quello dello stadio 2, con l'aggiunta di una disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni fuori dell'UM, ma solo per le statistiche trimestrali e annuali.

(Scadenza per l'attuazione: da concordare).

2.4. Strumenti finanziari derivati

Stadi 1 e 2

Metodo di compilazione a livello UM: somma delle operazioni/posizioni nette totali nazionali negli strumenti finanziari derivati.

(Attuato nel 1998)

Stadio 3

Disaggregazione geografica per le operazioni/posizioni in strumenti finanziari derivati fuori dell'UM, ma solo per le statistiche trimestrali e annuali.

(Scadenza per l'attuazione: da concordare).

ALLEGATO IV

TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Lo scambio di informazioni statistiche richieste dalla BCE avviene utilizzando lo strumento rappresentato dalla rete SEBC. Per tutti gli scambi di dati all'interno del SEBC, si utilizza lo stesso modello concettuale.

Le banche centrali nazionali devono attenersi alle raccomandazioni sotto esposte per garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- Completezza: le banche centrali nazionali sono tenute a segnalare i dati della bilancia dei pagamenti relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne di non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un'osservazione mancante, l'omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni. Inoltre, nel caso di revisioni relative a una sola sottosezione della bilancia dei pagamenti, le regole di convalida sono da applicare all'intera bilancia dei pagamenti.

- Segni convenzionali: per tutti i dati da trasmettere alla BCE, le banche centrali nazionali utilizzano i segni convenzionali concordati. La convenzione di segni standard adottata è quella dell'FMI, in base alla quale le voci a credito e a debito sono da indicare con lo stesso segno sia nel conto delle operazioni correnti che nel conto capitale e in quello finanziario (ossia, le voci a credito precedute dal segno più e quelle a debito precedute dal segno meno).

- Identità contabile dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le banche centrali nazionali devono applicare le regole di convalida complete che sono state distribuite e sono ottenibili su richiesta.

ALLEGATO V

MONITORAGGIO DEI METODI DI COMPILAZIONE DELLE STATISTICHE

La BCE provvede al monitoraggio dei metodi di compilazione utilizzati per la segnalazione delle statistiche in merito alla bilancia dei pagamenti e alla posizione sull'estero, nonché dei concetti e delle definizioni applicati regolarmente dagli Stati membri che partecipano alla zona dell'euro. Il monitoraggio avviene in concomitanza con l'aggiornamento e la tenuta del documento intitolato "Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti (conto capitale e conto finanziario) dell'Unione europea" (manuale BOP) e attraverso la procedura di verifica semestrale.

Il manuale BOP contiene informazioni sulla struttura dei dati statistici relativi alla bilancia dei pagamenti per tutti i paesi dell'UE, con descrizioni particolareggiate dei metodi di compilazione dei dati, dei concetti e delle definizioni applicati, nonché informazioni circa la difformità delle definizioni rispetto a quelle concordate per le statistiche in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione sull'estero degli Stati membri.

Il manuale BOP sarà aggiornato con cadenza annuale in stretta collaborazione con gli Stati membri.

La verifica semestrale fa parte del processo di aggiornamento del manuale BOP. La relativa procedura si basa su rapporti, che devono essere approvati dal consiglio direttivo della BCE, sul trattamento statistico del conto "redditi da investimento" e del conto finanziario nell'ambito delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione sull'estero. Su tale procedura si basa la BCE per valutare la qualità dei dati che le vengono forniti ai fini delle statistiche in materia di bilancia dei pagamenti.

Top