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Document 52003PC0114

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

/* COM/2003/0114 def. - CNS 2003/0050 */

52003PC0114

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea /* COM/2003/0114 def. - CNS 2003/0050 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 9 giugno 1998 [1], il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito [2] le quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3 dello statuto del SEBC e della BCE, lo schema di sottoscrizione va adeguato ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base a dati statistici aggiornati sulla popolazione ed il PIL ai prezzi di mercato. Poiché lo schema di sottoscrizione è stato stabilito nel giugno 1998, occorrerà procedere tra breve al suo adeguamento.

[1] Sulla base di dati rivisti forniti dalla Commissione nel novembre 1998, la decisione della BCE del 9 giugno 1998 è stata sostituita dalla decisione della BCE, del 1° dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.).

[2] Conformemente all'articolo 29, paragrafo 1dello statuto del SEBC e della BCE.

I dati statistici da utilizzare per stabilire lo schema di sottoscrizione sono stati definiti in norme adottate dal Consiglio il 5 giugno 1998, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista dall'articolo 107, paragrafo 6 [3] del trattato. Nella decisione del 1998 il Consiglio si è limitato a stabilire le norme applicabili per stabilire lo schema di sottoscrizione iniziale e non si è espresso sui suoi successivi adeguamenti. Inoltre, tale decisione del Consiglio era fondata sul SEC 79 e non poteva ancora tenere conto dei più recenti sviluppi della metodologia statistica, incorporati nel regolamento sul SEC 95.

[3] Nonché dall'articolo 42 dello statuto del SEBC e della BCE.

Occorrerà quindi che nei prossimi mesi sia adottata una nuova decisione del Consiglio in modo da consentire l'adeguamento dello schema di sottoscrizione nel 2003, come previsto. A tal fine la Commissione presenta la presente proposta che definisce la metodologia e i dati statistici da adoperare per il prossimo e per i successivi adeguamenti dello schema di sottoscrizione.

Il primo schema di sottoscrizione modificato si applicherà dal 1° gennaio 2004 [4]. Poiché il previsto allargamento dell'Unione europea non sarà stato ancora realizzato, il nuovo schema si applicherà alle attuali 15 banche centrali nazionali. Subito dopo l'adesione dei nuovi Stati membri lo schema di sottoscrizione sarà ricalcolato. La nuova decisione del Consiglio è destinata ad essere applicata anche in questa occasione.

[4] CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3 DELLO STATUTO DEL SEBC E DELLA BCE: "LO SCHEMA MODIFICATO SI APPLICA A DECORRERE DAL PRIMO GIORNO DELL'ANNO SUCCESSIVO ".

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea determina la quota di ciascuna banca centrale nazionale nel capitale della BCE nonché le rispettive quote ai fini del trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta, della ponderazione dei voti per tutte le decisioni che devono essere prese dal Consiglio direttivo della BCE con voto ponderato (cfr. articolo 10, paragrafo 3 dello statuto) e della ripartizione del reddito monetario del SEBC tra le banche centrali nazionali.

A norma dell'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto del SEBC e della BCE, ad ogni banca centrale nazionale è stata inizialmente assegnata nell'ambito dello schema una ponderazione uguale alla somma del 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC e del 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.

I dati statistici utilizzati per l'applicazione di tale articolo sono stati forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6 del trattato. Poiché le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali devono essere adeguate ogni cinque anni applicando per analogia le disposizioni stabilite per la prima determinazione dello schema di sottoscrizione, la Commissione fornirà tra breve una nuova serie di dati per il prossimo adeguamento dello schema, sulla base della decisione che sarà stata adottata dal Consiglio.

2. CONTENUTO DELLA NUOVA DECISIONE

Oggetto della presente decisione del Consiglio sono le norme che la Commissione deve seguire nel fornire i dati statistici per la prossima e le successive revisioni dello schema di sottoscrizione, o nell'ambito dell'adeguamento quinquennale o in occasione dell'adesione di nuove banche centrali nazionali al SEBC. Come in passato, le norme comprendono la definizione e le fonti dei dati sul PIL e la popolazione da utilizzare e la determinazione del metodo di calcolo. Queste disposizioni corrispondono in ampia misura a quelle applicabili alla BCE contenute nella decisione 98/382/CE del Consiglio del 5 giugno 1998 [5].

[5] GU L 171 del 17.06.1998, pag. 33.

Tuttavia le norme che la Commissione deve seguire per fornire i dati per qualsiasi revisione futura dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE sono state redatte in modo da instaurare un regime permanente che coprirà non solo i futuri adeguamenti regolari ma anche qualsiasi allargamento dell'Unione europea:

- La nuova decisione del Consiglio non fa più riferimento al calcolo di uno schema specifico in modo da evitare che siano necessarie ulteriori modifiche nei prossimi anni, salvo che a seguito di revisioni significative, in particolare, dei principi e delle prassi in materia di contabilità nazionale. La proposta è quindi redatta sulla falsariga del testo dell'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto del SEBC e della BCE [6] senza citare periodi o anni precisi.

[6] "Popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede la revisione dello schema - prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima della revisione dello schema ".

- All'atto dell'adesione di nuovi Stati membri all'UE le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del SEBC e diventano quindi sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e della BCE. Di conseguenza all'atto di un allargamento dell'UE occorre adeguare anche lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE. La nuova decisione del Consiglio sarà applicata anche in tali occasioni.

- Conformemente all'articolo 17 dell'atto di adesione, le ponderazioni delle nuove banche centrali saranno calcolate per tutti i paesi in uno schema di sottoscrizione allargato, per analogia con l'articolo 29, paragrafo 1 e conformemente all'articolo 29, paragrafo 2. I periodi di riferimento dei dati statistici saranno identici quelli applicati in occasione del più recente adeguamento quinquennale delle ponderazioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 3.

La presente proposta tiene anche conto dei più recenti sviluppi della metodologia statistica, in particolare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) adottato dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 e le successive modifiche.

Poiché il regolamento relativo al SEC 95 fa parte dell'"acquis" comunitario, i paesi che aderiscono alla Comunità dovrebbero poter applicare la metodologia SEC 95 al più tardi dalla data di adesione. Ciò comprende la disponibilità di dati conformi al SEC 95 anche per serie storiche abbastanza lunghe. Al momento dell'allargamento i nuovi Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di fornire dati sul PIL ai prezzi di mercato e sulla popolazione conformi alla metodologia SEC 95.

3. COMMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 definisce l'oggetto della decisione. In una interpretazione restrittiva, le norme per la comunicazione dei dati statistici potrebbero limitarsi a specificare i concetti di popolazione e di PIL e le fonti da cui ricavare i dati stessi. Tuttavia si pongono inevitabilmente problemi metodologici nel passaggio dai dati per i singoli paesi al calcolo delle percentuali. Tali questioni metodologiche sono anch'esse affrontate nella decisione per garantire la coerenza e la precisione.

Articolo 2

L'articolo definisce i dati sulla popolazione.

La definizione di popolazione da utilizzare è quella del Sistema europeo dei conti adottato con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 (SEC 95) e le sue successive modifiche.

La Commissione (Eurostat) raccoglierà i dati secondo le procedure consuete.

Poiché i dati relativi al PIL rappresentano un flusso su un periodo di un anno, le cifre sulla popolazione cui essi si riferiscono dovrebbero rappresentare la media della popolazione totale nell'arco di un anno.

Per la determinazione dello schema iniziale sono stati utilizzati i dati del 1996. Quindi, ad intervalli di cinque anni, sarebbe coerente usare i dati del 2001, 2006, 2011 ecc. Tuttavia, affinché la decisione possa applicarsi per un periodo più lungo, è preferibile riprendere il testo dell'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto del SEBC e della BCE.

Articolo 3

L'articolo definisce i dati sul PIL.

I dati relativi al PIL sono quelli risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, allegato A voce 8.89, prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

I dati relativi al PIL usati per stabilire lo schema di sottoscrizione originario erano quelli degli ultimi cinque anni che precedevano il penultimo anno prima dell'istituzione della BCE (1991-1995). Per i successivi adeguamenti quinquennali sarebbe perciò coerente prendere gli anni dal 1996 al 2000, dal 2001 al 2005 ecc.. Tuttavia, affinché la decisione possa applicarsi per un periodo più lungo, è preferibile riprendere il testo dell'articolo 29, paragrafo 1 dello statuto del SEBC e della BCE.

Articolo 4

L'articolo detta norme relative al tasso di cambio da applicare.

Per gli anni anteriori al 1999 il tasso di cambio giornaliero è il tasso di riferimento dell'ecu calcolato dalla Commissione. Per gli anni a partire dal 1999 esso è il tasso di riferimento dell'euro calcolato dalla BCE.

Articolo 5

L'articolo detta regole per il calcolo delle quote rispettive di ciascuno Stato membro nella popolazione e nel PIL della Comunità. Esso specifica inoltre come calcolare la ponderazione di uno Stato membro nello schema e la regola di arrotondamento.

Articolo 6

La Commissione convalida i dati sulla popolazione previa consultazione del comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

La Commissione convalida i dati sul PIL previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21. 2.1989, pag. 26-28).

La consultazione dei suddetti comitati assicurerà l'adeguata convalida di tutti i dati utilizzati per il calcolo dello schema di sottoscrizione.

Articolo 7

L'articolo consente che la decisione sia applicata a nuovi Stati membri definendo i periodi di riferimento dei dati statistici da utilizzare in caso di allargamento.

All'atto dell'adesione all'Unione di uno o più Stati membri lo schema di sottoscrizione dovrà essere nuovamente adeguato. I periodi di riferimento dei dati statistici sulla popolazione e sul PIL ai prezzi di mercato da usare in simili occasioni saranno identici a quelli presi per il più recente adeguamento quinquennale dello schema a norma dell'articolo 29, paragrafo 3.

Articolo 8

L'articolo prescrive alla Commissione di comunicare i dati alla BCE con sufficiente anticipo per consentire al Consiglio direttivo della BCE di adottare una decisione sullo schema di sottoscrizione a tempo debito.

2003/0050 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 6, nonché l'articolo 29, paragrafo 2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) allegato a tale trattato (in appresso lo "statuto"),

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C XXX, yy/yy/yy, pag. zz.

visto il parere del Parlamento europeo [8],

[8] Parere espresso il xxxxxxx (GU ...)

visto il parere della Banca centrale europea [9],

[9] Parere espresso il xxxxxxx (GU ...).

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 98/382/CE del 5 giugno 1998 [10], il Consiglio ha stabilito delle regole riguardanti i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema di sottoscrizione iniziale del capitale della BCE.

[10] GU L 171 del 17.6.1998, pag. 33

(2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE vanno adeguate ogni cinque anni.

(3) Quando uno o più paesi diventano Stati membri dell'Unione europea le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e diventano sottoscrittrici del capitale della BCE. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE vanno adeguate in conseguenza.

(4) È necessario stabilire regole per la fornitura dei dati statistici da utilizzare per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

(5) È necessario definire la natura e le fonti dei dati da utilizzare nonché il metodo di calcolo della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

(6) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [11] (SEC 95) prevede una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni, al fine di consentire l'elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità come pure un programma di trasmissione secondo date precise, per le esigenze della Comunità, dei conti e delle tabelle elaborati secondo detto regolamento. Il regolamento in questione tiene conto dei più recenti principi e sviluppi della metodologia statistica ed è quindi opportuno utilizzare le definizioni ivi contenute ai fini della presente decisione.

[11] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

(7) Poiché lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE determina le quote rispettive delle banche centrali nazionali nel capitale della BCE e nella messa in comune delle attività di riserva in valuta come pure la ponderazione dei loro voti in sede di Consiglio direttivo della BCE per tutte le decisioni da prendere con voti ponderati (a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 dello statuto) e la distribuzione tra le banche stesse del reddito monetario del SEBC, è importante che il calcolo delle loro ponderazioni nello schema di sottoscrizione sia effettuato in modo accurato. È quindi opportuno che la Commissione consulti i comitati competenti in materia di dati sulla popolazione e sul prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

I dati statistici da usare per determinare le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) sono forniti dalla Commissione secondo le regole specificate nella presente decisione.

Articolo 2

Popolazione

1. Per popolazione si intende la "popolazione totale" secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 [12] (SEC 95) calcolata come media dell'anno e arrotondata al migliaio più vicino.

[12] e delle sue successive modifiche.

2. Per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dello statuto, vengono utilizzati i dati sulla popolazione registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'anno nel quale lo schema viene adeguato.

Articolo 3

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti

1. Per prodotto interno lordo ai prezzi di mercato si intende il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 [13] (SEC 95) per un anno civile, espresso nella moneta nazionale con la massima accuratezza possibile per consentire di calcolare le quote percentuali con la necessaria precisione.

[13] e delle sue successive modifiche.

2. Per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dello statuto, vengono utilizzati i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'anno nel quale lo schema viene adeguato.

Articolo 4

Tassi di cambio

1. Il tasso di cambio annuale utilizzato per la conversione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti a tal fine corrisponde alla media aritmetica dei tassi di cambio giornalieri di tutti i giorni lavorativi di un anno civile.

2. Il tasso di cambio giornaliero per gli anni anteriori al 1999 è il tasso di riferimento dell'ecu calcolato dalla Commissione. Per gli anni a partire dal 1999 esso è il tasso di riferimento dell'euro calcolato dalla BCE.

Articolo 5

Calcolo e precisione

1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

2. La quota di uno Stato membro nel PIL ai prezzi di mercato correnti della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL ai prezzi di mercato correnti degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

3. La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL ai prezzi di mercato correnti della Comunità.

4. Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE è espressa con un numero con quattro decimali.

Articolo 6

Consultazione di comitati

Per i dati relativi alla popolazione, la Commissione consulta il comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [14].

[14] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Per i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti, la Commissione consulta il comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio [15].

[15] GU L 49 del 21. 2.1989, pag. 26.

Articolo 7

Nuovi Stati membri

Allorché uno o più paesi uno o più paesi diventano Stati membri dell'Unione europea e le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del SEBC, i periodi di riferimento dei dati statistici sulla popolazione e sul PIL ai prezzi di mercato correnti sono identici a quelli presi in considerazione per il più recente adeguamento quinquennale dello schema ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3 dello statuto.

Articolo 8

Comunicazione dei dati

I dati relativi alla popolazione, al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti e ai tassi di cambio annuali di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione alla BCE per tutti gli Stati membri individualmente non più tardi di due mesi prima della data alla quale è destinata ad avere effetto la modifica delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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