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Document 52006AB0060

Parere della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2006 , relativo ad una proposta di direttiva che modifica talune direttive comunitarie per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (CON/2006/60)

OJ C 27, 7.2.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2006

relativo ad una proposta di direttiva che modifica talune direttive comunitarie per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

(CON/2006/60)

(2007/C 27/01)

Introduzione e base giuridica

L'11 ottobre 2006, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/49/CEE (1) e le Direttive 2002/83/CE (2), 2004/39/CE (3), 2005/68/CE (4) e 2006/48/CE (5) per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (6) (di seguito «direttiva proposta»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 5, del medesimo. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni generali

1.1

La BCE accoglie molto positivamente gli obiettivi della direttiva proposta, finalizzata al miglioramento del quadro regolamentare esistente per la valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate negli enti finanziari, con il conseguente rafforzamento della regolare conduzione delle politiche prudenziali in questo ambito.

1.2

In particolare, la BCE sostiene i seguenti aspetti della direttiva proposta. Primo, la proposta specificazione dei criteri di valutazione prudenziale contribuirà a realizzare una più stretta convergenza tra le procedure di vigilanza, porterà maggiore chiarezza per i candidati acquirenti ed innalzerà il livello di certezza giuridica per tutti i soggetti interessati. Secondo, i nuovi obblighi stabiliti per le autorità di vigilanza, che prevedono di rendere disponibile al pubblico una lista delle informazioni necessarie da presentare al momento della notifica contribuiranno, inoltre, ad una maggiore trasparenza per i candidati acquirenti. Terzo, il nuovo obbligo per le autorità di vigilanza di informare il richiedente per iscritto delle ragioni alla base di una decisione negativa, consentirà di rafforzare ulteriormente la trasparenza nell'attività di vigilanza. Quarto, l'avere reso più severi gli obblighi per la cooperazione tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante (7) contribuirà ad effettuare una sana valutazione prudenziale che rifletta la conoscenza delle autorità di vigilanza sia dello Stato d'origine sia di quello ospitante.

1.3

L'approvazione di acquisizioni e di incrementi di partecipazioni qualificate da parte dell'autorità competente dell'ente finanziario interessato è strettamente collegata alle responsabilità della medesima autorità di vigilanza di autorizzare il rispettivo ente a porre in essere la propria attività, a garantire la sicurezza e la solidità in maniera continuativa e ad intraprendere le azioni possibili nel caso di difficoltà finanziaria. Sotto il profilo della stabilità finanziaria, pertanto, è importante garantire che il quadro regolamentare modificato non comprometta l'efficacia degli strumenti di vigilanza utilizzati per garantire la sicurezza e la solidità degli enti finanziari in maniera continuativa. Inoltre, gli obblighi di autorizzazione e approvazione devono risultare il più coerenti possibile per evitare di consentire una possibile regolamentazione arbitraria. Ciò è di particolare rilevanza, quando il candidato acquirente ha la propria sede principale in un paese terzo oppure è un soggetto non regolamentato.

1.4

Inoltre, tenuto conto dell'ampia gamma di operazioni relative alle partecipazioni qualificate che sarebbe presa in considerazione dalla direttiva proposta (che include partecipazioni di minoranza e di maggioranza, acquirenti regolamentati e non regolamentati, acquirenti europei e provenienti da paesi terzi), i criteri e le procedure definiti nella direttiva proposta necessitano che sia consentito alle autorità di vigilanza di effettuare una solida valutazione prudenziale in relazione ad operazioni a vari livelli di complessità.

1.5

Di fronte a tale situazione, taluni aspetti della direttiva proposta sollevano le preoccupazioni descritte più in dettaglio qui di seguito. Sia le osservazioni specifiche contenute nel parere sia le proposte redazionali si concentrano sulle disposizioni della direttiva proposta di modifica della direttiva bancaria (8). Tuttavia, le considerazioni sottostanti si applicano egualmente agli altri enti regolamentati del settore finanziario nell'ambito di applicazione della direttiva proposta. Pertanto, le osservazioni specifiche e le proposte dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle direttive comunitarie diverse dalla direttiva bancaria sottoposte a modifica dalla direttiva proposta, con la finalità, ancora, di garantire coerenza fra i vari settori.

Osservazioni specifiche

2.   Criteri di valutazione prudenziale

2.1

La BCE ritiene che i criteri di valutazione proposti debbano essere maggiormente allineati a quelli presi in considerazione durante la procedura d'autorizzazione (9). La direttiva proposta introdurrebbe importanti differenze a tale riguardo. Ciò fa sorgere preoccupazioni sotto il profilo prudenziale, poiché potrebbe dare modo a persone fisiche e giuridiche che desiderano esercitare attività bancaria, di aggirare i severi requisiti previsti per l'autorizzazione, attraverso l'acquisizione di un ente creditizio. E' importante, inoltre, garantire, non solo nella procedura d'autorizzazione ma anche nel contesto dell'approvazione di cambiamenti delle partecipazioni qualificate di un ente creditizio, che siano tenuti adeguatamente in considerazione i prerequisiti chiave per l'integrità e la solidità dell'ente oggetto del progetto di acquisizione e la sua effettiva sottoposizione a vigilanza, dal momento che potrebbe non essere possibile tenerne conto in maniera effettiva in uno stadio più avanzato del processo decisionale.

2.2

Una differenza sostanziale poggia sulla portata generale della valutazione. Nella procedura d'autorizzazione, in base all'attuale direttiva bancaria, le autorità di vigilanza considerano l'adeguatezza dei possibili futuri azionisti o soci alla luce della necessità di garantire la sana e prudente gestione di un ente creditizio (10). Similmente, per ciò che attiene le acquisizioni o gli incrementi di partecipazioni qualificate, la direttiva bancaria prevede che le autorità competenti possano rigettare il progetto di un candidato acquirente se, tenuto conto della necessità di garantire una sana e prudente gestione dell'ente creditizio, esse non si ritengono soddisfatte dal punto di vista della qualità della persona in oggetto (11). In base alla direttiva proposta, tuttavia, le autorità di vigilanza valuterebbero solo l'adeguatezza del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione avendo riguardo alla possibile influenza da parte del candidato acquirente sull'ente. La BCE suggerisce che la direttiva proposta sia modificata in modo tale da richiedere alle autorità di vigilanza di garantire, anche nel contesto di acquisizioni o di incrementi di partecipazioni qualificate, che la sana e prudente gestione dell'ente oggetto del progetto di acquisizione venga preservata.

2.3

Un'altra preoccupazione riguarda la disposizione della direttiva proposta in base alla quale le autorità di vigilanza possono opporsi ad una prevista acquisizione «solo se esse accertano che i criteri [della valutazione prudenziale] … non sono soddisfatti …» (12). Al contrario, nel caso della procedura d'autorizzazione, le autorità competenti possono rifiutare di concedere un'autorizzazione se «esse non sono soddisfatte» riguardo alla qualità degli azionisti o dei soci (13). Specialmente in casi più complicati, tale nuovo onere della prova imposto alle autorità di vigilanza in relazione alla valutazione delle acquisizioni o degli incrementi delle partecipazioni qualificate potrebbe condurre a risultati indesiderati, per esempio, laddove alle autorità di vigilanza possa essere richiesto di approvare un'operazione malgrado esse non siano pienamente convinte che i criteri di valutazione prudenziale siano soddisfatti. Di conseguenza, la BCE suggerisce la modifica della direttiva proposta per poter porre rimedio a tale preoccupazione.

2.4

Inoltre, si dovrebbe garantire che l'effettiva vigilanza di un ente oggetto del progetto d'acquisizione non venga impedita dal fatto che il gruppo del quale tale ente diverrebbe parte all'esito della prevista acquisizione abbia una struttura priva di un sufficiente grado di trasparenza. In base ai requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad avviare l'attività di un ente creditizio, le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione solo se eventuali stretti collegamenti tra l'ente creditizio ed altre persone fisiche e giuridiche non ostacolino l'effettivo esercizio della loro funzione di vigilanza (14). La BCE ritiene che un requisito simile relativo alla trasparenza della struttura del gruppo dovrebbe essere incluso anche per ciò che riguarda l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di acquisizioni o incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi e, a tale scopo, essa propone di includere un ulteriore criterio nella lista di criteri per la valutazione prudenziale contenuta nella direttiva proposta (15).

2.5

In situazioni nelle quali l'ente creditizio oggetto del progetto d'acquisizione, a seguito della prevista acquisizione divenisse parte di un gruppo la cui sede principale sia al di fuori dell'Unione europea, la BCE desidererebbe sottolineare la necessità di: i) un'adeguata vigilanza sulla società madre nel paese terzo in oggetto e ii) sufficienti garanzie da parte dell'autorità competente dello Stato terzo della capacità e volontà di quest'ultimo di cooperare in maniera soddisfacente con l'autorità di vigilanza dell'ente oggetto del progetto d'acquisizione. Vista l'importanza di un'effettiva vigilanza consolidata di gruppi bancari e di un'adeguata cooperazione tra paese d'origine e paese ospitante ai fini di un'efficace vigilanza bancaria (16), è indispensabile accertare, al momento dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata in un ente creditizio dell'UE, che non vi siano impedimenti a questo proposito nei paesi terzi interessati. Conseguentemente, la BCE ritiene che dovrebbe essere incluso nella lista di criteri di valutazione proposta un requisito specifico corrispondente.

2.6

La direttiva proposta prevede che gli Stati membri «si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato» (17). Tale divieto è coerente con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (18) in base alla quale le misure nazionali devono essere considerate quali limitazioni della libera circolazione di capitali se vi sono probabilità che queste impediscano o limitino l'acquisizione di quote nelle imprese interessate o disincentivino gli investitori o altri Stati membri dall'investire nel loro capitale (19); a meno che tali misure non siano giustificate in base alle ragioni di cui all'articolo 58 del trattato o in presenza di determinate condizioni relative a ragioni superiori di interesse generale (20). A tale proposito, tuttavia, il trattato prevede specificamente un esonero da tale regola delle misure prudenziali (21), a condizione che ciò non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali (22). Infatti, in circostanze eccezionali, il corretto funzionamento dell'ente oggetto del progetto d'acquisizione può essere impedito da un conflitto tra grandi azionisti, dove le partecipazioni di ciascuno di questi è sufficientemente grande da bloccare le decisioni ma insufficiente a conferire il controllo dell'ente. Una tale struttura proprietaria può indebolire la gestione dell'ente con possibili implicazioni negative per l'effettiva vigilanza esercitabile su di lui. Da una prospettiva prudenziale, sarebbe importante, pertanto, mantenere adeguate garanzie contro l'emergenza creata da tali strutture proprietarie precarie, già al momento in cui le modifiche alle partecipazioni qualificate dell'ente creditizio sono approvate. Alla luce di quanto sopra, la direttiva proposta dovrebbe essere modificata in modo tale da consentire alle autorità di vigilanza di rifiutare l'autorizzazione ad una prevista acquisizione se esse non sono soddisfatte che, tenuto conto della possibile influenza dell'acquirente sull'ente creditizio, le disposizioni relative al governo societario dell'ente oggetto del progetto d'acquisizione siano sufficientemente solide da evitare un possibile blocco dei processi decisionali successivamente all'acquisizione. L'introduzione di questo nuovo criterio renderebbe necessario cancellare dalla direttiva proposta la succitata disposizione che proibisce l'imposizione d'ogni previa condizione relativa al livello della partecipazione da acquisire (23).

2.7

Alcuni dei criteri di valutazione della direttiva proposta necessitano di un'ulteriore chiarificazione. In particolare, la BCE riterrebbe conveniente affermare esplicitamente che l'ente oggetto del progetto d'acquisizione, a seguito di un'acquisizione o di un incremento delle partecipazioni qualificate, sia tenuto ad adempiere e continuare ad adempiere a tutti gli obblighi prudenziali applicabili. Pertanto, la BCE propone che il relativo criterio di valutazione sia modificato di conseguenza (24). Inoltre, la valutazione delle autorità competenti non dovrebbe limitarsi a stabilire che non vi siano ragionevoli motivi di sospettare reati quali il riciclaggio dei proventi di attività criminose o il finanziamento del terrorismo ma dovrebbe estendersi anche a qualsiasi altro grave reato (25).

2.8

In ultimo, la BCE è del parere che sarebbe vantaggioso chiarire che le autorità di vigilanza, nel decidere di approvare un'acquisizione o un incremento di partecipazioni qualificate, possono tenere in considerazione impegni presi dal candidato acquirente, per assicurare che l'ente oggetto del progetto d'acquisizione sia in grado di soddisfare i criteri di valutazione prudenziale. Gli accordi devono basarsi su obbligazioni giuridicamente vincolanti. In ogni caso, i requisiti patrimoniali minimi devono essere soddisfatti al tempo dell'acquisizione della partecipazione qualificata. Il proposito di specificare tale pratica nella direttiva proposta sarebbe quello di consentire alle autorità di vigilanza di approvare operazioni che esse sarebbero altrimenti obbligate a rigettare in assenza di tali impegni. Si nota, a tale proposito, che anche la pratica dell'approvazione condizionata, che è prevista espressamente nella direttiva bancaria nel contesto delle procedure d'approvazione (26), contribuirebbe ad allineare ulteriormente le procedure di concessione delle autorizzazioni per l'accesso all'attività degli enti creditizi e quelle applicabili alle acquisizioni o agli incrementi di partecipazioni.

3.   Limiti di tempo per la valutazione prudenziale

3.1

In linea di principio, la BCE ritiene che le misure procedurali per migliorare la procedura d'approvazione di vigilanza non dovrebbero mettere a repentaglio gli obiettivi prudenziali sottostanti. I termini previsti per il periodo di valutazione delle acquisizioni e degli incrementi delle partecipazioni (27) dovrebbero pertanto assicurare, in primo luogo e prima di tutto, che le autorità di vigilanza possano assumere una decisione adeguata e meditata. In particolare, se i termini fossero ingiustificatamente restrittivi, vi sarebbe il rischio che le autorità di vigilanza sarebbero obbligate ad approvare richieste anche senza avere avuto il tempo di condurre un'adeguata analisi, soprattutto nei casi più complessi. Questo influenzerebbe negativamente la credibilità e la qualità delle decisioni derivanti dalla valutazione, cosa che potrebbe anche avere effetti negativi per la stabilità finanziaria.

3.2

Tenuto conto dell'importanza di tale aspetto, la BCE ritiene che le maggiori revisioni al periodo di valutazione complessivo dovrebbero essere effettuate in stretta consultazione con le autorità di vigilanza dell'UE con l'idea di prendere in considerazione l'esperienza professionale delle autorità competenti. La BCE nota, a questo proposito, che le autorità di vigilanza in tutti i settori finanziari hanno espresso serie preoccupazioni (28) in riferimento: i) alla proposta di diminuire sostanzialmente i tempi complessivi per la valutazione, dall'attuale periodo di, approssimativamente, sessantacinque giorni lavorativi a trenta giorni lavorativi; e ii) alla proposta in base alla quale il periodo di valutazione decorrerebbe prima che tutte le informazioni necessarie siano pervenute (29). Alla luce di tutto ciò, la BCE raccomanda che i tempi proposti per la valutazione complessiva vengano riconsiderati.

3.3

Inoltre, i tempi massimi proposti perché le autorità di vigilanza possano richiedere ulteriori informazioni ai candidati acquirenti e perché questi ultimi possano fornirle, dovrebbero essere estesi. Specialmente nei casi in cui sono coinvolti enti di grosse dimensioni e di struttura complessa, che necessitano di una sostanziale condivisione delle informazioni (coinvolgendo, possibilmente, autorità di paesi terzi) o collegati a candidati acquirenti non soggetti a vigilanza prudenziale, non è solitamente possibile verificare adeguatamente la necessità di ulteriori informazioni nell'arco di tempo di cinque giorni lavorativi (30). L'acquirente, inoltre, potrebbe trovare difficoltoso fornire tali informazioni in ogni caso entro dieci giorni lavorativi (31). Non sarebbe auspicabile che le richieste d'acquisizione o di incremento di partecipazioni fossero rifiutate dalle autorità di vigilanza per mancanza di informazioni (32), solo perché queste ultime non sono state in grado di verificare pienamente la necessità di ulteriori informazioni oppure perché i candidati acquirenti non sono stati in grado di fornire tali informazioni entro un limite di tempo estremamente rigoroso. Se anche i candidati acquirenti avrebbero l'opportunità di notificare nuovamente la propria richiesta, ciò dovrebbe rimanere un'eccezione dal momento che, altrimenti, ciò renderebbe la procedura d'approvazione inutilmente piena di ostacoli ed inefficiente per entrambe le parti. Inoltre, in taluni Stati membri, le decisioni negative relative alle richieste sono rese pubbliche e potrebbero ledere, pertanto, sostanzialmente, i candidati acquirenti, specialmente se quotati sulle borse nazionali o estere.

3.4

La BCE è dell'avviso che laddove un candidato acquirente notifichi all'autorità competente il proprio obiettivo d'acquisizione ma fornisca una documentazione o informazioni incomplete (33) ciò non implica automaticamente l'avviso di ricevimento da parte dell'autorità competente (34) e l'avvio immediato del periodo di valutazione (35). Questo è infatti è l'approccio adottato dalla Commissione nel contesto delle norme comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni per la loro notifica (36). Le norme che danno esecuzione al regolamento comunitario sulle concentrazioni (37) prevedono che le notifiche diventino effettive «dalla data in cui sono ricevute dalla Commissione» (38). Tuttavia, laddove i dati siano incompleti in un qualsiasi aspetto materiale, la Commissione deve informare i soggetti notificanti senza indugio. In tali casi, la notifica diventa effettiva «dalla data in cui la Commissione riceve la documentazione completa» (39). La Commissione deve dare avviso per iscritto di ricevimento senza ritardo: a) della notifica e b) di qualsiasi risposta della parte notificante alla Commissione laddove i dati forniti erano incompleti (40). Alla luce di tutto ciò, la BCE propone che il periodo di valutazione inizi solo formalmente quando i dati richiesti siano completi e che i dati scorretti o fuorvianti siano considerati alla stessa stregua dei dati incompleti (41).

3.5

Una questione correlata ma di portata più generale è costituita dal fatto che una valutazione della direttiva proposta conferma che taluni temi di natura tecnica non possono essere adeguatamente affrontati nel quadro della direttiva bancaria e che si possano giustificare talune misure di attuazione al fine di considerare specifiche norme procedurali che necessitano di essere ulteriormente definite, per garantire sufficiente certezza del diritto ed un'adeguata parità di trattamento nell'UE. Come sottolineato ampiamente in precedenti pareri, la BCE ritiene che gli atti legali di livello 2 dovrebbero costituire il corpo principale delle norme tecniche applicabili agli enti finanziari dell'UE (42). Tale punto di vista è condiviso dalle autorità di vigilanza dichiaratesi anch'esse in favore dell'aumento dell'impiego di misure di attuazione (43). Alla luce di ciò si propone, pertanto, di ampliare l'ambito delle disposizioni della procedura del comitato (44) previste nella direttiva proposta e di rendere possibile l'adozione di misure di livello 2 alle quali dovrebbe essere data ampia attuazione nell'UE prima della scadenza del periodo concesso per la loro attuazione (45). In particolare, oltre a specificare e chiarire i criteri di valutazione prudenziale, misure di attuazione dettagliate dovrebbero comprendere anche i seguenti aspetti: i) le norme applicabili alle notifiche sottoposte dai candidati acquirenti (le persone legittimate a sottoporre notifiche, chiarimenti in relazione a cosa si intenda con il concetto di «persone che agiscono di concerto», l'effettiva data della notificazione, i limiti temporali etc.); ii) una lista che specifichi le informazioni necessarie alla valutazione di vigilanza; e, possibilmente, anche iii) il tipo di impegni che possono essere assunti dal candidato acquirente verso le autorità competenti. Riguardo a questi aspetti, la BCE desidera sottolineare anche che tali insegnamenti possono essere appresi dalle norme procedurali dettagliate che si applicano nel contesto del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

3.6

In ultimo, si potrebbe prendere in considerazione l'introduzione, nella direttiva proposta, di tempi maggiormente differenziati, commisurati alla complessità dell'acquisizione o degli incrementi di partecipazioni qualificate in oggetto. Ciò sarebbe in linea con il principio di proporzionalità, già previsto in altre disposizioni della direttiva proposta (46). Una distinzione tra casi semplici e casi complessi basata su criteri di classificazione oggettivi, comuni e trasparenti, che potrebbero anche venire tradotti in misure d'attuazione, avrebbe il vantaggio di garantire un trattamento più spedito dei casi più semplici garantendo, al contempo, una valutazione altrettanto approfondita dei casi più complessi che solitamente richiederebbero maggior tempo. La BCE ritiene che i limiti temporali previsti attualmente nella direttiva bancaria (47) possano continuare ad essere applicati per tali casi complessi (48), così come per quelle situazioni che per le quali è già previsto un periodo di valutazione ampliato sulla base della direttiva proposta (49).

4.   Disposizioni sulla cooperazione tra autorità competenti

La BCE sostiene le disposizioni della direttiva proposta relative alla cooperazione tra autorità competenti (50). Tuttavia, la BCE è dell'idea che queste disposizioni non dovrebbero essere associate a quelle relative alla cooperazione tra autorità competenti nel contesto dell'esercizio della vigilanza su base consolidata (51). In base alla natura del candidato acquirente, la portata della cooperazione tra Stato di origine e Stato ospitante di cui alla direttiva proposta potrebbe essere molto più ampia di quanto non sarebbe nell'ambito della vigilanza consolidata. Potrebbe anche includere la cooperazione con le autorità competenti in altri settori finanziari. Inoltre, dovrebbe essere garantita coerenza fra gli obblighi di cooperazione tra Stato di origine e Stato ospitante lungo i diversi settori. La BCE propone pertanto una modifica della direttiva proposta a tale riguardo.

5.   Il diritto della Commissione di richiedere informazioni alle autorità competenti.

5.1

Per consentire alla Commissione di adempiere il ruolo conferitole dal Trattato (52), la direttiva proposta prevede che essa possa richiedere alle autorità nazionali di vigilanza di fornirle la documentazione in base alla quale esse hanno basato la propria valutazione prudenziale così come le motivazioni date ad un candidato acquirente (53). In base alla direttiva proposta, le informazioni fornite alla Commissione sarebbero utilizzate al solo fine di determinare se uno Stato membro ha adempiuto agli obblighi a suo carico derivanti dalla direttiva bancaria (54).

5.2

La BCE ha alcuni commenti relativi a tale proposta. Come custode del trattato e al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo del mercato comune (55), la Commissione deve assicurare che il trattato e le misure adottate dalle istituzioni in base ad esso siano attuate. La Commissione ha anche il potere, dove necessario, di instaurare procedimenti davanti alla Corte di Giustizia se ritiene che uno Stato membro abbia mancato di adempiere agli obblighi imposti dal trattato (56). Mentre la Commissione ha il limite di dover provare l'asserzione secondo cui un obbligo non è stato rispettato (57), la Corte ha chiaramente stabilito che, in base all'articolo 10 del trattato, uno Stato membro è tenuto a facilitare l'adempimento dei compiti della Commissione, il che implica in particolare che esso è tenuto a cooperare in buona fede alle indagini della Commissione e a fornirle tutte le informazioni richieste a questo proposito (58).

5.3

La BCE ritiene essenziale che la Commissione abbia adeguato accesso alle informazioni necessarie al perseguimento dei compiti a lei conferiti dal trattato. La BCE nota inoltre che, in base alla direttiva proposta ed in linea con l'articolo 287 del trattato, le informazioni fornite alla Commissione sarebbero coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, imposto su tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per la Commissione, nel senso che ogni informazione riservata di cui la Commissione viene a conoscenza non potrebbe essere divulgata ad altra persona o autorità di sorta (59).

5.4

Dove si applicano le regole europee sul controllo delle concentrazioni (60), i governi e le autorità competenti degli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie perché essa svolga i doveri assegnatile dal regolamento comunitario sulle concentrazioni (61), nel rispetto delle regole applicabili relative al segreto d'ufficio (62). Inoltre, gli Stati membri possono assumere misure idonee a proteggere «interessi legittimi» (63), quali le «norme prudenziali» (64). Qualora vi fossero forti dubbi sul fatto che una misura sia di fatto basata su norme prudenziali, tale misura deve essere notificata dallo Stato membro interessato (65) alla Commissione, che valuta in particolare se la misura adottata sia giustificata da uno degli interessi considerati come legittimi (66).

5.5

In base alla direttiva proposta, la BCE ritiene che i compiti della Commissione come custode del trattato sarebbero grandemente facilitati se questa avesse il potere di richiedere informazioni direttamente alle autorità di vigilanza nazionali (senza l'intermediazione dei governi). In ambito di vigilanza prudenziale, tuttavia, la Corte di Giustizia ha stabilito che: «il funzionamento del controllo bancario fondato sulla sorveglianza nell'ambito dello Stato membro e sullo scambio di informazioni tra le competenti autorità richiede effettivamente la tutela del segreto d'ufficio. La divulgazione delle informazioni riservate, indipendentemente dal motivo, potrebbe avere conseguenze deplorevoli, non solo per il singolo istituto di credito, ma anche per il funzionamento del sistema bancario in generale» (67).

5.6

La Corte non ha avuto l'opportunità di valutare più nel dettaglio, da un lato, la necessità che le autorità di vigilanza nazionali proteggano il segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni di vigilanza relative a singoli enti finanziari contrapposta, dall'altro lato, ai diritti e doveri della Commissione in quanto custode del trattato. La BCE ritiene, tuttavia, che sarebbe necessario raggiungere un attento equilibrio al fine di conciliare la necessità della Commissione di avere tutte le informazioni necessarie per decidere nel merito di un caso particolare in tempo utile (68) con la necessità di tutelare i diritti dei candidati acquirenti e gli obblighi delle autorità di vigilanza di garantire la riservatezza delle informazioni relative agli enti finanziari, avendo cura di assicurare la stabilità del sistema finanziario (69). Sulla base di ciò, una deroga agli obblighi imposti alle autorità di vigilanza di osservare il segreto d'ufficio e mantenere la riservatezza delle informazioni di vigilanza dovrebbe essere chiaramente limitata ai casi di notifiche di proposte di acquisire partecipazioni qualificate laddove o: i) l'autorità competente, avendo completato la propria valutazione ha deciso di non autorizzare la prevista acquisizione e la Commissione ha ricevuto un reclamo formale da parte del candidato acquirente; oppure ii) vi sono ragionevoli motivi di sospettare che l'autorità competente abbia manifestamente disatteso i criteri o le procedure di valutazione prudenziale. Tenuto conto del principio d'indipendenza delle autorità di vigilanza (70), deve essere chiarito che la Commissione non dovrebbe interferire con l'attuale potere decisionale in materia di vigilanza e che le autorità competenti dovrebbero divulgare le relative informazioni solo dopo il completamento della propria valutazione prudenziale. Nel frattempo, la BCE confida nel fatto che la specificazione proposta del quadro giuridico relativo ai criteri e alle procedure di valutazione accrescerà considerevolmente la chiarezza e la certezza del diritto per la valutazione prudenziale d'acquisizioni o incrementi di partecipazioni, riducendo così il bisogno per la Commissione di istruire procedimenti a fronte di possibili violazioni del diritto comunitario.

6.   Ulteriori osservazioni giuridiche e tecniche

6.1

Poiché la BCE deve essere consultata sulla direttiva proposta in base a quanto disposto dal trattato, dovrebbe essere inserito nella stessa un «visto» volto a chiarire tale punto, in linea con l'articolo 253 dello stesso trattato.

6.2

La direttiva proposta rende la direttiva bancaria più chiara (71) attraverso un riferimento incrociato alla definizione dei diritti di voto prevista dalla Direttiva 2004/109/CE (72). Sebbene tale modifica proposta sia valutata positivamente, tale definizione dovrebbe essere applicata coerentemente in tutta la direttiva bancaria, come ulteriormente descritto nell'allegato.

6.3

Il termine «candidato acquirente» (73) potrebbe essere aggiunto alla lista di termini definiti nella direttiva bancaria (74). Inoltre, un «candidato acquirente» in base alla direttiva proposta include «ogni persona fisica o giuridica» o «tali persone che agiscono di concerto». Visto che si propone di introdurre quest'ultimo concetto per la prima volta nella direttiva bancaria, le situazioni incluse così come le implicazioni per le persone (fisiche o giuridiche) interessate, ad esempio in relazione all'obbligo di notifica, necessiterebbero di essere prese ulteriormente in considerazione. Questi aspetti potrebbero essere chiariti attraverso le misure d'attuazione.

6.4

Per quanto riguarda l'estensione del periodo di valutazione, come previsto dalla direttiva proposta (75), la BCE ritiene che esso dovrebbe essere applicato ad ogni candidato acquirente di un paese terzo (persone sia fisiche sia giuridiche), sia esso regolamentato o no.

6.5

Dal momento che la direttiva proposta incide su diverse parti del settore finanziario e comporterà modifiche di natura legislativa e alla prassi delle autorità nazionali di vigilanza, sarebbe opportuno assegnare un termine per il recepimento della direttiva proposta più lungo (almeno dodici mesi), nonché una clausola di revisione. Potrebbe altresì essere utile prendere in considerazione prevedere un periodo transitorio, specialmente se la direttiva proposta, una volta adottata, non fosse attuata in maniera egualmente rapida in tutti gli Stati membri, cosa che potrebbe determinare, ad esempio, problemi legati alla sua applicabilità a livello transfrontaliero, che richiedono la consultazione di diverse autorità competenti.

7.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche della direttiva proposta, l'allegato dispone delle proposte redazionali, ad eccezione dei limiti temporali proposti per la valutazione prudenziale per i quali la BCE ritiene necessario un'analisi più approfondita, da effettuarsi in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza dell'UE (si vedano i paragrafi da 3.1 a 3.6 di cui sopra).

Fatto a Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Direttiva 92/49/CEE Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le Direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva come da ultimo modificata dalla Direttiva 2005/68/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(2)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1). Direttiva come da ultimo modificata dalla Direttiva 2005/68CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(3)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004). Direttiva come da ultimo modificata dalla Direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2005/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa alla riassicurazione e recante modifica delle Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle Direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(5)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) (di seguito «direttiva bancaria»).

(6)  COM(2006) 507 def.

(7)  Ad esempio la cooperazione tra l'autorità competente che ha autorizzato l'ente interessato e l'autorità competente del candidato acquirente.

(8)  Si veda l'articolo 5 della direttiva proposta.

(9)  Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nel documento Metodologia dei principi fondamentali («Core Principles Methodology»), aggiornato all'ottobre 2006 e disponibile sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali www.bis.org, sottolinea che le autorità di vigilanza hanno il potere di rifiutare proposte di modifica delle partecipazioni rilevanti se non in linea con i criteri comparabili a quelli utilizzati per l'approvazione di nuove banche (si veda il Principio 4, Criterio essenziale 3).

(10)  Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva bancaria.

(11)  Secondo paragrafo dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva bancaria.

(12)  Nuovo articolo 19bis, paragrafo 2 della direttiva bancaria, come proposto.

(13)  Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva bancaria.

(14)  Articolo 12, paragrafo 3, della direttiva bancaria.

(15)  Nel documento «Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria», aggiornato all'ottobre 2006 e anch'esso disponibile sul sito Internet www.bis.org, il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria sottolinea l'importanza di valutare la struttura proprietaria e di governo della banca ed il più ampio gruppo di appartenenza durante il processo di autorizzazione (principio 3) e di confermare durante il controllo delle acquisizioni maggiori che le società o le strutture non espongano la banca a rischi o impediscano l'effettiva vigilanza (principio 5).

(16)  Si veda in proposito il documento «Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria e, in particolare, i principi 24 e 25.

(17)  Nuovo articolo 19bis, paragrafo 3, della direttiva bancaria, come proposto.

(18)  Si veda la comunicazione della Commissione COM(2005) 4080 del 21 ottobre 2005 sugli investimenti intra-UE nel settore dei servizi finanziari (GU C 293 del 25.11.2005, pag. 2).

(19)  Cause riunite C-282/04 e 283/04 Commissione v Regno d'Olanda, [2006] Raccolta della giurisprudenza, I-000, paragrafo 20. Si vedano inoltre la causa C-98-01 Commissione v Regno Unito [2003] Raccolta della giurisprudenza I-4641, paragrafo 44; la causa C-463/00 Commissione v Regno di Spagna [2003] Raccolta della giurisprudenza I-4581, paragrafo 57 e la causa C-174/04 Commissione v Repubblica italiana [2005] Raccolta della giurisprudenza I-4933, paragrafo 31.

(20)  Cause riunite C-282/04 e 283/04 Commissione v Regno d'Olanda, paragrafo 32.

(21)  Articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

(22)  Articolo 58, paragrafo 3, del trattato.

(23)  Nuovo articolo 19bis, paragrafo 3, della direttiva bancaria, come proposto.

(24)  Nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva bancaria, come proposto.

(25)  Nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera e) della direttiva bancaria, come proposto.

(26)  L'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva bancaria prevede che «Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa ad un ente creditizio soltanto quando l'ente: … c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione».

(27)  Secondo sottoparagrafo del nuovo articolo 19, paragrafo 2, della direttiva bancaria, come proposto.

(28)  Si vedano le pagine 2 e 4 della lettera al Commissario McCreevy, del 29 settembre 2006, riguardante il consolidamento transfrontaliero, da parte di Arthur Docters van Leeuwen, Presidente del CESR (Committee of european securities Regulators), Daniele Nouy, Presidente del CEBS (European Banking Supervisors) e Henrik Bjerre Nielsen, Presidente del CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisor), disponibile sui siti Internet del CESR www.cesr-eu.org, del CEBS www.c-ebs.org e del CEIOPS www.ceiops.org.

(29)  Nuovo articolo 19, paragrafi 2 e 3 della direttiva bancaria, come proposto.

(30)  Primo sottoparagrafo del nuovo articolo 19, paragrafo 3 della direttiva bancaria, come proposto.

(31)  Prima frase del terzo sottoparagrafo del nuovo articolo 19, paragrafo 3, della direttiva bancaria, come proposto.

(32)  Nuovo articolo 19bis, lettera a), paragrafo 2 della direttiva bancaria, come proposto.

(33)  Nuovo articolo 19, paragrafo 1 della direttiva bancaria, come proposto.

(34)  Primo sottoparagrafo del nuovo articolo 19, paragrafo 2, della direttiva bancaria, come proposto.

(35)  Secondo sottoparagrafo del nuovo articolo 19, paragrafo 2 della direttiva bancaria, come proposto.

(36)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento sulle concentrazioni CE) (GU L 24, 29.1.2004, pag. 1).

(37)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 3.4.2004, pag. 1).

(38)  Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(39)  Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(40)  Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(41)  A questo proposito si veda l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(42)  Si veda il paragrafo 6 del Parere CON/2005/4 della BCE, del 17 febbraio 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a una proposta di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio contenente la rifusione della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e della Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU C 52 del 2.3.2005, pag. 37). Al paragrafo 10, la BCE sottolinea che «Se si considera che le direttive proposte al momento non possono essere modificate in linea con quest'approccio, la BCE ritiene che la struttura giuridica prevista non dovrebbe essere vista come il risultato finale desiderato, quanto piuttosto come una fase del processo di lungo periodo volto a stabilire, se possibile, un insieme di norme tecniche di livello 2 per le istituzioni finanziarie direttamente applicabili all'interno dell'UE».

(43)  Per esempio nel documento redatto per la consultazione sul ruolo e i compiti del CEBS («The role and tasks of CEBS») (CP08), luglio 2005, (si vedano i paragrafi 40 e 41), il CEBS rileva che esso non ha ricevuto richieste da parte della Commissione per lo sviluppo di dettagli tecnici per nuova legislazione (ad esempio la consulenza sul Livello 2 di cui alla procedura Lamfalussy). Sembra improbabile che la commissione formulerà una richiesta in tal senso nel prossimo futuro….mentre il CEBS è consapevole ed apprezza le ragioni sottostanti all'adozione di un tale approccio; esso ritiene che sia importante l'uso corretto, in futuro, delle possibilità offerte dall'approccio Lamfalussy («has received no requests from the Commission to develop technical detail (i.e. Lamfalussy Level 2 advice) for new legislation. It seems unlikely that the Commission will make such requests in the near future …. While CEBS is aware of, and appreciates the reasons why this approach has been taken, it believes that it is important to make proper use of the possibilities provided by the Lamfalussy approach in the future»).

(44)  Nuovo sottoparagrafo f ) dell'articolo 150, paragrafo 2, della direttiva bancaria, come proposto.

(45)  Come definito nell'articolo 6 della direttiva proposta.

(46)  Secondo sottoparagrafo del nuovo articolo 19a, paragrafo 4, della direttiva bancaria, come proposto.

(47)  Secondo sottoparagrafo dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva bancaria.

(48)  Si veda la pagina 2 della lettera al Commissario McCreevy del 29 settembre 2006, sopra menzionata, riguardante il consolidamento transfrontaliero, nella quale le autorità di vigilanza hanno sottolineato che gli attuali limiti di tempo già ora rendono difficile l'analisi dei casi complessi.

(49)  Nuovo articolo 19, paragrafo 6, lettera a) della direttiva bancaria, come proposto.

(50)  Nuovo articolo 19ter, come proposto, e articolo 129, paragrafo 3 della direttiva bancaria. In relazione all'approvazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni, le «autorità competenti» sono: i) l'autorità che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione e ii) «l'autorità competente del candidato acquirente».

(51)  Articolo 129 della direttiva bancaria.

(52)  Considerando 6 della direttiva proposta.

(53)  Nuovo articolo 19quater, paragrafo 1, della direttiva bancaria, come proposto.

(54)  Nuovo articolo 19quater, paragrafo 2, della direttiva bancaria, come proposto.

(55)  Primo trattino dell'articolo 211 del trattato.

(56)  Articolo 226 del trattato.

(57)  Causa C-508/03 Commissione v Regno Unito, 2006 Raccolta della giurisprudenza I-0000, paragrafo 77.

(58)  Causa C-82/03 Commissione v Repubblica italiana, 2006 Raccolta della giurisprudenza I-6635, paragrafo 15.

(59)  Nuov articolo 19quater, paragrafi 2 e 3 della direttiva bancaria, come proposto.

(60)  In base al regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni (articolo 21, paragrafi 2 e 3 del regolamento). Tale regolamento riguarda tutti i tipi di imprese, inclusi gli enti creditizi, altri enti finanziari e le compagnie di assicurazioni (si veda, ad esempio, l'articolo 5).

(61)  Articolo 11, paragrafo 6, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni («Richiesta di informazioni»). Il Regolamento comunitario sulle concentrazioni prevede, inoltre, che la Commissione agisca in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati Membri dai quali essa raccoglie osservazioni ed informazioni (considerando 13). Vi sono meccanismi efficaci per lo scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri (considerando 14) e la Commissione ha il diritto di richiedere tutte le informazioni necessarie (considerando 38).

(62)  Articolo 17, paragrafi 1 e 2, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(63)  Primo sottoparagrafo dell'articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(64)  Secondo sottoparagrafo dell'articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(65)  Causa C-42 Repubblica portoghese v Commissione [2004] Raccolta della giurisprudenza I 6079, paragrafi 58 e 59.

(66)  Decisione della Commissione del 20 luglio 1999 relativa ad un procedimento in base all'articolo 21 del Regolamento del Consiglio 4064/89 del 21 dicembre 1989 relativo al controllo di concentrazioni tra imprese (Caso n. IV/M.1616 — BSCH/A. Champalimaud), paragrafo 67.

(67)  Causa 110/84 Commune de Hillegom v Cornelis Hillenius [1985], Raccolta della giurisprudenza, 3947, paragrafo 27.

(68)  Causa C-438/04 Mobistar SA v IBPT [2006], Raccolta della giurisprudenza, I-0000, paragrafi da 38 a 43.

(69)  Causa 110/84 Commune de Hillegom v Cornelis Hillenius, paragrafo 20.

(70)  Si veda il principio 1 del documento Metodologia dei principi fondamentali («Core Principles Methodology») del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di cui già alla nota 9).

(71)  Secondo sottoparagrafo dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva bancaria, come proposto.

(72)  Articoli 9 e 10 della Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la Direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). L'articolo 32, paragrafo 5 della Direttiva 2004/109/CE prevede che l'articolo 92 della Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184, del 6.7.2001, pag. 1) (Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79, del 24.3.2005, pag. 9)), che rappresenta la disposizione transitoria alla quale si fa riferimento attualmente nel secondo sottoparagrafo dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva bancaria, sarà cancellato con effetto a partire dal 20 gennaio 2007.

(73)  Primo sottoparagrafo del nuovo articolo 19, paragrafo 1, della direttiva bancaria, come proposto.

(74)  Articolo 4 della direttiva bancaria.

(75)  Nuovo articolo 19, paragrafo 6, lettera a) della direttiva bancaria, come proposto.


ALLEGATO

Proposte redazionali (1)

Testo proposto dalla Commissione  (2)

Modifiche proposte dalla BCE  (3)

Modifica n. 1

Visto da inserire nella direttiva proposta

Modifica alla direttiva proposta

vista la proposta della Commissione […],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo […],

vista la proposta della Commissione […],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo […],

visto il parere della Banca centrale europea […],

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.1 del parere

Modifica 2

Considerando 3 della direttiva proposta

Modifica alla direttiva proposta

3)

Sia per le operazioni nazionali che per quelle transfrontaliere, il ruolo delle autorità competenti deve essere quello di effettuare una valutazione prudenziale sulla base di criteri e procedure di valutazione chiaramente definiti. È pertanto necessario specificare i criteri da applicare per la valutazione prudenziale di azionisti e dirigenti nel quadro di un progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata e definire una chiara procedura per la loro applicazione. A fini di congruenza tali criteri devono essere coerenti con quelli che sono applicati ad azionisti e dirigenti nell'ambito della procedura d'autorizzazione iniziale.

3)

Sia per le operazioni nazionali che per quelle transfrontaliere, il ruolo delle autorità competenti deve essere quello di effettuare una valutazione prudenziale sulla base di criteri e procedure di valutazione chiaramente definiti. È pertanto necessario specificare i criteri da applicare per la valutazione prudenziale di azionisti e dirigenti nel quadro di un progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata e definire una chiara procedura per la loro applicazione. A fini di congruenza tali criteri devono essere coerenti con quelli che sono applicati ad azionisti e dirigenti nell'ambito della procedura d'autorizzazione iniziale. Per quanto che riguarda le procedure, i limiti temporali devono essere proporzionati alla complessità della prevista acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate preso in considerazione.

Motivazione — Si veda il paragrafo 3.6 del parere

Modifica 3

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica alla Direttiva 2006/48/CE, articolo 4

[da inserire]

La Direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

[…]. Nell'articolo 4 è inserita la seguente definizione:

per «candidato acquirente» s'intende qualunque persona fisica o giuridica, o tali persone di concerto, che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o, direttamente o indirettamente, di aumentare ulteriormente tale partecipazione qualificata, con il risultato che la proporzione dei diritti di voto o del capitale detenuto sia pari o superi il 20%, il 30% o il 50%, divenendo in tal modo l'ente creditizio controllato;

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.3 del parere

Modifica 4

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica alla Direttiva 2006/48/CE, articolo 4, paragrafo 11

[da inserire]

La Direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

[…]. Il secondo sottoparagrafo è aggiunto all'articolo 4, paragrafo 11:

Ai fini degli articoli 12, paragrafo 1, 19, 20 e 21, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.2 del parere

Modifica 5

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica alla direttiva 2006/48/CE, articolo 19, paragrafo 6

6.   Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di cinquanta giorni lavorativi nei seguenti casi:

a)

il candidato acquirente è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria e risiede in un paese terzo in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie;

b)

nel caso di una valutazione effettuata in base all'art. 143.

6.   Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di [..] giorni lavorativi nei seguenti casi:

a)

il candidato acquirente ha la propria sede principale oppure, nel caso di una persona fisica, la propria residenza abituale al di fuori della Comunità e risiede in un paese terzo in cui esistono ostacoli al trasferimento delle informazioni necessarie;

b)

nel caso di una valutazione effettuata in base all'art. 143; o

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.4 del parere

Modifica 6

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica alla Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19, paragrafo 6, lettera c)

[Da inserire]

c)

se le autorità competenti ritengono che la valutazione sia di complessa natura.

Motivazione — Si veda il paragrafo 3.6 del parere

Modifica 7

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica alla Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1

1.   Nel valutare la notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti: […]

1.   Nel valutare la notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti, al fine di assicurare la sana e prudente gestione dell'ente creditizio al quale si riferisce l'acquisizione, e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, valutano l'idoneità del candidato acquirente e la solidità fiananziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti: […]

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.2 del parere

Modifica 8

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica alla Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera a)

a)

La reputazione del candidato acquirente;

a)

La reputazione e l'esperienza del candidato acquirente;

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.7 del parere — Chiarificazione dei criteri di valutazione prudenziale

Modifica 9

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera b)

b)

la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere l'attività dell'ente creditizio;

b)

la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere effettivamente l'attività dell'ente creditizio o che eserciteranno su di essa una significativa influenza;

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.7 — Chiarificazione dei criteri di valutazione prudenziale

Modifica 10

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, articolo 19bis, paragrafo 1, lettera d)

d)

la capacità dell'ente creditizio di adempiere e continuare ad adempiere, dopo la prevista acquisizione, ai suoi obblighi di cui alla presente direttiva, in particolare ai requisiti dell'articolo 12, paragrafo 3 e dell'articolo 22, e ad eventuali disposizioni settoriali applicabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 della Direttiva 2002/87/CE a seguito della direttiva proposta, includendo in particolare gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 3 e articolo 22 di questa direttiva;

d)

la capacità dell'ente creditizio al quale si riferisce l'acquisizione di rispettare e continuare a rispettare tutti i requisiti prudenziali di questa direttiva e laddove applicabili, di altre direttive; in particolare le Direttive 2000/46/CE e 2006/49/CE a seguito dalla prevista acquisizione;

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.7 — Chiarificazione dei criteri di valutazione prudenziale

Modifica 11

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera e)

e)

l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti;

e)

l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o qualsiasi altro severo crimine ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti;

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.7 — Chiarificazione dei criteri di valutazione prudenziale

Modifica 12

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera f)

[da inserire]

f)

laddove a seguito della prevista acquisizione, l'ente creditizio al quale si riferisce l'acquisizione entri a fare parte di un gruppo, la struttura del quale sia sufficientemente trasparente da consentire l'effettiva vigilanza

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere

Modifica 13

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera g)

[da inserire]

g)

laddove il candidato acquirente abbia la sua sede principale ed è sottoposto a vigilanza al di fuori dell'Unione europea, l'effettiva sottoposizione del candidato acquirente sottoposto a vigilanza nel paese terzo in oggetto e la disponibilità delle autorità competenti di tale paese terzo a cooperare soddisfacentemente con le autorità competenti che hanno dato autorizzazione all'ente creditizio al quale si riferisce l'acquisizione;

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.5 del parere

Modifica 14

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 1, lettera h)

[da inserire]

h)

la sufficiente solidità degli accordi di governo socetario degli enti creditizi ai quali si riferisce il piano di acquisizione in modo da evitare potenziali blocchi del processo decisionale degli enti creditizi a seguito della prevista acquisizione;

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.6 del parere

Modifica 15

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 2

2.   Le autorità competenti possono opporsi alla prevista acquisizione solo se accertano che i criteri di cui al paragrafo 1, non sono rispettati o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

2.   Le autorità competenti possono opporsi alla prevista acquisizione solo se esse non sono soddisfatte di come i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adempiuti o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica 16

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, nuovo articolo 19bis, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

3.   Le autorità competenti possono decidere di approvare una prevista acquisizione o un incremento di partecipazione qualificata a condizione che il candidato acquirente tenga fede agli impegni assunti con le competenti autorità nell'ottica di rispettare i criteri sopra definiti. Gli Stati membri si astengono dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

Motivazione — Si vedano i paragrafi 2.6 e 2.8 del parere

Modifica 17

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, articolo 19 ter

Oltre che nel quadro degli articoli 19 e 19 bis, e salvo disposizione contraria, la valutazione dell'acquisizione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 1, è soggetta all'articolo 129, paragrafo 3 se il candidato acquirente è:

[…] 3) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

Oltre che nel quadro degli articoli 19 e 19 bis, e salvo disposizione contraria, l'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio per il quale è previsto il piano di acquisizione deve consultare le autorità competenti del candidato acquirente se il candidato acquirente è:

[…] 3) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

Le autorità competenti devono cooperare strettamente. Esse devono comunicarsi vicendevolmente qualsiasi informazione che sia essenziale e pertinente per la valutazione prudenziale della prevista acquisizione.

Una decisione da parte delle autorità competenti che abbiano autorizzato l'ente creditizio per il quale è previsto il piano di acquisizione, devono indicane qualsiasi opinione o riserva espressa da parte delle autorità competenti del candidato acquirente.

Motivazione — Si veda il paragrafo 4 del parere

Modifica 18

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, articolo 19 quater

1.   La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione in relazione agli articoli 19, 19 bis, e 19 ter nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente.

[…]

1.   La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione in relazione agli articoli 19, 19 bis, e 19 ter nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente laddove:

a)

l'autorità competente, nel completamento della propria valutazione, abbia deciso di negare autorizzazione alla prevista acquisizione e la Commissione abbia ricevuto reclamo formale da parte del candidato acquirente; oppure

b)

vi sono ragionevoli motivi di sospettare che l'autorità competente abbia manifestamente disatteso i criteri o le procedure previste per la valutazione prudenziale

[…]

Motivazione — Si veda il paragrafo 5 del parere

Modifica 19

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3 della direttiva (4) 2006/48/CE.

3)   Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE.

La direttiva 2006/48/CE è così modificata (5):

[…] l'articolo 21, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3)   Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.2 del parere

Modifica 20

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, articolo 129

La direttiva 2006/48/CE è modificato come segue

5.

All'articolo 129 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Nel caso di una valutazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, l'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione consulta l'autorità competente del candidato acquirente.

Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente dell'acquirente.».

[da eliminare]

Motivazione — Si veda il paragrafo 4 del parere

Modifica 21

Articolo 5 della direttiva proposta

Modifica della Direttiva 2006/48/CE, articolo 150, paragrafo 2, lettera f)

f)

specifiche e chiarimenti dei criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva.

f)

specificazioni del formato, della struttura e del contenuto e procedure applicabili a:

la notifica richiesta ai candidati acquirenti in base all'art. 19, paragrafo 1;

l'avviso di ricevimento ricevuto da parte delle autorità competenti in base all'articolo 19,2 e

la lista di cui al primo sottoparagrafo dell'articolo 19bis, paragrafo 4, che specifica le informazioni necessarie a svolgere la valutazione di vigilanza in base all'articolo 19 bis, paragrafo 1;

g)

chiarificazione della nozione di «persone agenti di concerto» di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

h)

chiarificazione dei criteri in base ai quali le autorità competenti possono ritenere che una prevista acquisizione o incremento di partecipazione qualificata in base all''articolo 19, paragrafo 1 costituisca un caso complesso nel senso specificato dall'articolo 19, paragrafo 6, lettera c);

i)

specifiche e chiarimenti dei criteri della valutazione prudenziale di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1; o

j)

specifiche e chiarimenti del tipo di impegni di cui all'articolo 19bis, paragrafo 3, assunti dai candidati acquirenti nei confronti delle autorità competenti.

Motivazione — Si vedano i paragrafi 2.8, 3.5, 3.6 e 6.3 del parere

Modifica 22

Articolo 6 bis della direttiva proposta (nuovo)

Revisione

[da inserire]

Articolo 6 bis

Revisione

Entro il […] la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri deve sottoporre a controllo e relazionare sull'applicazione della presente direttiva e deve sottoporre la propria relazione al Parlamento ed al Consiglio congiuntamente ad ogni eventuale adeguata proposta.

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.5 del parere

Modifica 23

Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva proposta

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi, entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] […]

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi, entro [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] […]

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.5 del parere

Modifica 24

Articolo 7 della direttiva proposta (nuovo)

La presente direttiva entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.   La presente direttiva entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La valutazione prudenziale effettuata in relazione alla prevista acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata per la quale è richiesta la notifica di cui all'art. 19, paragrafo 1, che è stata sottoposta alle autorità competenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva, devono essere effettuate in base alle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in vigore al momento della notifica.

Motivazione — Si veda il paragrafo 6.5 del parere


(1)  Le proposte redazionali contenute nell'allegato sono basate sul testo della direttiva proposta e si limitano alle modifiche atte a riflettere le proposte fatte dalla BCE nel presente parere. Le proposte redazionali modificano talune disposizioni della direttiva proposta e in particolare l'articolo 5 che introduce modifiche alla direttiva bancaria. Le proposte dovrebbero applicarsi mutatis mutandis alle altre direttive comunitarie modificate a loro volta dalla direttiva proposta.

(2)  La barratura nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(3)  Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(4)  La barratura indica dove la BCE propone la cancellazione del testo dall'attuale articolo 21, paragrafo 3, della direttiva bancaria.

(5)  Il neretto indica dove la BCE propone l'inserimento del nuovo testo nell'attuale articolo 21, paragrafo 3, della direttiva bancaria.


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