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Document 52003PC0823
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
/* COM/2003/0823 def. - COD 2003/0325 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali /* COM/2003/0823 def. - COD 2003/0325 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ha fornito la base per la raccolta di una serie di indicatori mensili e trimestrali dell'evoluzione del ciclo economico a fini di politica economica e monetaria. E' stata l'istituzione dell'Unione monetaria a far avvertire l'urgente bisogno di tali statistiche. Il regolamento relativo alle statistiche congiunturali ha rappresentato un compromesso tra le esigenze molto più pressanti dei responsabili della politica economica e monetaria e i mezzi e le risorse limitati degli istituti statistici nazionali degli Stati membri. Subito dopo l'entrata in vigore del regolamento è pertanto divenuto evidente che l'impegno a migliorare le statistiche congiunturali doveva proseguire oltre il periodo di attuazione di 5 anni previsto dal regolamento. Un documento della Banca centrale europea relativo alle esigenze in materia di statistiche economiche generali, pubblicato nel 2000, ha reso nuovamente evidente tale bisogno. Da allora Eurostat ha iniziato a discutere con gli Stati membri i contenuti di un regolamento modificato, rispettando nel contempo le priorità degli Stati membri per quanto attiene all'attuazione del regolamento in vigore. Il Piano d'azione ECOFIN dell'autunno 2000 ha citato i prezzi all'importazione e la distinzione della zona Euro per gli indicatori industriali non interni come obiettivi prioritari per completare il regolamento relativo alle statistiche congiunturali. Relazioni successive sull'avanzamento del Piano d'azione hanno inoltre reclamato maggiore attenzione per le statistiche dei servizi. L'attività del CPS ha prodotto un insieme di principali indicatori economici europei (PIEE), che hanno definito i tempi e le scadenze d'attuazione auspicabili, comprendendo anche gli indicatori "prezzi all'importazione" e "prezzi dei servizi" che non rientravano nel regolamento relativo alle statistiche congiunturali. Il Consiglio europeo ha approvato i PIEE. Le richieste del Piano d'azione ECOFIN e dei PIEE sono state integrate nella proposta di regolamento modificato relativo alle statistiche congiunturali presentata al Consiglio e al Parlamento europeo. Un compromesso sui termini esatti è stato raggiunto con gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria, che ha formulato obiezioni giuridiche di principio. I paesi in fase d'adesione e i paesi dell'EFTA hanno attivamente partecipato alle discussioni sul progetto di regolamento modificato. Tutti i paesi in fase d'adesione sostengono il progetto proposto, eccettuata l'Ungheria, che avverte problemi di risorse per l'attuazione. Il progetto di regolamento modificato relativo alle statistiche congiunturali prevede un'ampia gamma di miglioramenti al regolamento del Consiglio attualmente in vigore. I punti più rilevanti sono: - l'aggiunta di una variabile sui prezzi all'importazione con un livello di dettaglio simile a quello della variabile sui prezzi alla produzione; - la distinzione della zona Euro negli indicatori industriali per i mercati non interni di fatturato, nuovi ordinativi, prezzi alla produzione e prezzi all'importazione. Il livello di dettaglio è limitato alle 2 cifre NACE/CPA; - l'aggiunta di un indice del prezzo alla produzione per alcuni settori di servizi particolarmente importanti, per i quali gli indici del prezzo al consumo non forniscono un quadro sufficiente dell'andamento dei prezzi. Obiettivo dell'indicatore è un indice dei prezzi alla produzione per i servizi prestati da imprese ad altre imprese in veste di consumatori; - la modifica del periodo di riferimento per la produzione nel settore dell'edilizia da "almeno trimestrale" a mensile. Si dispone così della prima volta di un indicatore abbastanza reattivo per un settore molto instabile come l'edilizia; - scadenze più ravvicinate per una serie di indicatori delle statistiche congiunturali che rientrano anche tra i principali indicatori economici europei (PIEE), per conformarle alle condizioni temporali concordate per i PIEE; - numerosi miglioramenti operativi particolareggiati, derivanti dalla pratica della raccolta e dell'elaborazione dei dati conformemente al regolamento relativo alle statistiche congiunturali in vigore, come un trattamento più coerente degli aggregati e degli adattamenti dei dati (correzione per i giorni lavorativi e destagionalizzazione); - il chiarimento dei costi della costruzione e dei prezzi del settore dell'edilizia. Il regolamento relativo alle statistiche congiunturali in vigore ha per obiettivo i costi della costruzione, ma consente di utilizzare come approssimazione i prezzi alla produzione del settore dell'edilizia. Il regolamento modificato consente tale pratica solo per un periodo transitorio e prevede uno studio di fattibilità per definire un indice dei prezzi accanto all'indice dei costi della costruzione. Il progetto di regolamento modificato promuove esplicitamente la definizione di un'impostazione europea per vari indicatori, ad esempio un indicatore comune dei prezzi all'importazione per la zona Euro. Un progetto pilota nell'ambito di tale impostazione in corso di svolgimento negli Stati membri riguarda l'indice del fatturato per il commercio al dettaglio. Una riduzione della dimensione del campione sarà il fattore decisivo per ridurre la scadenza dell'indice per il commercio al dettaglio dai t+60 giorni dopo il periodo di riferimento attuali ai t+30 giorni entro l'inizio del 2004. L'indice del fatturato per il commercio al dettaglio è un indicatore significativo della domanda dei consumatori. Un programma europeo richiederà una metodologia diversa per ciascun indicatore. Il progetto di regolamento modificato necessita di un insieme di studi di fattibilità, con l'esplicita possibilità di modificare l'elenco delle variabili e le loro condizioni mediante una procedura di Comitato: - la variabile "ore di lavoro" per il commercio al dettaglio e per altri servizi; - l'indicatore "retribuzioni lorde" per il commercio al dettaglio e per altri servizi; - un periodo di riferimento mensile per il fatturato in altri servizi. Il progetto di regolamento modificato include anche varie semplificazioni di dettagli tecnici, definite in stretta collaborazione con la BCE, al fine di ridurre il carico di lavoro degli istituti statistici nazionali senza compromettere il valore delle statistiche congiunturali. Più specificamente si è riservata particolare attenzione ai numerosi piccoli paesi in fase di adesione. Il progetto di regolamento prevede concessioni significative per quanto attiene al livello di dettaglio e al periodo di riferimento di vari indicatori, riservate agli Stati membri il cui valore aggiunto è inferiore all'1% del valore aggiunto totale dell'UE. In sintesi il regolamento modificato relativo alle statistiche congiunturali rappresenta un progresso significativo verso il conseguimento di un sistema di statistiche congiunturali all'altezza delle esigenze della politica economica e monetaria. Il compromesso realizzato con il progetto di regolamento modificato rimedia a molte delle lacune del regolamento in vigore e nel contempo concede agli Stati membri un periodo sufficiente ad attuare le relative modifiche. Il progetto di regolamento prevede inoltre che vengano studiate ulteriori misure, con possibilità di procedura agevolata (di Comitato) in caso di successo. Tale disposizione aumenta la flessibilità delle statistiche congiunturali per adeguarle alle esigenze della politica economica e monetaria. La proposta di regolamento è presentata all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. 2003/0325 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . dopo aver consultato la Banca centrale europea conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato [2], [2] GU C del , pag. . deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, Considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali [3] ha definito un quadro di base comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie delle imprese a fini di analisi del ciclo economico. [3] GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1 (2) L'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 - ad opera dei regolamenti (CE) n. 586/2001 della Commissione [4], (CE) n. 588/2001 della Commissione [5] e (CE) n. 606/2001 della Commissione [6], concernenti rispettivamente la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), la definizione di variabili e le deroghe concesse agli Stati membri - ha permesso di acquisire un'esperienza pratica che può servire a definire misure volte a migliorare ulteriormente le statistiche congiunturali. [4] GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11. [5] GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18. [6] GU L 92 del 2.4.2001, pag. 1. (3) Nel piano d'azione sui bisogni statistici dell'UEM e nelle successive relazioni sui progressi nell'attuazione del piano d'azione, il Consiglio Ecofin ha individuato altri aspetti fondamentali del miglioramento delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. (4) Per la propria politica monetaria la Banca centrale europea necessita di ulteriori approfondimenti delle statistiche congiunturali, come ha affermato nel suo documento relativo ai bisogni in materia di statistiche economiche generali. In particolare la Banca necessita per la zona euro di aggregati tempestivi, affidabili e significativi. (5) Il Comitato del programma statistico, istituito con decisione del Consiglio 89/382/CEE [7], ha individuato i principali indicatori economici europei (PIEE) che fuoriescono dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1165/98. [7] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in campi di particolare importanza per la politica monetaria e lo studio del ciclo economico. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: (1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: "d) Partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee. I particolari dei programmi di cui alla lettera d) vengono specificati in allegato. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18. Vengono istituiti programmi di campionamento europei solo quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni di fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo del programma europeo. I programmi europei possono indicare il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati." (2) Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO PARTE (A) L'allegato A al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: Campo d'applicazione Il testo alla lettera a) "Campo d'applicazione" è sostituito dal seguente: "Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da C a E della CPA." Elenco delle variabili Il testo alla lettera c) "Elenco delle variabili" è modificato come segue: (1) Al punto 1 è aggiunta la variabile seguente: Variabile // Denominazione 340 // Prezzi all'importazione (2) Il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati." (3) Il punto 9 è sostituito dal testo seguente: "9. I dati sui prezzi alla produzione o sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi rispettivamente della NACE e della CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. L'elenco dei gruppi può essere modificato entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18." (4) È aggiunto il seguente punto 10: "10. La variabile sui prezzi all'importazione è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da C a E della NACE." Forma Alla lettera d) "Forma" i punti da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili. 2. Inoltre, le variabili "Produzione" (n. 110) e "Ore di lavoro" (n. 220) sono trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. 3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili. 4. Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 340 sono trasmesse in forma di indice. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute." Periodo di riferimento Alla lettera e) "Periodo di riferimento" è aggiunta la variabile seguente: Variabile // Periodo di riferimento 340 // mese Livello di dettaglio Il testo alla lettera f) "Livello di dettaglio" è modificato come segue: (1) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), sono trasmesse a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. La variabile 340 è trasmessa a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA" "2. Inoltre, per la sezione D della NACE, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) sono trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE. L'indice dei prezzi all'importazione (n. 340) è trasmesso ai livelli a tre e quattro cifre della CPA. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90% del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione D della NACE in un dato anno base. Gli indici dei prezzi all'importazione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90% delle importazioni totali di ciascun Stato membro dei prodotti appartenenti alla sezione D della CPA in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione D della NACE (o le cui importazioni di prodotti nella sezione D di CPA) in un dato anno base rappresenta (o rappresentano) meno del 4% del totale della Comunità europea. (2) Il punto 4 è sostituito dal seguente: "4. Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), sono trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento 586/2001 della Commissione." (3) Sono aggiunti i seguenti punti da 5 a 10: "5. Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) sono trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni C e D della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dello RPI definito per attività legate all'energia. 6. Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) sono trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione D della NACE, e per un insieme ridotto di raggruppamenti principali d'industrie che comprende l'elenco di divisioni della NACE di cui alla lettera c) "Elenco delle variabili", punto 8, del presente allegato. 7. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) è trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da C a E della CPA, e per i raggruppamenti principali d'industrie (RPI) definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. 8. Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, lettera d). 9. Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) sono trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extraeuro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE, ai raggruppamenti principali di industrie, nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. L'informazione su NACE E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relative ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre è trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extraeuro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della CPA, ai raggruppamenti principali di industrie nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extraeuro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, leggera d). Il programma europeo può limitare il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione all'importazione di prodotti da paesi della zona extraeuro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340. 10. Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D e E della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea, devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, i raggruppamenti principali d'industrie e il livello di sezione della NACE o il livello di sezione della CPA." Termini per la trasmissione dei dati Il testo alla leggera g) "Termini per la trasmissione dei dati" è modificato come segue: (1) Al punto 1 alcune variabili sono modificate o aggiunte come segue: Variabile // Termini 110 // 1 mese e 10 giorni civili (...) // (...) 210 // 2 mesi (...) // (...) 340 // 1 mese e 15 giorni civili (2) Il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livelli di gruppo e di classe della NACE o a livelli di gruppo e di classe della CPA. Per gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D e E della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 3% del totale della Comunità europea, il termino può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati per il totale dell'industria, i raggruppamenti principali di industria, il livello di sezione e divisione della NACE o il livello di sezione e divisione della CPA." Studi pilota Alla lettera h) "Studi pilota" i punti 2 e 3 sono soppressi. Primo periodo di riferimento Alla lettera i) "Primo periodo di riferimento" sono aggiunti i commi seguenti: "Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della distinzione delle variabili relative al mercato non interno in zona euro e zona extraeuro è stabilito non oltre il gennaio 2005." "Il primo periodo di riferimento per la variabile 340 è stabilito non oltre il gennaio 2006, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005." Periodo transitorio Alla lettera j) "Periodo transitorio" sono aggiunti i punti seguenti: "3. Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. 4. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 110, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. 5. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre [data da stabilire, pari ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica]." PARTE (B) L'allegato B al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: Elenco delle variabili Il testo alla lettera c) "Elenco delle variabili" è modificato come segue: (1) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente: "5. Solo qualora non siano disponibili, le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321, 322) possono essere calcolate per approssimazione mediante i prezzi alla produzione. Tale approssimazione è consentita fino a [data da stabilire, pari a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica]." (2) È aggiunto il seguente punto 6: "6. La Commissione stabilisce una serie di studi che devono essere realizzati dagli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di: a) valutare la fattibilità di una variabile trimestrale dei prezzi alla produzione (n. 310) nella costruzione; b) definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici. Non oltre [data da stabilire, pari ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione propone una definizione per la variabile relativa ai prezzi alla produzione. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrate in vigore del presente regolamento di modifica]. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non oltre [data da stabilire, pari a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall'anno base 2010." Forma Il testo alla lettera d) "Forma" è sostituito dal seguente: "1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili. 2. Inoltre, le variabili relative alla produzione (nn. 110, 115, 116) e alle ore di lavoro (n. 220) sono trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzioni per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. 3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di cicli di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili. 4. Le variabili 110, 115, 116, 320, 321 e 322 sono trasmesse in forma di indice. Le variabili 411 e 412 sono trasmesse in cifre assolute. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute." Periodo di riferimento delle variabili Il testo alla lettera e) "Periodo di riferimento" è sostituito dal seguente: "Alle variabili 110, 115 e 116 si applica un periodo di riferimento di un mese. A tutte le altre variabili contemplate dal presente allegato si applica il periodo di riferimento di almeno un trimestre. Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre." Livello di dettaglio Alla lettera f) "Livello di dettaglio" è aggiunto il seguente punto 6: "6. Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea, devono trasmettere i dati solo per il totale della costruzione (livello di sezione della NACE)." Termini per la trasmissione dei dati Alla lettera g) "Termini per la trasmissione dei dati" le variabili 110, 115, 116 e 210 sono sostituite dalle seguenti: Variabile // Periodicità 110 // 1 mese e 15 giorni civili 115 // 1 mese e 15 giorni civili 116 // 1 mese e 15 giorni civili (...) // (...) 210 // 2 mesi Studi pilota Alla lettera h) "Studi pilota" i punti 1 e 3 sono soppressi. Primo periodo di riferimento Alla lettera i) "Primo periodo di riferimento" è aggiunto il testo seguente: "Il primo periodo di riferimento per la trasmissione delle variabili 110, 115, e 116 con base di riferimento mensile è stabilito non oltre il gennaio 2005." Periodo transitorio Alla lettera j) "Periodo transitorio" sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4: "3. In caso di modifica del periodo di riferimento per le variabili 110, 115 e 116, può essere concesso un periodo transitorio che termina [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. 4. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per le variabili 110, 115, 116 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18." PARTE (C) L'allegato C al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: Elenco delle variabili Alla lettera c) "Elenco delle variabili" è aggiunto il seguente punto 4: "4. La Commissione stabilisce una serie di studi che devono essere realizzati dagli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di: a) valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale delle ore di lavoro (n. 220) per il commercio al dettaglio e le riparazioni; (b) valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale delle retribuzioni lorde (n. 230) per il commercio al dettaglio e le riparazioni; (c) definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul risultato degli studi non oltre [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non oltre [data da stabilire, pari a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010." Forma delle variabili Alla lettera d) "Forma delle variabili" i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili. 2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) sono anche trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18." Livello di dettaglio Il testo alla lettera f) "Livello di dettaglio" è modificato come segue: 1) Il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. La variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) sono trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2, 3 e 4. La variabile numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4." 2) È aggiunto il seguente punto 5: "5. Gli Stati membri, il cui fatturato nella divisione 52 della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea, devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 3 e 4." Termini per la trasmissione dei dati Il testo alla lettera g) "Termini per la trasmissione dei dati" è sostituito dal seguente: "1. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) sono trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3% del totale della Comunità europea. 2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) sono trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui ai punti 3 e 4 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. 3. La variabile numero di persone occupate è trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3% del totale della Comunità europea." Studi pilota Alla lettera h) "Studi pilota" i punti 2 e 4 sono soppressi. Periodo transitorio Alla lettera j) "Periodo transitorio" è aggiunto il seguente punto 4: "4. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati della variabile 201, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre [data da stabilire, pari ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18." PARTE (D) L'allegato D al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue: Elenco delle variabili Il testo alla lettera c) "Elenco delle variabili" è modificato come segue: (1) Al punto 1 è aggiunta la variabile seguente: Variabile // Denominazione 310 // Prezzi alla produzione (2) Sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4: "3. La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) comprende i servizi forniti ad una clientela costituita da imprese o persone che rappresentano imprese. 4. La Commissione stabilisce una serie di studi che devono essere realizzati dagli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di: a) valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale relativa alle ore di lavoro (n. 220) per altri servizi; b) valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) per altri servizi; c) definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici; d) definire un livello di dettaglio adeguato. I dati sono suddivisi per attività economiche secondo le definizioni delle sezioni della NACE ed ulteriormente disaggregati non oltre il livello di divisioni della NACE (due cifre) o di raggruppamenti delle divisioni. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non oltre [data da stabilire, pari a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010." Forma delle variabili Il testo alla lettera d) "Forma delle variabili" è modificato come segue: 1) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili. 2. La variabile relativa al fatturato (n. 12) è anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18." 2) Il punto 4 è sostituito dal seguente: "4. La variabile prezzi alla produzione (n. 310) è trasmessa in forma di indice. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute." Periodo di riferimento Alla lettera e) "Periodo di riferimento" è aggiunto il testo seguente: "2. La Commissione stabilisce una serie di studi che devono essere realizzati dagli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di valutare la fattibilità di ridurre il periodo di riferimento per la variabile fatturato (n. 120) da un trimestre ad un mese. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre [data da stabilire, pari a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non oltre [data da stabilire, pari a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera d), per un'eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato." Livello di dettaglio Il testo alla lettera f) "Livello di dettaglio" è modificato come segue: 1) I punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea. 4. Per la sezione I della NACE, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea." 2) Sono aggiunti i seguenti punti 5, 6 e 7: "5. La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) è trasmessa secondo le seguenti attività e raggruppamenti della NACE/ 60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 a 4 cifre; 61.1, 62.1, 64.2 a 3 cifre; 72.1 to 72.6 a 3 cifre; somma da 74.11 a 74.14; somma di 74.2 e 74.3; da 74.4 a 74.7 a 3 cifre. NACE 74.4 può essere indicata per approssimazione mediante gli annunci pubblicitari. NACE 74.5 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito. 6. L'elenco delle attività e dei gruppi di attività può essere modificato non oltre [data da stabilire, pari a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. 7. Per la divisone 72, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea." Termini per la trasmissione dei dati Il testo alla lettera g) "Termini per la trasmissione dei dati" è sostituito dal seguente: "Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati dopo la fine del periodo di riferimento: Variabile // Periodicità 120 // 2 mesi 210 // 2 mesi 310 // 3 mesi Primo periodo di riferimento Alla lettera i) "Primo periodo di riferimento" è aggiunto il testo seguente: "Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) è stabilito oltre il primo trimestre del 2005. Una deroga di un altro anno per il primo periodo di riferimento può essere concessa conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005." Periodo transitorio Alla lettera j) "Periodo transitorio" sono aggiunti i punti seguenti: "Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre [data da stabilire, pari a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per il gruppo 63 e la divisone 74 della NACE. In caso di modifica dei termini per la trasmissione delle variabili 120 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre [data da stabilire, pari ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di modifica], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18." SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO Settore(i) di intervento: statistiche Attività: statistiche sulle imprese; statistiche congiunturali Titolo dell'azione: Proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del consiglio (CE) N. .../..., che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali. 1. LINEA(E) + DENOMINAZIONE(I) B5-600 (ESTAT) Politica dell'informazione statistica 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 4,5 milioni di euro in stanziamenti d'impegno. Lo stanziamento di bilancio relativo a queste linee già copre questo importo e non sono necessarie ulteriori risorse. La proposta è conforme al programma finanziario della Commissione in vigore. 2.2. Periodo di applicazione: A partire dal 2004/2005 senza limiti di periodo di applicazione. 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: (a) Scadenzario degli stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> * Ripartizione prevista delle spese tra linee di bilancio per ogni anno (milioni di euro): Tutte le spese vanno imputate alla linea di bilancio B5-6000. Lo scadenzario sarà oggetto di una decisione annuale di Eurostat sulla dotazione di risorse dell'azione. (b) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> Le risorse umane indicate saranno coperte dallo stanziamento esistente per le statistiche di settore. Le risorse umane sono necessarie per ricevere, convalidare ed elaborare i dati degli Stati membri, e non sono collegate alla spesa in forma di sovvenzioni. Né il regolamento 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali, né il regolamento di modifica proposto, prevedono l'indicazione di una data di scadenza. Il totale di 0,648 milioni di euro copre pertanto i primi sei anni di attività. Per gli anni successivi si prevede la stessa incidenza. >SPAZIO PER TABELLA> 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie: La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate: Nessuna incidenza finanziaria (si tratta di aspetti tecnici dell'attuazione di una misura). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articoli 285, 157 e 165 del trattato di Amsterdam che istituisce la Comunità europea Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio concernente le statistiche comunitarie Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 Risoluzione del Consiglio 1165/98 relativa alle statistiche congiunturali. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità dell'intervento comunitario 5.1.1. Obiettivi perseguiti La presente proposta intende istituire un quadro giuridico atto a fornire statistiche armonizzate per la politica monetaria nel quadro dell'UEM. Il regolamento di modifica relativo alle statistiche congiunturali risponderà ad importanti esigenze della Banca centrale europea di miglioramento delle statistiche necessarie per la politica monetaria. Queste esigenze sono state riprese nel piano d'azione UEM del 2000, in varie sue relazioni sull'avanzamento, e nell'elenco dei principali indicatori economici europei. Quando verranno attuati, i miglioramenti arrecati dal regolamento di modifica costituiranno una base di informazioni più efficaci per la politica monetaria della Banca centrale europea. 5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante Il regolamento n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ha fornito la base per la raccolta di una serie di indicatori mensili e trimestrali dell'evoluzione del ciclo economico a fini di politica economica e monetaria. L'Unione monetaria ha fatto avvertire l'urgente bisogno di tali statistiche. Il regolamento ha rappresentato un compromesso tra le esigenze molto più pressanti della politica economica e monetaria e i mezzi e le risorse limitati degli Stati membri. Subito dopo l'entrata in vigore del regolamento è pertanto divenuto evidente che l'impegno a realizzare delle statistiche congiunturali più complete doveva proseguire. Un documento della Banca centrale europea relativo alle esigenze in materia di statistiche economiche generali, pubblicato nel 2000, ha reso particolarmente evidente tale bisogno. Da allora Eurostat ha iniziato a discutere con gli Stati membri i contenuti di un regolamento di modifica, rispettando nel contempo le priorità degli Stati membri per quanto attiene all'attuazione del regolamento in vigore. Il piano d'azione dell'UEM dell'autunno 2000 ha citato i prezzi all'importazione e la distinzione della zona euro per gli indicatori industriali non interni come obiettivi prioritari per completare il regolamento relativo alle statistiche congiunturali. Le relazioni sull'avanzamento del piano d'azione hanno anche reclamato maggiore attenzione per le statistiche dei servizi. Da ultimo l'attività del CPS ha prodotto un insieme di principali indicatori economici europei (PIEE) definendo i tempi e le scadenze d'attuazione auspicabili. I PIEE sono stati approvati dal CPS, dalla Commissione europea e dal Consiglio ECOFIN. Un accordo sul progetto è stato raggiunto con tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria, ed ha avuto il sostegno del Comitato del programma statistico. L'Austria formula obiezioni giuridiche di principio nei riguardi della procedura di comitato del progetto di regolamento di modifica. I paesi in fase di adesione e i paesi dell'EFTA hanno partecipato alle discussioni sul progetto di regolamento. Tra i paesi in fase d'adesione l'Ungheria si è dichiarata contraria a causa della mancanza di risorse nazionali per attuare le misure previste dal regolamento di modifica. 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio Il regolamento proposto descrive il quadro normativo entro il quale gli istituti statistici nazionali degli Stati membri forniranno le specifiche variabili statistiche. Le variabili da fornire saranno descritte in dettaglio nelle misure di attuazione. Sia il presente regolamento quadro che i futuri regolamenti d'attuazione saranno misure di "realizzazione" che definiscono le variabili statistiche da fornire, ma lasciano piena flessibilità agli Stati membri su come ottenere tali variabili. Saranno comunque disponibili orientamenti metodologici che formuleranno raccomandazioni per l'attuazione. In pratica molti Stati membri prolungheranno indagini esistenti o condurranno nuove indagini specifiche per ottenere i risultati richiesti. Il contributo della Commissione assumerà la forma di sovvenzioni attribuite in base alle domande di sovvenzione previamente presentate dagli Stati membri, che includeranno una stima dei costi. Si tratterà quindi di un'unica azione annuale: fornitura di sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica degli Stati membri per contribuire alla copertura dei costi iniziali di attuazione dell'indagine necessaria, ad esempio studi di fattibilità, costi d'attuazione, analisi della qualità, studi pilota. Le sovvenzioni non copriranno i costi stabili di funzionamento delle indagini necessarie. La Commissione non assume alcun impegno in materia di entità dei programmi di sovvenzione o di finanziamento di azioni specifiche. 5.3. Modalità di attuazione La gestione delle sovvenzioni e il trattamento complessivo dei dati verranno effettuati da funzionari della Commissione, senza ricorso ed esterni. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla Parte B - (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1. Intervento finanziario SI (in milioni di euro al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> *Ripartizione prevista delle spese tra linee di bilancio per ogni anno (milioni di euro): Tutte le spese vanno imputate alla linea di bilancio B5-6000. Lo scadenzario sarà oggetto di una decisione annuale di Eurostat sulla dotazione di risorse dell'azione. 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella Parte B (per tutto il periodo di programmazione) [8] [8] Per ulteriori informazioni si veda la nota esplicativa. SI (in milioni di euro al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane Le risorse umane indicate saranno coperte dallo stanziamento esistente per le statistiche di settore. >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi. 7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi. 1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. >SPAZIO PER TABELLA> Né il regolamento 165/98 relativo alle statistiche congiunturali, né il regolamento di modifica proposto, prevedono l'indicazione di una data di scadenza. Non si possono pertanto fornire né una durata né un importo totale. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Disposizioni di controllo L'attuazione del presente regolamento sarà effettuata mediante una procedura di comitato. Come specificato nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio e nei punti del regolamento di modifica che si riferiscono a tale articolo, i regolamenti della Commissione saranno elaborati in relazione alla definizione delle variabili e alle relazioni sulla qualità trasmesse a Eurostat. 8.2. Modalità e periodicità della valutazione Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 1165/98 del Consiglio, la Commissione redige relazioni periodiche sulla qualità basate su informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri. Questa clausola vale anche per il regolamento di modifica proposto. Sulla base di tale relazione i servizi della Commissione valuteranno la qualità e, previa consultazione degli Stati membri, modificheranno le procedure in vigore oppure le raccomandazioni metodologiche per migliorare l'ottemperanza alle norme di qualità in futuro. Inoltre, in stretta cooperazione con la Banca centrale europea, i servizi della Commissione valutano la qualità dei dati forniti su base continuativa, pressoché giornaliera, subito dopo la trasmissione dei dati alla Commissione e la comunicazione dei dati elaborati alla Banca centrale europea. Questa attività di sorveglianza può dar luogo a contatti immediati con gli Stati membri per avviare azioni correttive. 9. MISURE ANTIFRODE Un sistema riveduto di gestione e controllo interni è stato posto in vigore a seguito dell'iniziativa di riforma della Commissione concernente la gestione finanziaria. Tale sistema include un rafforzamento della capacità di controllo interno. La verifica annuale dei progressi nell'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione è intesa a garantire l'esistenza e il funzionamento di procedure di prevenzione e individuazione di frodi e irregolarità. Nuove norme e procedure sono state adottate per il processo di bilancio principale: bandi di gara, sovvenzioni, stanziamenti d'impegno, contratti e pagamenti. I manuali delle procedure sono a disposizione di tutti quelli che partecipano agli atti finanziari al fine di chiarire le responsabilità, semplificare i flussi di lavoro e indicare i principali punti di controllo. Si può essere formati ad utilizzare i manuali. I manuali sono soggetti a revisione e aggiornamento periodici.