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Document 52003PC0761

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale

/* COM/2003/0761 def. - CNS 2003/0295 */

52003PC0761

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale /* COM/2003/0761 def. - CNS 2003/0295 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione "sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri". La sorveglianza si fonda in particolare su due criteri: il disavanzo/avanzo pubblico e il debito pubblico, entrambi espressi in percentuale del PIL.

Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CE) n. 475/2000 [2] del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione [3], fornisce la definizione del debito pubblico in essere alla fine dell'anno (in appresso debito pubblico su base annua) da prendere in considerazione ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Esso stabilisce inoltre un calendario per la comunicazione alla Commissione dei dati sul disavanzo/avanzo pubblico su base annua e sul debito pubblico su base annua.

[1] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

[2] GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1.

[3] GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23.

Benché per l'applicazione formale della procedura per i disavanzi eccessivi si faccia riferimento ai valori del disavanzo/avanzo e del debito pubblico su base annua, una più attenta sorveglianza della situazione di bilancio degli Stati membri richiede informazioni più particolareggiate, per esempio dati dettagliati sulle entrate e sulle spese pubbliche, e più frequenti. Negli ultimi anni il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato diversi atti che prescrivono agli Stati membri di elaborare e di comunicare alla Commissione conti dettagliati con cadenza annuale e trimestrale. In particolare il regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione [4] ha anticipato dall'agosto al marzo di ogni anno la data della prima comunicazione dei dati dettagliati sulle spese e sulle entrate delle amministrazioni pubbliche ed ha modificato il contenuto di alcune voci dei conti pubblici, mentre il regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione [5] ed il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] hanno disciplinato l'elaborazione e la comunicazione di conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche, compresi dati trimestrali sul disavanzo/avanzo pubblico.

[4] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3.

[5] GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

[6] GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche, adottata dalla Commissione in data 8 maggio 2003 (COM (2003) 242 def.), contribuirà anch'essa ad accrescere la completezza e la frequenza dei dati sui conti pubblici. La proposta riguarda l'elaborazione di conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche, compresi dati trimestrali sulle passività in essere. Questi dati non consentiranno tuttavia di elaborare dati trimestrali sul debito pubblico a causa della diversità dei criteri di valutazione. Questa diversità risiede nel fatto che le passività delle amministrazioni pubbliche che saranno registrate sulla base della proposta di cui sopra sono valutate al valore di mercato, ossia secondo i principi di valutazione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95), mentre il debito pubblico preso in considerazione ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi viene ricavato sulla base di valori nominali. Di conseguenza non vi è attualmente un atto giuridico riguardante l'elaborazione di dati trimestrali sul debito pubblico.

Il lavoro supplementare che gli Stati membri dovrebbero compiere per elaborare dati trimestrali sul debito pubblico è molto limitato, in particolare se si considerano gli obblighi che sono loro imposti dal progetto di regolamento sui conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche. Di fatto, il debito pubblico altro non è che un sottoinsieme delle passività finanziarie delle amministrazioni pubbliche, con principi di valutazione specifici.

La presente proposta della Commissione si apre con una esplicita definizione del debito pubblico su base trimestrale (articolo 1). È infatti necessario formulare una definizione esplicita del debito pubblico su base trimestrale, piuttosto che rinviare al regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, in quanto la definizione contenuta nell'articolo 1, paragrafo 5 di detto regolamento si riferisce al "debito pubblico ... in essere alla fine dell'anno" e non contempla la possibilità di calcolare il debito pubblico con una frequenza diversa da quella annuale. Inoltre, vista la funzione specifica del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio nell'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi, è preferibile che l'elaborazione e la comunicazione dei dati sul debito pubblico su base trimestrale sia disciplinata da un atto giuridico autonomo. Comunque, nonostante la diversità del momento in cui viene rilevato il debito pubblico (alla fine di ciascun trimestre anziché alla fine dell'anno), le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e annuale sono concordanti. Inoltre, la proposta di regolamento contiene disposizioni che assicurano che le due definizioni rimangano concordanti anche nel caso in cui il regolamento (CE) n. 3605/93 venga modificato dal Consiglio o qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al SEC 95, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento.

La proposta prevede che, di norma, i dati trimestrali sul debito pubblico devono essere comunicati alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la fine del trimestre al quale si riferiscono (articolo 2). Si tratta del medesimo intervallo che è stabilito dai regolamenti (CE) n. 264/2000 e n. 1221/2002 per i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e dalla proposta di regolamento relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per assicurare la disponibilità di serie statistiche prolungate, la proposta di regolamento stabilisce che saranno elaborati dati retrospettivi a partire dal primo trimestre 2000 (articolo 3).

2003/0295 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C, pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [8],

[8] GU C, pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [9], contiene la definizione di debito pubblico in essere alla fine dell'anno pertinente ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e fissa un calendario per la comunicazione alla Commissione dei dati annuali relativi al debito pubblico e ad altre variabili dei conti pubblici.

[9] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

(2) La disponibilità di dati sui conti pubblici, compresi dati sul debito pubblico, con cadenza trimestrale è della massima importanza per l'analisi economica e l'adeguata sorveglianza della situazione di bilancio negli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica [10], il regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche [11] ed il regolamento (CE) n. [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai conti trimestrali finanziari delle amministrazioni pubbliche [12] disciplinano l'elaborazione e la comunicazione di dati trimestrali sui conti non finanziari e finanziari delle amministrazioni pubbliche, ma non includono dati trimestrali sul debito pubblico.

[10] GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

[11] GU L 1799 del 9.7.2002, pag. 1.

[12] GU L ..., pag. ...

(3) Per chiarezza, e vista la funzione specifica del regolamento (CE) n. 3605/93 nell'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi, l'elaborazione e la comunicazione dei dati sul debito pubblico su base trimestrale deve essere disciplinata da un atto giuridico autonomo.

(4) Il debito pubblico su base trimestrale va definito in modo da assicurare la concordanza con la definizione di debito pubblico in essere alla fine dell'anno contenuta nel regolamento (CE) n. 3605/93. La concordanza va mantenuta anche qualora il Consiglio modifichi il regolamento (CE) n. 3605/93 o qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al Sistema europeo dei conti ("SEC 95"), introdotto dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [13], nel regolamento (CE) n. 3605/93.

[13] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(5) I regolamenti (CE) n. 264/2000, n. 1221/2002 e n. [...] stabiliscono che i dati trimestrali sui conti non finanziari e finanziari delle amministrazioni pubbliche vanno comunicati entro tre mesi dalla fine del trimestre cui si riferiscono. Questo termine è adeguato anche per i dati trimestrali sul debito pubblico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione di debito pubblico su base trimestrale

1. Ai fini del presente regolamento, per 'pubblico' si intende ciò che riguarda il settore 'amministrazioni pubbliche' quale è definito nel sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito "SEC 95"') adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95

2. Per 'debito pubblico su base trimestrale' si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13) in essere alla fine di ciascun trimestre, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13).

Il debito pubblico su base trimestrale è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine di ciascun trimestre è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine di ciascun trimestre.

Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre.

Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre.

Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

Articolo 2

Calendario per l'elaborazione e la comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale

1. Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione i dati sul debito pubblico su base trimestrale entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Simultaneamente vengono comunicate le eventuali revisioni dei dati trimestrali per i trimestri precedenti.

2. I dati sul debito pubblico su base trimestrale vengono comunicati per la prima volta entro il 30 giugno 2004.

Articolo 3

Disposizioni relative ai dati retrospettivi

Dati retrospettivi relativi ai trimestri a partire dal primo trimestre 2000 vanno comunicati entro il 31 dicembre 2004. Se necessario, tali dati possono essere elaborati secondo il principio della "migliore stima".

Articolo 4

Modifiche

1. Qualora il Consiglio decida di modificare il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, esso modifica contemporaneamente il presente regolamento in modo che le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e del debito pubblico in essere alla fine dell'anno continuino a concordare.

2. Qualora la Commissione introduca nuovi riferimenti al SEC 95 nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3605/93, conformemente all'articolo 7 del medesimo, essa introduce contemporaneamente i medesimi nuovi riferimenti nel presente regolamento in modo che le definizioni del debito pubblico su base trimestrale e del debito pubblico in essere alla fine dell'anno continuino a concordare.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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