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Document 52003PC0659
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 73/239/EEC, 85/611/EEC, 91/675/EEC, 93/6/EEC and 94/19/EC and Directives 2000/12/EC, 2002/83/EC and 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council, in order to establish a new financial services committee organisational structure
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/Ce del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/Ce del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari
/* COM/2003/0659 def. - COD 2003/0263 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari /* COM/2003/0659 def. - COD 2003/0263 */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Osservazioni generali 1.1. Introduzione: creazione di un mercato unico dei servizi finanziari Nonostante i notevoli progressi realizzati, il mercato unico dei servizi finanziari resta incompleto. I mercati restano segmentati e la prestazione di servizi transfrontalieri è relativamente scarsa. Eppure, il completamento di un autentico mercato unico dei servizi finanziari è cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea in quanto aumenterà la competitività dell'economia europea e contribuirà alla coesione economica e sociale. Per raggiungere questo obiettivo fondamentale la Commissione ha adottato un piano d'azione per i servizi finanziari [1] che individua una serie di misure necessarie per la costruzione di un mercato finanziario unico europeo. Al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e a quello di Stoccolma del marzo 2001 i capi di Stato e di governo europei hanno sollecitato l'attuazione integrale di questo Piano d'azione entro il 2005. [1] COM(1999) 232 def. Malgrado queste misure è diventato sempre più chiaro, innanzitutto nel settore dei valori mobiliari, ma in seguito anche in quelli degli altri servizi finanziari che la struttura stessa dei comitati in materia di servizi finanziari è soggetta ad una pressione crescente e lo sarà sempre più soprattutto quando occorrerà rispondere alle nuove richieste. Da un lato: * grazie alle nuove tecnologie e all'innovazione, oggi i mercati e servizi finanziari si sviluppano e si evolvono ad una velocità di gran lunga superiore che in precedenza; * inoltre l'introduzione dell'euro e l'agenda di riforme economiche fissata a Lisbona hanno accelerato il ritmo dell'integrazione europea in questo settore cosicché per la prima volta un mercato integrato dei capitali e dei servizi finanziari è ormai in vista. Dall'altro: * i legislatori e le autorità di regolamentazione europee dei settori bancario, assicurativo e dei fondi di investimento sono dotati di un'organizzazione legislativa e di "comitatologia" che mal si adatta ad un'Unione allargata di 25 Stati membri. Anche se questo processo dovesse essere mantenuto, l'attuale struttura dei comitati dovrebbe comunque essere adeguata ai nuovi sviluppi, ad esempio l'allargamento delle competenze del comitato delle assicurazioni alle pensioni aziendali e professionali; * i legislatori e le autorità di regolamentazione di questi settori devono poter reagire con celerità ed efficacia ai cambiamenti tecnologici e agli sviluppi del mercato, adottando misure di esecuzione in modo molto più rapido e flessibile; * l'Unione europea trarrebbe enormi vantaggi dotandosi di una struttura regolamentare più efficiente, trasparente e chiara in questi ambiti; * soprattutto l'integrazione dei mercati e dei servizi finanziari europei accentuerà notevolmente la necessità di una cooperazione efficace delle autorità di vigilanza e di una convergenza delle loro pratiche. 1.2. La struttura attuale dei comitati Prima di passare in rassegna le modifiche richieste, occorre ricordare qual è la struttura attuale dei comitati. L'attuale struttura dei comitati relativi alle attività bancarie, alle assicurazioni e ai fondi di investimento è regolata rispettivamente dalle direttive 2000/12/CE, 91/675/CEE e 85/611/CEE (come modificate). 1.2.1. Comitato consultivo bancario Il Comitato consultivo bancario (CCB) è stato istituito dalla prima direttiva bancaria [2]. Le competenze del CCB sono state sviluppate da direttive adottate successivamente nel settore bancario. Tutte le disposizioni riguardanti il CCB sono attualmente riunite nella direttiva bancaria codificata [3] che abroga e sostituisce la prima direttiva bancaria e altre direttive contenenti riferimenti al CCB. [2] Direttiva del Consiglio 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio. [3] Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. Il CCB ha tre funzioni principali. Consiglia la Commissione europea nella stesura di nuove proposte di atti legislativi europei nel settore bancario che sono in seguito presentati al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Il CCB consiglia altresì la Commissione nella sua funzione di garantire che la legislazione sia attuata correttamente nella UE. Queste due funzioni di consulenza sono definite nel titolo VI della direttiva bancaria codificata. Inoltre, in qualità di comitato di "comitatologia", il comitato consultivo bancario aiuta la Commissione ad apportare, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, modifiche tecniche a talune disposizioni della direttiva bancaria codificata, conformemente alla procedura di comitato stabilita dalla decisione 1999/468/CE [4], articolo 5. Questa funzione di "comitatologia" è disciplinata dal titolo VII della direttiva bancaria codificata. Il considerando 67 fa il collegamento tra il CCB istituito dall'articolo 57 e il comitato di "comitatologia" previsto dall'articolo 60, paragrafo 2. In aggiunta al CCB sono state conferite alcune funzioni specifiche di consultazione. [4] Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il CCB è composto da rappresentanti di alto livello di ciascuno Stato membro e della Commissione. È presieduto dal rappresentante di uno Stato membro quando agisce nella sua funzione di organo consultivo e dalla Commissione quando interviene in qualità di comitato di "comitatologia". Dalla sua prima riunione nel 1979, il CCB ha consigliato la Commissione su tutti gli aspetti della legislazione bancaria della UE, in particolare sulla creazione del mercato unico dei servizi bancari e sulla definizione delle regole prudenziali applicabili agli enti creditizi. La funzione di consulenza è stata di gran lunga la sua attività principale. Dal 1989, quando gli è stato attribuito il ruolo di comitato di "comitatologia" [5], il CCB ha operato in tale qualità solo in quattro occasioni. [5] Direttiva 89/647/CEE del Consiglio (direttiva sul coefficiente di solvibilità), articolo 9. 1.2.2. Comitato delle assicurazioni La direttiva 91/675/CEE del Consiglio [6] ha istituito il Comitato delle assicurazioni al quale sono state assegnate due funzioni diverse. [6] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32. In primo luogo è un forum di discussioni ad alto livello e un organo di consulenza della Commissione in materia di assicurazioni. In particolare, il comitato delle assicurazioni consiglia la Commissione sulle nuove proposte che essa prevede di sottoporre al Consiglio per quanto concerne il rafforzamento del coordinamento nel settore assicurativo. In secondo luogo il comitato delle assicurazioni può svolgere le funzioni di comitato di "comitatologia" assistendo la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalle direttive assicurazioni [7]. Tali direttive consentono alla Commissione di prendere decisioni, secondo la procedura di comitato definita dagli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, per apportare adeguamenti tecnici specifici alle direttive sulle assicurazioni e per presentare proposte riguardanti il trattamento da riservare alle imprese di assicurazioni di paesi non membri dell'OMC che non garantiscono alle imprese della UE un accesso effettivo al loro mercato (la "clausola di reciprocità"). [7] Direttive 73/239/CEE articolo 29, lettera b); 92/49/CEE (non vita), articolo 51 e direttiva 2002/83/CE, articoli 59 e 64 (vita). Il comitato delle assicurazioni, che è composto dai rappresentanti degli Stati membri, è presieduto dalla Commissione. Opera dal 1992 e ha lavorato attivamente ad una serie di questioni inerenti all'assicurazione oltre a consigliare la Commissione sulle nuove proposte legislative in materia di assicurazioni. Giacché la Commissione non ha ancora cercato di avvalersi delle sue competenze di esecuzione in questo settore, il comitato delle assicurazioni finora non ha mai operato in qualità di comitato di "comitatologia". 1.2.3. Comitato di contatto OICVM La direttiva 85/611/CEE [8] del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha istituito il comitato di contatto OICVM al quale sono stati affidati due tipi di funzioni. [8] GU L 375 del 31.12.1985, pagg. 3. In primo luogo questo comitato è un forum specifico destinato a dibattere questioni e temi relativi agli OICVM, al quale sono stati affidati i compiti seguenti: * facilitare l'attuazione armonizzata della direttiva tramite consultazioni regolari sui problemi pratici derivanti dalla sua applicazione; * facilitare la consultazione tra gli Stati membri sui requisiti più rigorosi o aggiuntivi che la direttiva consente di introdurre o sui mezzi di pubblicità e di pagamento per gli OICVM; * consigliare la Commissione su eventuali aggiunte o modifiche da apportare alla direttiva. In secondo luogo il comitato di contatto OICVM, in quanto comitato di "comitatologia", è altresì incaricato di aiutare la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalla direttiva 2001/108/CE [9] che modifica la direttiva OICVM per quanto riguarda gli investimenti degli OICVM. Questa recente direttiva consente alla Commissione di prendere decisioni, secondo la procedura prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE per apportare modifiche tecniche specifiche alla direttiva OICVM nei settori seguenti: [9] GU L 41 del 13.2.2002, p.35. * chiarimento delle definizioni per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva in tutta la Comunità; * allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi. Il comitato di contatto OICVM, composto dai rappresentanti degli Stati membri, è presieduto dalla Commissione. Opera dal 1989 e ha lavorato attivamente ad una serie di questioni inerenti agli OICVM. Ha consigliato altresì la Commissione in particolare in merito alle proposte di direttive che hanno portato alle più recenti direttive OICVM. Giacché la Commissione non ha ancora cercato di avvalersi delle sue competenze di esecuzione in questo settore, il comitato finora non ha mai operato in qualità di comitato di "comitatologia". 1.3. Riforma della regolamentazione nel settore dei valori mobiliari Come osservato nella precedente sezione 1.1, è diventato sempre più chiaro che la riforma di queste strutture è necessaria per raggiungere gli obiettivi del Piano d'azione per i servizi finanziari e completare il mercato integrato dei servizi finanziari come richiesto da più Consigli europei di primavera. Ciò è apparso chiaramente in primo luogo nel settore dei valori mobiliari. Di conseguenza il Consiglio ECOFIN ha costituito nel luglio 2000 un "comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari" incaricandolo di presentare proposte per rendere il processo di elaborazione della legislazione comunitaria sui valori mobiliari più flessibile, efficace e trasparente. La relazione finale del comitato, pubblicata nel febbraio 2001, raccomandava il passaggio ad un approccio regolamentare articolato su quattro livelli: Il livello 1 corrisponde ad atti legislativi, in particolare direttive o regolamenti, adottati con procedura di codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo conformemente al trattato CE. Queste due istituzioni decideranno la natura e la portata delle misure di esecuzione da adottare a livello 2 sulla base delle proposte della Commissione. Le misure tecniche di esecuzione saranno adottate a livello 2 in applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il livello 3 mirerà soprattutto a garantire un'attuazione coerente e tempestiva degli atti di livello 1 e 2 grazie ad una cooperazione rafforzata tra le autorità di regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari in sede di comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. A livello 4 la Commissione e gli Stati membri assicureranno un'applicazione più rigorosa della legislazione comunitaria. Secondo queste raccomandazioni, l'approccio su quattro livelli poggia su due comitati: (1) Un comitato istituito su due basi giuridiche diverse in relazione alle funzioni che svolge: - una funzione consultiva ai sensi della decisione della Commissione al fine di fornire alla Commissione consulenze sull'elaborazione della legislazione (livello 1); - una funzione di "comitatologia" istituita con atto legislativo per assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione (livello 2) conformemente alla procedura di comitato prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. (2) Un nuovo comitato di vigilanza, formato da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di vigilanza che promuove la cooperazione e la creazione di reti tra tali autorità al fine di ottenere norme di esecuzione comuni nel settore dei valori mobiliari (livello 3). Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari [10], il Parlamento europeo ha accettato il principio di un approccio normativo articolato su quattro livelli raccomandato nella relazione del comitato dei saggi ai fini della creazione di un mercato interno dei valori mobiliari a condizione che esso riceva al livello 2 un trattamento pari a quello garantito al Consiglio nella risoluzione del Consiglio europeo di Stoccolma. La dichiarazione solenne del Presidente Prodi del 5 febbraio 2002 ha dato al Parlamento europeo le garanzie necessarie per far sì che esso potesse approvare l'approccio a quattro livelli proposto. [10] A5-0011/2002 risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari (2001/2247(INI) Con decisione del 6 giugno 2001 [11] la Commissione ha istituito il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per il livello 3 e per offrire consulenza tecnica alla Commissione. [11] Decisione 2001/527/CE del 6 giugno che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43). Nello stesso giorno, un'altra decisione della Commissione [12] ha istituito il comitato europeo dei valori mobiliari (ESC). La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli abusi di mercato del 28 gennaio 2003 [13] definisce le funzioni di "comitatologia" del comitato europeo dei valori mobiliari. [12] Decisione 2001/528/CE del 6 giugno che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. [13] Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), GU L 96 del 12.4.2003, pagg. 16-25. 1.4. Nuova architettura dei comitati nei settori delle banche, delle assicurazioni e degli OICVM 1.4.1. Le richieste del Consiglio e del Parlamento europeo In risposta alle pressioni di cui alla sezione 1.1, nell'aprile 2002, il Consiglio ha chiesto di esaminare in che modo si potrebbe migliorare la struttura dei comitati in materia di servizi finanziari. Sulla base di tale analisi, il 3 dicembre 2002 il Consiglio [14] ha chiesto alla Commissione di estendere la struttura dei comitati utilizzata nel settore dei valori mobiliari al settore delle banche, delle assicurazioni e degli OICVM. Segnatamente, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di istituire "il più presto possibile", mediante decisioni, nuovi comitati in ciascun settore. [14] Consiglio Ecofin (3/12/2002) sulla base di una relazione del comitato economico e finanziario sulla regolamentazione finanziaria, il controllo e la stabilità. Nel settore delle banche e delle assicurazioni il Consiglio ha chiesto due tipi di comitati: (1) Un comitato istituito su due basi giuridiche diverse in relazione alle funzioni che svolge: - una funzione consultiva ai sensi della decisione della Commissione al fine di fornire alla Commissione consulenze sull'elaborazione della legislazione (livello 1); - una funzione di "comitatologia" istituita con atto legislativo per assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione (livello 2) conformemente alla procedura di comitato prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. (2) Un nuovo comitato di vigilanza, formato da rappresentanti di alto livello delle autorità di vigilanza incaricato di promuovere la convergenza delle pratiche quotidiane di vigilanza, di rafforzare gli scambi di informazioni riservate sui singoli istituti vigilati (livello 3) e di fornire consulenza tecnica alla Commissione, in particolare sui progetti di misure di esecuzione che essa intenderebbe presentare. Come aveva già fatto per il settore dei valori mobiliari, il Consiglio ha chiesto che inizialmente i primi funzionino soltanto come comitati di consultazione, in modo da ottenere che i comitati vengano creati e resi operativi il più presto possibile, per poi assumere anche le funzioni di comitatologia. Per gli OICVM il Consiglio ha chiesto il trasferimento delle funzioni del comitato di contatto OICVM al comitato europeo dei valori mobiliari e al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, già esistenti. L'insieme di questi cambiamenti, aggiunti alle due decisioni precedenti della Commissione del 2001, darà luogo al sistema indicato nel seguente schema: >SPAZIO PER TABELLA> Separatamente, il 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di propria iniziativa sulla vigilanza prudenziale nell'Unione europea. Nella risoluzione A5-370/2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, il Parlamento ha approvato l'obiettivo che consiste nel porre l'accento sulla convergenza non soltanto delle regole in questione ma anche della loro attuazione e delle pratiche di vigilanza; ha salutato l'istituzionalizzazione del dialogo tra le autorità di vigilanza europee nel settore dei valori mobiliari tramite la recente creazione del CESR e ha auspicato che tale estensione porti effettivamente a un'attuazione ed esecuzione più coerente della legislazione prudenziale nell'UE. Tuttavia, nella risoluzione B5-0578/2002 sulla legislazione, la vigilanza e la stabilità finanziarie, il Parlamento europeo aveva messo in discussione l'urgenza di una ristrutturazione della struttura dei comitati e aveva sostenuto che il Consiglio doveva prendere impegni chiari a favore di una riforma che includesse la revisione dell'articolo 202 del trattato e della decisione 1999/468/CEE nonché la garanzia che il Parlamento europeo fosse collocato su un piede di parità con il Consiglio nella supervisione dell'esercizio dei poteri di esecuzione della Commissione prima di approvare l'estensione proposta. Nell'attesa dell'esito della revisione del trattato, la Commissione europea ha proposto tale riforma nella proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CEE dell'11 dicembre 2002. Nella risoluzione A5-0266/2003, adottata il 2 settembre 2003, il Parlamento europeo ha approvato l'approccio della Commissione. 1.4.2. Il pacchetto proposto Come si è osservato nella sezione 1.3, nell'elaborazione di questo approccio nel settore dei valori mobiliari, e conformemente alla prassi interistituzionale attualmente in vigore e ai precedenti, sono stati utilizzati tre documenti legislativi: (1) una decisione della Commissione che istituisce un comitato europeo di regolamentazione dei valori mobiliari (livello 3); (2) una decisione della Commissione che istituisce un comitato europeo dei valori mobiliari (livello 2) con funzioni consultive (livello 1); (3) una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (sugli abusi di mercato) che istituisce successivamente il comitato europeo dei valori mobiliari (livello 2) come un comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione (livello 2). Tuttavia, nel settore delle banche, delle assicurazioni e degli OICVM la situazione è complicata dalla presenza di comitati (il CCB, il CA e il comitato di contatto per gli OICVM) istituiti e previsti dalle direttive già esistenti del Parlamento europeo e del Consiglio che hanno sia funzioni consultive che di "comitatologia". Pertanto la Commissione, nel presentare un pacchetto di misure, è stata attenta a scegliere un approccio che: (a) fosse coerente, dal punto di vista istituzionale e giuridico, con l'approccio utilizzato nel settore dei valori mobiliari e in tutta una serie di attività comunitarie; (b) evitasse inutili complessità e doppioni dovute alla sovrapposizione dei comitati nuovi e di quelli già esistenti; (c) ottemperasse alla richiesta del Consiglio di istituire il più presto possibile comitati con funzioni consultive; (d) tenesse conto delle preoccupazioni manifestate in due risoluzioni del Parlamento e desse al Parlamento, in qualità di colegislatore, pari diritto nel prendere decisioni sul passaggio ad una nuova struttura di comitati di servizi finanziari. La Commissione ha concluso che l'unico modo per riuscire a conciliare tali obiettivi nel settore delle banche e delle assicurazioni fosse modificare le disposizioni delle direttive vigenti per sopprimere i comitati esistenti e istituire i nuovi comitati bancari e assicurativi come comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione (livello 2) contemporaneamente all'istituzione di nuovi comitati bancari e assicurativi come comitati consultivi con due decisioni della Commissione. I nuovi comitati di vigilanza (livello 3) sono istituiti mediante due separate decisioni della Commissione. Nel settore degli OICVM ciò comporterà la modifica della direttiva esistente al fine di eliminare i riferimenti esistenti al comitato di contatto OICVM e trasferire all'ESC il ruolo di comitato di "comitatologia" in tale settore contemporaneamente alla modifica delle decisioni della Commissione sull'ESC e il CESR per far sì che questi abbiano funzioni consultive nel settore. La Commissione ha deciso che il meccanismo più efficace e trasparente per garantire che tale passaggio si svolga in contemporaneità è adottare immediatamente decisioni "sospensive" che istituiscano i nuovi comitati di banche e assicurazioni (livello 1) e che modifichino le decisioni relative all'ESC e al CSR ma che contengano delle clausole che prevedano che tali decisioni entreranno in vigore se e quando entrerà in vigore una direttiva di modifiche del tipo sopra descritto. Ciò farà sì che non vi siano doppioni di comitati e che l'istituzione dei comitati (livello 1 e 2) nel settore delle banche e delle assicurazioni (e il trasferimento delle funzioni degli OICVM all'ESC e al CESR) sia subordinata all'accordo del Consiglio e del Parlamento europeo. Pertanto la Commissione presenta un pacchetto di sette proposte: (1) una decisione della Commissione che istituisce il CEBS (livello 3) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004; (2) una decisione della Commissione che istituisce il CEIOS (livello 3) che entrerà in vigore il 24 novembre 2003; (3) la proposta, presentata in allegato, di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo che elimina i riferimenti al CCB, CA e al comitato di contatto per gli OICVM quali comitati consultivi e che sostituisce i riferimenti ad essi quali comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione con riferimenti all'EBC, all'EIOPC e all'ESC; (4) una decisione della Commissione che attribuisce all'EBC funzioni consultive (livello 1) e che entrerà in vigore contemporaneamente con la direttiva recante modifiche; (5) una decisione della Commissione che attribuisce all'EIOPC funzioni consultive (livello 1) e che entrerà in vigore contemporaneamente con la direttiva recante modifiche; (6) una decisione della Commissione che attribuisce all'ESC funzioni consultive e che entrerà in vigore contemporaneamente con la direttiva recante modifiche; (7) una decisione della Commissione che attribuisce al CESR funzioni consultive e che entrerà in vigore contemporaneamente con la direttiva recante modifiche. Il pacchetto che comprende le decisioni e la proposta di direttiva riguarda la creazione di una nuova struttura dei comitati e non attribuisce alla Commissione nuovi poteri di esecuzione. 1.4.3. L'urgenza delle misure La nuova struttura dei comitati in materia di servizi finanziari costituirà un insieme coerente che deve essere creato in tutte le sue componenti il più presto possibile. La sua adozione comporterà benefici reali dal momento che permetterà una cooperazione tra i responsabili della vigilanza molto più ampia ed articolata rispetto a quella attuale e una maggiore convergenza nelle pratiche quotidiane di vigilanza e regolamentazione e quindi rafforzerà la stabilità finanziaria europea come sottolineato dalla risoluzione del Parlamento A5-0370/2002. E' necessaria una cooperazione efficace tra i rappresentanti dei ministri delle Finanze se si vogliono prendere decisioni strategiche efficaci sulla stabilità e altri temi chiave. Il pacchetto è urgentemente necessario se si vogliono soddisfare gli obiettivi economici generali dell'UE dal momento che il piano d'azione dei servizi finanziari (PASF) deve essere presentato entro il 2005, termine fissato dal Consiglio di Lisbona del 2000. Una delle crescenti preoccupazioni del settore dei servizi finanziari è che le ambizioni legislative del PASF siano messe a rischio da una scarsa o incoerente attuazione da parte degli Stati membri e che sia impossibile realizzare un mercato finanziario europeo senza affrontare tale problema. Se tali preoccupazioni sono già state affrontate nel settore dei valori mobiliari mediante l'introduzione di un nuovo approccio di "comitatologia", non riuscire ad estendere tale approccio alle banche, alle assicurazioni e ai fondi di investimento rischia di indebolire le altre componenti del settore finanziario europeo proprio nel momento in cui stanno per essere presentati due importanti proposte legislative in materia di adeguatezza patrimoniale: DAP III e Solvibilità II. Un'applicazione riuscita di tali regole negli Stati membri dipenderà dalla stretta cooperazione non solo tra i responsabili della vigilanza ma anche tra i responsabili della regolamentazione negli Stati membri. Tali attività dovrebbero avere subito inizio ma potranno essere effettivamente realizzate solo se sarà stata messa in atto la nuova struttura dei comitati. Al di là della cooperazione necessaria per garantire un'applicazione comune, il termine per l'adozione e l'attuazione delle due proposte è estremamente breve. Ritardare la creazione dei due comitati fino al momento in cui tali due proposte saranno discusse non lascerebbe tempo sufficiente e rischierebbe di differire l'attuazione completa di tali nuovi dispositivi dal momento che il nuovo regime di adeguatezza patrimoniale nei settori bancario e delle assicurazioni si basa sulla valutazione delle autorità di vigilanza in misura molto superiore rispetto a quello attuale (per esempio per la convalida dei sistemi interni e la precisa definizione dei singoli requisiti patrimoniali). Tali decisioni in materia di vigilanza cominceranno ad essere prese all'inizio del 2004, molto prima dell'azione della proposta e del termine per la sua esecuzione. L'estensione della portata delle attività del CA è resa necessaria dall'adozione della direttiva sui fondi pensione, dal momento che il comitato potrà affrontare i problemi di interpretazione del testo prima della sua entrata in vigore e contribuire così alla sua attuazione comune. L'urgenza delle misure è legata a un termine preciso, quello delle elezioni parlamentari europee del giugno 2004. Il Parlamento sarà sciolto per le elezioni nella prossima primavera. Se entro tale data queste misure non saranno state adottate, è probabile che occorrerà un certo tempo prima che il nuovo Parlamento possa esaminarle. 1.4.4. Il comitato bancario europeo Il comitato bancario europeo assumerà la maggior parte delle funzioni del comitato consultivo bancario che cesserà di esistere. Obiettivo della presente proposta (e della relativa decisione della Commissione) è modificare i considerando e gli articoli della direttiva 2000/12/CE relativi al CCB nel seguente modo: * Trasferendo le sue funzioni di "comitatologia" all'EBC; * Eliminando i riferimenti all'attuale funzione consultiva del comitato e attribuendo una funzione consultiva all'EBC mediante decisione della Commissione. Nell'ambito delle sue funzioni consultive il comitato sarà consultato dalla Commissione sulle questioni di politica bancaria e su proposte nel settore bancario. Inoltre, esso aiuterà la Commissione a preparare i mandati di consulenza tecnica sui progetti di misure di esecuzione che saranno affidati al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Quanto alla composizione, l'EBC dovrebbe essere conforme a quanto raccomandato della relazione del Comitato economico e finanziario sulla vigilanza e la stabilità finanziarie: sarà presieduto dalla Commissione e dovrebbe essere composto da un rappresentante di alto livello per Stato membro, a differenza dell'attuale comitato consultivo bancario che è presieduto dal rappresentante di uno Stato membro e nel quale ciascuna delegazione può comprendere fino a tre membri. Per assicurare collegamenti stretti con il comitato delle autorità di vigilanza, il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria parteciperà come osservatore alle riunioni del comitato bancario europeo. Anche la Banca centrale europea parteciperà in qualità di osservatore. In linea con la tradizione di stretta collaborazione tra i diversi comitati europei del settore bancario, il comitato bancario europeo può invitare i presidenti dei predetti comitati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori. La mutua concessione di questo status di osservatore tra i diversi comitati bancari è una prassi consolidata. 1.4.5. Il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPC) L'obiettivo di questa proposta è modificare la direttiva 91/675/CEE che istituisce il comitato delle assicurazioni al fine di includere nel mandato di tale comitato le pensioni aziendali e professionali e indicare chiaramente che le sue competenze abbracciano l'insieme del settore assicurativo, incluse attività come la riassicurazione. Il comitato delle assicurazioni diventerà pertanto il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. L'emendamento della direttiva 91/675/CEE prevede: * Il trasferimento della funzione di "comitatologia" del comitato delle assicurazioni all'EIOPC. La direttiva 91/675/CEE stabilisce che il CA assisterà la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione relative all'assicurazione diretta vita e non vita, conformemente alle procedure previste dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. L'EIOPC rileverà le attuali funzioni di regolamentazione del comitato delle assicurazioni e continuerà ad operare come comitato di regolamentazione, conformemente alla decisione 1999/468/CE sulle procedure di comitato, al fine di assistere la Commissione quando adotterà decisioni o misure di esecuzione a norma delle terze direttive assicurazioni 92/49/CEE e 92/96/CEE e altri strumenti giuridici nei settori delle assicurazioni (ad esempio riassicurazione, gruppi assicurativi) e delle pensioni aziendali o professionali. * L'eliminazione dei riferimenti alla funzione consultiva dell'attuale comitato e l'attribuzione di una funzione consultiva all'EIOPC mediante decisione della Commissione. Conformemente alla decisione della Commissione, l'EIOPC assumerà le attuali funzioni di consultazione del comitato delle assicurazioni previste dalla direttiva 91/675/CEE. Pertanto l'EIOPC esaminerà ogni questione riguardante l'applicazione delle disposizioni comunitarie relative al settore assicurativo ed in particolare delle direttive sull'assicurazione diretta. Il comitato delle assicurazioni è altresì consultato dalla Commissione sulle nuove proposte di strumenti giuridici nel settore assicurativo. La presente proposta mantiene la stessa impostazione; le funzioni di consultazione del comitato riguarderanno sia le assicurazioni che le pensioni aziendali e professionali. Per assicurare stretti legami tra i due comitati, il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) parteciperà alle riunioni dell'EIOPC in qualità di osservatore. 1.4.6. Il trasferimento dei poteri del comitato di contatto OICVM Come indicato al punto 1.4.1 supra, il comitato esistente detiene funzioni sia di "comitatologia" che di consulenza. L'obiettivo della presente proposta è modificare le direttive 85/611/CEE e 2001/108/CE in tutte le disposizioni riguardanti il comitato attuale: * trasferendo i suoi poteri di "comitatologia" all'ESC. L'ESC diventerà pertanto il nuovo comitato di "comitatologia" nel settore degli OICVM e conformemente al modello fissato dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 [15] sugli abusi di mercato; la direttiva 2001/108/CE stabilisce che il comitato di contatto OICVM assiste la Commissione nell'adozione di misure di esecuzione nei settori seguenti: [15] Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), GU L 96 del 12.4.2003, pagg. 16-25. - il chiarimento delle definizioni; - l'allineamento della terminologia e la riformulazione delle definizioni, conformemente alle procedure fissate dalla regolamentazione relativa all'esercizio delle competenze di esecuzione. La proposta non influenza la portata degli attuali poteri di regolamentazione. * sopprimendo i riferimenti all'attuale funzione di consulenza del comitato e trasferendole all'ESC e al CESR. Le decisioni della Commissione del 6 giugno 2001 che hanno istituito questi comitati vengono modificate di conseguenza dalle decisioni adottate contemporaneamente alla presente proposta. Tuttavia, come spiegato in precedenza, queste modifiche dipenderanno dalla presente direttiva ed entreranno in vigore lo stesso giorno di quest'ultima. 2. Articoli Articolo 1 e 2 - Disposizioni che modificano le direttive 93/6/CE e 94/19/CE Tali disposizioni modificano una serie di riferimenti al CCB nella legislazione comunitaria nel settore dei servizi finanziari: la direttiva 93/6/CE (adeguatezza patrimoniale) e la direttiva 94/19/CE (sistemi di garanzia dei depositi) ed eliminano la doppia notifica, alla Commissione e al comitato bancario, prevista dall'articolo 7, punto 9 della direttiva 93/6/CE. Articolo 3 - Disposizioni che modificano la direttiva 2000/12/CE Articolo 3 - Punti (1) e (2) - Denominazione del comitato Le modifiche introducono una procedura per modificare l'elenco degli enti creditizi permanentemente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2000/12/CE e una procedura per riesaminare le norme applicabili agli enti creditizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2000/12/CE in considerazione del loro collegamento con un organismo centrale conformemente alla procedura prevista per gli adeguamenti tecnici alla direttiva. Tale procedura di cui all'articolo 2, punti 4 e 5, risale alla prima direttiva bancaria 77/780/CEE ed è pertanto superata. Articolo 3 - Punto (3) Tale disposizione elimina la doppia notifica, alla Commissione e al comitato consultivo bancario, dell'autorizzazione agli enti creditizi per il superamento dei limiti fissati dall'articolo 49 per i fidi e sopprime la possibilità per gli Stati membri di estendere i limiti di tempo per i fidi. Si tratta di un doppione superato che deve essere soppresso. Articolo 3 - Punto (4) - Rapporto sulla revoca delle autorizzazioni Tale modifica dell'articolo 22, paragrafo 9 della direttiva 2000/12/CE elimina l'obbligo della Commissione di presentare ogni due anni un rapporto al comitato consultivo bancario sui casi di revoca delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine. Tale disposizione, ereditata dalla seconda direttiva bancaria 89/649/CE, è superata in considerazione dei considerevoli progressi nella cooperazione tra autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. La cooperazione bilaterale tra le autorità responsabili della vigilanza nel SEE si è notevolmente sviluppata non solo nell'ambito di una rete estesa di memorandum d'intesa - alcuni dei quali relativi a specifici gruppi bancari e finanziari transfrontalieri - ma anche sotto forma di scambio multilaterale di informazioni nel gruppo di contatto delle autorità di vigilanza bancaria europee. La notifica della revoca di un'autorizzazione risulta ben integrata nell'abituale flusso di informazioni tra autorità di vigilanza per cui le relazioni periodiche della Commissione e, segnatamente, la relazione al comitato consultivo bancario, sono diventate superflue. Articolo 3 - Punto (5) - Relazione sul rifiuto di autorizzazione Questo articolo modifica l'articolo 22, paragrafo 10 al fine di eliminare l'obbligo della Commissione di presentare ogni due anni una relazione al comitato bancario sul rifiuto di autorizzazione. L'esperienza ha dimostrato che tale relazione - introdotta dalla seconda direttiva bancaria 89/649/CE - non è più necessaria ora che il mercato unico per i servizi bancari esiste già da un certo numero di anni. Articolo 3 - Punto (6) - Notifica di routine sulle autorizzazioni alle filiazioni di imprese in paesi terzi e sulle acquisizioni Questo articolo modifica l'articolo 23, paragrafo 1 eliminando l'obbligo per la Commissione di informare sistematicamente il comitato bancario sulle autorizzazioni individuali o acquisizioni. Tale obbligo non è coerente con le funzioni per lo più di regolamentazione del comitato bancario europeo. Ciò non esclude naturalmente la possibilità che la Commissione informi il comitato bancario europeo, se lo ritiene opportuno. Articolo 3 - Punto (7) L'articolo sostituisce i due riferimenti al Comitato Consultivo Bancario con i riferimenti al Comitato Bancario Europeo. Articolo 3 - Punto (8) - Esame dei risultati dei negoziati Questa disposizione modifica un successivo riferimento al CCB e garantisce la certezza del diritto chiarendo che la disposizione non entra in conflitto con le disposizioni del trattato sulle competenze esterne. Articolo 3 - Punto (9) - Notifica dell'autorità delegata Tale emendamento all'articolo 52, paragrafo 9 della direttiva 2000/12/CE elimina l'obbligo di notificare la delega delle responsabilità di vigilanza di talune imprese figlie al comitato bancario. Tale disposizione, ereditata dalla seconda direttiva bancaria 89/647/CE, sembra ora obsoleta, in considerazione dei progressi nella cooperazione tra le autorità di vigilanza, come si è osservato al paragrafo precedente. Benché la notifica alla Commissione abbia un ruolo essenziale nel controllo dell'applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla cooperazione tra le diverse autorità competenti responsabili della vigilanza di un gruppo, e benché sia necessario informare le autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri al fine di individuare l'autorità responsabile nel contesto di un gruppo, la notifica sistematica di ogni delega di responsabilità in materia di vigilanza al comitato bancario appare inutile e non è conforme all'orientamento del nuovo comitato bancario europeo che è maggiormente incentrato sulla regolamentazione. Pertanto, il pronome "essa", nella terza frase, che si riferiva alla Commissione, deve essere sostituito con un riferimento all'autorità competente che delega. Articolo 3 - Punto (10) - Funzioni consultive del CCB e coefficienti di osservazione Questo articolo elimina il Titolo VI della direttiva 2000/12/CE (articoli 57-59). Dal momento che gli articoli 57 e 58 concernono le funzioni consultive del CCB e che tali funzioni sono ormai coperte dalla decisione della Commissione [xx.2003] che istituisce il comitato bancario europeo (cfr. la sezione 1.4.2), il titolo deve essere soppresso. Anche l'articolo 59 sui coefficienti di osservazione per la solvibilità e la liquidità, ereditato dalla prima direttiva bancaria 77/780/CEE è eliminato. Tali disposizioni sono superate in considerazione dell'armonizzazione del quadro per la solvibilità e dello sviluppo delle tecniche utilizzate dall'industria bancaria per valutare e gestire il rischio di liquidità. Il controllo della solvibilità tende a basarsi principalmente sulle misure armonizzate di adeguatezza del capitale stabilite dalle sezioni 1 e 2 del capo II della direttiva 2000/12/CE. Il coordinamento previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 59 è stato realizzato e il calcolo dei coefficienti di osservazione relativi alla solvibilità si sovrapporrebbe in gran parte al coefficiente di solvibilità definito nella sezione 2 del capitolo 2. Per quanto riguarda il controllo della liquidità, la definizione di un semplice coefficiente armonizzato tra attività e passività degli enti creditizi ha sollevato numerose difficoltà tecniche ed è stata ostacolata dalle differenze di comportamento, sul piano della liquidità, di diverse categorie importanti di attività e passività (per esempio, i movimenti di liquidità dei depositi in reazione ai cambiamenti di tassi di interesse variano considerevolmente all'interno dell'UE). Un altro importante elemento sono stati i notevoli progressi nella gestione delle attività e passività che si richiama oggi a modelli perfezionati basati su ipotesi di comportamento "su misura" in relazione alle attività e passività piuttosto che a più semplici coefficienti di liquidità statici. Pertanto, il riferimento ai coefficienti di liquidità sembra superato. Inoltre, il controllo della solvibilità e della liquidità fa capo al settore della vigilanza macro-prudenziale, alla quale altri organi di vigilanza bancaria contribuiscono in misura più ampia dall'adozione della direttiva 2000/12/CE. Tale controllo, che si basa su un'ampia analisi quantitativa e qualitativa, comprenderà una serie di indicatori rilevanti e contribuirà a dare un quadro più completo della solvibilità e liquidità delle banche. Questo controllo non sarebbe compatibile con la centralità della funzione di regolamentazione del comitato bancario europeo. Pertanto, è più opportuno lasciare che se ne occupino i comitati che hanno investito enormemente in tali aspetti negli ultimi anni. Articolo 3- Punto (11) - Identificazione del comitato Questa disposizione modifica l'articolo 60 al fine di identificare formalmente il comitato di "comitatologia" istituito dall'articolo 60, paragrafo 2, con il comitato bancario europeo, istituito dalla decisione della Commissione [xx/2003]. Dal momento che alcune disposizioni tecniche della direttiva 2001/12/CE si applicano sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, la composizione del CBE deve garantire che quando viene formulato un parere sugli adeguamenti tecnici di tali disposizioni si tenga conto anche della prospettiva delle imprese di investimento. Articolo 4 Tale disposizione modifica un riferimento al CA nella direttiva 73/273/CEE sulla base degli ultimi emendamenti. Articolo 5 - Disposizioni che modificano la direttiva 91/675/CEE Articolo 5 - Punto (1) - Denominazione del comitato Questo punto modifica la denominazione del comitato delle assicurazioni in modo da precisare che il nuovo comitato tratterà di assicurazioni e di pensioni aziendali e professionali. Articolo 5 - Punto (2) - Composizione del comitato Questo articolo precisa quali sonno i membri del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPC) e gli osservatori ammessi a partecipare alle sue riunioni. L'EIOPC è composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri. Come già previsto dalla direttiva 91/675/CEE, l'EIOPC sarà presieduto dalla Commissione. Per garantire un collegamento efficace tra il comitato delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPC) e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), il presidente del CEIOPS parteciperà alle riunioni dell'EIOPC in qualità di osservatore. L'EIOPC può invitare esperti ed osservatori alle sue riunioni, ad esempio i membri di altri comitati. La stessa formulazione è utilizzata nell'articolo 2 della decisione della Commissione [...2003] con cui si istituisce l'EIPOC come comitato consultivo. Articolo 5 - Punto (3) - Esercizio di funzioni di "comitatologia" da parte dell'EIOPC Questa disposizione stabilisce che l'EIOPC svolge le sue funzioni di "comitatologia" al fine di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione in materia di assicurazione e di pensioni aziendali e professionali conformemente alla procedura prevista dagli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Questa disposizione estende le funzioni di "comitatologia" dell'EIOPC alle pensioni aziendali e professionali. Articolo 5 - Punto (4) - Ruolo consultivo dell'EIPOC Conformemente all'approccio di cui alla sezione 1.4.1, questa disposizione elimina i riferimenti al CA quale comitato consultivo. Articolo 6 - Disposizioni che modificano la direttiva 2002/83/CE Questa disposizione modifica altri tre riferimenti al CA nella direttiva 2002/83/CE sull'assicurazione vita. Articolo 7 - Disposizioni che modificano la direttiva 85/611/CEE Articolo 7 - Punti da (1) a (4) - Denominazione del comitato Si noti che mentre l'articolo 14, paragrafo 6 è tratto direttamente dalla direttiva 85/611/CEE, le altre disposizioni rilevanti derivano da modifiche apportate a tale direttiva dalla direttiva 2001/107/CE (per l'articolo 6 quater) e dalla direttiva 2001/108/CE (per l'articolo 21, paragrafo 4 e l'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma). Esse modificano la direttiva per allinearla alle norme istituzionali. Il termine "comitato di contatto OICVM" è sostituito da "comitato europeo dei valori mobiliari", che viene designato come nuovo comitato di "comitatologia" competente in materia di OICVM. Il secondo comma dell'articolo 14, paragrafo 6 riguarda l'obbligo per la Commissione di riferire al comitato di contatto, entro cinque anni dalla data di messa in applicazione della direttiva, in merito all'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 14. Dal momento che la direttiva è stata adottata nel 1985 e aveva come termine per l'esecuzione il 1° ottobre 1989, questo comma è superato e deve essere eliminato. Articolo 7 - Punto (5) - Titolo della sezione X Questo articolo modifica il titolo della sezione X per precisare che il comitato competente in queste materie è d'ora in poi il comitato europeo dei valori mobiliari. Articolo 7 - Punto (6) - Soppressione dell'articolo 53 A differenza delle disposizioni summenzionate, che prevedono che scambi di vedute specifici e l'esame delle relazioni della Commissione avranno luogo in seno al comitato di "comitatologia" competente, l'articolo 53 della direttiva 85/611/CEE enumera i compiti del comitato di contatto OICVM e i principi generali sui quali si basano i suoi lavori quando non si riunisce in qualità di comitato di "comitatologia", in particolare per quanto riguarda la sua composizione e la presidenza. Come indicato al punto 1.4.2 supra, tali compiti comprendono sia le funzioni di comitato di "comitatologia" che le funzioni di comitato di autorità di vigilanza. Conformemente al modello utilizzato nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, questi principi generali devono essere fissati dalle decisioni della Commissione che organizzano i lavori del comitato europeo dei valori mobiliari (quando non si riunisce in qualità di comitato di "comitatologia") e del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, completate dai regolamenti interni di tali comitati. Si propone pertanto di sopprimere l'articolo 53 e di adottare due decisioni della Commissione che modificano le decisioni che istituiscono l'ESC e il CESR onde conferire loro queste funzioni di consultazione, nei limiti definiti dalle decisioni che hanno creato questi comitati. Queste decisioni della Commissione entreranno in vigore solo dopo l'adozione della proposta di direttiva. Tuttavia, deve essere chiaro che nel settore degli OICVM, tra i punti di cui occorrerà discutere in sede di ESC, vi saranno i requisiti più rigorosi o supplementari che gli Stati membri potranno adottare conformemente all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva OICVM modificata e le disposizioni che potranno adottare conformemente agli articoli 44 e 45 di questa direttiva. Articolo 7 - Punto (7) - Poteri di "comitatologia" conferiti al comitato europeo dei valori mobiliari dalla presente direttiva Questa disposizione sostituisce semplicemente il comitato di contatto OICVM con il comitato europeo dei valori mobiliari, senza modificare i poteri di "comitatologia" del vecchio comitato. Essa prevede altresì che le funzioni di "comitatologia" del comitato che assiste la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione nel settore degli OICVM saranno esercitate secondo la procedura prevista dagli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Articolo 8 - Modifiche dei riferimenti al comitato consultivo bancario a al comitato delle assicurazioni in altri atti normativi comunitari Questa disposizione modifica tre riferimenti al comitato consultivo bancario e al comitato delle assicurazioni contenuti nella direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (direttiva sui conglomerati finanziari). Garantisce inoltre la certezza del diritto, precisando che tale norma non é in conflitto con le disposizioni del trattato riguardanti le competenze esterne. Conformemente all'approccio seguito nella presente direttiva, la modifica introdotta all'articolo 29, paragrafo 11 (che inserisce un nuovo articolo 56 bis nella direttiva di codificazione bancaria 2000/12/EC) allinea tale disposizione con le norme istituzionali, precisando che il CBE, su richiesta della Commissione, deve indicare se ritiene che le disposizioni in materia di supervisione consolidata previste dalle autorità competenti possono consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel medesimo capitolo. Articolo 9 - Entrata in vigore Non vi è alcuna ragione per differire l'introduzione dei comitati. La direttiva entrerà pertanto in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 2003/0263 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [16], [16] GU C ..., ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [17], [17] GU C ..., ..., pag. ... visto il parere del Comitato delle regioni [18], [18] GU C ..., ..., pag. ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [19], [19] GU C ..., ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) Il Piano d'azione per i servizi finanziari [20] presentato dalla Commissione individua una serie di misure necessarie per completare il mercato finanziario unico europeo. [20] COM(1999) 232 def. (2) In occasione del vertice di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto che si giunga alla piena attuazione del predetto Piano di azione entro il 2005. (3) Il 17 luglio 2000 il Consiglio aveva istituito il Comitato dei Saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha sollecitato l'introduzione di un approccio normativo articolato su quattro livelli per accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari. (4) Nella risoluzione in favore di una più efficace regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea il Consiglio europeo di Stoccolma ha espresso apprezzamento per la relazione del comitato dei saggi e ha sollecitato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli. (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE [21] e 2001/528/CE [22] del 6 giugno 2001 che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari. [21] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43. [22] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. (6) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio 2002 e del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari e la sua estensione per taluni aspetti ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio a garantire un equilibrio istituzionale appropriato. (7) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri settori dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi. (8) Il comitato consultivo bancario è stato designato come il comitato di regolamentazione che deve assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare a talune disposizioni della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [23]. [23] GU L 126 del 26.5.2000, pagg. 1. (9) Onde riflettere tale cambiamento di ruolo il CCB deve essere denominato "comitato bancario europeo". (10) Le misure di esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [24], per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione. [24] GU L 184 del 17.7.1999, p.23. (11) Alcune disposizioni esistenti per le modifiche tecniche alla direttiva 2000/12/CE devono essere allineate alla decisione del Consiglio 1999/468/CE. (12) Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione [xx/2003] del [xxx] [25] istituisce il comitato bancario europeo con funzioni consultive per fornire alla Commissione consulenze in materia di sviluppi della legislazione bancaria comunitaria. [25] GU C ..., ..., pag. ... (13) Pertanto i riferimenti alle funzioni consultive del CCB nella direttiva 2000/12/CE devono essere eliminati. (14) Le competenze del comitato consultivo bancario relative al controllo dei coefficienti di osservazione della solvibilità e della liquidità degli enti creditizi non sono più necessarie tenuto conto dell'armonizzazione delle regole in materia di adeguatezza patrimoniale e dell'evoluzione delle tecniche utilizzate dagli enti creditizi per misurare e gestire il loro rischio di liquidità. (15) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza hanno compiuto notevoli progressi, in particolare grazie ai memorandum d'intesa, e hanno reso superfluo il monitoraggio periodico da parte della Commissione e la presentazione sistematica di relazioni al comitato bancario su alcune decisioni individuali in materia di vigilanza. (16) L'istituzione del comitato bancario europeo non pregiudica altre forme di cooperazione tra le diverse autorità che partecipano alla regolamentazione e alla vigilanza degli enti creditizi, in particolare all'interno del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione della Commissione [../2003] [26]. [26] GU C ..., ..., pag. ... (17) La direttiva 91/675/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che istituisce un comitato delle assicurazioni (CA) [27] ha istituito un comitato delle assicurazioni incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalle direttive sulle assicurazioni, in particolare per quanto concerne gli adeguamenti tecnici necessari per tenere conto degli sviluppi intervenuti in questo settore; le misure tecniche di esecuzione sono adottate secondo la procedura di comitato stabilita dalla decisione 1999/468/CE. [27] GU L 374 del 31.12.1991, pag.32. (18) La direttiva 91/675/CEE prevede altresì che il CA esamini ogni questione relativa all'applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il settore assicurativo ed in particolare consigli la Commissione sulle proposte legislative che essa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. (19) Le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali sono soggette ad una legislazione rigorosa tendente a costruire un mercato interno che fornisca una tutela adeguata agli assicurati e ai beneficiari, fondato sui principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; questa legislazione deve essere adeguata, in particolare nei suoi aspetti finanziari e tecnici, affinché possa tenere tempestivamente conto dei rapidi cambiamenti ai quali questi settori sono esposti e assicurare così il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità del sistema finanziario. (20) Il ruolo del CA deve pertanto essere adeguato e la sua denominazione deve pertanto essere trasformata in "Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali". (21) Le misure di esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione. (22) Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio scelto in altri settori comunitari, la decisione della Commissione [xx/2003] del [xxx] [28] istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali con funzioni consultive per assistere la Commissione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. [28] GU C ..., ..., pag. ... (23) I riferimenti alle funzioni consultive del CA nella direttiva 91/675/CEE devono pertanto essere soppressi. (24) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) [29] ha istituito il comitato di contatto OICVM, incaricato di assistere la Commissione agevolando un'applicazione armonizzata della predetta direttiva mediante una regolare concertazione e consigliando, se necessario, la Commissione sulle modifiche da apportare alla predetta direttiva. [29] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. (25) Il comitato di contatto OICVM può agire anche in veste di comitato di "comitatologia" ai sensi della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione, per quanto riguarda le modifiche tecniche da apportare alla predetta direttiva. (26) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure per trasferire all'ESC, tra l'altro, le funzioni di consulenza alla Commissione nell'esercizio dei suo i poteri di esecuzione detenute dal comitato di contatto OICVM . (27) Per applicare pienamente il modello adottato dalle recenti direttive nel settore dei valori mobiliari, in particolare dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) [30] che attribuisce all'ESC la funzione di consigliare la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione ma lascia che gli altri aspetti del lavoro di tale comitato siano disciplinati dalla decisione 2001/528/CE, occorre sopprimere le disposizioni che disciplinano, sulla base dell'articolo 53 della direttiva 85/611/CEE, l'organizzazione e le funzioni dell'attuale comitato di contatto OICVM al di fuori della sua competenza di "comitatologia". [30] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16. (28) Ciò richiede un'estensione delle competenze dell'ESC al di là di quelle già conferitegli dalla direttiva 2003/6/CE, in modo che esse comprendano espressamente le funzioni attualmente previste dalla direttiva 85/611/CEE. Le misure di esecuzione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, per cui devono essere adottate mediante la procedura di "comitatologia" prevista all'articolo 5 di tale decisione. (29) E' pertanto necessario modificare opportunamente anche la prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita [31], la direttiva del Consiglio 92/49/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) [32], la direttiva del Consiglio 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi [33], la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [34], la direttiva 2000/12/CE e 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relative all'assicurazione vita [35] e la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [36] . [31] GU L 228 del 16.8.1973, p.3. [32] GU L 228 dell'11.8.1992, p.1. [33] GU L 141 dell'11.6.1993, p.1. [34] GU L 135 del 31.5.1994, p.5. [35] GU L 345 del 19.12.2002, p.1. [36] GU L 35 dell'11.2.2003, p.1. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capitolo I Modifiche delle direttive 93/6/CEE, 94/19/CE e 2000/12/CE relative al settore bancario Articolo 1 Direttiva 93/6/CEE All'articolo 7, paragrafo 9 della direttiva 93/6/CEE, i termini "comitato consultivo bancario" sono soppressi. Articolo 2 Direttiva 94/19/CE All'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti da "comitato bancario europeo". Articolo 3 Direttiva 2000/12/CE La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue: 1. L'articolo 2, paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: "la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, decide in merito alle modifiche da apportare all'elenco di cui al paragrafo 3". 2. All'articolo 2, paragrafo 5 le ultime due frasi sono sostituite dal seguente testo: "Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza". 3. All'articolo 4, all'articolo 64, paragrafo 2 e 64, paragrafo 6, i termini "comitato consultivo bancario" sono eliminati. 4. All'articolo 22, paragrafo 9, l'ultima frase è soppressa. 5. All'articolo 22, paragrafo 10, l'ultima frase è soppressa. 6. All'articolo 23, paragrafo 1, l'ultima frase della lettera a) e l'ultima frase della lettera b) sono soppresse. 7. All'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 49, paragrafo 2 i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti dai termini "comitato bancario europeo". 8. Il testo dell'articolo 25 paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: "3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva". 9. Nella terza frase dell'articolo 52, paragrafo 9 i termini "ed al comitato consultivo bancario" sono soppressi. 10. Il titolo IV è soppresso. 11. Il testo dell'articolo 60, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in appresso "il comitato") istituito con decisione della Commissione, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." Capitolo II Modifiche delle direttive 73/239/CEE, 91/675/CEE e 2002/87/CE relative alle assicurazioni e alle pensioni aziendali e professionali Articolo 4 Direttiva 73/239/CEE La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue: 1. L'articolo 29 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 29 bis 1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione: a) di ogni autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia. La Commissione informa al riguardo il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. 2. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione." 2. All'articolo 29 ter, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 91/675/CEE*, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di: a) - domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, b) - acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione. * GU L 374 del 31.12.1991, p.32. Articolo 5 Direttiva 91/675/CE La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue: 1. Nel titolo il termine "comitato delle assicurazioni" è sostituito da "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali". 2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali" (in appresso il "comitato") composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Ciascuna delegazione di uno Stato membro è considerata come un membro del comitato. Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione [2003/../EC] [37] della Commissione partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. [37] GU C ..., ..., pag. ... 3. La Commissione può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni. 4. Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione. 5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno". 3. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 2 Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 di tale decisione". Il periodo previsto all'articolo 5(6) della decisione 1999/468/CE è stabilito in tre mesi. 4. L'articolo 3 e l'articolo 4 sono soppressi. Articolo 6 Direttiva 2002/83/CE La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue: 1. Nella prima frase dell'articolo 46, paragrafo 9, i termini "presenta al comitato per le assicurazioni " sono sostituiti dalla parola "prepara". 2. L'articolo 65, paragrafi 1 e 3, è soppresso. Capitolo III Modifica della direttiva 85/611/CEE sui valori mobiliari Articolo 7 Direttiva 85/611/CEE La direttiva 85/611/CEE è modificata come segue: 1. L'articolo 6 quater, è modificato come segue: a) al paragrafo 9 l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: "Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi." b) al paragrafo 10 l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: "Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi". 2. All'articolo 14, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso. 3. L'articolo 21, paragrafo 4, è modificato come segue: a) L'ultima frase è sostituita dal testo seguente: "Tali informazioni sono discusse nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari". b) È aggiunto il seguente secondo comma: "La Commissione elabora una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5, entro cinque anni dalla data di attuazione della presente direttiva. Essa propone, se necessario, le misure appropriate." 4. All'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal testo seguente: "Tale comunicazione può essere discussa nell'ambito del comitato europeo dei valori mobiliari." 5. Il titolo della sezione X è sostituito dal testo seguente: "Comitato europeo dei valori mobiliari" 6. L'articolo 53 è soppresso. 7. L'articolo 53 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 53 bis Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori che seguono sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2: a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità, b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse". 8. È inserito il seguente articolo 53 ter: "Articolo 53 ter 1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con direttiva 2003/6/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in appresso il "comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di comitato di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi." * GU L 96 del 12.4.2003, p.16. Capitolo IV Modifica della direttiva 2002/87/CE relativa ai conglomerati finanziari Articolo 8 Direttiva 2002/87/CE 1. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE è sostituito dal testo seguente: "2. Fatti salvo l'articolo 300, paragrafo 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, il comitato bancario europeo, il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e il comitato per i conglomerati finanziari esaminano il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva." 2. All'articolo 28 i termini "La Commissione e il comitato delle assicurazioni " sono sostituiti dai termini: "Fatto salvo l'articolo 300, paragrafo 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali". 3. All'articolo 29, paragrafo 11 i termini "comitato consultivo bancario" sono sostituiti da "comitato bancario europeo". Capitolo V Disposizioni finali Articolo 9 Recepimento Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un mese dalla sua entrata in vigore. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 10 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 11 Destinatari Destinatari della presente direttiva sono gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>