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Documento 52003PC0426

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro

/* COM/2003/0426 def. - CNS 2003/0158 */

52003PC0426

Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro /* COM/2003/0426 def. - CNS 2003/0158 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il sistema per la protezione delle monete in euro

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 [1] che definisce alcune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare l'articolo 5, prevede che un centro nazionale di analisi delle monete (CNAC), istituito in ciascuno degli Stati membri dell'Unione [2], e il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) analizzino e classifichino qualsiasi tipo di moneta falsa in euro. Per il buon funzionamento di questo sistema è necessaria la cooperazione tra le autorità che tecnicamente procedono ad analizzare e classificare le monete in euro false.

[1] GU L 181, 4.7.2001, pag. 6.

[2] Regolamento 1339/2001 (L 181, 4.4.2001, pag. 11), che estende gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 agli Stati membri che non hanno adottato quale valuta unica l'euro.

Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2000, il Consiglio Ecofin ha adottato il sistema tecnico per trattare le monete false. I criteri essenziali per la sua attuazione erano già sanciti nel regolamento suddetto.

Gli Stati membri hanno istituito o designato i rispettivi CNAC, opportunamente attrezzati, e la Commissione ha definito un quadro per coordinare le attività degli Stati membri di raccolta e analisi tecnica delle monete false in euro. A tale scopo, la Commissione ha istituito su base informale il gruppo di esperti delle monete false, che essa gestisce e presiede.

2. Il centro tecnico-scientifico europeo

Sulla base di uno scambio di lettere tra il presidente del Consiglio Ecofin e il ministro francese delle Finanze, in data 9 febbraio e 9 giugno 2000, il CTSE è stato istituito in via temporanea presso la zecca francese, quale organismo distinto e indipendente dalla struttura che lo ospita. Il CTSE è entrato in funzione il 1° ottobre 2001. La Commissione ha designato il personale per il CTSE, che procede alle necessarie analisi in stretto collegamento con il CNAC francese. Le autorità francesi mettono a disposizione del CTSE, in via prioritaria, le loro attrezzature e il relativo personale, oltre a fornire assistenza per le mansioni di segreteria, nonché i locali, il materiale e la manutenzione necessari per il funzionamento del CTSE. A carico del bilancio comunitario, pertanto, restano le spese di viaggio del personale del CTSE e alcune spese secondarie (comunicazioni telefoniche).

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio e dello scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000, il Consiglio deciderà a tempo debito in merito allo status futuro del CTSE e alla sua sede definitiva. Conformemente alle decisioni del Consiglio Ecofin del febbraio 2000, è stata predisposta una relazione sulla situazione e sull'operatività del CTSE. Stando alle conclusioni della relazione stilata sotto la responsabilità dei direttori delle zecche nazionali dell'Unione, la sede presso la quale il CTSE opera attualmente risulta idonea e la Commissione garantisce le condizioni amministrative e istituzionali per permettere un funzionamento efficiente e indipendente di tale organo.

Questa relazione è stata approvata dal Comitato economico e finanziario (CEF), che si compiace del rapporto di valutazione sul funzionamento del CTSE e propone che esso continui a svolgere le proprie attività avvalendosi dei servizi messi a sua disposizione dalla zecca francese. Il CEF suggerisce poi che la Commissione continui a coordinare il lavoro tecnico degli Stati membri in ordine alla tutela delle monete in euro, e disponga gli opportuni provvedimenti per garantire il corretto funzionamento del CTSE. A tale scopo, il CEF ha stilato un progetto di conclusioni del Consiglio Ecofin.

Sulla base di quanto fin qui esposto si prospettano due iniziative formali: una decisione del Consiglio che attribuisca alla Commissione la responsabilità di gestire e di coordinare le attività tecniche degli Stati membri per proteggere le monete in euro contro la falsificazione, e una successiva decisione della Commissione per dare concreta attuazione a tale responsabilità.

Le presenti proposte si riferiscono alla prima di queste due iniziative.

3. La proposta di decisione del Consiglio

La proposta di decisione del Consiglio si prefigge di attribuire formalmente alla Commissione la responsabilità di garantire, attraverso i propri servizi, il funzionamento del CTSE e il necessario coordinamento delle autorità tecniche competenti e dei loro provvedimenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione.

La proposta si fonda sull'articolo 123, paragrafo 4 CE e si prefigge di attuare l'articolo 5 del regolamento 1338/2001 del Consiglio, relativo all'analisi e alla classificazione delle monete in euro false.

La Commissione sta predisponendo il quadro che dovrà permettere di coordinare le iniziative tecniche degli Stati membri per proteggere contro la falsificazione le monete in euro, nonché per garantire il funzionamento del CTSE attraverso un opportuno sostegno amministrativo e di gestione. Gli Stati membri si dichiarano soddisfatti del modo in cui il CTSE opera.

Ne consegue che la Commissione dovrebbe continuare a svolgere queste attività, condotta finora in via temporanea, per garantire una protezione stabile e indipendente delle monete in euro.

L'unico articolo della proposta di decisione del Consiglio precisa le responsabilità da attribuire alla Commissione. Tra esse figurano la gestione del centro tecnico-scientifico europeo, nonché il coordinamento dell'attività delle autorità tecniche e competenti in materia di protezione delle monete in euro.

Conformemente alla prassi seguita per l'attuazione del regolamento (CE) 1338/2001 che, per estendere gli effetti di quest'ultimo agli Stati membri che non hanno adottato quale valuta unica l'euro, ha portato all'adozione del regolamento (CE) 1339/2001, viene proposta una seconda decisione del Consiglio, col medesimo intento, in base all'articolo 308 del trattato.

L'attuale definizione delle mansioni del CTSE e il livello di falsificazione delle monete in euro non richiedono mezzi finanziari aggiuntivi.

4. Seguito che la Commissione dovrà dare alla decisione del Consiglio

Sulla scorta della decisione del Consiglio di cui sopra, la Commissione provvederà ad adottare una propria decisione attraverso la quale:

(1) integrerà il CTSE nei propri servizi a Bruxelles e distaccherà del personale presso la zecca francese, per utilizzarne le strutture;

(2) coordinerà ufficialmente i provvedimenti degli Stati membri per proteggere le monete in euro;

(3) riferirà regolarmente al CEF in merito all'attività di coordinamento.

Prima dell'adozione della decisione della Commissione, verrà richiesto alle autorità francesi un impegno formale a continuare l'attuale condivisione dei costi relativi.

Il CTSE continuerà a operare in stretta collaborazione con i direttori delle zecche nazionali nell'Unione e continuerà a riferire annualmente al CEF, alla BCE, a Europol, nonché alle autorità competenti negli Stati membri.

2003/0158 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terzo periodo,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C , , pag. .

visto il parere della Banca centrale europea [5],

[5] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce alcune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione [6], prevede che le monete false vengano analizzate e classificate in ciascuno Stato membro, ad opera di un centro nazionale di analisi delle monete (CNAC), nonché del centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). La Commissione ha definito l'apposito quadro per coordinare i provvedimenti in materia delle suddette autorità tecniche;

[6] GU L 181, 4.7.2001, pag. 6.

(2) dall'ottobre 2001 funziona il CTSE sta svolgendo in via temporanea le proprie mansioni presso la zecca francese, con un sostegno amministrativo e di gestione fornito dalla Commissione, in conformità dello scambio di lettere tra il presidente del Consiglio Ecofin e il ministro delle Finanze francese, in data 28 febbraio e 9 giugno 2000;

(3) per garantire la continuità e indipendenza nella protezione delle monete in euro contro la falsificazione, è opportuno affidare alla Commissione la responsabilità della supervisione sulle attività del CTSE e del coordinamento delle iniziative prese dalle autorità tecniche competenti in materia,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione provvede a gestire il centro tecnico-scientifico europeo e a coordinare le attività delle autorità tecniche competenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna incidenza finanziaria aggiuntiva.

1. INCIDENZA FINANZIARIA SULLA PARTE B

Nessuna incidenza finanziaria.

2. INCIDENZA SULLE SPESE AMMINISTRATIVE E DI PERSONALE

Nessuna incidenza aggiuntiva. Le spese di personale e i costi amministrativi sono coperti dal bilancio di gestione assegnato su base annua alla DG competente.

2.1. Incidenza sulle risorse umane

Due agenti temporanei, rispettivamente A-5 e A-7, da designare nell'organico esistente. A prezzi correnti il costo annuo per questi due agenti ammontano a 135 000 EUR.

2.2. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alla spesa complessiva per dodici mesi.

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