EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0496

Indirizzo (UE) 2020/496 della Banca centrale europea del 19 marzo 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)

OJ L 106, 6.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/496/oj

6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 106/1


INDIRIZZO (UE) 2020/496 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 marzo 2020

che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (ECB/2019/19) (1) stabilisce che le banche centrali nazionali (BCN) che hanno uno o più operatori segnalanti residenti nel rispettivo Stato membro, eseguono il processo di determinazione dello euro short-term rate e le procedure di post-produzione in conformità alle procedure operative di cui all’articolo 6, paragrafo 3 di tale indirizzo, Ai fini di un’allocazione efficiente delle risorse, è tuttavia opportuno che la BCE svolga tali compiti per conto delle BCN che dispongono di un unico operatore segnalante residente nel proprio Stato membro e che non gestiscono una piattaforma di raccolta locale.

(2)

Al fine di migliorare la facilità d’uso della procedura di per i reclami di cui all’articolo 11 dell’indirizzo (UE) 2019/1265 (ECB/2019/19), dovrebbe essere introdotta la possibilità di presentazione elettronica dei reclami.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:

1.

all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Se una BCN ha un solo soggetto dichiarante residente nel proprio Stato membro e non gestisce una piattaforma di raccolta locale, la BCE può, previo accordo di tale BCN, svolgere per suo conto i compiti che la BCN è tenuta a svolgere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e che si riferiscono al processo di determinazione del tasso a breve termine dell’euro e alle procedure di post-produzione. Se svolge tali compiti per conto di una BCN, la BCE osserva le procedure operative di cui all’articolo 6, paragrafo 3.»;

2.

All’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Chiunque può presentare alla BCE un reclamo scritto su qualsiasi aspetto del processo di determinazione dello euro short-term rate che ragionevolmente ritenga abbia influito in maniera significativa sui suoi interessi. Il reclamo può essere presentato per posta a European Central Bank, 60640 Frankfurt am Main, Germania, o in via elettronica all’indirizzo euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (€STR) (ECB/2019/19)(ECB/2019/19) GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).


Top