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Document 32020D0628

Decisione (UE) 2020/628 della Banca centrale europea del 4 maggio 2020 che modifica la decisione BCE/2008/17 che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (BCE/2020/27)

OJ L 146, 8.5.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/628/oj

8.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 146/11


DECISIONE (UE) 2020/628 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 maggio 2020

che modifica la decisione BCE/2008/17 che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (BCE/2020/27)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, in combinato disposto con l’articolo 3.1, e gli articoli 5, 16 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

In data 26 aprile 2019, sulla base dell’esperienza positiva con l’appalto congiunto di beni e servizi, il Consiglio direttivo ha stabilito che l’ufficio di coordinamento degli acquisti dell’Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) dovrebbe essere considerato permanente, mentre la banca centrale ospitante continuerà ad essere designata ad intervalli di cinque anni. La Banque centrale du Luxembourg è l’attuale banca centrale ospitante, dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.

(2)

Le norme riguardanti i compiti dei comitati dell’Eurosistema, la nomina dei presidenti dei comitati e la fornitura di assistenza di segretariato sono definite all’articolo 9.5, della decisione BCE/2004/2 (1) e ulteriormente precisate con riguardo ai singoli comitati dell’Eurosistema in specifiche decisioni del Consiglio direttivo. Tale quadro normativo si applica al comitato del Sistema europeo di banche centrali, che è responsabile del coordinamento dell’appalto congiunto dell’Eurosistema.

(3)

È importante essere in grado di cogliere le opportunità di appalto congiunto che possano presentarsi in settori specifici ed entro determinati limiti nel corso dell’anno successivo all’approvazione del piano degli appalti annuale da parte del Consiglio direttivo.

(4)

Ai sensi dell’articolo 7 dell’indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) (2), le banche centrali nazionali (BCN) che si avvalgono di una stamperia interna per la produzione di banconote in euro devono prendere in considerazione la possibilità di adottare forme appropriate di cooperazione, compreso l’acquisto congiunto, per migliorare l’efficienza in termini di costi. In data 21 novembre 2017, il Consiglio direttivo ha previsto la possibilità per le BCN che si avvalgano di stamperie interne di partecipare all’appalto congiunto direttamente attraverso l’EPCO, in modo da facilitare la loro cooperazione al fine di adempiere nel miglior modo possibile la loro funzione pubblica di produzione di banconote. Al fine di assicurare la parità di condizioni con le stamperie interne totalmente integrate nelle banche centrali, per una stamperia interna che sia una persona giuridica distinta, ma abbia una stretta connessione con una banca centrale, dovrebbe essere possibile partecipare in un appalto congiunto direttamente attraverso l’EPCO.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione BCE/2008/17 (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione BCE/2008/17

La decisione BCE/2008/17 è modificata come segue:

1.

Il punto f) dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«f)

per “Comitato di coordinamento EPCO” si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra il personale inquadrato nell’alta dirigenza con conoscenze e competenze su questioni organizzative e strategiche all’interno delle rispettive istituzioni, ed esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo;»;

2.

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

supporta le banche centrali nelle attività di gestione dei contratti.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   L’EPCO è ospitato da una banca centrale. Il Consiglio direttivo nomina la banca centrale ospitante ogni cinque anni.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell’EPCO con congruo anticipo prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1a. Sulla base di tale valutazione, e tenuto conto dell’interesse di altre banche centrali ad ospitare l’EPCO, il Consiglio direttivo valuta la necessità di condurre una procedura di selezione per scegliere una nuova banca centrale ospitante.»;

3.

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni anno l’EPCO sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo un piano degli appalti aggiornato per le procedure di appalto congiunto, che comprende i nomi delle banche centrali capofila. Il piano degli appalti aggiornato presentato dall’EPCO può includere un’indicazione delle aree in cui, entro determinati limiti, sia possibile sfruttare ulteriori opportunità di appalto congiunto prima del successivo aggiornamento. Il Consiglio direttivo, previa consultazione del Comitato di coordinamento EPCO, decide in merito al piano degli appalti e alla sua attuazione.»;

4.

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Partecipazione di altre istituzioni

1.   Il consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali dell’Eurosistema. Inoltre, il Consiglio direttivo può invitare le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell’Unione o organizzazioni internazionali a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nel proprio invito. Tali inviti sono limitati agli appalti congiunti di beni e servizi per il soddisfacimento di esigenze comuni alle banche centrali e ai soggetti invitati, e le condizioni sono simili a quelle applicabili alle banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Le stamperie interne che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), dell’indirizzo (UE) 2015/280 (BCE/2014/44), sono persone giuridiche distinte e soddisfano tutte le condizioni indicate in tale disposizione possono partecipare direttamente a procedure di appalto congiunte ed essere considerate, ai fini di tale articolo, come facenti parte della banca centrale nello Stato membro di appartenenza. Tale partecipazione è limitata all’appalto congiunto di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti di tali stamperie interne dell’Eurosistema.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 maggio 2020

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(2)  Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull’istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell’Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).

(3)  Decisione BCE/2008/17, del 17 novembre 2008, che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 76).


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