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Document 32020D0614

Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea del 30 aprile 2020 che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25)

OJ L 141, 5.5.2020, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/614/oj

5.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 141/28


DECISIONE (UE) 2020/614 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 aprile 2020

che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(2)

In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.

(3)

In data 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. In data 16 marzo 2020 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) per dare attuazione ad alcune di queste modifiche. La presente decisione è necessaria per attuare le ulteriori modifiche decise dal Consiglio direttivo, in particolare per prevedere una riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III e abbassare, a determinate condizioni, la soglia di prestazione delle attività di prestito.

(4)

Per quanto riguarda la decisione di abbassare la soglia di prestazione delle attività di prestito, il Consiglio direttivo ha deciso in data 12 marzo 2020 che dovrebbe essere ridotta allo 0% relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Per tenere anche conto del credito già erogato dalle banche dall’inizio della crisi provocata in Europa dalla malattia da coronavirus (COVID-19), la data di inizio di tale periodo è spostata al 1° marzo 2020, come deciso il 30 aprile 2020, mentre la data di cessazione rimane immutata al 31 marzo 2021. Inoltre, per far fronte al previsto calo dei prestiti bancari a partire dal 1° marzo 2020, la deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere per ottenere il massimo sconto attraverso i precedenti criteri di prestazione delle attività di prestito è ridotta all’1,15% dal 2,5%.

(5)

Inoltre, in data 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l'erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di disporre un’ulteriore riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III a determinate condizioni.

(6)

Al fine di applicare tali parametri adeguati con effetto immediato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

1.

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

le seguenti definizioni sono così sostituite:

«1)

per «livello di riferimento dei prestiti netti» s’intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel secondo periodo di riferimento e, facoltativamente, nel periodo di riferimento speciale per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I»;

«12)

per «aggiustamento incentivante del tasso di interesse» (interest rate incentive adjustment) si intende l’eventuale riduzione del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito nell’ambito della OMRLT-III espressa in una frazione della differenza tra il tasso di interesse massimo possibile pertinente e il tasso di interesse minimo possibile pertinente calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'allegato I»;

b)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

«23)

per «resto della durata della rispettiva OMRLT-III» si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della rispettiva OMRLT-III e il 23 giugno 2020 e il periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e la data di scadenza o la data di rimborso anticipato, secondo il caso, e quindi escluso il periodo di tasso di interesse speciale;

24)

per «periodo di tasso di interesse speciale» si intende il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021;

25)

per «periodo di riferimento speciale» si intende il periodo dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021.».

2.

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Interessi

1.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis:

a)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e

b)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III.

2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

a)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse è il più basso tra i tassi seguenti: (i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; e (ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, di cui alla lettera b); e

b)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso della durata della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

3.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, sia durante il periodo di riferimento speciale e sia durante il secondo periodo di riferimento, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

a)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e

b)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III.

4.   Ulteriori dettagli sui calcoli dei tassi di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.

5.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 5 bis, secondo il caso.

6.   Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III prima che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta gli siano comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è: (a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e (b) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, l'aliquota media sull'operazione di rifinanziamento principale per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta, gli sono stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3.».

3.

L’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i dati relativi al (i) secondo periodo di riferimento e, (ii) facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»).»;

b)

è aggiunto il paragrafo 3 bis:

«3 bis.   I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esercitano tale facoltà fornendo separatamente, nella seconda relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b). Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 o 3. Non si applicano sanzioni per la mancata trasmissione dei dati relativi al periodo di riferimento speciale e/o ai risultati della rispettiva valutazione del revisore.»;

c)

il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 bis sia valutata da un revisore esterno in conformità alle seguenti regole:»;

d)

il primo comma della lettera c) del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«c)

le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 bis e 4. In particolare, il revisore:».

4.

All’articolo 7, paragrafo 1, le lettere b), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere prese in prestito nell’ambito delle OMRLT-III il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT fino al giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull’operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.

d)

Se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore dei dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull’operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.

e)

Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6 o 7, il tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull’operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.».

5.

Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(3)  Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e la tabella di segnalazione B per TLTRO-III sono modificati come segue:

1.

all'allegato I, la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«3.    Calcolo del tasso di interesse

A.

Sia

Image 1

l'importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021.Image 2

B.

Sia

Image 3

l'importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come:

Image 4.

Si indica ora con Image 5 la deviazione percentuale di Image 6 dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 March 2021, vale a dire,

Image 7

EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15.

C.

Sia

Image 8

il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) applicabile per la durata della OMRLT-III

Image 9

ed espresso come tasso percentuale annuo e sia

Image 10

il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale (DF) applicabile per la durata della OMRLT-III k, in cui il tasso di interesse applicabile si riferisce alla durata della relativa OMRLT-III, ed espresso come tasso percentuale annuo, ossia:Image 11 Image 12

Nelle precedenti equazioni Image 13 (per k=1,..7) indica il numero di giorni della OMRLT-III k, e, quando la ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso, Image 14 indica il tasso applicato alla ORP nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile Image 15, indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni Image 16 indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo.

D.

Sia kspecial il periodo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, e krol siano i due periodi costituenti il resto della durata della relativa OMRLT-III k (riferiti al periodo che va dalla data di regolamento delle relative OMRLT-III fino al 23 giugno 2020 e al periodo dal 24 giugno 2021 fino alla scadenza delle relative OMRLT-III o alla data di rimborso anticipato, secondo il caso).

Sia Image 17 il tasso medio sulle ORP applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia Image 18 il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (deposit facility, DF) applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

Image 19 Image 20

Nelle precedenti equazioni Image 21 indica il numero di giorni del periodo Image 22 della OMRLT-III k, e quando la ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso, Image 23 indica il tasso applicato alla ORP nel t-esimo giorno del periodo Image 24 della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile, Image 25 indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno del periodo Image 26 della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni Image 27 indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t-esimo giorno del periodo Image 28 della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo.

E.

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso calcolato come frazione del corridoio medio tra il tasso

Image 29

e il tasso

Image 30

, sia indicato come

Image 31

;

F.

Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come

Image 32

.Il tasso di interesse applicabile per un periodo

Image 33

, con j = special o rol, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come

Image 34

.

G.

Il tasso di interesse

Image 35

è definito come:Image 36

Nella precedente equazione Image 37 indica il numero di giorni del periodo Image 38 della OMRLT-III k.

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:

a)

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

(i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

se Image 39, allora Image 40 ;

(ii)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se Image 41, allora Image 42.

b)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15%, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se Image 43 e Image 44, allora Image 45 e Image 46 ;

ii)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se Image 47 e Image 48, allora Image 49 e Image 50

c)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15%, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

(i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al seguente punto (ii), vale a dire:

se Image 51 e Image 52, allora Image 53 e Image 54 ;

(ii)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

se Image 55 e Image 56, allora Image 57 e Image 58 ;

d)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale e non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

(i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:

se Image 59 e Image 60, allora Image 61 ;

(ii)

durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:

se Image 62 e Image 63, allora Image 64 e Image 65 ;

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse (Image 66) sarà espresso arrotondando a 15 cifre decimali.

I tassi di interesse Image 67 e Image 68 saranno espressi arrotondando a 15 cifre decimali.

Il tasso di interesse definitivo Image 69 sarà espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.».

2.

L’allegato II è modificato come segue:

a)

Nella sezione 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Qualora i partecipanti intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la seconda relazione riguarda anche ulteriormente i dati relativi al periodo di riferimento speciale su una base analoga ai requisiti relativi al secondo periodo di riferimento.»;

b)

Nella sezione 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni raccolte, i dati sulle consistenze in essere di riferimento saranno utilizzati per determinare il limite di finanziamento. Inoltre, i dati sui prestiti netti idonei nel corso del primo periodo di riferimento saranno utilizzati per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti netti e del livello di riferimento delle consistenze in essere. Nel frattempo i dati sui prestiti netti idonei nel corso del secondo periodo di riferimento e, se del caso, nel periodo di riferimento speciale, saranno utilizzati per verificare l'evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di interesse applicabili. Tutti gli altri indicatori sono necessari per verificare la coerenza interna delle informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio approfondito dell'impatto del programma OMRLT-III.»;

c)

Nella sezione 3, il secondo trattino del secondo paragrafo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«—

la seconda relazione richiede il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «secondo periodo di riferimento», ossia dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con i livelli di riferimento sui quali sono basati i tassi di interesse applicabili.

I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono inoltre fornire il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «periodo di riferimento speciale»”, vale a dire dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con il livello di riferimento dei prestiti netti sul quale sono basati i tassi di interesse più bassi.»;

d)

Nella sezione 3, il terzo paragrafo della lettera a) è sostituito dal seguente:

Nel modello B, gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; pertanto, le consistenze in essere devono essere segnalate, per il primo periodo di riferimento, al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2019, per il secondo periodo di riferimento, al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2021, per il periodo di riferimento speciale, al 29 febbraio 2020 e al 31 marzo 2021. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.»;

e)

Il modello B di segnalazione per le OMRLT-III è sostituito dal seguente modello B.

«Modello di segnalazione B per OMRLT-III

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