EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0440

Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea del 24 marzo 2020 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)

OJ L 91, 25.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj

25.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/1


DECISIONE (UE) 2020/440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 marzo 2020

su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e all’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), ha la facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, al fine di realizzare gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali.

(2)

Il programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP), il terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, il programma di acquisto di titoli garantiti da attività e il programma di acquisto per il settore societario, costituiscono insieme il programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della BCE. Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e supportare la costante convergenza dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.

(3)

Considerate le eccezionali circostanze economiche e finanziarie correlate alla diffusione della malattia causata dal Coronavirus (COVID-19), in data 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare un nuovo programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme) (di seguito il «PEPP») che include tutte le categorie di attività idonee ai fini del PAA. Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno distinti dagli acquisti effettuati nell’ambito del PAA e si aggiungono a questi ultimi, con una dotazione complessiva supplementare di 750 miliardi di euro fino alla fine del 2020. Il PEPP è istituito per rispondere a una crisi economica specifica, straordinaria e acuta che potrebbe compromettere l’obiettivo della stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. A causa di tali circostanze eccezionali, in rapida evoluzione e caratterizzate da incertezza, il PEPP richiede un elevato grado di flessibilità nella sua pianificazione e attuazione rispetto al PAA e i suoi obiettivi di politica monetaria non sono identici a quelli del PAA.

(4)

La COVID-19 è stata dichiarata pandemica dall’Organizzazione mondiale della sanità ed è la causa di un’emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti nella storia recente. Essa ha provocato uno shock economico estremo che richiede una reazione ambiziosa, coordinata e urgente delle politiche su tutti i fronti per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio. In conseguenza della pandemia, le attività economiche in tutta l’area dell’euro sono in flessione e subiranno inevitabilmente una contrazione significativa, in particolare per l’esigenza di diversi paesi di intensificare le misure di contenimento. Tali misure creano gravi tensioni per i flussi di cassa di imprese e lavoratori e pongono a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese e dei posti di lavoro. È altresì chiaro che tale situazione frappone ostacoli agli impulsi di trasmissione della politica monetaria e genera ulteriori gravi rischi al ribasso per le relative prospettive inflazionistiche. In tale contesto, il PEPP è una misura proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per la trasmissione della politica monetaria e per le prospettive dell’economia nell’area dell’euro posti dall’epidemia e dalla crescente diffusione della COVID-19. Il Consiglio direttivo cesserà gli acquisti netti di attività nell’ambito del PEPP quando riterrà che la fase critica della COVID-19 si sia conclusa, ma in ogni caso non prima della fine del 2020.

(5)

Per gli acquisti nell’ambito del PEPP di titoli di debito negoziabili idonei emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, l’allocazione di riferimento tra le giurisdizioni dell’area dell'euro sarà condotta in base allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle BCN rispettive di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC. Un approccio flessibile alla composizione degli acquisti nell’ambito del PEPP è purtuttavia essenziale per impedire che le attuali dislocazioni della curva dei rendimenti dei titoli sovrani aggregata dell’area dell’euro si traducano in ulteriori distorsioni nella curva dei rendimenti privi di rischio dell’area dell’euro, assicurando altresì nel contempo che l’orientamento complessivo del programma comprenda tutte le giurisdizioni dell’area dell’euro. Per rafforzare ulteriormente la flessibilità del PEPP, i titoli di debito negoziabili del settore pubblico con scadenze più brevi di quelli acquistati nell’ambito del PSPP saranno acquistati anche nell’ambito del PEPP.

(6)

In data 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha altresì deciso che, nella misura in cui alcuni limiti autoimposti possano essere d’ostacolo alle misure che l’Eurosistema è chiamato ad adottare al fine di assolvere il proprio mandato, il Consiglio direttivo prenderà in esame la possibilità di rivedere tali limiti nella misura necessaria a rendere il proprio intervento proporzionato ai rischi da affrontare. Per garantire l’efficacia della presente decisione, il consolidamento di quote di cui all’articolo 5 della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) (1) non dovrebbe applicarsi alle quote ai fini del PEPP. L’Eurosistema non tollererà di porre in alcun modo a rischio la regolare trasmissione della sua politica monetaria in tutte le giurisdizioni dell’area dell’euro.

(7)

Per quanto riguarda l’idoneità ai fini del PEPP, di titoli di debito negoziabili emessi dal governo della Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha valutato: a) la necessità di alleviare la pressione derivante dal diffondersi dell’epidemia di COVID-19 che ha gravemente colpito i mercati finanziari greci; b) gli impegni assunti dalla Repubblica ellenica nel contesto della Sorveglianza rafforzata e il monitoraggio da parte delle istituzioni dell'Unione dell’attuazione di tali impegni; c) il fatto che le misure sul debito di medio termine per la Repubblica ellenica attuate attraverso il Meccanismo europeo di stabilità dipendono dall’ininterrotta attuazione di tali impegni; d) l’accesso diretto della BCE alle informazioni sulla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica derivante dal coinvolgimento della BCE nel quadro di Sorveglianza rafforzata; ed e) il fatto che la Repubblica ellenica ha recuperato l’accesso ai mercati. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio direttivo ha deciso che i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica saranno idonei per gli acquisti nell’ambito del PEPP.

(8)

Il PEPP rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sulle operazioni dell'Eurosistema in conformità al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(9)

Al fine di assicurare l'efficacia del PEPP, l'Eurosistema chiarisce che accetta un trattamento analogo (pari passu) a quello riservato agli investitori privati, per quanto riguarda i titoli di debito negoziabili del settore pubblico che l'Eurosistema può acquistare nell'ambito del PEPP, in conformità alle condizioni previste da tali strumenti.

(10)

Le operazioni nell’ambito del PEPP dovrebbero essere effettuate in maniera decentrata in conformità alle pertinenti decisioni della BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema. Gli acquisti nell’ambito del PEPP avranno luogo in conformità ai quadri esistenti stabiliti per il PAA, salvo quanto espressamente disposto nella presente decisione.

(11)

In data 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare la gamma di attività idonee ai fini del Programma di acquisto per il settore societario alle carte commerciali non finanziarie, rendendo tutte le carte commerciali di sufficiente qualità creditizia idonee ai fini degli acquisti anche nell’ambito del PEPP.

(12)

Per reagire tempestivamente all’attuale situazione di pandemia, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e ambito del PEPP

1.   L'Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme PEPP) quale programma di acquisto distinto, con una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro.

2.   Nell'ambito del PEPP le banche centrali dell'Eurosistema, salvo che sia altrimenti espressamente disposto nella presente decisione, acquistano:

a)

titoli di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) e in conformità alle disposizioni della stessa;

b)

obbligazioni societarie e altri strumenti di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (2) e in conformità alle disposizioni della stessa;

c)

obbligazioni garantite idonee nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) (3) e in conformità alle disposizioni della stessa;

d)

titoli garantiti da attività (ABS) idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (4) e in conformità alle disposizioni della stessa.

Articolo 2

Scadenza dei titoli di debito pubblici negoziabili

Per essere idonei all’acquisto nell'ambito del PEPP, i titoli di debito negoziabili, nell’accezione di cui all’articolo1, paragrafo 2, lettera a), devono avere una scadenza residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente. Per facilitare la regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PEPP.

Articolo 3

Deroga per i titoli di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica

Nonostante i requisiti stabiliti nell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9), i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica sono idonei all’acquisto nell’ambito del PEPP, purché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9).

Articolo 4

Importi degli acquisti

Gli acquisti sono effettuati nell’ambito del PEPP nella misura ritenuta necessaria e proporzionata a contrastare le minacce poste dalle straordinarie condizioni economiche e di mercato alla capacità dell’Eurosistema di assolvere il proprio mandato. Affinché la presente decisione di carattere eccezionale risulti efficace, il consolidamento di quote di cui all’articolo 5 della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) non si applica alle quote ai fini del PEPP.

Articolo 5

Allocazione dei portafogli

1.   La ripartizione tra le giurisdizioni dell’area dell'euro degli acquisti netti cumulativi di titoli di debito negoziabili emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, è condotta, per consistenza, in base allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle rispettive BCN di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC.

2.   Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno condotti in maniera flessibile, consentendo fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni.

3.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della dotazione complessiva totale di 750 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni.

Articolo 6

Trasparenza

1.   L'Eurosistema rende pubblico con cadenza settimanale il valore contabile aggregato dei titoli detenuti nell'ambito del PEPP, nella nota alla propria situazione contabile consolidata settimanale.

2.   L'Eurosistema rende pubblici con cadenza mensile gli acquisti netti mensili e gli acquisti netti cumulativi.

3.   Il valore contabile dei titoli detenuti nell'ambito del PEPP è pubblicato sul sito internet della BCE, con cadenza settimanale, nella sezione relativa alle operazioni di mercato aperto.

Articolo 7

Concessione in prestito di titoli

L'Eurosistema rende disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PEPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del PEPP.

Articolo 8

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2020

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).

(2)  Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).

(3)  Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 22.11.2014, pag. 6).

(4)  Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).


Top