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Document 32019R0113
Regulation (EU) 2019/113 of the European Central Bank of 7 December 2018 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2018/33)
Regolamento (UE) 2019/113 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)
Regolamento (UE) 2019/113 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)
OJ L 23, 25.1.2019, p. 19–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/19 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/113 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
Previa consultazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) impone la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti affinché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario in euro. |
(2) |
Per assicurare la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro, è necessario modificare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In particolare, è importante assicurare che ciascun operatore segnalante segnali alla Banca centrale europea (BCE) o alla relativa banca centrale nazionale (BCN) tutte le operazioni concluse tra l'operatore segnalante e le società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento) nonché le amministrazioni pubbliche e talune società non finanziarie. Inoltre, è necessario assicurare che la raccolta dei dati si avvantaggi di un più diffuso impiego obbligatorio dell'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni nell'Unione. |
(3) |
Data l'importanza di assicurare la disponibilità di statistiche tempestive sul mercato monetario in euro, è necessario altresì armonizzare e rafforzare gli obblighi degli operatori segnalanti di trasmettere le informazioni alle BCN o alla BCE in maniera tempestiva. |
(4) |
Dovrebbero prendersi adottarsi precauzioni per assicurare che le statistiche siano raccolte, compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti con modalità che proteggano l'integrità delle informazioni. In particolare, è importante sottolineare che le informazioni statistiche ricevute dalle BCN o dalla BCE dovrebbero essere imparziali, ossia rappresentare in modo neutrale operazioni osservabili concluse a condizioni di mercato dall'operatore segnalante, oggettive e affidabili, per conformarsi ai principi generali di cui alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee (3). Inoltre gli operatori segnalanti dovrebbero assicurarsi che eventuali errori nelle informazioni statistiche segnalate siano corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla relativa BCN. |
(5) |
L'attuazione di tali disposizioni assicurerà che il SEBC disponga di informazioni statistiche sul mercato monetario in euro più tempestive, esaustive, dettagliate, armonizzate e affidabili sul mercato monetario in euro, che permetteranno un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati per lo sviluppo e l'amministrazione di un tasso di interesse overnight sulle operazioni in euro non garantite. |
(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è modificato come segue:
1. |
l'articolo 1 è modificato come segue:
|
2. |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
3. |
l'articolo 4 è modificato come segue:
|
4. |
l'articolo 5 è soppresso; |
5. |
l'allegato I al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato I al presente regolamento; |
6. |
l'allegato II al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato II al presente regolamento; |
7. |
l'allegato III al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato III al presente regolamento; e |
8. |
l'allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato IV al presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 15 marzo 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2018.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318, del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).
(3) Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite
PARTE 1
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine triparty, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di regolamento), intercorse tra operatore segnalante e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come 'all'ingrosso' secondo il quadro LCR Basilea III. Sono escluse le operazioni infragruppo.
PARTE 2
TIPOLOGIA DI DATI
1. |
Dati basati sul tipo di operazione (*1) da segnalare per ciascuna operazione
|
2. |
Materiality threshold (soglia di rilevanza)
Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come «all'ingrosso» in base al quadro LCR Basilea III (*2). |
(*1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(*2) Cfr. «Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità», Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2013, pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei Regolamenti Internazionali all'indirizzo: www.bis.org.
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a operazioni non garantite
PARTE 1
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
1. |
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):
Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), che precede, sono escluse le operazioni infragruppo. |
2. |
La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.
|
PARTE 2
TIPOLOGIA DEI DATI
1. |
Dati basati sul tipo di operazione (*1) da segnalare per ciascuna operazione:
|
2. |
Soglia di rilevanza
Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come 'all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III. |
(*1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a strumenti derivati
PARTE 1
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):
a) |
tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine prestabilito con scadenza non superiore a un anno (definite come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento della gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta), concluse tra operatore segnalante e società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie classificate come “all'ingrosso” in base al quadro LCR Basilea III; |
b) |
operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominate in euro concluse tra operatore segnalante e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche e società non finanziarie classificate come “all'ingrosso” in base al quadro LCR Basilea III. |
Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), che precede, sono escluse le operazioni infragruppo.
PARTE 2
TIPOLOGIA DEI DATI
1. |
Dati basati sul tipo di operazione (*1) relativi a operazioni di swap in valuta da segnalare per ciascuna operazione:
|
2. |
Tipo di dati inerenti all'operazione relativi a operazioni con AIF da segnalare per ciascuna operazione:
|
3. |
Soglia di rilevanza
Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III. |
(*1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.
ALLEGATO IV
«ALLEGATO IV
Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi di accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi di conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni:
Le politiche e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
5. |
Requisiti minimi per l'integrità dei dati:
|