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Document 32019R0113

Regolamento (UE) 2019/113 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)

OJ L 23, 25.1.2019, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/113/oj

25.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/19


REGOLAMENTO (UE) 2019/113 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

Previa consultazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) impone la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti affinché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario in euro.

(2)

Per assicurare la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro, è necessario modificare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In particolare, è importante assicurare che ciascun operatore segnalante segnali alla Banca centrale europea (BCE) o alla relativa banca centrale nazionale (BCN) tutte le operazioni concluse tra l'operatore segnalante e le società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento) nonché le amministrazioni pubbliche e talune società non finanziarie. Inoltre, è necessario assicurare che la raccolta dei dati si avvantaggi di un più diffuso impiego obbligatorio dell'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni nell'Unione.

(3)

Data l'importanza di assicurare la disponibilità di statistiche tempestive sul mercato monetario in euro, è necessario altresì armonizzare e rafforzare gli obblighi degli operatori segnalanti di trasmettere le informazioni alle BCN o alla BCE in maniera tempestiva.

(4)

Dovrebbero prendersi adottarsi precauzioni per assicurare che le statistiche siano raccolte, compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti con modalità che proteggano l'integrità delle informazioni. In particolare, è importante sottolineare che le informazioni statistiche ricevute dalle BCN o dalla BCE dovrebbero essere imparziali, ossia rappresentare in modo neutrale operazioni osservabili concluse a condizioni di mercato dall'operatore segnalante, oggettive e affidabili, per conformarsi ai principi generali di cui alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee (3). Inoltre gli operatori segnalanti dovrebbero assicurarsi che eventuali errori nelle informazioni statistiche segnalate siano corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla relativa BCN.

(5)

L'attuazione di tali disposizioni assicurerà che il SEBC disponga di informazioni statistiche sul mercato monetario in euro più tempestive, esaustive, dettagliate, armonizzate e affidabili sul mercato monetario in euro, che permetteranno un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati per lo sviluppo e l'amministrazione di un tasso di interesse overnight sulle operazioni in euro non garantite.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è modificato come segue:

1.

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente punto 5 bis):

«5 bis)

per «società finanziarie» si intendono unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari come previsto nel Sistema europeo dei conti rivisto (SEC 2010) di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"

b)

i punti da 3 a 5 sono soppressi;

c)

il punto 9), è sostituito dal seguente:

«9)

per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario, concluse nel periodo di segnalazione di interesse tra operatori segnalanti e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come «all'ingrosso» secondo il quadro LCR Basilea III, ad esclusione delle operazioni infragruppo;»;

d)

il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14)

per «operatori soggetti a obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che assumono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II o III da o in favore altre società finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie;»;

e)

è inserito il seguente punto 20 bis):

«20 bis

«ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;"

f)

il punto 25), è sostituito dal seguente:

«25)

per «swap su indici overnight» (overnight index swap) o «OIS» si intende uno swap su tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è pari alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) in un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione;»;

2.

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano la segnalazione alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata, includendo tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, di informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. Gli operatori segnalanti segnalano le informazioni statistiche richieste nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati di cui all'allegato IV. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità di segnalazione assicurano la comunicazione delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità ai relativi obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.»;

3.

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche di cui agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE una volta al giorno tra le 18.00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*3) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.

(*3)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario di cui agli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, o dagli operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, una volta al giorno prima delle ore 7.00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Nel verificare se un operatore segnalante soddisfi i requisiti di cui al presente articolo, il mancato rispetto di uno dei requisiti minimi di trasmissione di cui al paragrafo 1, punti da i) a ii), dell'allegato IV costituisce un'ipotesi di inosservanza della stessa tipologia di requisito di segnalazione ai fini della determinazione dell'inosservanza nel quadro di inosservanza statistica della BCE.»;

4.

l'articolo 5 è soppresso;

5.

l'allegato I al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato I al presente regolamento;

6.

l'allegato II al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato II al presente regolamento;

7.

l'allegato III al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato III al presente regolamento; e

8.

l'allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dal testo di cui all'allegato IV al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 15 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318, del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(3)  Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine triparty, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di regolamento), intercorse tra operatore segnalante e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, classificate come 'all'ingrosso' secondo il quadro LCR Basilea III. Sono escluse le operazioni infragruppo.

PARTE 2

TIPOLOGIA DI DATI

1.

Dati basati sul tipo di operazione (*1) da segnalare per ciascuna operazione

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette l'identificazione di un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ciascuna operazione. L'identificazione proprietaria dell'operazione è unica per ciascuna operazione segnalata per segmento del mercato monetario e per operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (indentificazione di controparte)

Codice identificativo usato per il riconoscimento della controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato ogni qual volta alla controparte sia stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI, deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte.

Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte.

Tri-party agent identification (identificazione dell'agente triparty)

L'identificativo di controparte dell'agente triparty.

La segnazione di questo campo è obbligatoria per le operazioni triparty.

Il LEI deve essere utilizzato in tutte le circostanze in cui all'agente è stato assegnato tale identificativo.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo al quale si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Settlement date (data di regolamento)

La data in cui inizialmente avviene lo scambio tra denaro e attività come contrattualmente stabilito.

In caso di rinnovo operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo anche in assenza di scambio di denaro.

Maturity date (data di scadenza)

La data di riacquisto, ossia la data in cui il denaro deve essere restituito o ricevuto in cambio dell'attività impegnata o ricevuta in garanzia.

 

Transaction type (tipo di operazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è effettuata per l'assunzione o la concessione in prestito di denaro.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

Importo in euro inizialmente assunto o concesso in prestito.

 

Rate type (tipo di tasso)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile.

 

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 (ACT/360) al quale l'operazione di vendita con patto di riacquisto è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso fisso.

Reference rate index (indice relativo al tasso di riferimento)

Il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN) del tasso di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Basis point spread (differenziale in punti base)

Il numero di punti base aggiunto (se positivo) o sottratto (se negativo) al tasso di riferimento sottostante per il calcolo del tasso di interesse effettivo applicabile per un determinato periodo all'emissione dello strumento a tasso variabile.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Collateral ISIN (ISIN della garanzia)

L'ISIN dell'attivo costituito in garanzia.

La segnalazione di questo campo è facoltativa per le operazioni di vendita con patto di riacquisto triparty non effettuate a fronte di un paniere di titoli per cui esiste un ISIN generico o di tipi di garanzia per i quali l'ISIN non è disponibile.

Ogni qualvolta non sia fornito l'ISIN dell'attività costituita in garanzia, è necessario indicare il tipo di garanzia, il settore dell'emittente della garanzia e il pool di garanzie.

Collateral pool (pool di garanzie)

Da utilizzare per indicare se l'attivo costituito in garanzia è un pool di garanzie.

 

Collateral type (tipo di garanzia)

Da utilizzare per indicare la classe di attivi costituita in garanzia.

Obbligatorio se non è fornito l'ISIN della garanzia.

Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia)

Il settore istituzionale dell'emittente della garanzia.

Obbligatorio se non è fornito l'ISIN della garanzia.

Special collateral indicator (indicatore di garanzie speciali)

Da utilizzare per identificare tutte le operazioni di vendita con patto di riacquisto effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali.

Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità.

Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)

Importo nominale in euro dell'attivo costituito in pegno.

Facoltativo per pronti contro termine triparty e operazioni in cui gli attivi costitutivi in pegno non siano identificati tramite un codice ISIN.

Collateral haircut (scarto di garanzia)

Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attivo decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia).

La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia, altrimenti è facoltativa.

2.

Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come «all'ingrosso» in base al quadro LCR Basilea III (*2).

»

(*1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(*2)  Cfr. «Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità», Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2013, pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei Regolamenti Internazionali all'indirizzo: www.bis.org.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a operazioni non garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

1.

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutti i prestiti assunti mediante l'utilizzo degli strumenti definiti nella tabella sottostante, denominati in euro con scadenza non superiore a un anno (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento), dall'operatore segnalante da altre istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie classificate come “all'ingrosso” in base al quadro LCR Basilea III;

b)

tutti i prestiti concessi ad altri enti creditizi denominati in euro con scadenza non superiore a un anno (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento) mediante depositi non garantiti o conti call, oppure mediante l'acquisto dall'ente creditizio emittente di carta commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e altri titoli di debito con scadenza non superiore a un anno.

Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), che precede, sono escluse le operazioni infragruppo.

2.

La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.

Tipo di strumento

Descrizione

Deposits (depositi)

Depositi fruttiferi non garantiti (compresi i conti call, ma con esclusione dei conti correnti) rimborsabili con preavviso o con scadenza non superiore a un anno ricevuti, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, assunti (in prestito) o collocati (concessi in prestito) dall'operatore segnalante.

Call account/call money (conto call/deposito a vista rimborsabile con preavviso)

Conti cash nei quali il tasso di interesse applicabile varia giornalmente, dando luogo al pagamento o al calcolo di interessi a intervalli regolari e con un periodo di preavviso per il ritiro del denaro.

Conto di deposito con un periodo di preavviso per il ritiro del denaro.

Certificate of deposit (certificato di deposito)

Strumento di debito a tasso fisso in forma negoziabile o non negoziabile emesso da un'IFM che conferisce al possessore il diritto a un determinato tasso di interesse per un periodo di tempo prestabilito non superiore a un anno ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, fruttifero o scontato.

Commercial paper (carta commerciale)

Strumento di debito non garantito emesso da un'IFM con scadenza non superiore a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, fruttifero o scontato.

Asset backed commercial paper (carta commerciale garantita da attività)

Strumento di debito emesso da un'IFM con scadenza non superiore a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, fruttifero o scontato e garantito da qualche forma di garanzia reale.

Floating rate note (obbligazioni a tasso d'interesse variabile)

Strumento di debito rispetto al quale gli interessi periodicamente corrisposti sono calcolati sulla base del valore, ossia del fixing di un tasso di riferimento sottostante, come l'Euro Interbank Offered Rate (Euribor) a date prestabilite note come date di fixing, con scadenza non superiore a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento.

Other short-term debt securities (altri titoli di debito a breve termine)

Titoli non subordinati diversi dalle azioni con scadenza fino a un anno, ossia fino a 397 giorni dalla data di regolamento, emessi da operatori segnalanti, costituiti da strumenti solitamente negoziabili e scambiati su mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al possessore alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce comprende:

a)

titoli che conferiscono al possessore un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o a una somma dichiarata predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita all'emissione;

b)

strumenti non negoziabili emessi da operatori segnalanti divenuti successivamente negoziabili che dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1.

Dati basati sul tipo di operazione (*1) da segnalare per ciascuna operazione:

Campo

Descrizione dei dati

Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette di identificare un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. L'identificazione proprietaria dell'operazione è unica per ciascuna operazione segnalata per segmento del mercato monetario e operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria correlata dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione iniziale successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (identificazione di controparte)

Un codice identificativo utilizzato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato in tutte le circostanze in cui alla controparte è stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte

Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo al quale si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Settlement date (data di regolamento)

La data in cui l'importo in denaro è scambiato dalle controparti o nella quale è regolato l'acquisto o la vendita dello strumento di debito.

In caso di conti call e di altre assunzioni/concessioni in prestito rimborsabili con preavviso, la data in cui il deposito è rinnovato (ossia nella quale sarebbe stato rimborsato se ne fosse stato richiesto il rimborso e non ne fosse stato convenuto il rinnovo).

Maturity date (data di scadenza)

La data in cui l'importo in denaro deve essere restituito dal prestatario al prestatore o nel quale lo strumento di debito viene a scadenza e deve essere rimborsato.

 

Instrument type (tipo di strumento)

Lo strumento attraverso il quale ha luogo l'assunzione o la concessione in prestito.

 

Transaction type (tipo di operazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è effettuata per l'assunzione o la concessione in prestito di denaro.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo di denaro in euro concesso o assunto in prestito sui depositi. In caso di titoli di debito, corrisponde all'importo nominale del titolo emesso o acquistato.

 

Transaction deal price (prezzo di negoziazione)

Prezzo tel quel (ossia il prezzo comprensivo degli interessi maturati) al quale il titolo è emesso o negoziato espresso in punti percentuali.

Da segnalare come 100 per i depositi non garantiti.

Rate type (tipo di tasso)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile.

 

Deal rate (tasso di contrattazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi ACT/360 applicato al deposito e al quale l'importo in denaro concesso in prestito è remunerato. In caso di strumenti di debito, esso è il tasso di interesse effettivo, espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi ACT/360 al quale lo strumento è stato emesso o acquistato.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria per strumenti a tasso fisso.

Reference rate index (indice relativo al tasso di riferimento)

Il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN) del tasso di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Basis point spread (differenziale in punti base)

Il numero di punti base aggiunto (se positivo) o sottratto (se negativo) all'indice relativo al tasso di riferimento per calcolare il tasso di interesse effettivo applicabile per un determinato periodo all'emissione dello strumento a tasso variabile.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile.

Call/put (opzione call/put)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è munito di opzione call o put.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria per strumenti con opzione call o put.

First call/put date (prima data per l'opzione call o put)

Prima data in cui può essere esercitata l'opzione call o put.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti con opzione call o put che possa essere esercitata a una data o a date prestabilite.

Call/put notice period (preavviso per l'esercizio dell'opzione call o put)

Il numero di giorni di calendario che il possessore o l'emittente dello strumento concederà all'emittente o al possessore dello strumento prima di esercitare l'opzione call o put.

La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per tutti gli strumenti/operazioni con esercizio dell'opzione call o put soggetta a preavviso e per i depositi rimborsabili con preavviso prestabilito.

2.

Soglia di rilevanza

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come 'all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

»

(*1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a strumenti derivati

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine prestabilito con scadenza non superiore a un anno (definite come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di regolamento della gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta), concluse tra operatore segnalante e società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche o società non finanziarie classificate come “all'ingrosso” in base al quadro LCR Basilea III;

b)

operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominate in euro concluse tra operatore segnalante e istituzioni finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento), amministrazioni pubbliche e società non finanziarie classificate come “all'ingrosso” in base al quadro LCR Basilea III.

Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), che precede, sono escluse le operazioni infragruppo.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1.

Dati basati sul tipo di operazione (*1) relativi a operazioni di swap in valuta da segnalare per ciascuna operazione:

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette di identificare un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. Il codice identificativo proprietario dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata per ciascun segmento del mercato monetario e per operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (Identificazione proprietaria correlata dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione iniziale successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (identificazione di controparte)

Un codice di indentificazione utilizzato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato ogni qualvolta alla controparte è stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo a cui si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento in cui un'operazione è conclusa o registrata.

 

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Spot value date (data valuta a pronti)

La data in cui una parte vende all'altra un determinato ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un importo convenuto di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto noto come tasso di cambio a pronti.

 

Maturity date (data di scadenza)

La data in cui l'operazione di swap in valuta viene a scadenza e la valuta venduta alla data valuta a pronti è riacquistata.

 

Foreign exchange transaction type (tipo di operazione in cambi)

Da utilizzare per specificare se l'importo in euro segnalato alla voce «importo nominale dell'operazione» è acquistato o venduto alla data valuta a pronti.

Il campo dovrebbe riferirsi al c.d. euro a pronti, ossia alla circostanza se gli euro siano acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo nominale in euro dello swap in valuta.

 

Foreign currency code (codice della valuta estera)

Codice internazionale ISO a tre cifre della valuta acquistata o venduta in cambio di euro.

 

Foreign exchange spot rate (tasso di cambio a pronti)

Tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera applicabile alla prima gamba dell'operazione di swap in valuta.

 

Foreign exchange forward points (punti a termine in valuta)

La differenza tra il tasso di cambio a termine e il tasso di cambio a pronti espressa in punti base in conformità alle convenzioni di mercato per la coppia valutaria.

 

2.

Tipo di dati inerenti all'operazione relativi a operazioni con AIF da segnalare per ciascuna operazione:

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata)

Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata.

 

Novation status (stato della novazione)

Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione.

 

Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione)

Il codice unico che permette di identificare un'operazione nel rispettivo segmento di mercato.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. Il codice identificativo proprietario dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata per ciascun segmento del mercato monetario e per operatore segnalante.

 

Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione)

L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione iniziale successivamente novata.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione)

L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione.

La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria.

Counterparty identification (identificazione di controparte)

Un codice di identificazione utilizzato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Il LEI deve essere utilizzato ogni qualvolta all'agente sia stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte.

Counterparty sector (settore di controparte)

Il settore istituzionale della controparte.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice ISO relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice identificativo della controparte.

Reporting date (data di segnalazione)

Le date di inizio e fine del periodo a cui si riferiscono i dati dell'operazione nel file.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Il momento in cui un'operazione è conclusa o registrata.

Annotazione facoltativa.

Trade date (data di contrattazione)

La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Start date (data di inizio)

La data a cui è calcolato il tasso di interesse overnight della gamba variabile.

 

Maturity date (data di scadenza)

L'ultima data del periodo sul quale è calcolato il tasso di intersse overnight composto.

 

Fixed interest rate (tasso di interesse fisso)

Tasso fisso utilizzato per il calcolo del pagamento degli AIF.

 

Transaction type (tipo di operazione)

Tale attributo indica se il tasso di interesse fisso è pagato o ricevuto dall'operatore segnalante.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo nozionale dell'OIS.

 

3.

Soglia di rilevanza

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

»

(*1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Essi sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.


ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

i)

le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive e avvenire nei termini fissati dalla BCE e dalla BCN competente;

ii)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCE e dalla BCN competente;

iii)

l'operatore segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungano da referenti alla BCE e alla BCN competente;

iv)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCE e alla BCN competente.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

i)

le informazioni statistiche devono essere corrette;

ii)

gli operatori segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

iii)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto; e;

iv)

gli operatori segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCE e dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi di conformità concettuale:

i)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

ii)

all'occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, gli operatori segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;

iii)

gli operatori segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

Le politiche e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

5.

Requisiti minimi per l'integrità dei dati:

i)

le informazioni statistiche devono essere compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti in maniera imparziale e obiettiva;

ii)

gli errori nei dati trasmessi rilevati dagli operatori segnalanti devono essere corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla BCN interessata.

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