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Document 32019O0034
Guideline (EU) 2019/2217 of the European Central Bank of 28 November 2019 amending Guideline (EU) 2016/2249 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2019/34)
Indirizzo (UE) 2019/2217 Della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2019 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34)
Indirizzo (UE) 2019/2217 Della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2019 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34)
OJ L 332, 23.12.2019, p. 184–203
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 332/184 |
INDIRIZZO (UE) 2019/2217 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 novembre 2019
che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali. |
(2) |
Il chiarimento dell’allegato IV all’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è necessario per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria dei titoli indicizzati per i quali la componente di indicizzazione è inclusa nel valore contabile a fine trimestre e a fine anno, la segnalazione delle operazioni temporanee con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi e nel contesto del principio di valutazione utilizzato per le disposizioni relative alle pensioni. |
(3) |
L’ambito di applicazione della disposizione che le BCN possono stabilire ai sensi dell’articolo 8 dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) dovrebbe essere esteso a tutti i rischi finanziari. |
(4) |
L’Indirizzo (UE) 2016/2249 (ECB/2016/34) deve stabilire regole di valutazione per i fondi di investimento negoziabili diverse da quelle applicabili alle azioni negoziabili. |
(5) |
È opportuno chiarire rendicontazione finanziaria delle operazioni con le controparti che ricevono sostegno di emergenza alla liquidità sotto forma di prestiti garantiti, facendo esplicito riferimento a tali operazioni nell’allegato IV dell’indirizzo (UE) 2016/2249 (ECB/2016/34). |
(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è modificato come segue:
1. |
L’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell’Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio l’ammortamento e qualsiasi importo derivante da obbligazioni indicizzate sono anch’essi inclusi nel valore contabile dei titoli.»; |
2. |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Accantonamento per rischi finanziari Tenuta in debita considerazione la natura delle attività delle BCN, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. La BCN decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base a una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCN stessa.»; |
3. |
l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Azioni negoziabili 1. Il presente articolo si applica alle azioni negoziabili, sia per le operazioni effettuate direttamente dall’istituzione dichiarante o da un suo rappresentante, con l’esclusione delle attività effettuate per interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti. 2. Le azioni negoziabili denominate in valuta estera e incluse sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo del costo medio. 3. La rivalutazione delle azioni negoziabili è effettuata conformemente all’articolo 9, paragrafo 3. Non si opera compensazione tra diverse azioni. 4. Le operazioni sono riportate nel bilancio al prezzo dell’operazione. 5. La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente l’operazione da includersi nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico. 6. L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo delle azioni negoziabili. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto. 7. Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato delle azioni, con eccezione delle azioni quotate a secco. 8. I diritti di sottoscrizione sono considerati come attività separate quando avviene l’emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell’attuale costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di sottoscrizione può basarsi sul suo valore di mercato, sull’attuale costo medio dell’azione e sul prezzo di mercato dell’azione, prima dell’emissione del diritto di sottoscrizione.»; |
4. |
è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Fondi di investimento negoziabili 1. Il presente articolo si applica ai fondi di investimento negoziabili che soddisfano i seguenti criteri:
2. I fondi di investimento negoziabili denominati in valuta estera e inclusi sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato secondo il metodo del costo medio netto oppure secondo il metodo del costo medio. 3. La rivalutazione di fondi di investimento negoziabili è calcolata su base netta e non sulle attività sottostanti. Non si opera compensazione tra diversi fondi di investimento negoziabili. 4. Le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo dell’operazione. 5. La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente all’operazione da includere nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico. 6. L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dei fondi di investimento negoziabili. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto. 7. Gli importi maturati sui dividendi dei fondi di investimento negoziabili non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato delle azioni, con eccezione delle azioni quotate a secco.»; |
5. |
nell’allegato II è inserito il seguente termine in ordine alfabetico:
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6. |
nell’allegato II, la definizione del glossario del termine «Sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency liquidity assistance, ELA)» è sostituita dalla seguente definizione:
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7. |
nell’allegato II, la definizione del termine «Portafoglio a specifica destinazione» è sostituita dalla seguente definizione:
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8. |
nell’allegato II, la definizione del glossario del termine «Strumenti azionari» è sostituita dalla seguente definizione:
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9. |
Gli allegati IV e IX sono sostituiti dagli allegati I e II del presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2019
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (GU L 347, del 20.12.2016, pag. 37).
ALLEGATO I
L’allegato IV all’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è sostituito dal seguente:
‘ALLEGATO IV
STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE (1)
ATTIVITÀ
Voce dello stato patrimoniale () |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci dello stato patrimoniale |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione () |
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1 |
1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a tempo determinato e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) swap su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
Obbligatoria |
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2 |
2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera |
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2.1 |
2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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2.2 |
2.2 |
Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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3 |
3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
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Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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4 |
4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
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4.1 |
4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria |
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4.2 |
4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II) |
Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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5 |
5 |
Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) |
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5.1 |
5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Operazioni temporanee regolari di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine |
Obbligatoria |
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5.2 |
5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Operazioni temporanee di finanziamento regolari, normalmente con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali. |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatoria |
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5.3 |
5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatoria |
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5.4 |
5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatoria |
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5.5 |
5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatoria |
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5.6 |
5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
Obbligatoria |
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6 |
6 |
Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, tra cui il sostegno di emergenza alla liquidità sotto forma di prestiti garantiti. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema. |
Valore nominale o costo |
Obbligatoria |
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7 |
7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro |
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7.1 |
7.1 |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi titoli acquistati a fini di politica monetaria che sono emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati a finalità di fine-tuning |
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Obbligatoria Obbligatoria |
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7.2 |
7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” e alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Azioni e fondi di investimento |
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Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria |
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8 |
8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
Obbligatoria |
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— |
9 |
Crediti interni all’Eurosistema (+) |
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— |
9.1 |
Partecipazione al capitale della BCE (+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC |
Costo |
Obbligatoria |
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— |
9.2 |
Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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— |
9.3 |
Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE (+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatoria |
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— |
9.4 |
Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) , (*1) |
Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, vale a dire inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (5) Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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— |
9.5 |
Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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9 |
10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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9 |
11 |
Altre attività |
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9 |
11.1 |
Monete metalliche dell’area dell’euro |
Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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9 |
11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software |
Costo meno ammortamento Periodi di ammortamento:
Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
Raccomandati |
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9 |
11.3 |
Altre attività finanziarie |
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Raccomandata Raccomandata Raccomandata Raccomandata Consigliato Raccomandata Raccomandata Raccomandata |
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9 |
11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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9 |
11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all’acquisto di un titolo |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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9 |
11.6 |
Varie |
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Raccomandata |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Raccomandata Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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12 |
Perdite d’esercizio |
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Valore nominale |
Obbligatoria |
Passivo
Voce di bilancio (6) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (7) |
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1 |
1 |
Banconote in circolazione (*2) |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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2 |
2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
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2.1 |
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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2.2 |
2.2 |
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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2.3 |
2.3 |
Depositi a termine |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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2.4 |
2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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2.5 |
2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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3 |
3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito. Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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4 |
4 |
Certificati di debito emessi |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitoria. Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Tutti gli sconti sono ammortizzati |
Obbligatoria |
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5 |
5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro |
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5.1 |
5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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5.2 |
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall’obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo “Conti correnti”); operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi per la gestione di titoli diversi da quelli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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6 |
6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine per la gestione di titoli denominati in euro Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro |
Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
Obbligatoria |
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7 |
7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
8 |
8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
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||||
8.1 |
8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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8.2 |
8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
9 |
9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
||||
— |
10 |
Regolamento interno all’Eurosistema (+) |
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— |
10.1 |
Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie (+) |
Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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— |
10.2 |
Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE (+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN BCN Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatoria |
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— |
10.3 |
Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema +), (*2) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN. Per le BCN: passività netta correlata all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all’Eurosistema collegati all’emissione di banconote della BCE, l’importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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— |
10.4 |
Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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Obbligatoria |
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10 |
11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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10 |
12 |
Altre passività |
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10 |
12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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10 |
12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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10 |
12.3 |
Varie |
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Raccomandata |
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Obbligatoria |
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Raccomandata |
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10 |
13 |
Fondi di accantonamento |
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Raccomandata |
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Obbligatoria |
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11 |
14 |
Conti di rivalutazione |
Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+) |
Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatoria |
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12 |
15 |
Capitale e riserve |
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12 |
15.1 |
Capitale |
Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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12 |
15.2 |
Riserve |
Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+) |
Valore nominale |
Obbligatoria |
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10 |
16 |
Utile d’esercizio |
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Valore nominale |
Obbligatoria |
(*1) Voci da armonizzare.
(1) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.
(2) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “(+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.
(3) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.
(4) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(5) Decisione UE/2016/2248, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36)(GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26).
(*2) Voci da armonizzare. Cfr. considerando 5, paragrafo
(6) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “(+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.
(7) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.
ALLEGATO II
L’allegato IV all’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è sostituito dal seguente:
‘ALLEGATO IX
CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DI UNA BANCA CENTRALE (1) (2)
[milioni di EUR] |
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Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre … |
Esercizio di rendicontazione |
Esercizio precedente |
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Proventi totali netti |
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(Perdita)/Utile dell’esercizio |
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(*1) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.
(1) Il conto economico della BCE presenta uno schema leggermente differente. Cfr. allegato III della Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).
(2) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.
(3) Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.
(4) Compresi gli accantonamenti amministrativi.
(5) Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati.