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Document 32019O0019

Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19)

OJ L 199, 26.7.2019, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1265/oj

26.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/8


INDIRIZZO (UE) 2019/1265 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 luglio 2019

sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/19)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

Visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi di interesse di riferimento sono importanti per il funzionamento dei mercati finanziari e per la trasmissione della politica monetaria. In primo luogo, i mercati finanziari fanno ampiamente affidamento su tali tassi di riferimento nei contratti finanziari, come ad esempio mutui ipotecari, contratti del mercato monetario, titoli a tasso variabile e strumenti derivati. In secondo luogo, tali tassi di riferimento costituiscono la base per la valutazione giornaliera di una serie di strumenti finanziari. In terzo luogo, la trasmissione della politica monetaria parte dall'evoluzione dei valori di riferimento nei mercati monetari in risposta alle modifiche dei tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE). L'assenza di tassi di riferimento solidi e affidabili potrebbe pertanto provocare perturbazioni del mercato finanziario con un possibile impatto negativo significativo sulla trasmissione delle decisioni di politica monetaria della BCE e sulla capacità dell'Eurosistema di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti relative alla stabilità del sistema finanziario, compiti che sono stati conferiti all'Eurosistema ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Uno dei tassi di riferimento overnight utilizzati ampiamente nell'Unione, l'EONIA (euro overnight index average), potrebbe non essere riconosciuto conforme ai requisiti introdotti dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Di conseguenza, vi è il rischio che l'uso di tale tasso di riferimento in nuovi strumenti finanziari o contratti non sia consentito in futuro. Affinché l'Eurosistema possa assolvere i predetti compiti, è importante che l'Eurosistema indichi un tasso di interesse di riferimento su prestiti a breve termine denominati in euro (euro short-term rate, EURSTR) per l'area dell'euro, che possa integrare i tassi di riferimento esistenti e fungere da tasso di riferimento di sicurezza in caso di cessazione di EONIA.

(2)

Per assolvere i propri compiti, l'Eurosistema utilizza informazioni statistiche granulari sul mercato monetario raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2). Tale regolamento richiede agli operatori segnalanti di ottemperare a determinati obblighi di segnalazione statistica e impone obblighi alle BCN riguardo alla raccolta di informazioni statistiche e alla garanzia di qualità. Inoltre, gli operatori segnalanti sono soggetti al quadro di inosservanza statistica dell'Eurosistema Le informazioni statistiche sono segnalate nella giornata operativa TARGET2 successiva al giorno di contrattazione da una serie di enti creditizi individuati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48).

(3)

La BCE e le BCN sono responsabili della raccolta e del trattamento di qualità delle informazioni statistiche necessarie per determinare l'euro short-term rate. La BCE, in quanto amministratore dell'euro short-term rate, e le BCN con responsabilità e compiti relativi al processo di determinazione dello euro short-term rate, fanno affidamento sull'osservanza da parte degli operatori segnalanti dei requisiti minimi per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE in relazione alle informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) e identificate per essere utilizzati nel processo di determinazione dello euro short-term rate.

(4)

Per quanto riguarda la raccolta di informazioni statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), l'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che le BCN possano decidere di trasferire le proprie responsabilità alla BCE. Per questo motivo le BCN che decidono in tal senso non gestiranno una piattaforma di raccolta locale ai sensi del presente indirizzo. In particolare, l'adozione di una tale decisione da parte di una BCN non dovrebbe esonerarla dalla responsabilità per l'affidabilità e l'integrità delle informazioni statistiche in entrata in conformità al presente indirizzo, in quanto uno o più operatori segnalanti continueranno ad essere residenti nel rispettivo Stato membro. Le norme sostanziali e procedurali che disciplinano il processo di determinazione dello euro short-term rate devono pertanto essere adottate a livello dell'Eurosistema.

(5)

È necessaria l'adozione di un indirizzo per disciplinare l'euro short-term rate e per stabilire la responsabilità della BCE per la sua amministrazione e per la supervisione del processo di determinazione dello euro short-term rate. L'indirizzo dovrebbe altresì stabilire i compiti e le responsabilità della BCE e delle BCN riguardo al loro contributo al processo di determinazione dello euro short-term rate e alle altre procedure operative.

(6)

Un quadro giuridico chiaro, stabile e completo per la determinazione, l'amministrazione e la supervisione dello euro short-term rate aumenta la chiarezza e la trasparenza del processo di determinazione dello euro short-term rate e contribuisce a tutelare la riservatezza delle informazioni statistiche raccolte dagli operatori segnalanti.

(7)

Si riconosce che le banche centrali rispettano già principi, norme e procedure che garantiscono l'esercizio delle rispettive attività con integrità e indipendenza. È tuttavia opportuno che, ove possibile, tale quadro giuridico sia in linea con le migliori pratiche internazionali per l'indicazione di indici di riferimento finanziari e la trasparenza, in particolare i principi IOSCO per gli indici di riferimento finanziari (3) (di seguito i «principi IOSCO»). Pertanto, sebbene né i principi IOSCO né il regolamento (UE) 2016/1011 si applichino alle banche centrali, nel determinare lo euro short-term rate ai sensi del presente indirizzo, la BCE, in quanto amministratore dello euro short-term rate, si adopererà per recepire l'intento dei principi IOSCO, ove pertinente e opportuno. Le misure da applicare dovrebbero essere proporzionate ai rischi che incombono sullo euro short-term rate e sul processo per la sua determinazione.

(8)

La BCE dovrebbe garantire che la messa in opera di un quadro di controllo adeguato e trasparente in linea con le migliori pratiche internazionali, al fine di tutelare l'integrità e l'indipendenza del processo di determinazione dello euro short-term rate e di affrontare gli eventuali conflitti di interesse reali o potenziali individuati. Il quadro di controllo comprende il rispetto dell'indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (4), che definisce i principi etici da rispettare nell'esecuzione dei compiti dell'Eurosistema. Il quadro di controllo può anche basarsi sulle politiche e procedure in atto della BCE e delle BCN per garantire che i membri del personale con i pertinenti livelli di competenza siano coinvolti nel processo di determinazione dello euro short-term rate e che ricevano una formazione adeguata e le loro competenze siano riesaminate.

(9)

Data l'elevata criticità dei servizi informatici necessari a supportare la fornitura dello euro short-term rate, la BCE e le BCN che gestiscono una piattaforma locale di raccolta dovrebbero fornire tali servizi in conformità con gli elevati requisiti di disponibilità e di servizio IT che la BCE deve stabilire e mantenere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente indirizzo disciplina lo euro short-term rate e stabilisce la responsabilità della BCE per la sua amministrazione e la supervisione del processo di determinazione dello euro short-term rate. L'indirizzo stabilisce altresì i compiti e le responsabilità della BCE e delle BCN riguardo al loro contributo al processo di determinazione dello euro short-term rate nonché alle altre procedure operative.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

2)

per «euro short-term rate» si intende il tasso di interesse che rappresenta il costo dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle banche situate nell'area dell'euro;

3)

per «sistema dello euro short-term rate» (euro short-term rate system) si intende il sistema di proprietà della BCE e da questa sviluppato per ricevere informazioni statistiche in entrata, effettuare la convalida di informazioni statistiche in entrata, predisporre relazioni sulla loro qualità e calcolare lo euro short-term rate;

4)

per «piattaforma locale di raccolta» (local collection platform) si intende un sistema di una BCN con uno o più operatori segnalanti residenti nel proprio Stato membro che non ha deciso di trasferire le proprie responsabilità alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), o della BCE, utilizzata per la raccolta di informazioni statistiche in entrata, l'esecuzione di convalide delle informazioni statistiche in entrata, le segnalazioni in merito alla loro qualità e la trasmissione di informazioni statistiche in entrata nel sistema dello euro short-term rate;

5)

per «informazioni statistiche in entrata» (input statistical information) si intendono le informazioni statistiche del segmento di mercato non garantito che sono segnalate dagli operatori segnalanti alle BCN o alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48);

6)

per «trattamento della qualità» (quality processing) si intende l'esecuzione di una serie di controlli di qualità e analisi delle informazioni statistiche in entrata che sono necessarie ai fini della determinazione dello euro short-term rate e che mirano a garantire la completezza, la validità, l'accuratezza, la coerenza, la disponibilità e la tempestività delle informazioni statistiche in entrata trasmesse al sistema dello euro short-term rate e da esso ricevute;

7)

per «operazione ammissibile» (eligible transaction), si intende un'operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità definiti nella metodologia dello euro short-term rate ed è selezionata per essere utilizzata nel calcolo dello euro short-term rate;

8)

per «operazione» (transaction), si intende un'operazione che fa parte delle informazioni statistiche in entrata;

9)

per «giornata lavorativa di TARGET2» (TARGET2 business day) si intende la giornata lavorativa di TARGET2 come definita all'articolo 1 dell'allegato I della decisione ECB/2007/7 (5);

10)

per «processo di determinazione dello euro short-term rate» (euro short-term rate determination process) si intende il processo mediante il quale è determinato lo euro short-term rate e comprende le azioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1;

11)

per «metodologia dello euro short-term rate» (euro short-term rate methodology) si intende la metodologia per determinare lo euro short-term rate definita dalla BCE in veste di amministratore dello euro short-term rate;

12)

Per «requisiti degli utenti» (user requirements), si intendono le capacità commerciali, tecniche, operative e di transizione, le restrizioni e le funzionalità di cui devono essere dotati i sistemi informatici della rispettiva BCN o della BCE e che possono essere raggruppate in due categorie principali, ossia requisiti funzionali (degli utenti, giuridici e normativi) e non funzionali (architettura, sicurezza, operativi e tecnici);

13)

Per «architettura di sistema» (system architecture), si intende una descrizione dell'architettura generale del sistema dello euro short-term rate in termini di componenti hardware e software, le loro interrelazioni e le interfacce con altri sistemi;

14)

Per «operatore segnalante» (reporting agent), si intende un operatore segnalante identificato come tale dal Consiglio direttivo e facente parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48);

15)

Per «parti interessate» (stakeholders) si intendono gli operatori segnalanti e gli utenti dello euro short-term rate;

16)

Per «a condizioni di mercato» (at arm's length), si intende un'operazione tra due parti che non sia un'operazione infragruppo e sia conclusa a condizioni che non sono influenzate da un conflitto di interesse di una delle parti (ad esempio, da conflitti di interesse derivanti da una relazione, come un'operazione tra affiliate);

17)

per «quadro etico dell'Eurosistema» (Eurosystem Ethics Framework) si intendono i principi enunciati nell'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11);

18)

per «conflitto di interessi» (conflict of interest) si intende una situazione in cui un membro di un organo o un membro del personale della BCE o di una BCN sia portatore di un interesse personale che, effettivamente o in apparenza, possa influenzare l'adempimento dei suoi doveri in modo imparziale e obiettivo;

19)

per «procedura di emergenza» (contingency procedure) si intende la procedura da applicare per garantire che lo euro short-term rate possa essere pubblicato in presenza di informazioni statistiche in entrata insufficienti a causa di fattori quali tensioni o perturbazioni del mercato, guasto di un'infrastruttura critica o altri fattori rilevanti;

20)

per «membro del personale» (staff member) si intende una persona che ha un rapporto di impiego con la BCE o una BCN, ad eccezione di quelle che sono esclusivamente incaricate di compiti non connessi allo svolgimento delle funzioni dell'Eurosistema;

21)

Per «membro di un organo» (member of a body) si intende un membro di un organo decisionale o di un altro organo interno della BCE o di una BCN che non sia un membro del personale;

22)

Per «archivio dati statistici della BCE» (ECB Statistical Data Warehouse) si intende il servizio di trasmissione di dati online della BCE per le statistiche;

23)

per «piattaforma di diffusione delle informazioni di mercato» (Market Information Dissemination platform) si intende il sistema progettato per essere aperto e che è utilizzato dalla BCE per pubblicare informazioni e dati strutturati e idonei al trattamento automatico;

24)

Per «modifica sostanziale» (material change) si intende una modifica della metodologia dello euro short-term rate o del processo di determinazione dello euro short-term rate suscettibile di incidere sugli interessi delle parti interessate;

25)

Per «quadro di inosservanza statistica» si intende il quadro di inosservanza statistica dell'Eurosistema che include il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (7), il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (8) e la decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (9);

26)

per «SEC 2010» (ESA 2010) si intende il sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

27)

per «procedure di post-produzione» (post-production procedures) si intendono le azioni intraprese dopo la pubblicazione e/o la ripubblicazione dello euro short-term rate al fine di controllare l'accuratezza e la completezza delle informazioni statistiche in entrata e per preparare le azioni da adottare alla successiva giornata lavorativa di TARGET2. Tali procedure non includono le azioni comprese nel processo di determinazione dello euro short-term rate.

Articolo 3

Interesse sottostante rappresentato dallo euro short-term rate

Lo euro short-term rate riflette il costo dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle banche situate nell'area dell'euro. Lo euro short-term rate è pubblicato per ogni giornata lavorativa di TARGET2 in base alle operazioni concluse e regolate nella precedente giornata lavorativa di TARGET2 (data di riferimento «T») con data di scadenza alla T + 1 e che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e, pertanto, riflettano i tassi di mercato in maniera imparziale.

Articolo 4

Compiti e responsabilità della BCE quale amministratore dello euro short-term rate

1.   La BCE è responsabile del processo di determinazione dello euro short-term rate, che comprende le seguenti azioni:

a)

determinazione e mantenimento delle modalità di segnalazione e ricezione delle informazioni statistiche in entrata nel sistema dello euro short-term rate;

b)

elaborazione della qualità, compreso il filtraggio dei dati l'integrazione dei dati e la selezione delle operazioni ammissibili;

c)

calcolo dello euro short-term rate.

2.   In veste di amministratore dello euro short-term rate, la BCE ha i seguenti compiti e responsabilità:

a)

definizione dell'interesse sottostante che lo euro short-term rate rappresenta e della metodologia dello euro short-term rate;

b)

attuazione del processo di determinazione dello euro short-term rate, garantendo tra l'altro:

i)

il funzionamento del processo di determinazione dello euro short-term rate in modo efficiente e affidabile;

ii)

la risoluzione tempestiva di qualsiasi questione sotto il controllo della BCE che incida o possa incidere negativamente sul processo di determinazione dello euro short-term rate e sul suo corretto funzionamento;

iii)

la pubblicazione dei settori, delle politiche e delle procedure riguardanti lo euro short-term rate e il processo di determinazione dello euro short-term rate, ove richiesto in conformità al presente indirizzo;

iv)

che il sistema dello euro short-term rate, i requisiti degli utenti, il trattamento della qualità e l'architettura del sistema siano appropriati, adatti allo scopo e debitamente e adeguatamente mantenuti;

v)

l'assenza di esercizio di una valutazione esperta da parte della BCE né delle BCN riguardo l'uso delle informazioni statistiche in entrata per determinare lo euro short-term rate, salvo quando tale esercizio avvenga in conformità a chiari indirizzi stabiliti nella metodologia dello euro short-term rate o nelle procedure operative.

c)

la governance del processo di determinazione dello euro short-term rate, compreso il quadro di controllo e la funzione di sorveglianza interna di cui agli articoli 8 e 9, nonché delle procedure di reclamo e di revisione di cui agli articoli 11 e 12;

d)

la pubblicazione e, se necessario in conformità alla metodologia dello euro short-term rate, la revisione e la ripubblicazione dello euro short-term rate.

Fatto salvo quanto precede, la BCE e, nella misura in cui contribuiscono al processo di determinazione dello euro short-term rate, le BCN non sono responsabili dell'uso dello euro short-term rate o dell'affidamento che vi faccia una parte interessata o un altro soggetto terzo in relazione a qualsiasi strumento finanziario, contratto, affare o qualsiasi altra attività commerciale o decisione di investimento.

3.   La BCE pubblica lo euro short-term rate sul suo sito Internet con tre decimali al più tardi entro le 9.00 CET (ora dell'Europa centrale) (11) in ciascuna giornata lavorativa di TARGET2, a decorrere dal 2 ottobre 2019. Qualora dopo la pubblicazione siano individuati uno o più errori che incidano sullo euro short-term rate pubblicato oltre una certa soglia di punti base indicata nella metodologia dello euro short-term rate, la BCE rivede e ripubblica lo euro short-term rate lo stesso giorno entro le 11.00 CET. Dopo tale ora non sono più apportate modifiche allo euro short-term rate. Lo euro short-term rate è pubblicato unitamente alle relative informazioni come specificato nella metodologia dello euro short-term rate.

4.   La BCE pubblica sul proprio sito Internet una clausola di esclusione della responsabilità per quanto riguarda l'uso o l'affidamento sullo euro short-term rate da parte di un soggetto interessato o di un altro soggetto terzo in relazione a qualsiasi strumento finanziario, contratto, affare o qualsiasi altra attività commerciale o decisione di investimento. La clausola di esclusione della responsabilità riguarda la BCE e le BCN nella misura in cui contribuiscono al processo di determinazione dello euro short-term rate.

5.   Lo euro short-term rate è messo a disposizione anche attraverso la piattaforma Market Information Dissemination input data e lo Statistical Data Warehouse della BCE.

6.   Fatto salvo il paragrafo 1, la responsabilità in materia di qualità e integrità delle informazioni statistiche in entrata e la sua tempestiva trasmissione sono specificate nel regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) e nel quadro di inosservanza statistica.

Articolo 5

Compiti e responsabilità della BCE, delle BCN che gestiscono una piattaforma di raccolta locale e delle BCN con uno o più operatori segnalanti residenti nel rispettivo Stato membro

1.   La BCE e le BCN che gestiscono una piattaforma di raccolta locale hanno i seguenti compiti e responsabilità:

a)

garantire che le informazioni statistiche in entrata siano immesse nel sistema dello euro short-term rate entro le 7.00 CET di ogni giornata lavorativa di TARGET2;

b)

disporre di membri del personale a partire al più tardi dalle ore 6.30 (CET) e fino alle ore 11.00 (CET) per fronteggiare possibili problemi che potrebbero verificarsi in relazione al processo di raccolta e trasmissione delle informazioni statistiche in entrata nel sistema dello euro short-term rate e per eseguire il trattamento della qualità.

2.   La BCE, le BCN che gestiscono una piattaforma di raccolta locale e le BCN che hanno uno o più operatori segnalanti residenti nel rispettivo Stato membro, eseguono il processo di determinazione dello euro short-term rate e le procedure di post-produzione in conformità alle procedure operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3. A tal fine dispongono di membri del personale su base giornaliera a partire al più tardi dalle ore 7.00 CET e fino alle ore 11.00 CET, per interagire con i rispettivi operatori segnalanti ed eseguire il trattamento della qualità.

3.   La BCE e le BCN che gestiscono una piattaforma locale di raccolta osservano anche determinati requisiti di elevata disponibilità e di servizio informatico per quanto riguarda le piattaforme locali di raccolta. Tali requisiti sono stabiliti e mantenuti dalla BCE.

Articolo 6

La metodologia dello euro short-term rate

1.   La metodologia dello euro short-term rate include le motivazioni alla base della sua adozione, la definizione dell'interesse sottostante che lo euro short-term rate rappresenta, le fonti delle informazioni statistiche in entrata, il metodo di calcolo, le modalità di pubblicazione e di ripubblicazione dello euro short-term rate, una politica di trasparenza relativa alla pubblicazione periodica degli errori, le condizioni di attivazione della procedura di emergenza e il calcolo del tasso di emergenza.

2.   La metodologia dello euro short-term rate e le eventuali modifiche ad essa apportate sono pubblicate sul sito Internet della BCE.

3.   Oltre alla metodologia dello euro short-term rate, la BCE definisce e mantiene alcune procedure operative che descrivono le azioni che la BCE e le BCN devono adottare per dare corso al processo di determinazione dello euro short-term rate, alla pubblicazione e alla ripubblicazione dello euro short-term rate nonché le procedure di post-produzione.

Articolo 7

Esternalizzazione di compiti e responsabilità

1.   I compiti e le responsabilità di cui agli articoli 4 e 5 non sono esternalizzati a terzi.

2.   La BCE e le BCN possono affidare a terzi prestatori di servizi il mantenimento e lo sviluppo di un'infrastruttura informatica o di altri servizi che siano accessori o preparatori all'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 4 o 5, alle seguenti condizioni:

a)

sia istituito un quadro di vigilanza permanente ed efficace su tale terzo;

b)

la responsabilità giuridica e il controllo delle relative attività ai sensi dell'accordo di esternalizzazione permanga in capo alla banca centrale che opera l'esternalizzazione;

c)

siano rispettate le norme sulla protezione e sull'utilizzo delle informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio;

d)

il Consiglio direttivo approvi le disposizioni contrattuali scritte per l'esternalizzazione di tali compiti.

3.   La BCE e ciascuna BCN sono responsabili del monitoraggio dell'osservanza da parte dei contraenti degli accordi di esternalizzazione e assicurano che la BCE e le BCN siano tenute debitamente informate in merito.

Articolo 8

Quadro di controllo

1.   Il processo di determinazione dello euro short-term rate è soggetto a un quadro di controllo.

2.   Oltre al quadro etico dell'Eurosistema e al codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (12), il quadro di controllo comprende:

a)

le procedure operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3, per garantire l'integrità e la qualità dello euro short-term rate e del relativo processo di determinazione;

b)

le modalità per garantire che le procedure di reclamo e di revisione di cui agli articoli 11 e 12 siano efficaci per la gestione dei rischi per lo euro short-term rate e per il processo di determinazione dello euro short-term rate.

3.   Per quanto riguarda i conflitti di interesse che possono insorgere rispetto al coinvolgimento di un membro di un organo o di un membro del personale nel processo di determinazione dello euro short-term rate, la BCE e le BCN si attengono al quadro etico dell'Eurosistema o, se del caso, al codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale.

4.   Per quanto riguarda l'integrità e la qualità dello euro short-term rate e del processo di determinazione dello euro short-term rate, la BCE assicura che le procedure operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3, includano le fasi di trattamento della qualità come descritto nella metodologia dello euro short-term rate per determinare quali operazioni siano ammissibili. Il trattamento della qualità nel sistema dello euro short-term rate include i seguenti controlli di qualità a vari livelli sulle informazioni statistiche in entrata:

a)

esecuzione di controlli di convalida al fine di garantire che i file presentati al sistema dello euro short-term rate siano conformi alle norme tecniche richieste per identificare le operazioni con dati mancanti e/o con possibili informazioni statistiche errate;

b)

esecuzione di controlli mirati della qualità delle informazioni statistiche secondo algoritmi predefiniti per l'individuazione di operazioni anomale o inusuali;

c)

richiesta di conferma dell'esattezza delle operazioni effettuate dagli operatori segnalanti al fine di determinare quali operazioni siano ammissibili.

5.   Le informazioni statistiche in entrata sono integrate dalla BCE nel sistema dello euro short-term rate utilizzando i dati di riferimento che descrivono una singola entità e la relativa classificazione del settore istituzionale del SEC 2010.

Articolo 9

Sorveglianza interna

1.   La BCE istituisce un comitato interno di sorveglianza per esaminare, sottoporre a verifica e riferire in merito a tutti gli aspetti del processo di determinazione dello euro short-term rate, compresi i requisiti di elevata disponibilità e di servizio informatico e le procedure operative di cui agli articoli 5, paragrafo 3, e 6, paragrafo 3. Il comitato di sorveglianza agisce come organo consultivo del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo.

2.   Il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui (a) tre membri, compreso il presidente, sono selezionati sulla base di una nomina da parte della BCE e (b) due membri sono selezionati sulla base di una nomina da parte delle BCN che gestiscono una piattaforma di raccolta locale, in ciascun caso su proposta del Comitato esecutivo, approvata con decisione del Consiglio direttivo. Per quanto riguarda i membri di cui al precedente punto (b), si applica una rotazione biennale tra le BCN che gestiscono una piattaforma di raccolta locale. Il presidente è membro del Comitato esecutivo. I membri del comitato di sorveglianza dovrebbero disporre di una combinazione adeguata di competenze tecniche, conoscenze ed esperienza professionale sia nella produzione tassi di interesse di riferimento sia nel mercato finanziario in generale, per consentire loro di assolvere il proprio ruolo e le proprie responsabilità. I membri del personale coinvolti nel processo di determinazione dello euro short-term rate non devono essere membri del comitato di sorveglianza; essi possono tuttavia supportare il lavoro del comitato di sorveglianza e assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.

3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o opportuno, ma come minimo ogni quattro mesi. Prima della riunione inaugurale del comitato di sorveglianza, il Consiglio direttivo approva l'elenco dei membri e i criteri per la futura selezione e sostituzione dei membri. I membri sono tenuti a presentare dichiarazioni su eventuali conflitti di interesse sia al momento della loro nomina sia al verificarsi di qualsiasi evento che, per quanto a loro conoscenza, possa dar luogo a un conflitto di interessi. Tali documenti, nonché una sintesi di ciascuna riunione del comitato di sorveglianza, sono pubblicati sul sito Internet della BCE.

4.   Il comitato di sorveglianza è istituito entro un mese dalla data in cui decorrono gli effetti del presente indirizzo.

5.   Il comitato di sorveglianza ha le seguenti responsabilità:

a)

riesaminare periodicamente la definizione dell'interesse sottostante che lo euro short-term rate rappresenta e la metodologia dello euro short-term rate;

b)

tenersi debitamente al corrente in merito a eventuali rischi per il processo di determinazione dello euro short-term rate, attraverso attività quali l'attivazione di incarichi di revisione esterna.

c)

sovrintendere a eventuali modifiche sostanziali della metodologia dello euro short-term rate, anche valutando se questo continua a misurare adeguatamente l'interesse sottostante, come indicato nella metodologia dello euro short-term rate;

d)

riesaminare le modifiche sostanziali proposte e attuate nonché le politiche e le procedure proposte in merito all'eventuale cessazione dello euro short-term rate, e richiedere alla BCE di consultare le parti interessate prima di attuare tali modifiche sostanziali o di adottare tali politiche o procedure in conformità all'articolo 14;

e)

valutare la necessità di salvaguardie supplementari in relazione a eventuali conflitti di interesse che vadano oltre quanto previsto dalle salvaguardie di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

f)

se necessario, effettuare indagini sui reclami presentati a norma dell'articolo 11;

g)

proporre modifiche del quadro di controllo al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo;

h)

condurre attività di sorveglianza sull'integrità del processo di determinazione dello euro short-term rate e del quadro di controllo attraverso attività come la sorveglianza sull'amministrazione e il funzionamento dello euro short-term rate; tenere conto dei risultati della revisione interna ed esterna; dare seguito all'attuazione di azioni correttive evidenziate da revisioni effettuate a norma dell'articolo 12 del presente indirizzo; e assicurare che sia stata applicata la metodologia dello euro short-term rate.

i)

esaminare e riferire al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo in merito a presunte violazioni degli obblighi derivanti dall'elevato livello di disponibilità e dai requisiti in materia di servizi informatici e dalle procedure operative di cui agli articoli 5, paragrafo 3, e 6, paragrafo 3;

j)

proporre qualsiasi misura, se ritenuta necessaria, per proteggere l'integrità, la solidità e l'accuratezza dello euro short-term rate.

6.   I membri del comitato di sorveglianza sono soggetti al quadro etico dell'Eurosistema e alle norme interne stabilite dalle rispettive BCN in attuazione di tale quadro.

7.   Il quorum è costituito da tre membri, presenti o in video- o teleconferenza, e da almeno un membro di una BCN.

8.   I membri del comitato di sorveglianza adottano decisioni per consenso. Il verbale contiene le eventuali raccomandazioni al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo risultanti dall'esercizio da parte del comitato delle proprie responsabilità ai sensi del paragrafo 5. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il verbale riporta i diversi punti di vista dei membri.

Articolo 10

Cessazione dello euro short-term rate

La BCE adotta politiche e procedure chiare e redatte per iscritto sull'eventuale cessazione dello euro short-term rate a seguito di una situazione o di qualsiasi altra condizione che renda lo euro short-term rate non più rappresentativo dell'interesse sottostante. Le politiche e le procedure sono pubblicate sul sito Internet della BCE.

Articolo 11

Procedure per i reclami

1.   Chiunque può presentare alla BCE un reclamo scritto su qualsiasi aspetto del processo di determinazione dello euro short-term rate che ragionevolmente ritenga abbia influito in maniera significativa sui suoi interessi. Il reclamo può essere presentato per posta a European Central Bank, 60640 Frankfurt am Main, Germany.

2.   La BCE si impegna a rispondere in modo equo, coerente e tempestivo a tutti i reclami ragionevoli presentati ai sensi del paragrafo 1. Nel decidere se effettuare indagini su un reclamo, la BCE tiene conto della relativa gravità e rilevanza sulla base delle informazioni contenute nel reclamo scritto, compresa qualsiasi informazione supplementare che la BCE ha facoltà di richiedere al reclamante. Qualora lo ritenga necessario, la BCE può chiedere al comitato di sorveglianza di indagare sul reclamo. La valutazione iniziale e l'indagine sul reclamo sono effettuati in modo indipendente rispetto ai membri del personale che sono coinvolti nell'oggetto del reclamo. La decisione di indagare su un reclamo o l'esito di tale indagine non implica in alcun modo una garanzia da parte della BCE circa l'esattezza del tasso pubblicato.

3.   Qualora il reclamo riguardi i compiti e le responsabilità di una BCN riguardo al suo contributo al processo di determinazione dello euro short-term rate ai sensi del presente indirizzo, la BCE collabora con la BCN per risolvere le questioni che insorgono dall'indagine sul reclamo. A tal fine, la BCE informa tempestivamente la BCN del reclamo e chiede che la BCN fornisca le informazioni che la BCE ritiene necessarie all'indagine sul reclamo.

4.   Se una BCN viene a conoscenza della presentazione di un reclamo orale o scritto, chiede alla persona che ha presentato il reclamo di trasmetterlo senza indugio per iscritto alla BCE. Una BCN collabora all'indagine sul reclamo, assicurando che dei membri del personale che siano indipendenti dai soggetti coinvolti nell'oggetto del reclamo forniscano risposte tempestive e leali alle richieste di informazioni della BCE.

5.   La BCE registra e conferma il ricevimento di tutti i reclami, e comunica al reclamante se il reclamo sarà oggetto di indagine. La BCE conserva i dati relativi a un reclamo, compresi quelli presentati dal reclamante e i registri della BCE, per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di ricevimento del reclamo. La BCE informa per iscritto il reclamante e tutte le parti direttamente interessate dal reclamo, dell'esito dell'indagine.

6.   I paragrafi da 1, a 4 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili a un reclamo e alle comunicazioni riguardanti un reclamo.

Articolo 12

Revisioni e pista di revisione

1.   Il processo di determinazione dello euro short-term rate è sottoposto a revisione conformemente al pertinente statuto dei revisori, vale a dire lo statuto dei revisori della BCE o lo statuto dei revisori dell'Eurosistema/SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico.

2.   La BCE nomina un revisore esterno per la valutare in modo indipendente il quadro utilizzato dalla BCE per gestire lo euro short-term rate ai fini dell'osservanza dei principi IOSCO. La relazione del revisore esterno è pubblicata sul sito Internet della BCE.

3.   La BCE e le BCN conservano tutta la documentazione, le informazioni statistiche, le relazioni, le altre informazioni (comprese le informazioni relative a eventuali esclusioni di operazioni) le analisi e i reclami relativi al processo di determinazione dello euro short-term rate, nonché l'identità degli operatori segnalanti per almeno cinque anni.

Articolo 13

Dichiarazione di conformità

1.   La BCE pubblica una dichiarazione di valutazione di conformità ai principi IOSCO del quadro utilizzato dalla BCE per amministrare lo euro short-term rate (di seguito la «dichiarazione di conformità») entro dodici mesi dalla prima data di pubblicazione dello euro short-term rate.

2.   La dichiarazione di conformità è periodicamente riesaminata dalla BCE e da un revisore esterno nominato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 14

Consultazione delle parti interessate

1.   Prima dell'attuazione di qualsiasi modifica sostanziale, o dell'adozione di politiche o procedure sulla possibile cessazione dello euro short-term rate ai sensi dell'articolo 10, e previo riesame da parte del comitato di sorveglianza a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), la BCE consulta le parti interessate nella misura in cui ciò sia possibile o praticabile.

2.   La BCE pubblica il lancio di una procedura di consultazione e la svolge con conveniente anticipo rispetto all'attuazione di modifiche sostanziali o dell'adozione di tali politiche o procedure.

Articolo 15

Relazioni periodiche e riesame

1.   Le BCN che hanno uno o più soggetti segnalanti residenti nel proprio Stato membro riferiscono alla BCE dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'indirizzo e successivamente ogni anno in merito allo svolgimento dei loro compiti e delle loro responsabilità ai sensi del presente indirizzo.

2.   La BCE riesamina almeno una volta all'anno se le variazioni del mercato sottostante allo euro short-term rate richiedono modifiche dello euro short-term rate e della relativa metodologia.

Articolo 16

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN si conformano al presente indirizzo al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 2019.

Articolo 17

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 luglio 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(3)  Principi OICV-IOSCO per gli indici di riferimento finanziari, Relazione finale, luglio 2013.

(4)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 23).

(5)  Decisione ECB/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

(6)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(7)  Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

(8)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

(9)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(11)  L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

(12)  Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (C 89 dell'8.3.2019, pag. 2).


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