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Document 32019O0012
Guideline (EU) 2019/1033 of the European Central Bank of 10 May 2019 amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2019/12)
Indirizzo (UE) 2019/1033 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/12)
Indirizzo (UE) 2019/1033 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/12)
OJ L 167, 24.6.2019, p. 75–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/75 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2019
che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/12)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a regole di valutazione e a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. A seguito di una revisione del sistema di controllo dei rischi e delle regole di valutazione dell'Eurosistema in relazione alle attività non negoziabili, è necessario apportare diversi aggiustamenti al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1. |
all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2. |
all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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3. |
all'articolo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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4. |
l'articolo 5 è modificato come segue:
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5. |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).
ALLEGATO
L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1. |
la tavola 1 è sostituita dalla seguente: «Tavola 1 Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività
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2. |
la tavola 2 è sostituita dalla seguente: «Tavola 2 Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV
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3. |
la tavola 3 è sostituita dalla seguente: «Tavola 3 Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili
|
(*1) ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.»
(*2) ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».