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Document 32019O0011

Indirizzo (UE) 2019/1032 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/11)

OJ L 167, 24.6.2019, p. 64–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/1032/oj

24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/64


INDIRIZZO (UE) 2019/1032 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 maggio 2019

che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

È opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria.

(3)

Nell'ottica di un rafforzamento della trasparenza del sistema di garanzie dell'Eurosistema, la definizione di agenzie quali emittenti o garanti di strumenti di debito dovrebbe essere ulteriormente chiarita.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), adottato il 12 dicembre 2017, stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Il sistema di garanzie dell'Eurosistema dovrebbe essere rivisto per tenere conto delle caratteristiche rilevanti (a) degli obblighi di comunicazione stabiliti in tale regolamento in relazione ai dati sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti e (b) delle disposizioni di tale regolamento relative alla registrazione di repertori di dati sulle cartolarizzazioni presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority).

(5)

Per verificare la qualità creditizia delle attività concesse in garanzia per le operazioni di finanziamento, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni fornite dai sistemi di valutazione creditizia. In questo contesto, dovrebbe cessare l'uso di strumenti di rating di fornitori terzi (third-party rating tool providers, RT) come una delle fonti di valutazione creditizia accettate per ridurre la complessità del sistema di garanzie dell'Eurosistema e contribuire a ridurre la dipendenza dell'Eurosistema da valutazioni esterne della qualità creditizia.

(6)

L'Eurosistema accetta in garanzia taluni strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali. I criteri per il riconoscimento di enti quali banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali dovrebbero essere razionalizzati per ridurre la complessità del sistema di garanzie dell'Eurosistema.

(7)

L'Eurosistema accetta in garanzia taluni crediti. È necessario modificare i criteri di idoneità di tali crediti per ridurre la complessità e assicurare la coerenza del sistema di garanzie dell'Eurosistema. In particolare, l'Eurosistema cesserà di distinguere tra crediti a tasso variabile dotati di tassi cedolari massimi o minimi introdotti all'emissione o successivamente. Analogamente, l'Eurosistema cesserà di distinguere tra crediti a tasso variabile con tasso di riferimento collegato al rendimento di titoli di stato in base alla scadenza dei titoli di stato. È necessario altresì chiarire che i crediti non sono idonei se il loro flusso di cassa più recente è negativo. Inoltre, è opportuno introdurre una soglia dimensionale minima per l'idoneità dei crediti domestici per armonizzare ulteriormente l'utilizzo di crediti a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

(8)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a regole di valutazione e a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In questo contesto, è necessario chiarire che l'Eurosistema assegna un valore alle attività non negoziabili sulla base del capitale nominale in essere di tali attività.

(9)

L'Eurosistema accetta in garanzia obbligazioni garantite emesse, dovute o garantite dalla controparte stessa o da qualsiasi altro soggetto con cui questa abbia stretti legami, purché tali obbligazioni garantite soddisfino certi criteri. In questo contesto, l'Eurosistema ha la necessità di chiarire ulteriormente i criteri per l'accettazione in garanzia di tali obbligazioni garantite.

(10)

Altre modifiche minori sono necessarie a fini di chiarezza, comprese quelle relative all'importo da garantire in operazioni di immissione di liquidità, al termine per richiedere l'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle limitazioni geografiche relative ai titoli garantiti da attività e alle attività generatrici di flussi di cassa.

(11)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 2), è sostituito dal seguente:

«2)

per “agenzia” (agency) si intende un soggetto stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro che sia impegnato in talune attività per il bene comune svolte a livello nazionale o regionale ovvero sia al servizio del loro fabbisogno di finanziamento e che sia classificato dall'Eurosistema come agenzia. L'elenco dei soggetti classificati come agenzie è pubblicato sul sito Internet della BCE e specifica se i criteri quantitativi a fini della determinazione dello scarto di garanzia stabiliti nell'allegato XII bis sono soddisfatti in relazione al singolo ente;»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 26 bis) e 26 ter):

«26 bis)

per “data di attivazione delle segnalazioni ESMA” si intende il primo giorno in cui sia (a) un registro di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e pertanto diviene un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA, sia (b) le pertinenti norme tecniche di attuazione, nel formato di cui ai moduli standardizzati, sono state adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e sono divenute applicabili;

26 ter)

per «registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA» si intende un registro di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del punto 23) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato presso l'ESMA ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento;

(*1)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;"

c)

è inserito il seguente punto 31 bis):

«31 bis)

per “registro dei dati designato dall'Eurosistema” si intende un soggetto designato dall'Eurosistema in conformità all'allegato VIII e che continua a soddisfare i requisiti per la designazione ivi stabiliti;»;

d)

è inserito il seguente punto 50 bis:

«50 bis)

per “registro dei dati a livello di prestito” si intende un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA o un registro dei dati designato dall'Eurosistema;»;

2.

all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza; il valore delle attività costituite a garanzia copre in ogni momento l'importo totale in essere dell'operazione di immissione di liquidità compresi gli interessi maturati per la durata dell'operazione. Se gli interessi maturano a un tasso positivo, l'importo applicabile dovrebbe essere aggiunto su base giornaliera al totale dell'importo in essere dell'operazione di immissione di liquidità e se questi maturano a un tasso negativo, l'importo applicabile dovrebbe essere detratto su base giornaliera dal totale dell'importo in essere dell'operazione di immissione di liquidità;»;

3.

all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Una controparte può inviare una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale alla propria BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata lavorativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale specifica l'ammontare del credito richiesto. La controparte consegna a garanzia attività idonee sufficienti per l'operazione, salvo che tali attività siano state già previamente depositate dalla controparte presso la BCN di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4.»;

4.

nell'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al fine di avere accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, la controparte deve inviare una richiesta alla BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.»;

5.

all'articolo 59, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   L'Eurosistema pubblica informazioni sui livelli di qualità creditizia sul sito Internet della BCE in forma di scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, compresa la corrispondenza delle valutazioni della qualità creditizia, fornite dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito accettate (External Credit Assessment Institutions, ECAI), ai livelli di qualità creditizia.

5.   Nella valutazione dei requisiti di qualità creditizia, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni relative a valutazioni della qualità creditizia fornite da sistemi di valutazione creditizia appartenenti a una delle tre fonti previste in conformità al Titolo V della parte quarta.»;

6.

all'articolo 69, il paragrafo 2 è soppresso;

7.

all'articolo 70 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Per gli strumenti di debito emessi o garantiti da agenzie, l'emittente o il garante sono stabiliti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»;

8.

all'articolo 73, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Affinché i titoli garantiti da attività risultino idonei, tutte le attività generatrici di flussi di cassa che li garantiscono devono essere omogenee, ossia deve essere possibile segnalarle secondo uno dei modelli a livello di prestito di cui all'allegato VIII compreso tra i seguenti:

a)

mutui ipotecari su immobili residenziali;

b)

prestiti a piccole e medie imprese (PMI);

c)

prestiti per l'acquisto di auto;

d)

prestiti al consumo;

e)

crediti derivanti da leasing;

f)

crediti derivanti da carte di credito.»;

9.

l'articolo 74 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini del paragrafo 2, un fiduciario istituito per il mutuo ipotecario (mortgage trustee) o per i crediti (receivables trustee) è considerato un intermediario.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli obbligati e i creditori delle attività generatrici di flussi di cassa hanno sede o risiedono, se persone fisiche, nel SEE. Gli obbligati che sono persone fisiche devono risultare residenti nel SEE al momento in cui le attività generatrici di flussi cassa sono venute ad esistenza. Tutte le garanzie correlate devono essere ubicate nel SEE e la legge regolatrice delle attività generatrici dei flussi di cassa deve essere la legge di un paese del SEE.»;

10.

l'articolo 78 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dati completi e in forma standardizzata a livello di prestito relativi all'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII, che comprendono le informazioni relative al punteggio di qualità dei dati richiesto e ai requisiti dei registri dei dati a livello di prestito. Nella valutazione d'idoneità, l'Eurosistema prende in considerazione: (a) ogni mancata fornitura dei dati e (b) la frequenza con la quale campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contengono dati significativi.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatti salvi i valori di punteggio richiesti definiti nell'Allegato VIII con riferimento ai dati a livello di prestito, l'Eurosistema può accettare come garanzia titoli garantiti da attività con un punteggio inferiore a quello richiesto (A1) sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio richiesto. Per ciascuna spiegazione adeguata l'Eurosistema precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale, come ulteriormente specificato sul sito Internet della BCE. L'orizzonte temporale indica il termine entro il quale la qualità dei dati relativi ai titoli garantiti da attività deve migliorare.»;

11.

l'articolo 81 bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

strumenti di debito emessi da agenzie,»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

12.

l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 90

Capitale e cedole dei crediti

Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

un capitale fisso e incondizionato fino al rimborso finale; e

b)

un tasso di interesse, fino al rimborso finale, che corrisponde a uno dei seguenti tipi:

i)

“zero-coupon”;

ii)

fisso;

iii)

variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'indice Euribor, LIBOR o indici analoghi;

un tasso di swap a scadenza costante, ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA;

il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro;

f (tasso cedolare minimo, floor) e c (tasso cedolare massimo, ceiling), se presenti, e x (margine) sono numeri predeterminati al momento dell'erogazione o suscettibili di variazione nel tempo; f e/o c possono anche essere introdotti dopo che il credito è venuto ad esistenza; e

c)

flusso di cassa più recente non negativo. In caso di flusso di cassa negativo, il credito, da quel momento, risulta inidoneo. Esso può divenire nuovamente idoneo dopo un flusso di cassa non negativo, purché soddisfi gli altri requisiti pertinenti.»;

13.

l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 93

Ammontare minimo dei crediti

Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 25 000 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia dimensionale minima pari a 500 000 EUR.»;

14.

all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I debitori e i garanti di crediti idonei devono essere società non finanziarie, enti del settore pubblico, (escluse le società finanziarie pubbliche), banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali.»;

15.

l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Articolo 100

Verifica delle procedure usate per presentare i crediti

Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui la controparte presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure, può essere effettuata una nuova verifica una tantum di tali procedure.»;

16.

all'articolo 107 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile:

a)

uno specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC; ovvero

b)

un modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito per titoli garantiti da attività, in conformità all'articolo 73.»;

17.

l'articolo 107 sexies è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   A livello dei singoli crediti sottostanti, dati completi e in forma standardizzata, a livello di prestito, sull'insieme di crediti sottostanti sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII e sottoposti ai medesimi controlli applicabili alle attività generatrici di flussi di cassa che garantiscono gli ABS stabilite all'allegato VIII, ad eccezione della frequenza di segnalazione, del modello per la segnalazione applicabile per i dati a livello di prestito e della comunicazione dalle parti interessate dei dati a livello di prestito a un registro di dati a livello di prestito. Ai fini dell'idoneità dei DECC, tutti i crediti sottostanti devono essere omogenei, cioè deve essere possibile segnalarli usando un unico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC. L'Eurosistema può considerare un DECC non omogeneo in esito alla valutazione dei dati relativi.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I requisiti di qualità dei dati applicabili ai titoli garantiti da attività si applicano ai DECC, incluso lo specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC. I dati a livello di prestito sono comunicati con lo specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC, pubblicato sul sito Internet della BCE:

a)

a un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA; ovvero

b)

a un registro di dati designato dall'Eurosistema.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   La comunicazione dei dati a livello di prestito per i DECC ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni ESMA in conformità al paragrafo 5, lettera a), comincia all'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

La comunicazione dei dati a livello di prestito per i DECC ai registri dei dati designati dall'Eurosistema in conformità al paragrafo 5, lettera b), è consentita fino alla fine del mese di calendario in cui scadono tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

La data di attivazione delle segnalazioni ESMA è pubblicata sul sito Internet della BCE.».

18.

all'articolo 114, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se il garante non è un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale, prima che l'attività negoziabile o il credito assistiti dalla garanzia possano essere considerati idonei è presentata alla BCN interessata, in una forma e contenuto ritenuti accettabili dall'Eurosistema, una dichiarazione legale che confermi la validità giuridica, l'efficacia vincolante e l'opponibilità della garanzia. La dichiarazione legale di conferma deve essere predisposta da soggetti indipendenti dalla controparte, dall'emittente/debitore e dal garante e giuridicamente qualificati a fornire tale conferma ai sensi della normativa applicabile, ad esempio, avvocati esercenti la professione presso uno studio legale o operanti in un'istituzione accademica riconosciuta o un ente pubblico. La dichiarazione legale specifica inoltre che non si tratta di una garanzia personale, e che è azionabile unicamente dal detentore dell'attività negoziabile o dal creditore del credito. Se il garante è stabilito in una giurisdizione diversa da quella della legge che regola la garanzia, la dichiarazione legale deve altresì confermare che la garanzia è valida ed opponibile in base alla legislazione del paese dove è stabilito il garante. Per le attività negoziabili, la dichiarazione legale deve essere presentata dalla controparte, per la verifica, alla BCN che segnala l'attività garantita per l'inclusione nella lista delle attività idonee. Per i crediti, la dichiarazione deve essere presentata dalla controparte che intende mobilizzare il credito, per la verifica, alla BCN della giurisdizione la cui legge regola il credito. Il requisito dell'opponibilità è soggetto a tutte le leggi in materia di insolvenza e fallimento, ai principi generali di equità e ad altre norme e principi similari applicabili al garante e che producano effetti in generale sui diritti dei creditori nei confronti del garante.»;

19.

all'articolo 119, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le informazioni sulla qualità creditizia sulle quali l'Eurosistema basa la valutazione dell'idoneità delle attività idonee a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere fornite da sistemi di valutazione del credito che appartengano a una delle seguenti tre fonti:

a)

ECAI;

b)

sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (in-house credit assessment systems, ICAS);

c)

sistemi basati sui rating interni delle controparti (internal rating-based, IRB);

2.   Nell'ambito di ciascuna delle fonti di valutazione del credito elencate al paragrafo 1 può esservi una serie di sistemi di valutazione della qualità creditizia. I sistemi di valutazione della qualità creditizia devono soddisfare i criteri di accettazione di cui al presente titolo. Un elenco dei sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati, cioè l'elenco di ECAI e ICAS accettati è pubblicato sul sito Internet della BCE.»;

20.

l'articolo 124 è soppresso;

21.

l'articolo 125 è soppresso;

22.

l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Articolo 135

Regole di valutazione delle attività non negoziabili

Alle attività non negoziabili è assegnato dall'Eurosistema un valore corrispondente al capitale nominale in essere di tali attività negoziabili.»;

23.

all'articolo 138, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

obbligazioni garantite che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Dal 1o febbraio 2020, tali obbligazioni garantite devono essere munite di un rating ECAI all'emissione come definito alla lettera a) dell'articolo 83 che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter;»;

24.

all'articolo 141, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

se tali attività sono emesse da un'agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale.»;

25.

gli allegati VI, VIII e IX ter sono modificati in conformità al testo contenuto nell'allegato I del presente Indirizzo;

26.

il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è inserito come nuovo allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).


ALLEGATO I

Gli allegati VI, VIII e IX ter del regolamento (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:

1.

l'allegato VI è modificato come segue:

a)

il titolo della tavola 2 è sostituito dal seguente:

«Collegamenti idonei tra sistemi di regolamento dei titoli»;

b)

il primo periodo dopo il titolo della tabella 2 è sostituito dal seguente:

«Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese B detenute da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento idoneo tra gli SSS nei paesi A e B al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.»;

c)

il primo periodo dopo il titolo della tavola 3 è sostituito dal seguente:

«Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese C e detenute presso l'SSS del paese B da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento idoneo degli SSS dei paesi B e C al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.»

2.

L'allegato VIII è modificato come segue:

a)

il titolo e il paragrafo introduttivo sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO VIII

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ E REQUISITI DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

Il presente allegato si applica alla fornitura di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati sul pool di attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività (ABS), come precisato all'articolo 78 e stabilisce i requisiti dei registri dei dati a livello di prestito.

»;

b)

la sezione I è modificata come segue:

i)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

I dati a livello di prestito devono essere comunicati dalle parti interessate a un registro di dati a livello di prestito in conformità al presente allegato. Il registro dei dati a livello di prestito pubblica tali dati in formato elettronico.

2.

I dati a livello di prestito possono essere trasmessi per ogni singola operazione utilizzando:

a)

per le operazioni segnalate al registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA, i relativi modelli specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402; ovvero

b)

per le operazioni segnalate a un registro dei dati designato dall'Eurosistema, il relativo modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito pubblicato sul sito Internet della BCE.

In ogni caso, il relativo modello da trasmettere dipende dal tipo di attività che garantisce il titolo garantito da attività come definito all'articolo 73, paragrafo 1.»;

ii)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.

La comunicazione dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera a), comincia all'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

La comunicazione dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera b), è consentita fino alla fine del mese di calendario in cui scadono tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.

ter.

In deroga al secondo comma del paragrafo 2 bis, i dati a livello di prestito relativi a una singola operazione devono essere comunicati in conformità al paragrafo 2, lettera a), ove siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a)

le parti interessate a un'operazione siano obbligate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 a segnalare i dati a livello di prestito relativi alla singola operazione a un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA utilizzando i relativi modelli specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento;

b)

le comunicazioni dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera a), siano iniziate.»;

c)

la sezione II è modificata come segue:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I titoli garantiti da attività devono obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità, valutato in base alla disponibilità di informazioni, in particolare negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito.»;

ii)

al paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«3.

Per ricomprendere i campi non disponibili, nei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito sono incluse sei opzioni “non disponibile” (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere comunicato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito.»;

d)

la sezione III è modificata come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«III.

METODOLOGIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEI DATI»;

ii)

il paragrafo 1 è soppresso;

iii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il registro dei dati a livello di prestito genera e assegna un punteggio a ogni operazione in titoli garantiti da attività all'atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito.»;

iv)

il paragrafo 4 e la tavola 3 sono soppressi;

e)

Alla sezione IV.II intitolata «Procedure per la designazione e la revoca», il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La domanda per la designazione da parte dell'Eurosistema come registro dei dati a livello di prestito deve essere presentata dalla Direzione Gestione dei rischi della BCE. La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere tutta la documentazione di supporto comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti prescritti per i registri dei dati a livello di prestito stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto e, se possibile, in formato elettronico. Nessuna domanda per la designazione sarà accettata dopo il 13 maggio 2019. Le domande ricevute anteriormente a tale data saranno elaborate in conformità al presente allegato.»;

3.

l'allegato IX ter è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I requisiti si applicano ai rating all'emissione di cui all'articolo 83 e comprendono pertanto tutti i rating all'attività e al programma per le obbligazioni garantite idonee. La conformità dell'ECAI a tali requisiti sarà periodicamente riesaminata. Se per uno specifico programma di obbligazioni garantite i criteri non sono soddisfatti, l'Eurosistema può ritenere che il/i rating di credito pubblico/i riguardante/i il relativo programma di obbligazioni garantite non soddisfi/soddisfino gli elevati standard di credito dell'ECAF. Pertanto, il relativo rating di credito pubblico dell'ECAI non potrà essere utilizzato per determinare i requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili emesse nell'ambito di quello specifico programma di obbligazioni garantite.»;

b)

il paragrafo 2, lettera b), è modificato come segue:

i)

i punti vi) e vii) sono sostituiti dai seguenti:

«vi)

La distribuzione delle valute, inclusa la disaggregazione in termini di valore sia a livello del pool di garanzie che a livello delle singole obbligazioni e inclusa la percentuale delle attività denominate in euro e la percentuale delle obbligazioni denominate in euro.

vii)

Le attività del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività, la tipologia delle attività, il numero e la dimensione media dei finanziamenti, l'età media (seasoning), la scadenza, i rapporti prestito/valore, la distribuzione regionale e degli arretrati. Per quanto riguarda le distribuzioni regionali, se le attività del pool di garanzie consistono in prestiti erogati in differenti paesi, il rapporto di sorveglianza deve presentare almeno la distribuzione per paese e la distribuzione regionale per il paese principale di erogazione.»;

ii)

dopo il punto x) sono aggiunti i tre periodi seguenti;

«I rapporti di sorveglianza relativi alle multi-cédulas devono contenere tutte le informazioni richieste ai punti da i) a x). Inoltre, tali rapporti devono includere l'elenco dei relativi soggetti eroganti e delle loro rispettive quote nella multi-cédula. Le informazioni relative alla singola attività devono essere segnalate o direttamente nel rapporto di sorveglianza relativo alla multi-cédula o mediante riferimento ai rapporti di sorveglianza per ogni singola cédula a cui l'ECAI ha attribuito il rating.».


ALLEGATO II

«ALLEGATO XII bis

Un ente considerato un'agenzia ai sensi del punto 2) dell'articolo 2 del presente indirizzo deve soddisfare i seguenti criteri quantitativi affinché le sue attività negoziabili idonee possano essere classificate nella categoria II degli scarti di garanzia di cui alla tavola 1 dell'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):

a)

la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse dall'agenzia sia almeno di 10 miliardi di euro nel periodo di riferimento; e

b)

la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee con valore nominale in essere di almeno 500 milioni di EUR emesse dall'agenzia nel periodo di riferimento corrisponda a una quota pari o superiore al 50 % della media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse da tale agenzia nel periodo di riferimento.

Il rispetto di tali criteri quantitativi è valutato su base annuale calcolando, ogni anno, la relativa media su un periodo di riferimento di un anno con inizio il 1o agosto dell'anno precedente e fine il 31 luglio dell'anno in corso.

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