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Document 32019D0032
Decision (EU) 2019/1848 of the European Central Bank of 29 October 2019 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2019/32)
Decisione (UE) 2019/1848 della banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)
Decisione (UE) 2019/1848 della banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)
OJ L 283, 5.11.2019, p. 57–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911
5.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/57 |
DECISIONE (UE) 2019/1848 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 ottobre 2019
che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)
Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 4 ottobre 2019, il Consiglio direttivo ha modificato (1) l’indirizzo BCE/2012/27 (2), al fine di: a) introdurre una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire; b) chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2; c) chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti; e d) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27. |
(2) |
Le modifiche all’indirizzo BCE/2012/27, che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispecchiati nella Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3). |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finali
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 17 novembre 2019.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 ottobre 2019.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2019/1849, del 4 ottobre 2019, che modifica l’Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30) (cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
(3) Decisione ECB/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati come segue:
1. |
L’allegato I è modificato come segue:
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2. |
l’allegato II è modificato come segue:
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3. |
l’allegato III è modificato come segue:
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(*1) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).»;’