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Document 32019D0031

Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea del 15 ottobre 2019 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/12


DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2019

sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2014/23 (1) è stata modificata in modo sostanziale (2). Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione della decisione.

(2)

Il Consiglio direttivo può adeguare la remunerazione di tutte o di parte delle riserve in eccesso degli enti. Il 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso, che esonera parte delle riserve di liquidità in eccesso degli enti, ossia le riserve in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria, dalla remunerazione negativa al tasso applicabile alle operazioni di deposito presso la banca centrale. In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di esentare un multiplo della riserva obbligatoria degli enti. Il Consiglio direttivo ha deciso di fissare a sei il moltiplicatore iniziale «m» della riserva obbligatoria degli enti utilizzato per calcolare la parte esentata delle riserve in eccesso degli enti per tutti gli enti ammissibili e a zero per cento il tasso di interesse iniziale applicabile alle riserve in eccesso esentate. Tale moltiplicatore «m» e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate possono essere modificati nel corso del tempo dal Consiglio direttivo.

(3)

La decisione di introdurre un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso è volta a sostenere la trasmissione della politica monetaria basata sul sistema bancario, mantenendo al contempo il contributo positivo dei tassi di interesse negativi all’orientamento accomodante della politica monetaria e alla convergenza continua e duratura dell’inflazione verso l’obiettivo della Banca centrale europea (BCE). Il sistema a due livelli assicura quindi che i costi dei tassi negativi per gli enti non interferiscano con la regolare trasmissione della politica monetaria basata prevalentemente sul sistema bancario nell’area dell’euro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Remunerazione delle riserve in eccesso

1.   Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) eccedenti la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) (di seguito «riserve in eccesso») sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.

2.   Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell’ente ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell’ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell’ente, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l’Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso.

3.   Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell’ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l’interesse.

4.   In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell’ente intermediario interessato per conto proprio e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell’intermediario interessato ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE

I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2013/14 (5), della decisione BCE/2010/31 (6) e della decisione BCE/2010/7 (7) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore.

Articolo 3

Abrogazione

1.   La decisione BCE/2014/23 è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal settimo periodo di mantenimento delle riserve del 2019 con inizio il 30 ottobre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 ottobre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione ECB/2014/23, del 5 giugno 2014, sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115).

(2)  Si veda l’allegato I.

(3)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

(5)  Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

(6)  Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(7)  Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).


ALLEGATO I

Decisione abrogata e successiva modifica

Decisione BCE/2014/23

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115.

Decisione (UE) 2015/509 della Banca centrale europea (BCE/2015/9)

GU L 91 del 2.4.2015, pag. 1.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione BCE/2014/23

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


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