EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D0020(01)
Decision (EU) 2019/1348 of the European Central Bank of 18 July 2019 on the procedure for recognising non-euro area Member States as reporting Member States under Regulation (EU) 2016/867 on the collection of granular credit and credit risk data (ECB/2019/20)
Decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2019, sulla procedura di riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20)
Decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2019, sulla procedura di riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20)
OJ L 214, 16.8.2019, p. 3–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/3 |
DECISIONE (UE) 2019/1348 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 luglio 2019
sulla procedura di riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
visto il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (1), e in particolare il punto 1 dell'articolo 1,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) stabilisce il quadro generale per la raccolta dei dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (di seguito, i «dati sul credito»). Tale regolamento afferma che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non facenti parte dell'area euro») possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite il recepimento delle disposizioni del regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti imponendo obblighi di segnalazione pertinenti in conformità al loro diritto nazionale. Ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigianza unico (MVU) tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2). |
(2) |
Dall'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, discende un obbligo di predisporre e attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non facenti parte dell'area euro reputino idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla Banca centrale europea (BCE) e a effettuare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «Stati membri dell'area dell'euro»). |
(3) |
Come riconosciuto nel considerando n. 7 del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), l'utilizzo della banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra le banche centrali dell'Eurosistema dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non facenti parte dell'area euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione. Diverse banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri non facenti parte dell'area euro (di seguito, le «BCN dei paesi non facenti parte dell'area dell'euro») già cooperano con la BCE e le BCN degli Stati membri dell'area dell'euro (di seguito «BCN dell'area dell'euro») in base alla raccomandazione BCE/2014/7 (3), applicando le misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito ai sensi della decisione BCE/2014/6 (4). |
(4) |
Gli Stati membri non facenti parte dell'area euro che decidano di diventare uno Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dovrebbero notificare alla BCE tale intenzione. La BCE dovrebbe verificare che essi abbiano recepito le disposizioni di tale regolamento nel rispettivo diritto nazionale o altrimenti abbiano imposto i relativi obblighi di segnalazione in conformità al loro diritto nazionale, fatto salvo fatto salvo l'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. |
(5) |
Come dichiarato nel considerando n. 4 dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (5), Stati membri non facenti parte dell'area euro possono anche recepire le disposizioni di tale indirizzo nel proprio diritto nazionale o altrimenti attuare misure ai sensi della propria normativa nazionale volte a garantire l'adempimento di obblighi equivalenti di trasmissione dei dati alla BCE in maniera armonizzata, compresi i requisiti per l'iscrizione delle controparti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (6). In tal modo, in linea con il considerando n. 9 dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16), gli Stati membri non facenti parte dell'area euro possono contribuire alla segnalazione e alla convalida dei dati nel RIAD e, su base di reciprocità, condividere i dati relativi alle entità nazionali e accedere al set di dati dell'area euro sulla base alla raccomandazione BCE/2018/36 (7). |
(6) |
Risulta pertanto necessario specificare le procedure osservate dalla BCE in relazione (a) a manifestazioni di interesse da parte degli Stati membri non facenti parte dell'area euro a divenire Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), (b) alla propria valutazione di tali manifestazioni di interesse, e (c) al riconoscimento da parte sua di uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante. Risulta altresì necessario istituire procedure relative alla possibile sospensione e cessazione di tale riconoscimento di uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante. |
(7) |
Le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati sul credito raccolti dalla BCE, dalle BCN dell'area dell'euro e dagli Stati membri dichiaranti non appartenenti all'area dell'euro, nonché per l'accesso e per l'utilizzo da parte della BCE, delle BCN dell'area dell'euro e delle BCN di paesi non facenti parte dell'area dell'euro dei dati raccolti dagli Stati membri dichiaranti non appartenenti all'area dell'euro sulla base delle rispettive normative nazionali, devono necessariamente essere fissate in un accordo separato giuridicamente vincolante. Tali condizioni dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 2533/98 (8). |
(8) |
La decisione di riconoscere uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante dipenderà pertanto dall'esistenza di un accordo giuridicamente vincolante che disciplini l'interazione tra le BCN di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, la BCE e le BCN dell'area dell'euro in materia di condivisione dei dati sul credito e di altre questioni pertinenti, compresa la tutela della riservatezza delle informazioni e di restrizioni sull'utilizzo dei dati sul credito, quali quelle stabilite nel quadro di eventuali feedback loop (cicli di retroazione) ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivi
La presente decisione stabilisce le procedure applicate dalla BCE per il riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
Articolo 2
Definizioni
Salvo che sia diversamente disposto, i termini utilizzati nel presente indirizzo hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
Ai fini della presente decisione, per «soggetto dichiarante» si intende un'entità giuridica o una filiale estera residente nello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro interessato e sottoposta a obblighi di segnalazione identici a quelli di cui al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) ovvero ad essi pertinenti.
Articolo 3
Criteri per il riconoscimento come Stato membro dichiarante
1. La BCE può riconoscere quale Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) uno Stato membro non facente parte dell'area euro solo se ritiene che questo abbia recepito nella propria normativa nazionale le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e all'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) o abbia altrimenti imposto i relativi obblighi di segnalazione in conformità alla propria normativa nazionale.
2. Ai fini del paragrafo 1, la BCE valuta se alla BCN dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro, in collaborazione con le altre autorità nazionali se necessario ai sensi della normativa nazionale, sia stato conferito come minimino il potere di:
a) |
individuare e riesaminare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); |
b) |
raccogliere i dati sul credito attinti dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), fatta salva l'applicazione disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento o di disposizioni equivalenti di diritto nazionale; |
c) |
individuare le controparti con modalità descritte all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); |
d) |
imporre ai soggetti dichiaranti di cui alla lettera a) obblighi di segnalazione statistica identici o equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 8 e da 13 a 15 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); |
e) |
concedere deroghe a soggetti dichiaranti di piccole dimensioni come previsto all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); |
f) |
verificare ed effettuare la raccolta coattiva di informazioni ove un soggetto dichiarante non soddisfi i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e |
g) |
imporre sanzioni nei confronti dei soggetti dichiaranti come prescritto all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); |
A scanso di equivoci, non è necessario recepire nella normativa nazionale gli obblighi relativi alle fasi di attuazione e alla prima segnalazione come precisato all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
3. Ai fini del paragrafo 1, la BCE valuta anche se, fatto salvo il paragrafo 2, norme di diritto nazionale contengono disposizioni di recepimento degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.
Articolo 4
Manifestazione d'interesse
1. Uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro che intenda divenire uno Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) può manifestare ufficialmente il proprio interesse a divenire uno Stato membro dichiarante (di seguito «Stato membro interessato»), utilizzando il modello di cui all'allegato I.
2. Affinché la BCE prenda in esame la manifestazione d'interesse di cui al paragrafo 1, è necessario accludere ad essa la documentazione relativa al recepimento ai fini della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che comprenda, tra l'altro:
a) |
una tavola di concordanza completata sulla base del modello di cui all'appendice all'allegato I; |
b) |
una copia della pertinente normativa nazionale corredata dalla sua traduzione in lingua inglese; |
c) |
un parere legale, fornito da una parte terza indipendente esterna o dai servizi legali dell'autorità nazionale competente, che risulti soddisfacente per la BCE a conferma che:
|
3. Tale manifestazione d'interesse deve pervenire alla BCE almeno [nove] mesi prima della data di prima trasmissione dei dati sul credito come previsto all'articolo 6 e indicato dallo Stato membro interessato nella propria manifestazione d'interesse, e deve specificare le date di riferimento per la segnalazione e i periodi di riferimento coperti dalla prima trasmissione.
Articolo 5
Procedura di verifica
1. La BCE dà conferma per iscritto dell'avvenuta ricezione della manifestazione di interesse allo Stato membro interessato entro 20 giorni.
2. La BCE può richiedere informazioni o documentazione supplementari rispetto a quelle specificate all'articolo 4, paragrafo 2, che ritenga adeguate ai fini della valutazione della manifestazione d'interesse dello Stato membro interessato. La BCE dà prontamente conferma per iscritto dell'avvenuta ricezione delle informazioni o della documentazione supplementari allo Stato membro interessato.
3. La BCE verifica che lo Stato membro interessato abbia recepito le disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) nel proprio diritto nazionale ovvero abbia altrimenti imposto il rispetto dei relativi obblighi di segnalazione in conformità al proprio diritto nazionale.
4. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 3, la BCE dà mandato al Comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (STC) di coordinare il processo e di conferire incarico al Comitato legale (LEGCO) di predisporre una relazione di verifica. La relazione di verifica valuta:
a) |
in che misura le disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano state recepite nel diritto nazionale e, |
b) |
ove le disposizioni di cui alla lettera a) non siano state recepite, la ragione del mancato recepimento. |
5. Ove, sulla base di tutta la documentazione presentata dallo Stato membro interessato, la BCE ritenga che i criteri di cui all'articolo 3 siano soddisfatti, essa delibera di riconoscere allo Stato membro interessato la qualifica di Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). La decisione specifica la data dalla quale decorre il riconoscimento, le date di segnalazione di riferimento e i periodi di riferimento coperti dalla prima trasmissione, nonché la relativa data per la prima segnalazione, che non può essere anteriore a quella indicata dallo Stato membro interessato nella sua manifestazione d'interesse.
6. La decisione di cui al paragrafo 5 è condizionata alla stipula da parte della BCN dello Stato membro interessato di un accordo nella forma prescritta nell'allegato II che disciplini la sua interazione con la BCE, le BCN dell'area dell'euro e le BCN degli Stati membri non facenti parte dell'area euro che sono stati riconosciuti quali Stati membri dichiaranti in materia di condivisione dei dati sul credito e questioni correlate.
Tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98, tale accordo stabilisce le condizioni relative: (a) all'accesso ai dati sul credito raccolti dalla BCE, dalle BCN dell'area dell'euro e dagli Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro e al loro utilizzo da parte delle BCN dei paesi non facenti parte dell'area dell'euro, e (b) all'accesso ai dati raccolti dagli Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro sulla base delle rispettive normative nazionali e al loro utilizzo da parte della BCE, delle BCN dell'area dell'euro e delle BCN degli Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro
Tali accordi conclusi dalla BCE dello Stato membro interessato non possono essere modificati in difformità al modello di cui all'allegato II.
7. La BCE delibera che lo Stato membro interessato non possa essere riconosciuto quale Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) ove ricorra uno dei seguenti casi:
a) |
ove, sulla base tutta la documentazione presentata dallo Stato membro interessato, la BCE concluda che esso non soddisfa i criteri per il riconoscimento quale Stato membro dichiarante ai sensi dell'articolo 3; |
b) |
ove la BCE non riceva le informazioni necessarie a effettuare la propria valutazione entro un anno dalla ricezione della manifestazione d'interesse da parte dello Stato membro interessato; |
c) |
ove non sia stato stipulato l'accordo di cui al paragrafo 6. |
8. La BCE notifica allo Stato membro interessato la propria decisione di cui ai paragrafi 5 e 7 al più tardi entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta ricezione della documentazione in conformità al paragrafo 1, ovvero, se del caso, al paragrafo 2. Tale notifica include le motivazioni su cui si basa la decisione. Tuttavia, la BCE e lo Stato membro interessato possono convenire di prorogare il termine entro il quale la BCE è tenuta a notificare la propria decisione allo Stato membro interessato.
9. La BCE prende in esame una richiesta di riesame della decisione di cui al paragrafo 7 da parte dello Stato membro interessato a condizione che:
a) |
essa pervenga entro 30 giorni dalla data di notifica della propria decisione; |
b) |
indichi le ragioni della richiesta di riesame; e |
c) |
includa le informazioni su cui si fonda. |
Ricevuta la richiesta di riesame, la BCE riesamina la propria decisione e può offrire allo Stato membro interessato l'opportunità di dare corso alle misure necessarie a permetterne il riconoscimento quale Stato membro dichiarante. La BCE si riserva il diritto di richiedere la presentazione di un nuovo parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dai servizi legali dell'autorià nazionale competente, che confermi la validità e l'applicabilità di tali misure.
Articolo 6
Prima trasmissione dei dati sul credito
1. A seguito della notifica della decisione della BCE che riconosca lo Stato membro interessato quale Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e fatta salva l'entrata in vigore dell'accordo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, la BCE richiede allo Stato membro interessato di individuare e riesaminare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 5 dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).
2. Se lo Stato membro interessato è stato riconosciuto quale Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e tale riconoscimento si applica con una decorrenza tale da impedire alla BCE di tale Stato membro l'individuazione e il riesame degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nel primo trimestre del primo anno in cui esso è tenuto dare avvio alla segnalazione, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono individuati quell'anno dagli altri Stati membri dichiaranti in conformità all'articolo 5 dell'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).
3. La prima trasmissione di dati sul credito può essere effettuata solo dopo che la BCE abbia determinato che la BCN dello Stato membro interessato ha sviluppato un sistema informatico interoperabile con l'infrastruttura tecnica della BCE.
4. La prima trasmissione mensile e trimestrale ha inizio alla data indicata dalla BCE nella propria decisione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.
Articolo 7
Sospensione o cessazione
1. La BCE può decidere di sospendere o cessare il riconoscimento di uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante se ha motivo di ritenere che esso non soddisfi più i criteri necessari al riconoscimento quale Stato membro dichiarante ai sensi dell'articolo 3. In caso di cessazione del riconoscimento di uno Stato membro dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante, l'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, è automaticamente risolto.
2. Nelle decisioni ai sensi del paragrafo 1, la BCE enuncia i motivi della sospensione o della cessazione, specifica gli effetti della decisione e indica la data a decorrere dalla quale la sospensione o la cessazione si applicano e la durata del periodo di sospensione. Una sospensione può essere disposta per il periodo massimo di sei mesi. La BCE può prorogare la sospensione una sola volta se ricorrono circostanze eccezionali. Ove ai motivi della sospensione non sia posto rimedio nel periodo prescritto, la BCE cessa il riconoscimento dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante.
3. La BCE e la BCN dello Stato membro dichiarante non facente parte dell'area dell'euro possono risolvere l'accordo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, in conformità alle disposizioni di esso. In tal caso, il riconoscimento dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante cessa automaticamente e non produce ulteriormente effetti.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2019.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(3) Decisione BCE/2014/7, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).
(4) Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).
(5) Regolamento (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).
(6) Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).
(7) Raccomandazione BCE/2018/36, del 7 dicembre 2018 sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (GU C 21 del 17.1.2019, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
ALLEGATO I
MODELLO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE (UE) 2019/1348 (BCE/2019/20)
Da parte della
[Banca centrale nazionale o autorità nazionale competente dello Stato membro richiedente]
Notifica alla Banca centrale europea di una manifestazione d'interesse ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2019/1348 (BCE/2019/20)
1. |
Con la presente, [lo Stato membro richiedente] manifesta il proprio interesse a diventare uno Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (1). |
2. |
Con la presente, [lo Stato membro richiedente] dà conferma che sono soddisfatte le disposizioni della decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea (ECB/2019/20) (2). In particolare, [lo Stato membro richiedente] dà conferma di aver recepito nel proprio diritto nazionale le disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (ECB/2017/38) (3) o di aver imposto i relativi obblighi di segnalazione in conformità alla propria normativa nazionale e di aver sviluppato un sistema informatico interoperabile con l'infrastruttura tecnica della BCE. |
3. |
Con la presente, [lo Stato membro richiedente] presenta la documentazione comprovante i predetti impegni, ivi compresi:
|
4. |
Con la presente, [lo Stato membro richiedente] dichiara di essere in grado di trasmettere il primo set di dati, definito al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dal [inserire la data]. |
[Banca centrale nazionale o autorità nazionale competente]
Per [lo Stato membro]
[firma]
[Data]
(1) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).
(2) Decisione (EU) 2019/1348 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2019, sulla procedura di riconoscimento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20) (GU L 214, 16.8.2019, pag. 3).
(3) Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).
Appendice
Verifica del recepimento del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)
TAVOLA DI CONCORDANZA
[nome della banca centrale nazionale o dell'autorità nazionale competente]
Regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) |
Modalità di recepimento |
Ove non recepito, motivi del mancato recepimento |
Articolo 3 |
|
|
Articolo 4 |
|
|
Articolo 5 |
|
|
Articolo 6 |
|
|
Articolo 7 |
|
|
Articolo 8 |
|
|
Articolo 9 |
|
|
Articolo 10 |
|
|
Articolo 12 |
|
|
Articolo 13 |
|
|
Articolo 14 |
|
|
Articolo 15 |
|
|
Articolo 16 |
|
|
Articolo 17 |
|
|
Articolo 18 |
|
|
ALLEGATO II
MODELLO
ACCORDO
DEL [GIORNO MESE ANNO]
TRA [INSERIRE IL NOME DELLA BCN NON FACENTE PARTE DELL'EUROSISTEMA] E LA BANCA CENTRALE EUROPEA SULLA RACCOLTA DI DATI GRANULARI SUL CREDITO E SUL RISCHIO CREDITIZIO
[inserire BCE indirizzo]
(di seguito, la «BCE»)
e
[inserire il nome e l'indirizzo della BCE non appartenente all'Eurosistema)
(di seguito, la «BCN non facente parte dell'Eurosistema»)
La parti del presente accordo sono designate collettivamente come «Parti» o individualmente come «Parte».
Considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) (1) stabilisce il quadro generale per la raccolta dei dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (di seguito «dati sul credito»). Il regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) specifica che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito gli «Stati membri non facenti parte dell'area euro») possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite il recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) nel loro diritto nazionale o altrimenti imponendo i relativi obblighi di segnalazione in conformità alla loro normativa nazionale. Ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti all'MVU tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2). |
(2) |
Dall'articolo 5 dello statuto del SEBC, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, discende un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non facenti parte dell'area euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro. |
(3) |
L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2533/98 del Consiglio (3) richiede ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di adottare tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate e impone alla BCE di definire regole comuni e applicare norme minime al fine di impedire la divulgazione illecita e l'utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate. |
(4) |
L'indirizzo BCE/1998/NP28 (4) (di seguito l'«indirizzo in materia di riservatezza») detta regole comuni e norme minime necessarie per garantire un livello minimo di tutela delle informazioni riservate raccolte dalla BCE con il contributo delle BCN dell'Eurosistema. |
(5) |
Il Consiglio direttivo ha raccomandato (5) alle banche centrali nazionali la cui moneta non è l'euro (di seguito le «BCN di paesi non facenti parte dell'Eurosistema») di applicare le disposizioni dell'indirizzo in materia di riservatezza in relazione alle informazioni statistiche riservate ricevute dalla BCE con il contributo delle BCN e a darne conferma mediante la stipula di un accordo tra la BCE e le BCN. Di conseguenza le BCN di paesi non facenti parte dell'Eurosistema hanno confermato mediante un accordo di conformarsi all'indirizzo in materia di riservatezza in relazione alle informazioni statistiche riservate ricevute dalla BCE con il contributo delle BCN. |
(6) |
La decisione BCE/2014/6 (6) stabilisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. La raccomandazione BCE/2014/7 (7) invita le BCN di paesi non facenti parte dell'Eurosistema, ma che si preparano ad aderire al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. Diverse BCN non facenti parte dell'Eurosistema cooperano con le BCN dell'Eurosistema in linea con la raccomandazione BCE/2014/7. |
(7) |
Gli Stati membri non facenti parte dell'area euro possono voler divenire Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). A tal fine la decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea (BCE/2019/20) (8) (di seguito, la «decisione») stabilisce le procedure relative (a) alle manifestazioni d'interesse da parte degli Stati membri non facenti parte dell'area euro per divenire Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), (b) alla valutazione di tali manifestazioni d'interesse da parte della BCE e (c) al riconoscimento di un determinato Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante da parte della BCE. |
(8) |
Il presente accordo stabilisce le condizioni per l'accesso ai dati sul credito raccolti dalla BCE, dalle BCN del'Eurosistema e dagli Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro e al loro utilizzo da parte delle BCN non facenti parte dell'Eurosistema, e per l'accesso ai dati raccolti dagli Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro sulla base delle rispettive normative nazionali e al loro utilizzo da parte della BCE, delle BCN dell'Eurosistema e delle BCN di paesi non facenti parte dell'Eurosistema. |
(9) |
Pertanto, il presente accordo dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Accesso alla serie di dati AnaCredit e suo utilizzo
1. Con la stipula del presente accordo, la BCE concede alla BCN non facente parte dell'Eurosistema accesso ai dati sul credito e ai dati di riferimento di controparte (collettivamente, il «set di dati AnaCredit») raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) in conformità alle disposizioni dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (9) e del presente accordo.
2. L'accesso ai dati sul credito raccolti da BCN non facenti parte dell'Eurosistema avviene mediante la piattaforma informatica condivisa e l'accesso è consentito alla BCE, alle BCN dell'Eurosistema e alle BCN di Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e del presente accordo. Con il presente accordo la BCN non facente parte dell'Eurosistema confermano che la condivisione dei dati sul credito da essa raccolti con la BCE, le BCN dell'Eurosistema e le BCN di Stati membri dichiaranti non facenti parte dell'area dell'euro è consentita dalla normativa nazionale applicabile.
3. Le parti convengono che il set di dati AnaCredit, compresi i dati sul credito raccolti da BCN non facenti parte dell'Eurosistema, possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98 e nella misura ivi consentita. I dati sul credito non possono essere utilizzati allo scopo di assolvere compiti di politica monetaria delle BCN non facenti parte dell'Eurosistema. È fatto salvo l'utilizzo da parte di una BCN non facente parte dell'Eurosistema dei dati sul credito da essa raccolti ai sensi della normativa nazionale per l'assolvimento dei propri compiti di politica monetaria.
4. Le parti convengono ulteriormente che l'accesso al set di dati AnaCredit da parte di singoli utenti o unità organizzative della BCN non facente parte dell'Eurosistema per scopi non statistici possa essere consentito esclusivamente dietro previa approvazione da parte del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo su delega del Consiglio direttivo. A tal fine, la BCN non facente parte dell'Eurosistema acconsente a presentare una richiesta che specifichi chiaramente:
a) |
i dati richiesti; |
b) |
le ragioni per le quali tali data sono necessari a singoli utenti o unità organizzative per l'adempimento dei loro specifici compiti; e |
c) |
le misure che saranno messe in atto per assicurare la tutela della riservatezza dei dati come descritto all'articolo 2, paragrafo 1. |
La richiesta dovrebbe essere indirizzata al Comitato per le statistiche (STC) del Sistema europeo di banche centrali per la valutazione preliminare e la successiva trasmissione per l'approvazione al Consiglio direttivo o, se del caso, al Comitato esecutivo.
5. Valutata la richiesta di accesso da parte dell'STC e subordinatamente all'approvazione del Consiglio direttivo ovvero, se del caso, del Comitato esecutivo, la BCN non facente parte dell'Eurosistema, la BCN non facente parte dell'Eurosistema, prima di concedere l'accesso a un singoli utenti o singole unità organizzative della BCN non facente parte dell'Eurosistema, è tenuta a attuare una procedura di autorizzazione. Questa deve assicurare che:
a) |
singoli utenti e unità organizzative della BCN non facente parte dell'Eurosistema debbano presentare una richiesta tramite il proprio superiore gerarchico alla BCE che deve verificare la conformità di tali richieste alla decisione; e |
b) |
le richieste di accesso debbano essere altresì approvate dal rispettivo proprietario del sistema, ossia gli amministratori della BCN non facente parte dell'Eurosistema la cui unità gestisce o amministra il sistema che contiene il set di dati AnaCredit. |
6. La BCN non facente parte dell'Eurosistema assicura che, nel suo insieme, il processo per la concessione dell'accesso sia configurato in conformità alla procedura stabilita al presente articolo e che il proprio membro dell'STC informi l'STC, almeno annualmente, degli accessi consentiti al set di dati AnaCredit nonché di eventuali inosservanze delle misure di tutela della riservatezza nella relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La BCN non facente parte dell'Eurosistema acconsente inoltre a rendere disponibili, su richiesta della BCE, informazioni dettagliate sugli accessi consentiti e su ogni altra questione relativa all'accesso.
7. Eventuali ulteriori trasmissioni del set di dati AnaCredit devono essere espressamente e previamente autorizzate da parte del membro del SEBC che ha raccolto i relativi dati e avvenire in conformità alla normativa nazionale e al diritto dell'Unione applicabili.
8. Con il presente accordo, la BCN non facente parte dell'Eurosistema autorizza l'ulteriore trasmissione dei dati da essa raccolti ad altre BCN non facenti parte dell'Eurosistema di Stati membri riconosciuti come Stati membri dichiaranti, a condizione che l'accesso sia consentito in conformità al presente accordo e al diritto dell'Unione e alla normativa nazionale applicabili.
9. Le parti convengono ulteriormente che il set di dati AnaCredit non è richiesto e non può essere utilizzato da alcuna BCN non facente parte dell'Eurosistema al fine di creare e mantenere un feedback loop (ciclo di retroazione) ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) a meno che tale utilizzo sia stato disciplinato da un quadro normativo vincolante istituito dalla BCE.
10. La BCN non facente parte dell'Eurosistema si impegna, ove la BCE modifichi il quadro che disciplina AnaCredit, a recepire le modifiche nella propria normativa nazionale o iniziare il ritiro dal progetto in conformità all'articolo 6, paragrafo 4.
Articolo 2
Tutela della riservatezza
1. La BCN non facente parte dell'Eurosistema si impegna a rispettare le disposizioni dell'indirizzo in materia di riservatezza rispetto al set di dati AnaCredit ricevuto dalla BCE. In particolare, essa mette in atto tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate.
2. In conformità all'articolo 7 dell'indirizzo in materia di riservatezza, la BCN non facente parte dell'Eurosistema informa la BCE almeno una volta l'anno di eventuali problemi riscontrati nell'ultimo periodo, delle azioni intreprese al riguardo e delle previste migliorie in merito alla tutela della riservatezza dei dati sul credito. L'STC redige la relativa relazione. La BCN non facente parte dell'Eurosistema, in caso di modifiche alla normativa nazionale potenzialmente incidenti sulla tutela della riservatezza accordata al set di dati AnaCredit ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione alla BCE.
3. La BCE può richiedere alla BCN non facente parte dell'Eurosistema di adottare misure supplementari ovvero di imporre condizioni ulteriori dopo aver debitamente informato la BCN non facente parte dell'Eurosistema in merito al suo accesso al set di dati AnaCredit e a relativo utilizzo.
Articolo 3
Segnalazione di violazioni e sospensione dell'accesso
1. Se il trattamento del set di dati AnaCredit, compresi i dati sul credito raccolti da BCN non facenti parte dell'Eurosistema, è effettuato in violazione della riservatezza, della protezione dei dati o di altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione, nel caso di una delle parti, e/o dalla normativa nazionale, nel caso della BCN non facente parte dell'Eurosistema, le parti adottano misure appropriate al fine di porre rimedio a tale violazione e prevenire il suo ripetersi. Le parti adempiono gli obblighi imposti dalla normativa applicabile, compresi, se del caso, gli obblighi di notifica.
2. La BCE può sospendere l'accesso della BCN non facente parte dell'Eurosistema al set di dati AnaCredit e richiedere alla BCE non facente parte dell'Eurosistema di cancellare immediatamente set di tali dati memorizzati internamente se la BCE stabilisce che ciò è necessario a prevenire una significativa violazione del presente accordo ovvero assicurare il rispetto di disposizioni di legge applicabili alle parti, ovvero in caso di sospensione del riconoscimento dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante in conformità all'articolo 7 della decisione. La cancellazione dei dati è effettuata in conformità ai requisiti applicabili imposti dalla normativa nazionale.
Articolo 4
Risoluzione delle controversie
Fatti salvi i diritti e le prerogative del Consiglio direttivo, ogni controversia di carattere operativo o tecnico insorta tra le parti in relazione al presente accordo e che non possa essere risolta con accordo è definita in conformità al protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC del 26 aprile 2007 come successivamente modificato o sostituito.
Articolo 5
Non cedibilità
Il presente accordo e i diritti e gli obblighi ai sensi del medesimo non possono essere ceduti senza il previo consenso della BCE.
Articolo 6
Data di efficacia, modifiche e risoluzione
1. La BCE e la BCN non facente parte dell'Eurosistema divengono parti del presente accordo esclusivamente mediante la regolare sottoscrizione e stipula dell'accordo. L'accordo diviene efficace dalla data specificata dal Consiglio direttivo e dopo la preventiva comunicazione alla BCN non facente parte dell'Eurosistema. Salva diversa convenzione tra le parti e impregiudicati i diritti e le prerogative del Consiglio direttivo, il presente accordo conserva efficacia fintanto che la BCN non facente parte dell'Eurosistema è parte del presente accordo.
2. Il presente accordo può essere modificato esclusivamente per iscritto in modo conforme al modello di accordo di cui all'allegato II della decisione.
3. Il presente accordo è automaticamente risolto se la BCE delibera di cessare il riconoscimento dello Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante ai sensi dell'articolo 7 della decisione.
4. Sia la BCN non facente parte dell'area dell'euro che la BCE possono risolvere il presente accordo con preavviso scritto non inferiore a [trenta/sessanta] giorni. La risoluzione del presente accordo fa salva la continuazione e la permanenza dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle parti esistenti o sorti anteriormente alla data in cui la risoluzione ha effetto. Le regole di cui all'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, relative alle condizioni per l'utilizzo e la trasmissione dei dati sul credito e alla tutela della riservatezza continuano a trovare applicazione successivamente alla risoluzione del presente accordo rispetto a tutti i dati sul credito, compresi quelli raccolti dalla BCN non facente parte dell'Eurosistema, resi disponibili prima della data di risoluzione.
Articolo 7
Controparti
Il presente accordo può essere stipulato in plurime copie, in lingua inglese, ma solo quello depositato presso la BCE è considerato l'atto originale. Ciascuna parte ne riceverà copia conforme.
[Il presente accordo è sottoscritto e stipulato dai rappresentanti delle parti debitamente autorizzati]
[Fatto a [Francoforte sul Meno], il [data mese AAAA].
[Inserire le pagine per la firma per la BCE e la BCN non facente parte dell'Eurosistema]
(1) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(3) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(4) Indirizzo BCE/1998/NP28, del 22 dicembre 1998, relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali, pubblicato nell'allegato III alla decisione BCE/2000/12 relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 72).
(5) Raccomandazione BCE/2014/14, del 27 marzo 2014, relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l'assistenza delle banche centrali nazionali (GU C 186 del 18.6.2014, pag. 1).
(6) Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).
(7) Decisione BCE/2014/7, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).
(8) Decisione (UE) 2019/1348 della Banca centrale europea, del 18 luglio 2019, sulla procedura di riconoscimento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20) (GU L 214, 16.8.2019, pag. 3).
(9) Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).