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Document 32018R1845

Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2018, sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26)

OJ L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/55


REGOLAMENTO (UE) 2018/1845 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 novembre 2018

sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 178, paragrafo 2,

visto il regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (3), in particolare gli articoli da 1 a 3 e 6,

vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) ha il potere di adottare regolamenti conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 132 del trattato e l'articolo 34 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), rinviando all'articolo 25.2 dello Statuto del SEBC, conferisce alla BCE poteri regolamentari nella misura necessaria ad assolvere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(2)

Il diritto dell'Unione relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi prevede opzioni e discrezionalità che possono essere esercitate dalle autorità competenti.

(3)

La BCE è l'autorità competente negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione al fine di assolvere i propri compiti microprudenziali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 nei confronti di enti creditizi che sono classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrala europea (BCE/2014/17) (4). Pertanto essa ha tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. In particolare la BCE ha il potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.

(4)

La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU, che dovrebbe assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo. Nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi, delle loro dimensioni e del loro modello imprenditoriale, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione.

(5)

L'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri che partecipano all'MVU è un obiettivo specifico del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), ed è affidato alla BCE.

(6)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e qualora al momento corrente tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni e discrezionalità agli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tale legislazione nazionale non dovrebbe incidere sul regolare funzionamento dell'MVU di cui la BCE è responsabile.

(7)

Tali opzioni e discrezionalità non comprendono quelle concesse dal diritto dell'Unione alle autorità competenti sul cui esercizio la BCE ha competenza esclusiva e che dovrebbe esercitare ove opportuno.

(8)

Nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, la BCE dovrebbe tener conto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati.

(9)

Per quanto riguarda le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati, la BCE riconosce la necessità di prevedere periodi transitori nei casi in cui il suo esercizio delle discrezionalità si discosti in modo significativo dall'approccio adottato dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo sia per gli enti creditizi che applicano il metodo standardizzato sia per quelli che applicano il metodo basato sui rating interni è opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio. Pertanto, gli enti creditizi devono applicare la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato fissata dal presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2020, e devono notificare alla BCE, prima del 1o giugno 2019, la data esatta alla quale cominceranno ad applicare tale soglia.

(10)

L'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce alle autorità competenti il potere di stabilire una soglia per valutare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b). Nello stabilire tale soglia la BCE dovrebbe tenere conto dei criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione.

(11)

La BCE ritiene che la soglia di cui al presente regolamento per determinare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 rispecchi un livello di rischio ragionevole e la sua applicazione permetterà di accrescere la comparabilità dei requisiti patrimoniali tra gli enti creditizi vigilati.

(12)

L'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che le autorità competenti pubblichino le modalità di esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La BCE esercita la discrezionalità conferita alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 575/2013 in relazione alla soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. Il presente regolamento si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e a prescindere dal metodo utilizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 3

Articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013: soglia per la valutazione della rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato

1.   Ai fini dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi valutano la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato rispetto alla soglia di seguito indicata, che comprende due componenti:

a)

un limite espresso dalla somma di tutti gli importi in arretrato dovuti dal debitore all'ente creditizio, all'impresa madre di tale ente creditizio o a una delle sue filiazioni (di seguito l'«obbligazione creditizia in arretrato»), pari:

i)

per le esposizioni al dettaglio, a EUR 100;

ii)

per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, a EUR 500; e

b)

un limite espresso dal rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente creditizio, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale, pari all'1 %.

2.   Agli enti creditizi che applicano la definizione di default di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle esposizioni al dettaglio a livello di una singola linea di credito, le soglia di cui al paragrafo 1 si applica al livello delle singola linea di credito concessa al debitore dall'ente creditizio, dall'impresa madre o da una delle sue filiazioni.

3.   Si considera intervenuto un default quando entrambi i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, sono superati per 90 giorni consecutivi.

Articolo 4

Data di applicazione della soglia di rilevanza

Gli enti creditizi applicano la soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato di cui al presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2020. Essi notificano alla BCE, prima del 1o giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare tale soglia.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2018

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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