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Document 32018O0005
Guideline (EU) 2018/572 of the European Central Bank of 7 February 2018 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2018/5)
Indirizzo (UE) 2018/572 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2018/5)
Indirizzo (UE) 2018/572 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2018/5)
OJ L 95, 13.4.2018, p. 49–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/49 |
INDIRIZZO (UE) 2018/572 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 febbraio 2018
che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2018/5)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che i mutui commerciali cartolarizzati (commercial mortgage-backed securities, CMBS) dovrebbero essere dichiarati inidonei come garanzia ai sensi della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità dei CMBS differiscono sostanzialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da altri titoli garantiti da attività accettati in garanzia dall'Eurosistema. |
(2) |
Pertanto l'indirizzo BCE/2014/31 (1) dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'indirizzo BCE/2014/31, il punto iii) è soppresso.
Articolo 2
Efficacia
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 16 aprile 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 16 marzo 2018.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).